FRUTTICOLTURA, MAZZONI (CONFAGRICOLTURA FORLI’-CESENA E RIMINI):

UN CICLO E’ ARRIVATO AL TERMINE. ECCO COME RIPARTIRE” 

“L’agonia non può durare a lungo e se si vuole salvare la frutticoltura romagnola serve un intervento. Una manovra di emergenza, soprattutto nei tempi di attuazione, ma che sappia condensare un approccio strategico al settore. Un settore che, nella parte della produzione agricola, anche nel 2023 sta affrontando un altro anno di crisi, sicuramente aggravata dall’alluvione di maggio ma non dipendente solo da questo evento catastrofale, che ha ovviamente impattato sull’attività di molte aziende agricole”. La riflessione è di Alberto Mazzoni, frutticoltore e vice presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. 

Vedendo i prezzi al dettaglio si potrebbe erroneamente pensare a un’annata coi fiocchi per chi lavora con la frutta, ma purtroppo non è così. “Nei punti vendita della distribuzione moderna ci sono valori importanti, ma ai produttori frutticoli arrivano pochi centesimi – prosegue il dirigente di Confagricoltura – Per pesche e nettarine registriamo quotazioni in campagna sui 50 centesimi il chilo, liquidazioni più basse di 20 centesimi rispetto all’anno scorso, nonostante volumi scarsi e impegni finanziari maggiori che gravano ed erodono marginalità all’impresa agricola. Servirebbero quotazioni vicine all’euro per avere una sostenibilità economica, questo pregiudica la capacità delle aziende di portare avanti investimenti per il futuro”. 

Questa l’analisi della situazione, ma Confagricoltura non si vuole fermare al solito grido d’allarme “La frutticoltura è in crisi perché nel tempo non sono state portate avanti strategie necessarie a difendere la competitività del settore – rimarca Mazzoni – Paghiamo lo scotto dell’incapacità di rinnovare il parco varietale: dobbiamo avere una produzione senza sovrapposizioni, che possa coprire le esigenze di tutte le fasi commerciali, dal precoce al tardivo, portando sul mercato frutti di qualità. Non è il solito slogan, ma il mercato ormai ce lo ha detto in tutte le lingue che hanno successo solo quei prodotti che rispondono alle aspettative del consumatore: basta ragionare solo di quintali, ma puntiamo su frutti che sappiano dare al produttore una soddisfazione economica. Da qui la necessità di cambiare il business model della frutticoltura: non si può continuare a pensare solamente a produrre senza considerare la qualità, la sua protezione e soprattutto la soddisfazione del consumatore. C’è poi l’esigenza di fare un salto di qualità anche nel livello manageriale della filiera ortofrutticola: le responsabilità sono anche e soprattutto dentro il nostro mondo. Va bene l’aggregazione, ci crediamo anche noi, ma poi tutto deve essere misurato: quest’anno vediamo come gli impegni finanziari delle cooperative spalmante sulla poca frutta raccolta stiano mortificando le liquidazioni. Questi, purtroppo, sono i risultati”. 

Ma su quali basi ripartire? “Siamo in cronica carenza di manodopera, in costante emergenza idrica, l’agricoltura va messa al centro della transizione ecologica, tracciando un percorso, anche con i relativi sostegni, per un agricoltura di precisione e sostenibile – riprende Mazzoni – Chiediamo di avere un contributo per l’espianto di vecchie varietà non più performanti, con l’obbligo di impiantarne delle nuove che possano essere produttive, remunerative e strategiche nell’ambito di una programmazione e organizzazione dell’offerta frutticola. Sarebbe importante applicare per i prossimi 3 anni alle aziende agricole della Romagna aliquote contributive previste per le zone svantaggiate. La svolta green verso la decarbonizzazione ci trova pronti: l’agrivoltaico avanzato, quello che preve un’attività agricola sottostante, può essere un’integrazione al reddito anche in un’azienda frutticola. Crediamo siano necessari incentivi agli agricoltori affinché si possano occupare della manutenzione di fossi e corsi d’acqua, prevedendo anche un impianto normativo che consenta di fare tutto questo. La storia ci insegna che anche l’economia vive di corsi e ricorsi: davanti a tante inefficienze del sistema, per la frutticoltura un ciclo è arrivato al termine – conclude Alberto Mazzoni – E’ arrivato il momento di iniziarne uno nuovo, con nuove regole, cambiando i paradigmi a cui ci siamo abituati ma anche le persone che li hanno cementati nel tempo”.

