IL VENTO SPAZZA I CAMPI. CONFAGRICOLTURA: “PIANTINE SRADICATE E FRUTTA A TERRA. UN ANNO TERRIBILE. SERVONO MISURE IMMEDIATE”
(Forlì-Cesena, 25 luglio 2023) “Dopo il ghiaccio, l’acqua, il fango ora arriva anche il vento: questo 2023 è davvero un anno maledetto per l’agricoltura romagnola e cesenate. Le aziende agricole stanno subendo danni su danni, da sole non ce la possono fare: ecco perché è urgente sbloccare le risorse promesse per dare ossigeno al settore primario”.
Da Matteo Brunelli, vicepresidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, nonché presidente della Consulta di Confagricoltura Cesena, arriva una sollecitazione alle istituzioni dopo l’ennesima calamità. Da questa mattina i tecnici dell’organizzazione stanno rilevando i danni a campi e strutture degli associati: dopo le gelate primaverili, la grandine e l’alluvione di metà maggio, il bollettino dei danni al settore primario continua ad ampliarsi.
“Il vento che ha sferzato la Romagna tra la notte scorsa e questa mattina ha causato diversi danni in campo: ha sradicato le piantine di ortaggi da poco messe a dimora, ha divelto i teli di pacciamatura, ma ha anche buttato a terra la poca frutta rimasta sugli alberi – prosegue l’esponente di Confagricoltura – Su un territorio già provato, su aziende che stanno facendo fronte da sole ai danni del maltempo e a un mercato che riserva poche soddisfazioni, è l’ennesima dura prova. Nella mia azienda agricola, solo per fare un esempio, nell’ultima notte ho perso 50mila piantine di insalata, che si aggiungono alle altre 400mila perse tra grandine e alluvione. E tanti colleghi devono fare i conti con danni simili. Davanti a questo scenario, con i cambiamenti climatici che stanno stravolgendo il nostro lavoro, appare sempre più urgente un Piano strategico per lo sviluppo della filiera agroindustriale italiana, come quello che ha proposto Confagricoltura: serve una nuova pianificazione generale del settore agricolo, con strumenti per difendere la produzione nazionale, tutelare il reddito delle imprese e garantire così la produzione di cibo. Un progetto di sistema per il lungo periodo – conclude Brunelli – per salvaguardare la sicurezza alimentare e il tessuto imprenditoriale che, con questi colpi del maltempo, rischia di essere spazzato via come ha fatto il vento con le nostre colture”.
DANNI ALLUVIONE E RISORSE, SETTORE PRIMARIO ESCLUSO
DAL BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.
CONFAGRICOLTURA: “SOSTEGNI IN TEMPI CERTI PER TUTTE LE AZIENDE”
(Rimini, 28 luglio 2023) – Risorse in tempi brevi e certi. E’ ciò che l’agricoltura, dopo i pesantissimi danni subiti dall’alluvione di metà maggio, chiede ad ogni livello, dal nazionale al locale. “Ad oltre due mesi e mezzo dalla calamità, gli imprenditori agricoli stanno affrontando con le loro sole forze le ripercussioni dell’alluvione e delle frane, ma ormai sono allo stremo – ricorda Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Dalle dichiarazioni di vicinanza bisogna passare ai fatti e, su questo fronte, apprezziamo l’attivismo del presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, che sin da subito si è attivato per far presente le necessità del tessuto economico locale. Va in questa direzione anche il recente bando Resistere, che eroga contributi per la ripartenza delle imprese colpite dall’alluvione, ma purtroppo non ricomprende le aziende agricole: un contributo da 2.500 euro che, per quanto limitato, sarebbe stata una prima e piccola boccata d’ossigeno anche per il settore primario”.
L’agricoltura dovrebbe avere un altro tipo di sostegno, la Camera di Commercio della Romagna su invito della Regione Emilia-Romagna si è impegnata a stanziare risorse attraverso il sistema delle Cooperative di Garanzia, proposta, non ancora formalizzata, che agirà sull’abbattimento dei tassi di interesse per quelle aziende che hanno prestiti in essere con gli Istituti di Credito garantiti dai consorzi fidi. E’ una misura sicuramente apprezzabile per la quale ringraziamo l’ente camerale per l’attenzione al sistema delle cooperative di garanzia – interviene Alberto Mazzoni, vicepresidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. Tutto questo però non basta per andare incontro alle esigenze delle aziende alluvionate che hanno bisogno di nuova liquidità per garantire la ripartenza produttiva. Diventa quindi fondamentale trovare altre risorse, senza cambiare la destinazione dei fondi già stanziati, per aiutare tutte le imprese colpite dall’alluvione, agricole e non agricole”.
