ALLUVIONE, CONFAGRICOLTURA FORLI’-CESENA E RIMINI:

“I CAMPI NON ASPETTANO I TEMPI DELLA BUROCRAZIA. SERVE ACCELERARE”

“Il fattore tempo sta diventando sempre più stringente: ci serve capire in che tempi potranno arrivare le risorse, sia quelle promesse sia quelle aggiuntive di cui ci sarà sicuramente bisogno, e su quali strumenti potrà effettivamente contare l’agricoltura. I campi non aspettano i tempi della burocrazia, ci sono tanti danni a cui gli agricoltori devono far fronte, danni che possono compromettere il futuro di un intero settore”. Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, è intervenuto anche durante l’Assemblea generale di Confagricoltura nazionale un corso a Roma per ricordare come l’emergenza alluvione sia ancora una spada di Damocle sulla testa degli agricoltori romagnoli. Nei giorni scorsi Confagricoltura ha incontrato il Commissario alla ricostruzione, il Generale Figliuolo, avanzando proposte per poter indennizzare le aziende colpite.

“Ci aspettiamo un segnale concreto, anche dagli emendamenti che sono stati presentati e che verranno votati nei prossimi giorni – aggiunge Alberto Mazzoni, presidente della Consulta di Confagricoltura Forlì, una delle zone maggiormente colpite – Nel dibattito delle ultime settimane abbiamo visto come siano entrati nella lista degli interventi presentati dagli enti locali, azioni che paiono poco correlate agli eventi alluvionali: chiediamo alla struttura commissariale di verificare le richieste di parte pubblica e di non disperdere risorse preziose. I privati e le aziende aspettano con ansia di sapere su quale supporto, economico e non, possono contare. Le necessità sono tante, in ballo ci sono miliardi di euro, trovarli non sarà facile e bisogna individuare con attenzione le priorità per far ripartire il sistema economico e quello agricolo. La presenza del Generale Figliuolo sul territorio ci fa ben sperare, parallelamente confidiamo che in Parlamento vengano recepiti emendamenti che potrebbero aiutare il mondo agricolo colpito da frane e alluvioni. Per noi è fondamentale che anche i fabbricati strumentali all’attività agricola, così come le strutture e i terreni vengano ricompresi nei ristori della ricostruzione; così come gli interventi di ripristino dei danni generati da frane e smottamenti a cui diverse aziende agricole hanno iniziato a far fronte con risorse proprie. Poi – conclude Mazzoni – ci sono i danni su frutteti e vigneti: ci saranno impianti da estirpare e reimpiantare, operazioni molto onerose e impattanti sui bilanci aziendali, ma fondamentali per garantire la produttività futura dell’azienda agricola. Anche queste devono essere comprese nel sostegno governativo”.

 

 

 

CONFAGRICOLTURA SALUTA IL PREFETTO CORONA:

“SEMPRE VICINO ALLE ESIGENZE DEL SETTORE PRIMARIO” 

Cesena, 10 luglio 2023 – Dal 1° agosto Antonio Corona non sarà più il Prefetto di Forlì-Cesena ma il mondo dell’agroalimentare non lo dimenticherà facilmente. L’impegno, la capacità di ascolto e il coinvolgimento mostrati in questi quattro anni e mezzo di attività meritano il plauso di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini che, per voce del presidente Carlo Carli e dei vicepresidenti Alberto Mazzoni (presidente Circoscrizione Forlì) e Matteo Brunelli (presidente Circoscrizione Cesena), vuole salutare questa figura istituzionale capace di onorare al meglio l’incarico affidatogli quasi un lustro fa.