 

 

 

 

Credito d’imposta energia, richiesta via PEC se l’attività agricola è secondaria

Riportiamo una risposta ad una domanda effettuata nella sezione “L’esperto risponde” del Il Sole 24 Ore del 20 luglio.

Con la domanda faceva riferimento ad un’impresa che svolge sia l’attività prevalente di tipo industriale che una secondaria, in ambito agricolo. Per quest’ultima sono maturati dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburante agricolo nel corso del 2022. Ai fini dell’utilizzo dei crediti residui ha inviato la comunicazione prevista, ma l’agenzia delle Entrate ha scartato la comunicazione in quanto l’attività (che in anagrafica tributaria risulterà prevalente quella industriale) non coincide con quella agricola per la quale si vuole utilizzare il credito.

Con il quesito si chiede quindi se siano previste delle limitazioni per le aziende che si trovano in questa situazione.

La risposta recita testualmente:

“… Di recente, sul tema, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq in cui analizza alcune ipotesi di scarto della comunicazione con indicazioni anche delle modalità per sanare l’errore. Tra le ipotesi analizzate c’è quella in esame, vale a dire di una comunicazione presentata da un’impresa che ha un codice Ateco principale non coerente con la tipologia del credito maturato ma il codice Ateco secondario è pertinente. In tali eventualità, la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023. La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura «Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici» e il codice fiscale dello stesso beneficiario. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.”

 

 

Extraprofitti fotovoltaico: la parola ai giudici di Lussemburgo

Ancora senza soluzione la questione extraprofitti fotovoltaico: il Tar Lombardia rinvia alla Corte Ue. La materia del contendere è l’articolo 15-bis del Dl del Dl 4/2022 il quale ha previsto che il corrispettivo per la cessione di energia, con riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, anziché essere determinato dal mercato, è determinato dal legislatore in via autoritativa, mediante la fissazione di un tetto massimo sui ricavi. Le modalità operative del meccanismo sono state emendate all’Arera che, nel luglio 2022 ha pubblicato la delibera 266/2022. A seguito della pubblicazione della delibera, molti contribuenti hanno ritenuto la stessa illegittima e hanno presentato ricorso, avverso la stessa, innanzi il competente tribunale ammnistrativo.

Per alcuni ricorsi, il Tar si era già pronunciato annullando la delibera e, quindi, accogliendo le motivazioni dei contribuenti. In uno dei ricorsi discussi nei giorni scorsi, tuttavia, è stata sollevata una questione di legittimità che, i giudici, hanno ritenuto di rimettere alla Corte di Giustizia Ue.

Nel ricorso in questione, i ricorrenti ricordavano infatti che, l’8 ottobre 2022 è entrato in vigore il regolamento della Comunità Europea n. 2022/1854/UE avente a oggetto un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi dell’energia; tale intervento ha comportato l’introduzione di un tetto sui ricavi pari a euro 180 MWh che, però, è più elevato rispetto a quello introdotto dal Dl 4/2022 e che, si ricorda, oscilla tra un minimo di 56 e un massimo di 75 euro MWh (valore, quest’ultimo, riconosciuto per la sola Sicilia).

Nell’ordinanza, il Tar ricorda che a partire dal 2021, il prezzo dell’energia ha subito un eccezionale incremento e che, a tal fine, il regolamento europeo 1854 è stato emanato proprio con lo scopo di limitare i ricavi straordinari dei produttori di energia. Inoltre, ricordano i giudici che il regolamento europeo prevede che ai fini della fissazione del tetto debbano essere considerati i prezzi antecedenti il conflitto Russia-Ucraina e che, comunque, gli stessi devono garantire un adeguato mantenimento dei ricavi per i produttori.

Secondo il Collegio, le modalità seguite dal legislatore italiano non sono conformi a quelle previste in materia comunitaria, con la conseguenza che la norma interna potrebbe essere in contrasto con la normativa europea. Pertanto, ora è la Corte di Giustizia Europea che dovrà pronunciarsi e decidere se la norma nazionale è o meno in linea con il dettato europeo. Nell’attesa, il giudizio innanzi al Tar è sospeso.