“Il fattore tempo inizia ad essere veramente cruciale – puntualizza Luca Gasparini, direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Sono passati oltre due mesi e mezzo dal fenomeno alluvionale, le nostre aziende per cercare di salvare i raccolti, per quanto possibile, gli impianti e le strutture, hanno dovuto farsi carico da sole di rilevanti spese. Non solo non si è visto un euro, ma anche l’iter per ottenere la copertura dei danni resta nebuloso.
Le aziende agricole hanno bisogno di certezze sui contributi per i danni patiti e per la relativa ricostruzione – conclude il direttore – e soprattutto sulle tempistiche: devono essere celeri. Il rischio è la tenuta di tante imprese, un rischio che il territorio non si può permettere”.
Concordato preventivo in agricoltura, chance per bloccare l’imponibile su due anni
Possibile chance di accedere al concordato preventivo biennale per gli agricoltori. In un’ottica di potenziamento degli istituti di compliance, vale a dire di quelli che mirano ad aumentare il livello di adesione spontaneo dei contribuenti agli obblighi tributari, la legge delega prevede l’introduzione, per i soggetti di minori dimensioni, della possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale.
A prevederlo è l’articolo 15 della legge delega (ora all’esame del Senato), il quale individua, quale criterio direttivo, l’introduzione di questo strumento per i contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo. Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si sottolinea che la disposizione ha la finalità di favorire l’emersione di materia imponibile e di offrire al contribuente l’opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.
Qui lo spiraglio: oggi, infatti, le imprese agricole sono escluse dalle disposizioni relative al fallimento e al concordato preventivo in quanto riservate agli imprenditori commerciali mentre la legge delega subordina la possibilità di usufruire di questo strumento alla categoria di reddito conseguita. Ciò potrebbe lasciar spazio alle imprese agricole che eccedono i limiti dell’articolo 32 del Tuir (reddito agrario) e che dichiarano un reddito di impresa. Occorrerà in ogni caso attendere l’approvazione definitiva della legge delega e la conseguente emanazione dei decreti attuativi che, si ricorda, dovrà avvenire entro due anni dal momento dell’approvazione stessa.
Se applicabile, il concordato preventivo biennale richiederà l’impegno del contribuente, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap formulata dall’agenzia delle Entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione. Eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato saranno irrilevanti ai fini delle determinazioni delle imposte sui redditi e Irap mentre l’Iva sarà applicata con le regole ordinarie.
Gli strumenti per superare la crisi
Infine le imprese agricole oggi hanno già a disposizione alcuni strumenti per superare situazioni di crisi:
- la ristrutturazione del debito (articolo 182-bis della legge fallimentare) che consiste in un piano, che deve essere omologato dal giudice e stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% delle passività;
- la transazione fiscale (articolo 182-ter della legge fallimentare) che consiste nel pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dagli enti previdenziali;
- l’accordo di composizione della crisi, previsto nell’ambito della disciplina del sovraindebitamento (legge 3/2012).
Utile in tal senso sono le linee guida redatte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Sebbene utili, la criticità che si incontra nell’utilizzo di questi strumenti è che presuppongono l’esistenza di scritture contabili da cui le imprese individuali e le società semplici sono esonerate.
La delega fiscale pensiona l’Irap senza aumenti per le imprese
Va progressivamente in pensione l’Irap con tutte le sgradite complicazioni derivanti dal doppio calcolo dell’imponibile. Arriverà una addizionale Ires, ma senza alcun aggravio di tassazione. Il disegno di legge di riforma fiscale, in discussione al Senato, conferma, nella delega al Governo, l’abolizione del tributo regionale, fissando un principio di invarianza del carico fiscale, non solo per il reddito di lavoro dipendente, ma anche, come stabilito dal testo approvato alla Camera, per imprese e professionisti.
Al fine di garantire un’invarianza di gettito che consenta il finanziamento della sanità regionale, verrà introdotta una addizionale che funzionerà con le medesime regole dell’Ires, ma senza la facoltà di riporto delle perdite.
L’eliminazione dell’Irap e la sua sostituzione con una addizionale dovrà rispettare un principio di invarianza, non solo nel gettito complessivo, ma anche di carico fiscale per imprese e professionisti come opportunamente precisato con una modifica introdotta alla Camera. In buona sostanza, i contribuenti saranno chiamati a pagare una maggiorazione Ires che sostanzialmente corrisponderà a quanto avrebbero pagato a titolo di Irap e non si potranno generare spostamenti di carico fiscale da una categoria di contribuenti all’altra.