“Il Prefetto Corona si è sempre dimostrato attento alle problematiche che nel corso del tempo hanno colpito gli agricoltori e più in generale il settore agroalimentare del nostro territorio – dichiarano Carli, Brunelli e Mazzoni – Ci è stato vicino quando il clima ha flagellato le nostre colture, così come quando nuove avversità hanno minacciato i nostri raccolti. Ci riferiamo alla piaga della cimice asiatica, che nel 2019 ha quasi messo in ginocchio l’intero sistema frutticolo, affrontata anche grazie alle misure concrete messe in campo con la sinergia delle Istituzioni. Lo stesso è avvenuto in quest’ultimo mese dopo la terribile alluvione che ha travolto i territori della Romagna causando miliardi di euro di danni, i cui risvolti peseranno per anni sul settore agroalimentare regionale. E prima ancora non possiamo dimenticare l’alluvione di Villafranca che nel 2019 lo mise da subito alla prova e la gestione della pandemia. Tutte situazioni che ha affrontato con grande professionalità. Ci teniamo a ringraziarlo pubblicamente per quanto fatto in questi cinque anni e per l’attenzione che ha riservato al nostro settore – concludono i vertici di Confagricoltura – Speriamo che il nostro territorio, con tutte le sue eccellenze agroalimentari e tradizioni, gli resti nel cuore”.

 

 

CONFAGRICOLTURA RIMINI, UN’AZIENDA VITIVINICOLA DA RECORD: È LA TERZA PIÙ ANTICA DEL MONDO 

La Tenuta del Monsignore della famiglia Bacchini iscritta al Registro delle imprese storiche italiane: certificata la fondazione nel 1385.

Carlo Carli, presidente di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini:

“Orgoglio e vanto per l’intero mondo agricolo romagnolo” 

Rimini, 14 luglio 2023 – Un’azienda di famiglia tra le più apprezzate del territorio riminese si riscopre tra le più longeve e antiche del mondo. E finisce di diritto nel Registro delle imprese storiche. Parliamo della Tenuta del Monsignore di San Giovanni Marignano, socia di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. Fondata nel 1385, appartiene da sempre alla famiglia Bacchini che grazie al contributo di un team di esperti – i professori Francesco Raimondi e Lucia de Nicolò per la ricerca archivistica, il dottor Emiliano Bianchi per la traduzione di alcuni testi in latino – è riuscita a risalire alle sue origini. Una scoperta da record. “Stando all’elenco della rivista di economia americana Family Business siamo la terza azienda agricola-vinicola al mondo al pari di Marchese Antinori: davanti a noi ci sono solo Chateau Goulaine-Loira, nata nell’anno 1000, e la fiorentina Barone Ricasoli, fondata nel 1141”, spiega con orgoglio Sandro Bacchini, attuale proprietario della Tenuta. E Confagricoltura non può che congratularsi con l’azienda socia. 

“Tenuta del Monsignore è un’eccellenza per il nostro territorio, ma anche un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo – sottolinea il presidente Carlo Carli – Il riconoscimento che arriva con l’iscrizione nel Registro delle imprese storiche ci riempie di orgoglio, anche perché colloca l’azienda nel ristretto gotha delle più antiche al mondo: non è solo una questione di date e  record, ma di tradizioni, saperi e capacità di innovarsi nel tempo nel solco di una storia familiare che da quasi 20 generazioni lavora la terra dando un grosso contributo, non solo in Romagna, alla crescita dell’agricoltura e della viticoltura in particolare. I Bacchini sono una vera ‘dinastia di mestiere’, un vanto per tutto il nostro mondo”. 

Ma come è nato il percorso che ha portato la Tenuta del Monsignore a potersi fregiare di questo riconoscimento? “Tutto è partito dalla mia passione per la ricerca storica – racconta Sandro Bacchini -. Con l’apporto del professor Raimondi abbiamo consultato più di 10.000 atti notarili e una ricerca che spazia dal 1100 ad oggi per risalire alle radici della mia famiglia. Abbiamo dedotto che i Bacchini sono una dinastia di mestiere contadina romagnola che ha legami con una famiglia di Firenze”. La Tenuta del Monsignore è oggi un’azienda che, dopo 19 generazioni e 638 anni di storia, conta 148 ettari di cui 82 di vigneto e 20 a oliveto, è dotata di una cantina da 15mila ettolitri e di un frantoio all’avanguardia per l’olio d’oliva. E per di più svolge attività agrituristica. 