                        

Whistleblowing

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE e nazionali

Adempimenti per i datori di lavoro del settore privato


Si rende noto che il d.lgs. n. 24/2023 ha allargato l’ambito di applicazione della normativa in materia di “whistleblowing” e cioè di tutela dei soggetti che, avendo rilevato all’interno di enti pubblici o aziende private, illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, li “denunciano” attraverso apposite procedure.

Tale norma è attuativa di una specifica Direttiva dell’Unione Europea avente appunto ad oggetto la tutela della figura del “whistleblower” o “informatore” di illeciti che presta la propria attività lavorativa in un’azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo rilevato nel contesto lavorativo.

La Direttiva (UE) 2019/1937 ha esteso la disciplina, uniformando settore pubblico e privato, per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei soggetti del settore pubblico, ma anche nell’ambito di imprese e aziende private.

Il decreto legislativo di recepimento disciplina la protezione delle persone che segnalano ovvero denunciano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, quali principalmente, a titolo esemplificativo:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ovvero violazione dei modelli organizzazione e gestione previsti dai Modelli 231;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o riguardanti il mercato interno[1], comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Il decreto legislativo n. 24/2023 si applica ai datori di lavoro privati che impiegano in media almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. I datori di lavoro con le già menzionate caratteristiche occupazionali hanno l’obbligo di istituire procedure ad hoc per ricevere le segnalazioni di illecito, progettate e gestite in modo tale da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione.  

I canali di segnalazione possono essere affidati ad un ufficio interno all’azienda o ad un soggetto terzo appositamente formato. Solo in alcune limitate ipotesi (più gravi) la segnalazione del dipendente può avvenire anche attraverso il canale di segnalazione esterno istituto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

L’attivazione dei canali di segnalazione deve avvenire previa consultazione delle rappresentanze (aziendali) o delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 L’ANAC potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza, oppure da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui ANAC accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni. Sono inoltre previste sanzioni da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia. 

Si evidenzia che essa stabilisce i seguenti termini di entrata in vigore:

15 luglio 2023, per le aziende private con più di 250 dipendenti in media nell’ultimo anno;

17 dicembre 2023 per le aziende private che hanno impiegato nell’ultimo anno in media un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 dipendenti.

Si tratta dell’ennesimo adempimento posto a carico dei datori di lavoro, peraltro di non semplice e chiara attuazione, corredato da pesanti sanzioni amministrative, con buona pace della semplificazione.

Da parte nostra faremo tutto il possibile per cercare di limitare i disagi e gli oneri a carico delle imprese, chiedendo un differimento dei termini, una semplificazione dell’adempimento ed il contenimento delle sanzioni.

 

 

 

Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, con la quale, in ragione delle condizioni climatiche in atto, richiama l’attenzione dei propri Uffici territoriali sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

In particolare, l’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi.

 

Aziende biologiche: importante scadenza al 31 luglio

informiamo che, dal 1° gennaio 2023, “frumento duro”, “frumento tenero”, “orzo”, “avena comune e bizantina”, “farro dicocco” e “farro monococco” sono state trasferite in “lista rossa”.

la modifica è conseguente alla decisione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assunta con circolare di protocollo 135555 del 23 marzo 2022 [consultabile al link https://www.sinab.it/normativa/circolare-n-0135555-del-23-marzo-2022], sulla base delle risultanze dell’apposito gruppo di esperti sementi biologiche che ha evidenziato una potenziale disponibilità di sementi biologiche di queste specie.

come previsto dalla circolare, sempre a partire dal 1° gennaio 2023 e fatte salve le eccezioni presenti nella circolare stessa, per poter richiedere una deroga per una qualunque delle varietà in “lista rossa”, sarà necessario aver inserito in banca dati sementi biologiche una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “ordini”, per la specifica varietà, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

per l’anno 2023 informiamo che il Masaf, con circolare di protocollo n. 0252842 del 16 maggio 2023, ha individuato nel 31 luglio 2023 la data ultima di inserimento in banca dati sementi biologiche di una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “ordini”, come prerequisito per poter ottenere una deroga per una qualunque delle varietà in “lista rossa”, a partire dal 1 gennaio 2024.

 

Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità

Circolare AGRICAT N. 3 del 9 giugno 2023 – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro   

Informiamo che con circolare AGRICAT n. 3 emanata il 9 giugno è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione della denuncia di sinistro al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità per la campagna 2023. 