Per rispettare il descritto principio di invarianza, dovrà inoltre tenersi conto del fatto che attualmente l’Irap corrispondente al costo del lavoro indeducibile (diverso, cioè, da quello per dipendenti a tempo indeterminato) può essere dedotta dall’imponibile delle imposte sui redditi. L’addizionale che graverà sul reddito di impresa o di lavoro autonomo dovrà pertanto essere tarata al fine di garantire equivalenza di oneri anche sotto questo aspetto.
A un carico tributario che non si riduce, si affiancherà invece l’eliminazione della duplicazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti, come pure dello sdoppiamento della struttura degli accertamenti fiscali che oggi, a fronte di un unico rilievo, devono tenere distinte le rettifiche per Ires e Irap.
La nuova sovraimposta sostitutiva dell’Irap avrà sostanzialmente la stessa base imponibile dell’Ires (quindi dichiarazione unica), salva l’impossibilità di riportare a nuovo le eventuali perdite. Una semplificazione non trascurabile che da svariati anni è richiesta dai contribuenti e dagli uffici finanziari.
INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA -SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
In merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, disposta dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 in favore delle aziende e dei lavoratori autonomi dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso, l’INPS, con circolare n 67 del 20 luglio 2023, chiarisce che la sospensione è applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nell’Allegato 1 al decreto-legge n.61/2023. Pertanto, i datori di lavoro privati e i committenti possono usufruirne soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate in tali territori in trattazione.
Viene inoltre precisato che la sospensione comprende anche:
la contribuzione a carico dei lavoratori e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria;
- i versamenti, in scadenza nel predetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale;
- il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.
La sospensione non opera automaticamente, ma richiede da parte degli aventi diritto (e dei loro intermediari), lo svolgimento di una serie di adempimenti nel mese di settembre 2023 , fino al pagamento della contribuzione sospesa entro il 20 novembre 2023.
Per Aziende agricole che occupano operai (Uniemens Posagri)
Nel mese di settembre 2023 – dovrà essere trasmessa, attraverso il cassetto previdenziale, apposita istanza di sospensione della contribuzione agricola unificata relativa al IV trimestre 2022 (scaduta lo scorso 16 giugno).
Entro il 20 novembre 2023 – dovranno essere effettuati i versamenti senza ulteriori somme aggiuntive.
Lavoratori agricoli autonomi
Nel mese di settembre 2023 – dovrà essere trasmessa, attraverso il cassetto previdenziale, apposita istanza di sospensione della contribuzione agricola unificata relativa alla prima rata 2023, scaduta lo scorso 16 luglio 2023.
Entro il 20 novembre 2023 – dovranno essere effettuati i versamenti senza ulteriori somme aggiuntive.
ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI 2023 DALLA BUSTA PAGA DI LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023
Si ricorda che l’articolo 39 del Decreto-legge n 48 del 4 maggio 2023 (cd DECRETO LAVORO) è nuovamente intervenuto sull’esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota IVS) a carico del lavoratore, dopo che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) aveva esteso a tutto l’anno 2023 la misura già sperimentata nel corso dell’anno 2022.
Pertanto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, è così stabilita:
- 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 923 euro, ovvero
- 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
ESONERO PER L’ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER 36.
Si rende noto che l’INPS ha fornito, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 (come integrata dal Messaggio INPS n. 2598 del 10 luglio 2023), le indicazioni operative per la gestione dell’esonero per le assunzioni di giovani minori di 36 anni di età, riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
L’agevolazione – che tecnicamente richiama, modificandola, una preesistente misura (art. 1, c. 100-105 e 107, della legge n. 205/2017) – era condizionata all’autorizzazione della Commissione Europea, intervenuta solo nello scorso 19 giugno 2023, con la decisione C(2023) 4061, nel rispetto delle condizioni del nuovo “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).
È bene evidenziare da subito che la predetta autorizzazione copre anche le assunzioni/trasformazioni (ed i relativi benefici) effettuate nel 2° semestre 2022 che, come noto, erano rimaste fuori dal regime autorizzatorio di aiuti per il COVID, il c.d. Temporary Framework, i cui effetti erano cessati al 30 giugno 2022.