Il prossimo passo, magari, sarà quello di far conoscere al mondo alcune delle imprese compiute da questa eccellenza romagnola. “Mio figlio Francesco – prosegue l’imprenditore -, che oggi purtroppo non c’è più, è stato il primo al mondo a introdurre in agricoltura l’uso del sistema di visione nella robotica, brevettato nel 1998. Un’invenzione che oggi è diffusa in vari settori. Nel 2000 questo suo progetto ha rappresentato l’Italia in un importante convegno scientifico a Tokyo. E tre anni prima era stato premiato dal governo francese in qualità di macchina innovativa in campo agricolo. Nessuno, nel nostro Paese, ha mai dato il giusto rilievo a questa impresa: mi piacerebbe che qualcuno prima o poi lo facesse”.   

La Tenuta del Monsignore oggi è guidata da Nicoletta, l’altra figlia di Sandro Bacchini, il quale continua a presidiare quotidianamente l’impresa di famiglia. “Mi vanto personalmente di aver partecipato attivamente a 68 vendemmie – conclude il vitivinicoltore -, trasformare un grappolo d’uva in vino è la mia vita. E so che le invenzioni geniali di Francesco, unite all’intelligenza e alla volontà ferrea di Nicoletta, permetteranno alla tradizione e alla storia di questa azienda di innestarsi al meglio in tutto ciò che ci riserva il futuro”.

CONFERME E NOVITÀ “DECRETO OMNIBUS”

È stata pubblicata la Legge n.87/2023 di conversione del DL n.51/2023, “Decreto Ombinus”.

“Rottamazione-quater”, confermate ed introdotte alcune novità, art.4 – comma 1:

  • Confermata la proroga al 30.6.2023 per la presentazione della domanda di adesione o eventuale integrazione della stessa;
  • Introdotto al 30.9.2023 il termine entro il quale viene comunicato l’esito della domanda. Accoglimento susseguito dall’indicazione delle somme dovute o diniego accompagnato dai rispettivi motivi;
  • Introdotto al 31.10.2023 il termine per il versamento in un’unica soluzione o prima rata, nonché il 10% di quanto dovuto. Prorogata al 1.11.2023, in caso di rateizzazione, data a decorrere per cui sono dovuti gli interessi del 2% annuo;

 

“Cripto-attività”, versamento imposta sostitutiva, art.4 – comma 3-quinquies:

I soggetti detentori all’1.1.2023 di cripto-attività, hanno la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto alla medesima data ai sensi dell’art.9, TUIR (valore nominale), versando un imposta sostitutiva del 14%.

  • Previsto al 30.9.2023 il termine di versamento in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo a partire da tale data, tenendo conto che nelle successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente ciascuna rata;

 

“Fondo garanzia mutui prima casa”, art.4-sexies:

I giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età, in possesso di un ISEE non superiore ad € 40.000 possono usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” per i finanziamenti non superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, inclusivo degli oneri accessori.

  • Prorogata al 30.9.2023 il termine per la presentazione della domanda;

 

“Estensione utilizzo BONUS CARBURANTE 3° trimestre 2022 pesca/agricoltura, art.8 bis:

  • Differito al 30.9.2023 il termine di utilizzo in compensazione del “bonus carburante” del quale hanno potuto beneficiare le imprese del settore agricolo e della pesca relativamente all’acquisto di carburante nel 3° trimestre 2022;
  • Invariato al 30.06.2022 invece il termine di utilizzo in compensazione del bonus relativo al 4° trimestre 2022;

 

 

“Soggetti ISA” proroga dei versamenti:

Per i soggetti ISA, soggetti al versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2023:

  • Prorogato al 20.7.2023, termine di versamento senza alcuna maggiorazione;
  • Confermato al 31.7.2023 termine di versamento con la maggiorazione dello 0,40%;

La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese soggette agli ISA, in particolare a:

  • Collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • Soci di società di persone / associazioni professionali;
  • Soci di società di capitali trasparenti;

Per tutti i soggetti non interessati alla proroga, rimane invariato il termine di versamento al 30.6.2023 senza maggiorazione o al 31.7.2023 con maggiorazione.

 

 

CONFERME E NOVITÀ “DECRETO OMNIBUS”

È stata pubblicata la Legge n.87/2023 di conversione del DL n.51/2023, “Decreto Ombinus”.