La circolare sopra richiamata, a parziale deroga di quanto disposto nella circolare n. 2 si stabilisce quanto segue:

  • In applicazione del Decreto-legge n. 61 del 1 giugno 2023 i termini di presentazione della denuncia di sinistro per i soggetti che conducono a qualsiasi titolo, terreni ubicati nelle zone elencate dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, 23 e 25 maggio 2023 citate nel paragrafo 2.2 della presente circolare, sono prorogati al 31 agosto 2023.
  • Per tutti coloro che non rientrano nel punto precedente i termini di presentazione della denuncia di sinistro sono prorogati al 25 luglio 2023.

 

Allevamenti industriali. 

L’11 luglio il Parlamento europeo ha adottato la posizione negoziale sulla direttiva relativa alle emissioni industriali dell’Unione Europea (direttiva IED), il principale atto legislativo dell’UE che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento provocato dai grandi impianti industriali. In particolare, gli eurodeputati hanno votato per confermare le norme attuali e, quindi, mantenere nel campo di applicazione della normativa solo gli allevamenti con più di 2.000 posti per i suini da produzione (oltre 30 kg), o con più di 750 posti per le scrofe, oltre agli allevamenti di pollame con più di40.000 posti, nonché le aziende miste con più di 750unità di bestiame adulto (UBA). È stata invece bocciata l’estensione agli allevamenti bovini proposta dalla Commissione, che avrebbe voluto una soglia di 150 UBA per tutto il bestiame. Confagricoltura ha effettuato una forte azione di lobbying per il mantenimento dello status quo dalla presentazione della proposta fino alla sua approvazione in aula. Nell’iter legislativo è ora prevista la fase di trilogo, nel quale auspichiamo che il Parlamento europeo difenda la propria posizione e ottenga l’esclusione del settore dei bovini dalla direttiva.

 

 

Schema decreto aree idonee impianti energie alternative

Si informa che è stato trasmesso alla Conferenza Unificata Stato Regioni lo schema di decreto ministeriale sui criteri per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione degli impianti da fonte rinnovabile.Il provvedimento, ricordiamo, è previsto dall’articolo 20 del Dlgs 199/2021 di recepimento della direttiva Red II che ne fissava l’adozione entro il 15 giugno 2022.Dalle informazioni in nostro possesso, il documento è stato acquisito dalle regioni e nella data odierna sarà in discussione nel tavolo del coordinamento tecnico della commissione energia (con la Sardegna capofila delle Regioni in materia di energia).Il provvedimento stabilisce gli obiettivi minimi, intermedi e finali di potenza rinnovabile per ciascuna Regione e Provincia autonoma rispetto all’obiettivo complessivo di 80 GW al 2030.  Per il calcolo saranno conteggiati gli impianti entrati in esercizio dal primo gennaio 2022, i rifacimenti dalla stessa data e il 40% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili offshore di nuova costruzione entrati in esercizio dalla stessa data le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma.

La legge regionale sulle aree idonee dovrà essere adottata entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto sui criteri.

Tra le aree che dovranno essere individuate come idonee si segnalano: aree dei siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate, i siti delle ferrovie, delle autostrade e degli aeroporti, le aree non sottoposte a tutela, le aree del demanio militare, del ministero dell’Interno e della Giustizia, i beni immobili di proprietà dello Stato individuati dall’Agenzia del demanio sentito il Mef.

Per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate come idonee:

  • le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Quanto ai terreni agricoli che non rientrano fra le aree non idonee, per gli impianti fotovoltaici standard realizzati su suoli agricoli è prevista una percentuale massima di utilizzo del suolo agricolo nella disponibilità del soggetto che realizza l’intervento, comunque non inferiore al 5% e non superiore al 10%, percentuale che viene raddoppiata per gli impianti agrivoltaici (realizzati in conformità alle Linee Guida del MITE in materia di impianti agrivoltaici emanate nel giugno 2022 e che rispettino le prescrizioni di esercizio ivi previste); la percentuale massima di utilizzo non si applica invece per gli impianti agrivoltaici “innovativi” (articolo 65, comma 1-quater, del DL 1/2012).