Aziende biologiche: importante scadenza al 31 luglio.
informiamo che, dal 1° gennaio 2023, “frumento duro”, “frumento tenero”, “orzo”, “avena comune e bizantina”, “farro dicocco” e “farro monococco” sono state trasferite in “lista rossa”.
la modifica è conseguente alla decisione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assunta con circolare di protocollo 135555 del 23 marzo 2022 [consultabile al link https://www.sinab.it/normativa/circolare-n-0135555-del-23-marzo-2022], sulla base delle risultanze dell’apposito gruppo di esperti sementi biologiche che ha evidenziato una potenziale disponibilità di sementi biologiche di queste specie.
come previsto dalla circolare, sempre a partire dal 1° gennaio 2023 e fatte salve le eccezioni presenti nella circolare stessa, per poter richiedere una deroga per una qualunque delle varietà in “lista rossa”, sarà necessario aver inserito in banca dati sementi biologiche una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “ordini”, per la specifica varietà, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
per l’anno 2023 informiamo che il Masaf, con circolare di protocollo n. 0252842 del 16 maggio 2023, ha individuato nel 31 luglio 2023 la data ultima di inserimento in banca dati sementi biologiche di una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “ordini”, come prerequisito per poter ottenere una deroga per una qualunque delle varietà in “lista rossa”, a partire dal 1 gennaio 2024.
Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità
Circolare AGRICAT N. 3 del 9 giugno 2023 – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro
Informiamo che con circolare AGRICAT n. 3 emanata il 9 giugno è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione della denuncia di sinistro al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità per la campagna 2023.
La circolare sopra richiamata, a parziale deroga di quanto disposto nella circolare n. 2 si stabilisce quanto segue:
- In applicazione del Decreto-legge n. 61 del 1 giugno 2023 i termini di presentazione della denuncia di sinistro per i soggetti che conducono a qualsiasi titolo, terreni ubicati nelle zone elencate dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, 23 e 25 maggio 2023 citate nel paragrafo 2.2 della presente circolare, sono prorogati al 31 agosto 2023.
- Per tutti coloro che non rientrano nel punto precedente i termini di presentazione della denuncia di sinistro sono prorogati al 25 luglio 2023.
Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali
Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.
Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione.
A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali.
La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero.
Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto.
Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA.
La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata:
- fatture e altri documenti fiscali;
- documenti aventi forza probatoria equivalente;
- registro corrispettivi.
Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti:
- tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
- sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV.
Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica.
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i.
Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre
Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.
Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina, l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.
Le domande potranno essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.
La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.
Codice CIR strutture ricettive
Nei giorni scorsi è uscita la delibera della Regione Emilia-Romagna in merito all’applicazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR), che è stato attribuito anche agli agriturismi che svolgono attività di ospitalità.
Il Codice dovrà essere utilizzato dai titolari delle strutture ricettive quando effettuano pubblicità, promozione e/o commercializzazione attraverso scritti o stampati o siti web o qualsiasi altro mezzo.
Si prevede che vi sia un periodo transitorio fino al 30 settembre p.v. dove non verranno applicate le sanzioni amministrative previste (comma 4 art. 35 bis L.R. 28 luglio 2004).
Inoltre il materiale pubblicitario in formato cartaceo già stampato prima dell’entrata in vigore del CIR si potrà utilizzare fino il 31/12/2023 purché lo si riesca a dimostrare in fase di controlli tramite conferme d’ordine, fatture, documenti di trasporto, ordini etc…
Il codice CIR non è obbligatorio nelle insegne della struttura, nei marchi identificativi, nei cartelli stradali, nei loghi utilizzati su piccoli gadget pubblicitari (ad es. penne), su auto aziendali, pulmini utilizzati come transfer e su pubblicità su mezzi come i tremi o i taxi.
Informiamo gli operatori agrituristici che accedono all’applicativo Ross1000 (ex Turismo 5) per la raccolta dati sul movimento turistico, vedono il codice attribuito in homepage.
Per informazioni relative alle modalità di recupero del CIR e all’utilizzo di Ross 1000, i gestori delle strutture ricettive potranno scrivere alla casella statisticaturismo@regione.emilia-romagna.it o chiamare il numero 051/5274242 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).
Ulteriori informazioni su Ross 1000 e le rilevazioni statistiche sul turismo, possono essere consultate al seguente indirizzo: https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo
ABILITAZIONI FITOSANITARIE: prorogate al 31 agosto per chi opera nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023
A seguito della sospensione dei procedimenti amministrativi contenuta nel Decreto Legge del 1° giugno 2023 n. 61, è aggiornata la validità riportata nella banca dati regionale dei patentini fitosanitari dei residenti e domiciliati nei territori interessati dal Decreto.