“Rottamazione-quater”, confermate ed introdotte alcune novità, art.4 – comma 1:

  • Confermata la proroga al 30.6.2023 per la presentazione della domanda di adesione o eventuale integrazione della stessa;
  • Introdotto al 30.9.2023 il termine entro il quale viene comunicato l’esito della domanda. Accoglimento susseguito dall’indicazione delle somme dovute o diniego accompagnato dai rispettivi motivi;
  • Introdotto al 31.10.2023 il termine per il versamento in un’unica soluzione o prima rata, nonché il 10% di quanto dovuto. Prorogata al 1.11.2023, in caso di rateizzazione, data a decorrere per cui sono dovuti gli interessi del 2% annuo;

 

“Cripto-attività”, versamento imposta sostitutiva, art.4 – comma 3-quinquies:

I soggetti detentori all’1.1.2023 di cripto-attività, hanno la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto alla medesima data ai sensi dell’art.9, TUIR (valore nominale), versando un imposta sostitutiva del 14%.

  • Previsto al 30.9.2023 il termine di versamento in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo a partire da tale data, tenendo conto che nelle successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente ciascuna rata;

“Fondo garanzia mutui prima casa”, art.4-sexies:

I giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età, in possesso di un ISEE non superiore ad € 40.000 possono usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” per i finanziamenti non superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, inclusivo degli oneri accessori.

  • Prorogata al 30.9.2023 il termine per la presentazione della domanda;

 

“Estensione utilizzo BONUS CARBURANTE 3° trimestre 2022 pesca/agricoltura, art.8 bis: 

  • Differito al 30.9.2023 il termine di utilizzo in compensazione del “bonus carburante” del quale hanno potuto beneficiare le imprese del settore agricolo e della pesca relativamente all’acquisto di carburante nel 3° trimestre 2022;
  • Invariato al 30.06.2022 invece il termine di utilizzo in compensazione del bonus relativo al 4° trimestre 2022; 

 

 

“Soggetti ISA” proroga dei versamenti: 

Per i soggetti ISA, soggetti al versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2023:

 

  • Prorogato al 20.7.2023, termine di versamento senza alcuna maggiorazione;
  • Confermato al 31.7.2023 termine di versamento con la maggiorazione dello 0,40%;

 

La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese soggette agli ISA, in particolare a:

 

  • Collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • Soci di società di persone / associazioni professionali;
  • Soci di società di capitali trasparenti;

 

Per tutti i soggetti non interessati alla proroga, rimane invariato il termine di versamento al 30.6.2023 senza maggiorazione o al 31.7.2023 con maggiorazione.

Le principali novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 48/2023 Decreto Lavoro 

 Informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 202,3 la Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”

Il provvedimento è entrato in vigore in data 4 luglio 2023.

Di seguito, evidenziamo alcune delle principali novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge. 

Contratto di lavoro a termine e contratto di somministrazione (art. 24)

L’articolo 24 – modificato durante l’iter di conversione – ha previsto la possibilità per i contratti a termine di essere anche rinnovati, oltreché prorogati, liberamente nei primi 12 mesi (dunque senza necessità di dovervi apporre la causale).

Superati i 12 mesi, i contratti potranno essere rinnovati e prorogati solo in presenza delle nuove e più ampie condizioni previste dall’articolo 19 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (lo ricordiamo: nei casi previsti dai contratti collettivi, o in assenza di questi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, ma solo fino al 30 aprile 2024; per ragioni sostitutive).

È stato, inoltre, specificato che, ai fini del computo dei 12 mesi, si terrà conto solo dei contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ovvero dal 5 maggio 2023).

La legge di conversione è intervenuta anche sulla disciplina del lavoro in somministrazione, (modificando l’art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015) e ha escluso dal limite di contingentamento previsto per il personale in somministrazione a tempo indeterminato:

  • i lavoratori somministrati assunti in apprendistato;
  • i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  • i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ex DM 17 ottobre 2017.

 

Semplificazione degli obblighi informativi (art. 26)

L’ articolo 26 ha stabilito che l’onere informativo gravante sul datore di lavoro nei confronti dei lavoratori introdotto dal d.lgs. n. 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza) si considera adempiuto, per tutta una serie di elementi riguardanti il rapporto di lavoro, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Si ricorda che, sempre in un’ottica di semplificazione, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Nel corso dell’iter di conversione, è stato previsto che l’onere informativo non si ritiene assolto nelle suddette modalità per quanto concerne la lettera p) dell’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 157/1997 (ovvero qualora il rapporto di lavoro sia caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili e non preveda un orario normale di lavoro programmato). In tal caso, il datore di lavoro è quindi tenuto ad informare il lavoratore circa:

  • la variabilità della programmazione del lavoro;
  • l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico. 