Per terreni classificati come agricoli ma non concretamente utilizzabili a tali fini, come verificabile in sede di autorizzazione secondo criteri stabiliti dalle Regioni e Province autonome, possono essere stabilite eventuali percentuali maggiori di utilizzo.

Sempre per i terreni agricoli, viene prevista una percentuale minima e massima di sfruttamento della SAU (Tabella Allegato 1) con la possibilità di attribuire alle aree agricole rimanenti la classificazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, fatta eccezione per gli impianti agrivoltaici innovativi (art. 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Per quanto riguarda poi l’eolico, le Regioni e Province autonome dovranno valutare le aree con adeguata ventosità, prendendo a riferimento analisi settoriali specifiche ovvero facendo riferimento alle mappe di vento disponibili nell’Atlante eolico aggiornato e reso disponibile dalla società RSE (Ricerca Sistema Energetico spa). Dovranno essere escluse le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e, in caso di beni di peculiare pregio, si potranno introdurre fasce di rispetto fino a 7 chilometri, purché le aree idonee complessivamente individuate sul territorio regionale o provinciale abbiano una superficie pari almeno all’80% di quella individuabile applicando i limiti di 3 chilometri.

È evidente, infatti, che la forte crescita delle FER richiesta entro il 2030 e le conseguenti aperture ad un più ampio utilizzo dei terreni agricoli per usi energetici, potrà favorire da un lato lo sviluppo degli impianti realizzate dalle aziende agricole ma dall’altro, se non ben governato, potrebbe condizionare la capacità del settore agricolo di svolgere le proprie attività.

Su questo aspetto si ritiene utile segnalare che in relazione agli impianti agrivoltaici, le associazioni del solare stanno premendo per modificare le linee guida MITE sugli impianti agrivoltaici per favorire lo sviluppo di grandi impianti in area agricola, con minori costi e minori vincoli sull’attività agricola, richiedendo peraltro l’accesso agli incentivi anche per questi.

 

 

Vino: decreto etichettatura

Dopo un confronto durato alcuni anni, essendo stato avviato nel 2019, il Ministero intende riprendere la discussione sul decreto attuativo del Testo unico della vite e del vino in materia di etichettatura. A tal fine, il Ministero ha convocato una apposita riunione in occasione della quale ha annunciato di voler definire a breve il provvedimento superando i contrasti che riguardano almeno un punto specifico del testo in bozza, invero la possibilità di utilizzare in etichetta il nome di taluni vitigni che contengono o sono costituiti dal nome di una DOP o IGP. Confagricoltura ha ribadito la necessità di definire quanto prima la materia che attende una disciplina ormai da molto tempo, magari con la definizione di una posizione di compromesso condivisa assieme ad organizzazioni della filiera e Regioni. Fra le ipotesi in discussione è stata ipotizzato un richiamo alla “minimizzazione” dei caratteri in etichetta con i quali si indica il vitigno e la proposta di una norma che precisa come riportare in maniera “gerarchica” in ordine decrescente i vitigni in etichetta escludendo quelli presenti in percentuale marginale.

 

 

Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali. 

Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.

Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione. 

A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali. 

La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero. 

Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto. 

Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA. 

La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata: 

  • fatture e altri documenti fiscali;
  • documenti aventi forza probatoria equivalente;
  • registro corrispettivi. 

Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti: 

  • tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
  • sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV. 

Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica. 

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i. 

Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale. 

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

 

Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre. 

Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.

Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina,  l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.

Le domande potranno essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.

La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.

 

 

 

 

 

Giornata dell’Alimentazione in Fattoria 2023

Spett.li Aziende,

con la presente siamo lieti di comunicarVi che sono aperte le adesioni alla 13a edizione della Giornata dell’Alimentazione in Fattoria che si terrà nelle prossime giornate di sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre.

È possibile aderire ad una o ad entrambe le date indicandolo nella scheda di adesione.