A seguito della sospensione dei procedimenti amministrativi contenuta nel Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, è prorogata al 31 agosto 2023 la validità delle abilitazioni fitosanitarie in scadenza e non ancora rinnovate nel periodo compreso dal 1° maggio al 30 agosto 2023. La proroga riguarda tutti i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione. Tali territori sono riportati nell’Allegato I del citato Decreto Legge. Le abilitazioni fitosanitarie a cui viene riconosciuta la proroga di validità al 31 agosto 2023 sono tre: abilitazioni all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e infine gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (controllo funzionale). In particolare, per le abilitazioni all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentini fitosanitari) è stata aggiornata la banca dati regionale consultabile on line tenendo conto della residenza o domicilio dei soggetti interessati territorialmente dalla proroga (Allegato I del Decreto Legge). Per motivi tecnici non è stato possibile aggiornare in banca dati la validità dei patentini fitosanitari dei soggetti che, pur rientrando nella proroga, sono residenti o domiciliati nelle frazioni dei Comuni di Bologna e di Ferrara che il Decreto ha individuato limitatamente rispetto all’intero territorio comunale e dei soggetti che non hanno residenza o domicilio nei territori indicati nell’Allegato I, pur avendovi sede legale o sede operativa. È attesa l’uscita di un nuovo provvedimento nazionale con ulteriori precisazioni.
Per maggiori informazioni,visitare il seguente link:
ANAGRAFE APISTICA: obbligo dei nuovi cartelli
Con l’entrata in vigore del nuovo sistema I&R sono cambiati anche i cartelli identificativi da mettere in apiario. Con le nuove norme sull’identificazione e registrazione degli animali zootecnici e i nuovi adempimenti c’è anche l’obbligo di nuovi cartelli identificativi in apiario. Il nuovo cartello riporta in alto la scritta Anagrafe Apistica Nazionale D.M. 04/12/2009 e sotto il codice stalla. Il cartello deve essere generato dal sito dell’Anagrafe Apistica, che lo salva in pdf e ci appone in fondo a destra la dicitura: “Stampato dalla Bda in data gg/mm/aaaa”. I cartelli “fai da te” non sono in regola e se utilizzati possono comunque essere oggetto di contestazione e causa di multe. Per avere i nuovi cartelli gli apicoltori possono scegliere 2 strade: o rivolgersi al professionista che hanno delegato per gestire l’anagrafe apistica o farlo da soli. Per ottenere da soli il proprio cartello identificativo occorre avere un proprio account in anagrafe.
Dopo di che per generare il cartello basta seguire questa procedura:
- andare sulla pagina web www.vetinfo.it;
- accedere all’area riservata;
- cliccare su apicoltura e accedere come proprietario;
- andare su reportistica;
- scegliere cartello identificativo dal menù a tendina;
- cliccare sul pulsante stampa cartello;
Il sistema genererà il cartello e lo scaricherà in automatico sul computer dell’apicoltore in formato pdf.
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/PatronatoEnapaForli
News
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NEI TERRITORI INDICATI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 2023, N. 61
Per fare fronte alle precitate situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto – con specifico riferimento ai territori indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione – specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E A COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:
Scadenza versamento |
Contributi sospesi |
16 luglio 2023 |
Prima rata 2023 |
I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
VERSAMENTI VOLONTARI DEL SETTORE AGRICOLO
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 18 del 10 febbraio 2023).
Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
Aliquota Base 0,11%
0,003679 |
Quota Pensione 29,79%
0,996321 |
Totale IVS 29,90%
1,000000 |
Autorizzati dal 31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
0,11%
0,003679 |
29,79%
0,996321 |
29,90%
1,000000 |
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2023
Classi |
Classi di reddito settimanale |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quota Pensione
22,00% RM |
Addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM |
Addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) |
Contributo Totale |
1° |
Fino a € 254,16 |
€ 254,16 |
€ 55,92 |
€ 5,09 |
€ 2,25 |
€ 63,26 (a) |
2° |
Oltre € 254,16 Fino a € 338,88 |
€ 296,52 |
€ 65,24 |
€ 5,94 |
€ 2,25 |
€ 73,43 (a) |
3° |
Oltre € 338,88 Fino a € 423,60 |
€ 381,24 |
€ 83,88 |
€ 7,63 |
€ 2,25 |
€ 93,76 |
4° |
Oltre € 423,60 |
€ 465,96 |
€ 102,52 |
€ 9,32 |
€ 2,25 |
€ 114,09 |
- a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
– € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
– € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL D.P.R. N. 1432/1971
- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%.
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006).
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale.
Per l’anno 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del medesimo Ministero con numero repertorio 103/2023
- Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
- Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
- Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:
- sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
- misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi
Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.
MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI
Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:
- collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi
Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata.
Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.
VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:
- una domanda per ciascun periodo di sospensione
- una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
- un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:
- i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
- rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).
Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Requisiti ammissibilità della domanda
Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:
- di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA
Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :
- se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
- per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
- il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione
NOTA BENE
Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.