 

 

Lavoro agile (art. 28-bis; comma 3 bis, art. 42)

L‘articolo 28-bis, introdotto durante l’iter di conversione, ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per quei lavoratori (sia pubblici che privati) che sono affetti dalle gravi patologie individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, che era stato previsto all’articolo 1, comma 306, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Inoltre, all’articolo 42, il nuovo comma 3-bis (introdotto sempre in sede di conversione) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per alcune categorie di lavoratori del settore privato[1], e nello specifico:

  • per i dipendenti con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia altro genitore non lavoratore;
  • per i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Si sottolinea che il comma in commento ha provveduto, quindi, a prorogare due diverse norme del periodo Covid per i c.d. lavoratori fragili: una per i lavoratori particolarmente esposti ai rischi di contagio dal Virus Sars Cov-2 (al 31 dicembre 2023) e una per i lavoratori individuati come fragili in quanto affetti da determinate patologie (ma la proroga dello smart-working in questo caso è più breve, fino al 30 settembre 2023).

Sul punto, si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato dello scorso 4 luglio, ha avvisato di aver aggiornato i modelli da utilizzare per l’invio dei nominativi all’interno dell’applicativo denominato “Lavoro Agile” disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it.

Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità

Circolare AGRICAT N. 3 del 9 giugno 2023 – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro   

Informiamo che con circolare AGRICAT n. 3 emanata il 9 giugno è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione della denuncia di sinistro al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità per la campagna 2023. 

La circolare sopra richiamata, a parziale deroga di quanto disposto nella circolare n. 2 si stabilisce quanto segue:

  • In applicazione del Decreto-legge n. 61 del 1 giugno 2023 i termini di presentazione della denuncia di sinistro per i soggetti che conducono a qualsiasi titolo, terreni ubicati nelle zone elencate dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, 23 e 25 maggio 2023 citate nel paragrafo 2.2 della presente circolare, sono prorogati al 31 agosto 2023.
  • Per tutti coloro che non rientrano nel punto precedente i termini di presentazione della denuncia di sinistro sono prorogati al 25 luglio 2023.

 

 

Misure finanziarie per supportare i territori alluvionati. 

Di seguito sono illustrate le proposte emendative di Confagricoltura per supportare i territori alluvionati in merito all’iter di conversione in legge del DL Alluvione:

  • Proroga della sospensione delle rate di mutui e dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2023 in favore delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi, ritenendo il limite del 30 giugno eccessivamente ristrettivo a fronte delle perdite subite. Inoltre, le imprese che ad essa avranno accesso non dovranno essere inserite nella lista dei soggetti con esposizioni in sofferenza e comunque segnalate anche ai sensi della normativa bancaria in materia di crediti oggetto di concessione (forbearance).
  • Rifinanziamento delle misure straordinarie ISMEA (cd. MIA), finanziamenti cambiari a tasso zero, per garantire la continuità aziendale delle imprese colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.

Aziende biologiche: importante scadenza al 31 luglio

informiamo che, dal 1° gennaio 2023, “frumento duro”, “frumento tenero”, “orzo”, “avena comune e bizantina”, “farro dicocco” e “farro monococco” sono state trasferite in “lista rossa”.

la modifica è conseguente alla decisione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assunta con circolare di protocollo 135555 del 23 marzo 2022 [consultabile al link https://www.sinab.it/normativa/circolare-n-0135555-del-23-marzo-2022], sulla base delle risultanze dell’apposito gruppo di esperti sementi biologiche che ha evidenziato una potenziale disponibilità di sementi biologiche di queste specie.

come previsto dalla circolare, sempre a partire dal 1° gennaio 2023 e fatte salve le eccezioni presenti nella circolare stessa, per poter richiedere una deroga per una qualunque delle varietà in “lista rossa”, sarà necessario aver inserito in banca dati sementi biologiche una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “ordini”, per la specifica varietà, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

per l’anno 2023 informiamo che il Masaf, con circolare di protocollo n. 0252842 del 16 maggio 2023, ha individuato nel 31 luglio 2023 la data ultima di inserimento in banca dati sementi biologiche di una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “ordini”, come prerequisito per poter ottenere una deroga per una qualunque delle varietà in “lista rossa”, a partire dal 1 gennaio 2024.