Per segnalare la propria partecipazione all’iniziativa è necessario compilare la scheda adesione in tutte le sue parti e inviarla in formato word (no Pdf) via mail, entro e non oltre lunedì 21 agosto 2023, al seguente indirizzo: antonella.prosperi@regione.emilia-romagna.it

Allegati: scheda di adesione

DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV): online il portale per regolare i prelievi in caso di scarsità idrica

Dal 15 luglio fino al 31 ottobre 2023 sarà online il portale, realizzato da Arpae, per regolare i prelievi nel periodo estivo in Emilia-Romagna. Il sistema è pensato per fornire a cittadini e gestori un’informazione immediata, chiara e trasparente sullo stato idrologico dei corsi d’acqua. Il servizio online dell’Agenzia promuove l’uso sostenibile dell’acqua e i suoi utilizzi, anche a scopo irriguo, nel pieno rispetto del Deflusso minimo vitale (Dmv) del corso d’acqua. Il sistema è “dinamico”, tiene conto delle variazioni di portata dei fiumi e l’aggiornamento è pubblicato ogni martedì, entro le ore 19; la decorrenza dell’aggiornamento e i relativi obblighi entrano in vigore il mercoledì.
Il sistema mostra su mappa lo stato idrologico, misurato in alcune sezioni significative dei bacini della regione, rispetto al deflusso minimo vitale (Dmv) e rende immediatamente evidente, tramite una scala cromatica, la possibilità o meno di effettuare prelievi dal corpo idrico. Il divieto di prelievo idrico dai corpi idrici superficiali, ricompresi in un determinato bacino, entra in vigore quando lo stato idrologico dei corsi d’acqua è segnalato dalla cartografia del portale al di sotto del Dmv. Tale valore deve essere rispettato a valle del prelievo. Sulla mappa, si utilizza un codice comunicativo semaforico: in rosso sono rappresentate le aree con deflusso inferiore al Dmv nelle quali è in atto il divieto di prelievo dal corpo idrico. In verde le aree nelle quali si può prelevare liberamente. In giallo sono evidenziate le aree il cui deflusso è in prossimità al Dmv ed è prescritta per le grandi derivazioni irrigue una modulazione del prelievo in riduzione. Alcune aree non sono colorate in quanto collegate a canali per i quali non è previsto un Dmv. Le misure di portata vengono aggiornate una volta a settimana, il martedì entro le 19. Eventuali divieti di prelievo entrano in vigore dal giorno seguente all’aggiornamento (quindi dalla mezzanotte di mercoledì) e permangono fino a nuovo aggiornamento. Il divieto di prelievo ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria e per coloro che abbiano presentato un’istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell’iter istruttorio. Si ricorda che il prelievo nel mancato rispetto del Dmv costituisce prelievo abusivo ed è quindi soggetto alle sanzioni previste dall’art.17 del R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933. Gli utenti soggetti al divieto debbono mantenere chiuse/disattivate le opere di presa fisse, o, in caso di pompe mobili, rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo, a pena della sanzione amministrativa di cui all’art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3. Si precisa che i prelievi per i quali, con espresso atto regionale, sono stati definiti valori di Dmv diversi da quelli dell’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015 devono rispettare detti valori specifici.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://www.arpae.it/it/notizie/regolare-i-prelievi-in-caso-di-scarsita-idrica-2023

 

 

DIRETTIVA EUROPEA SUL SUOLO: pubblicata la nuova proposta

La salute del suolo al centro delle azioni proposte come tassello fondamentale per la realizzazione del Green Deal europeo.

Il 5 luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il testo della proposta di Direttiva per il monitoraggio e la resilienza del suolo (Soil Monitoring Law), con l’obiettivo di ottenere, entro il 2050 in tutto il territorio dell’Unione, suoli in salute (healthy soils). La proposta è un tassello fondamentale per la realizzazione del Green Deal (EGD) europeo che ha l’obiettivo di trasformare la nostra economia e le nostre società per fare dell’Unione Europea il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La proposta di Direttiva parte dal dato che oltre il 60% dei suoli europei attualmente non gode di buona salute e mira a sostenere azioni volte a migliorare e mantenere i suoli in condizioni di salute affinché possano fornire i servizi ecosistemici su una scala necessaria alle necessità ambientali, sociali ed economiche. Le misure proposte si articolano in azioni per:

  • il monitoraggio e valutazione della salute del suolo (cap. II, art. 6-9);
  • la gestione sostenibile dei suoli (cap. III, art. 10-11);
  • la definizione, identificazione e valutazione del rischio dei siti contaminati (cap. IV, art. 12-16)

La proposta non proibisce o limita il consumo di suolo, ma definisce dei principi di mitigazione con l’intento di e per rispettare gli impegni internazionali relativi all’azzeramento del consumo di suolo e alla neutralità al degrado del suolo e del territorio. Introdotte alcune novità:

i “Distretti del suolo”, che saranno identificati da ogni Stato Membro con la relativa autorità per la gestione del monitoraggio e della valutazione della salute del suolo;

la pubblicazione di un rapporto quinquennale e la creazione di un portale europeo;

la certificazione della salute del suolo per proprietari e gestori.

L’allegato 1 alla Direttiva elenca una serie di indicatori di qualità del suolo, di cui alcuni con soglie (criteri) definite al livello europeo, altri che verranno definiti per ogni stato membro. Per molti di questi la Regione Emilia-Romagna dispone o sta aggiornando le cartografie relative che sono consultabili in diversi siti web e molte di queste sono scaricabili dal portale MinERva.

Per maggiori informazioni visitare il seguente link:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/notizie/notizie-2023/pubblicata-la-proposta-di-direttiva-europea-sul-suolo

 

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

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News

 MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

Si rende noto che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (cfr. ns comunicazione del 4 maggio 2023 e ns circolare n. 18621 dello scorso 11 maggio).

Il provvedimento è entrato in vigore in data 4 luglio 2023.

Di seguito, si evidenziano le principali novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

 

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ARTT. 1 – 13)

La legge di conversione ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del nuovo strumento assistenziale denominato Assegno di Inclusione (Adi), che – come noto – sostituirà a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza.

In particolare, potranno beneficiare dell’Adi, oltre ai nuclei con disabili, minori o over 60, anche quelli con i componenti in situazione di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla PA. Conseguentemente, la legge di conversione ha provveduto a modificare la scala di equivalenza ai fini dell’Adi inserendo un apposito parametro per le persone disabili o prese in cura dai servizi socio-sanitari-territoriali.

Viene poi prevista la possibilità di presentare domanda anche presso i CAF, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre che presso l’Inps e i patronati.

Nell’ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dell’Adi, viene introdotta la possibilità di prevedere l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (anche con il coinvolgimento in progetti di volontariato degli Enti del Terzo settore).

Cambia anche la definizione di “offerta congrua” (ovvero, l’offerta che, se rifiutata fa perdere il sussidio al componente del nucleo familiare beneficiario dell’Adi) nel caso in cui la stessa sia riferita ad un contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione): in tal caso, l’offerta può essere rifiutata non solo se il luogo di lavoro disti più di 80 km da casa, ma anche (e qui interviene la legge di conversione) se il luogo di lavoro non sia raggiungibile entro i 120 minuti utilizzando i mezzi pubblici di trasporto.

Una ulteriore modifica stabilisce poi un’esclusione, per il beneficiario di Adi attivabile al lavoro, dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in tal caso, l’offerta deve essere accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio e dei 120 minuti dei mezzi di trasporto pubblico.

Si segnala, in particolare, l’inclusione dei percettori dell’Adi tra i soggetti che possono svolgere rapporti di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura.

 

STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI (ART. 23 – BIS)

Ai soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti, per i quali sono stati annullati in via automatica i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro per il periodo 2000 – 2015 (art. 1, comma 222, L. n. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023), una nuova norma introdotta in sede di conversione in legge consente di chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati.

Viene prevista la possibilità di saldare anche i debiti contributivi cancellati in virtù dell’articolo 4 del D.L. n.119/2018, relativamente ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000 – 2010.

Il saldo potrà avvenire in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Per le modalità e per i tempi di presentazione della domanda si dovranno attendere le apposite istruzioni dell’Inps.

L’obiettivo della misura – da Confagricoltura fortemente sostenuta – è quella di tutelare le posizioni assicurative dei lavoratori autonomi agricoli e conseguentemente le loro posizioni pensionistiche.

 

 

 

 OPZIONE DONNA/OPZIONE CONTRIBUTIVO/RISCATTO LAUREA 

Interessante novità Inps a favore delle lavoratrici che avevano presentato domanda di opzione al contributivo al fine di accedere al riscatto della laurea dei periodi anteriori al 1996 con le regole di calcolo – più favorevoli – c.d. a percentuale o agevolato, per poi andare in pensione anticipata Opzione Donna. 