 

 

Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali. 

Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.

Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione.

 

A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali.

 

La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero.

 

Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto.

 

Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA. 

La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata: 

  • fatture e altri documenti fiscali;
  • documenti aventi forza probatoria equivalente;
  • registro corrispettivi. 

Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti: 

  • tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
  • sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV. 

Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica. 

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i. 

Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale. 

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

 

Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre. 

Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.

Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina,  l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.

Le domande potranno essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.

La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.

 

 

 

Contributi de minimis diversi settori. 

Informiamo che nel prossimo mese di luglio sono previste le scadenze per la presentazione delle seguenti domande in regime de minimis: 

  • Contributo de minimis coltivazione riso annualità 2023, scadenza 31.07.2023.
  • Contributo de minimis coltivazione barbabietola da zucchero annualità 2023, scadenza 31.07.2023. 

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV): online il portale per regolare i prelievi in caso di scarsità idrica

Dal 15 luglio fino al 31 ottobre 2023 sarà online il portale, realizzato da Arpae, per regolare i prelievi nel periodo estivo in Emilia-Romagna. Il sistema è pensato per fornire a cittadini e gestori un’informazione immediata, chiara e trasparente sullo stato idrologico dei corsi d’acqua. Il servizio online dell’Agenzia promuove l’uso sostenibile dell’acqua e i suoi utilizzi, anche a scopo irriguo, nel pieno rispetto del Deflusso minimo vitale (Dmv) del corso d’acqua. Il sistema è “dinamico”, tiene conto delle variazioni di portata dei fiumi e l’aggiornamento è pubblicato ogni martedì, entro le ore 19; la decorrenza dell’aggiornamento e i relativi obblighi entrano in vigore il mercoledì.
Il sistema mostra su mappa lo stato idrologico, misurato in alcune sezioni significative dei bacini della regione, rispetto al deflusso minimo vitale (Dmv) e rende immediatamente evidente, tramite una scala cromatica, la possibilità o meno di effettuare prelievi dal corpo idrico. Il divieto di prelievo idrico dai corpi idrici superficiali, ricompresi in un determinato bacino, entra in vigore quando lo stato idrologico dei corsi d’acqua è segnalato dalla cartografia del portale al di sotto del Dmv. Tale valore deve essere rispettato a valle del prelievo. Sulla mappa, si utilizza un codice comunicativo semaforico: in rosso sono rappresentate le aree con deflusso inferiore al Dmv nelle quali è in atto il divieto di prelievo dal corpo idrico. In verde le aree nelle quali si può prelevare liberamente. In giallo sono evidenziate le aree il cui deflusso è in prossimità al Dmv ed è prescritta per le grandi derivazioni irrigue una modulazione del prelievo in riduzione. Alcune aree non sono colorate in quanto collegate a canali per i quali non è previsto un Dmv. Le misure di portata vengono aggiornate una volta a settimana, il martedì entro le 19. Eventuali divieti di prelievo entrano in vigore dal giorno seguente all’aggiornamento (quindi dalla mezzanotte di mercoledì) e permangono fino a nuovo aggiornamento. Il divieto di prelievo ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria e per coloro che abbiano presentato un’istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell’iter istruttorio. Si ricorda che il prelievo nel mancato rispetto del Dmv costituisce prelievo abusivo ed è quindi soggetto alle sanzioni previste dall’art.17 del R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933. Gli utenti soggetti al divieto debbono mantenere chiuse/disattivate le opere di presa fisse, o, in caso di pompe mobili, rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo, a pena della sanzione amministrativa di cui all’art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3. Si precisa che i prelievi per i quali, con espresso atto regionale, sono stati definiti valori di Dmv diversi da quelli dell’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015 devono rispettare detti valori specifici.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://www.arpae.it/it/notizie/regolare-i-prelievi-in-caso-di-scarsita-idrica-2023

 

 

ALLUVIONE: gli allevatori biologici possono impiegare mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti ogm

Lo prevede una Delibera di Giunta che estende la deroga fino al 1° settembre prossimo.