Com’è noto, andare in pensione anticipata Opzione Donna non è consentito quando sia stata precedentemente esercitata l’opzione al sistema contributivo, purtuttavia, in via eccezionale, l’Istituto aveva previsto il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a chi aveva presentato domanda entro il 31 dicembre 2021. 

Ora l’Inps consente nuovamente – in via eccezionale – anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021 la possibilità del riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna in presenza delle seguenti specifiche condizioni: 

  1. l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo non deve aver prodotto effetti sostanziali a favore della lavoratrice;
  2. l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e della presentazione della domanda di riscatto devono essere state presentate entro il 20 dicembre 2021;
  3. aver perfezionato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, i requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare. 

 

RISCATTO LAUREA 

Con il messaggio in oggetto l’Inps ritorna sulla particolare casistica del riscatto dei periodi di laurea ante 1996 in cui è necessario presentare contestualmente la domanda di opzione al contributivo e la domanda riscatto della laurea – al fine di accedere al riscatto con le regole previste per i contributivi (calcolo a percentuale o agevolato) – dal momento che i periodi di laurea ante ’96 da riscattare sono determinanti per l’esercizio dell’opzione al contributivo. 

Per una chiara e completa valutazione del messaggio si ricorda:

OPZIONE AL CONTRIBUTIVO – Circolare INPS 54/2021 (v. circ. Enapa 8/2021)

Com’è noto l’opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione (art.1 comma 23, L.335/95) può essere esercitata nel corso della vita lavorativa oppure contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi: 

  1. meno di 18 anni (936 settimane) di contributi al 31/12/1995;
  2. almeno 15 anni (780 settimane) di contributi di cui almeno 5 anni (pari a 260 settimane) dal 1° gennaio 1996;
  3. almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996 

Tale opzione è pensata per i cosiddetti “misti” i quali attraverso l’opzione al contributivo, potrebbero trarre un vantaggio economico in sede di liquidazione della pensione. 

IRREVOCABILITA’ DELL’OPZIONE – Messaggio INPS 219/2013 (v. circ. Enapa 8/13 e 5/2020)

L’opzione al sistema di calcolo contributivo è irrevocabile

  1. se l’opzione è stata esercitata al momento del pensionamento;
  2. se l’opzione è stata esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali. 

L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa.

Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile. 

Ciò premesso, il messaggio in esame chiarisce che in ragione del fatto che una parte dei periodi di laurea ante ’96 da riscattare saranno determinati con il sistema retributivo (riserva matematica) e pagati in unica soluzione dal richiedente in modo da realizzare il requisito necessario per l’esercizio dell’opzione e conseguentemente essere nelle condizioni di fruire il riscatto della laurea con il calcolo a percentuale o agevolato, l’onere del riscatto verrà determinato come segue: 

  1. con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo pari a un mesee non una settimana – necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e raggiungere il requisito per l’opzione al contributivo,
  2. con il calcolo a percentuale/agevolato il restante periodo. 

ATTENZIONE-IMPORTANTE:

Del restante periodo a calcolo a percentuale/agevolato, gli eventuali mesi/anni necessari per raggiungere il requisito dei 15 anni per l’opzione dovranno essere versati in unica soluzione insieme al mese calcolato con il criterio della riserva matematica e il pagamento di tale quota rende irrevocabile l’opzione al contributivo richiesta.

Il mancato pagamento della quota di onere da versare in unica soluzione entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

I periodi oggetto di riscatto il cui onere sia stato calcolato con il sistema contributivo, anche se collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996, saranno inseriti automaticamente in Posizione assicurativa con la nota “riscatto calcolato con il sistema contributivo”, e opportunamente “targati” e valutati nella determinazione del futuro trattamento pensionistico, a eccezione del contributo minimo calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

   DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 

A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:

  1. sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  2. misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi 

Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto. 

 

MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI 

Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:

  1. collaboratori coordinati e continuativi,
  2. dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
    1. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
    2. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
    3. lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
    4. pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
    5. lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi 

 

Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.              

Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata

Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:

  1. una domanda per ciascun periodo di sospensione
  2. una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:

  1. i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
  2. rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  1. SPID di livello 2 o superiore;
  2. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

Requisiti ammissibilità della domanda

Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:

  1. di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
  2. di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  3. di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

 

  • di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  1. di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA

 

Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :

  1. se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  2. se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  • per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
  1. il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione

 

NOTA BENE

Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.