Gli allevatori biologici colpiti dagli eventi calamitosi dello scorso maggio possono impiegare mangimi provenienti da agricoltura convenzionale purché non contenenti ogm, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica. Lo prevede la Delibera di Giunta n. 1136 del 3 luglio 2023 che estende la deroga fino al 1° settembre prossimo, con la possibilità di procedere ad eventuali proroghe in relazione al permanere delle difficoltà di approvvigionamento dei mangimi biologici. Gli operatori biologici interessati, ricadenti nei territori indicati nell’allegato 1 del Decreto legge n. 61/2023, devono informare il proprio Organismo di controllo preventivamente all’utilizzo di mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti ogm.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/luglio/alluvione-gli-allevatori-biologici-possono-impiegare-mangimi-provenienti-da-agricoltura-convenzionale

 

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

 

SICUREZZA ALIMENTARE E SOSTENIBILITA’ DEL PACKAGING PER ALIMENTI: orientamenti legislativi europei ed esperienze innovative in Emilia-Romagna

Si tiene mercoledì 19 luglio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il webinar “Sicurezza alimentare e sostenibilità del packaging per alimenti – Orientamenti legislativi europei ed esperienze innovative in Emilia-Romagna” Si tratta del quarto appuntamento di un ciclo di webinar dedicati alla Strategia europea Farm to Fork promosso da Europass – la struttura regionale di raccordo con l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) – in collaborazione con gli Atenei della Regione, che approfondiscono a turno i temi di maggiore rilevanza e interesse per gli operatori del sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa dell’19 marzo, che vede il coinvolgimento della Commissione Europea e dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), è promossa da Europass in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dopo un saluto introduttivo di Valtiero Mazzotti, Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, interverranno ad approfondire il tema Ioannis Antonopoulos (DG ENVI, Commissione Europea), Remigio Marano (Food Contact Materials, EFSA), Andrea Pulvirenti e Fabio Licciardello (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) e Luca Cervellati (CPR System). Per poter seguire il webinar è necessaria la registrazione. Agli iscritti sarà inviato un link di collegamento il giorno prima dell’evento.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://www.regione.emilia-romagna.it/europass/notizie/europass/2023/news-item

 

 

 

 

 

 

 

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

 https://patronatoenapa.com

https://www.facebook.com/PatronatoEnapaForli

 

News

 MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

Si rende noto che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (cfr. ns comunicazione del 4 maggio 2023 e ns circolare n. 18621 dello scorso 11 maggio).

Il provvedimento è entrato in vigore in data 4 luglio 2023.

Di seguito, si evidenziano le principali novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

 

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ARTT. 1 – 13)

La legge di conversione ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del nuovo strumento assistenziale denominato Assegno di Inclusione (Adi), che – come noto – sostituirà a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza.

In particolare, potranno beneficiare dell’Adi, oltre ai nuclei con disabili, minori o over 60, anche quelli con i componenti in situazione di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla PA. Conseguentemente, la legge di conversione ha provveduto a modificare la scala di equivalenza ai fini dell’Adi inserendo un apposito parametro per le persone disabili o prese in cura dai servizi socio-sanitari-territoriali.

Viene poi prevista la possibilità di presentare domanda anche presso i CAF, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre che presso l’Inps e i patronati.

Nell’ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dell’Adi, viene introdotta la possibilità di prevedere l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (anche con il coinvolgimento in progetti di volontariato degli Enti del Terzo settore).

Cambia anche la definizione di “offerta congrua” (ovvero, l’offerta che, se rifiutata fa perdere il sussidio al componente del nucleo familiare beneficiario dell’Adi) nel caso in cui la stessa sia riferita ad un contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione): in tal caso, l’offerta può essere rifiutata non solo se il luogo di lavoro disti più di 80 km da casa, ma anche (e qui interviene la legge di conversione) se il luogo di lavoro non sia raggiungibile entro i 120 minuti utilizzando i mezzi pubblici di trasporto.

Una ulteriore modifica stabilisce poi un’esclusione, per il beneficiario di Adi attivabile al lavoro, dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in tal caso, l’offerta deve essere accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio e dei 120 minuti dei mezzi di trasporto pubblico.

Si segnala, in particolare, l’inclusione dei percettori dell’Adi tra i soggetti che possono svolgere rapporti di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura.

 

STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI (ART. 23 – BIS)

Ai soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti, per i quali sono stati annullati in via automatica i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro per il periodo 2000 – 2015 (art. 1, comma 222, L. n. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023), una nuova norma introdotta in sede di conversione in legge consente di chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati.

Viene prevista la possibilità di saldare anche i debiti contributivi cancellati in virtù dell’articolo 4 del D.L. n.119/2018, relativamente ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000 – 2010.

Il saldo potrà avvenire in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Per le modalità e per i tempi di presentazione della domanda si dovranno attendere le apposite istruzioni dell’Inps.

L’obiettivo della misura – da Confagricoltura fortemente sostenuta – è quella di tutelare le posizioni assicurative dei lavoratori autonomi agricoli e conseguentemente le loro posizioni pensionistiche.

 

 

OPZIONE DONNA/OPZIONE CONTRIBUTIVO/RISCATTO LAUREA 

Interessante novità Inps a favore delle lavoratrici che avevano presentato domanda di opzione al contributivo al fine di accedere al riscatto della laurea dei periodi anteriori al 1996 con le regole di calcolo – più favorevoli – c.d. a percentuale o agevolato, per poi andare in pensione anticipata Opzione Donna. 

Com’è noto, andare in pensione anticipata Opzione Donna non è consentito quando sia stata precedentemente esercitata l’opzione al sistema contributivo, purtuttavia, in via eccezionale, l’Istituto aveva previsto il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a chi aveva presentato domanda entro il 31 dicembre 2021. 

Ora l’Inps consente nuovamente – in via eccezionale – anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021 la possibilità del riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna in presenza delle seguenti specifiche condizioni:

 

  1. l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo non deve aver prodotto effetti sostanziali a favore della lavoratrice;
  2. l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e della presentazione della domanda di riscatto devono essere state presentate entro il 20 dicembre 2021;
  3. aver perfezionato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, i requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

 

 

 

RISCATTO LAUREA 

Con il messaggio in oggetto l’Inps ritorna sulla particolare casistica del riscatto dei periodi di laurea ante 1996 in cui è necessario presentare contestualmente la domanda di opzione al contributivo e la domanda riscatto della laurea – al fine di accedere al riscatto con le regole previste per i contributivi (calcolo a percentuale o agevolato) – dal momento che i periodi di laurea ante ’96 da riscattare sono determinanti per l’esercizio dell’opzione al contributivo. 

Per una chiara e completa valutazione del messaggio si ricorda:

OPZIONE AL CONTRIBUTIVO – Circolare INPS 54/2021 (v. circ. Enapa 8/2021)

Com’è noto l’opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione (art.1 comma 23, L.335/95) può essere esercitata nel corso della vita lavorativa oppure contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

 

  1. meno di 18 anni (936 settimane) di contributi al 31/12/1995;
  2. almeno 15 anni (780 settimane) di contributi di cui almeno 5 anni (pari a 260 settimane) dal 1° gennaio 1996;
  3. almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996

 

Tale opzione è pensata per i cosiddetti “misti” i quali attraverso l’opzione al contributivo, potrebbero trarre un vantaggio economico in sede di liquidazione della pensione.

 

IRREVOCABILITA’ DELL’OPZIONE – Messaggio INPS 219/2013 (v. circ. Enapa 8/13 e 5/2020)

L’opzione al sistema di calcolo contributivo è irrevocabile:

 

  1. se l’opzione è stata esercitata al momento del pensionamento;
  2. se l’opzione è stata esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali.

 

L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa.

Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile.

 

Ciò premesso, il messaggio in esame chiarisce che in ragione del fatto che una parte dei periodi di laurea ante ’96 da riscattare saranno determinati con il sistema retributivo (riserva matematica) e pagati in unica soluzione dal richiedente in modo da realizzare il requisito necessario per l’esercizio dell’opzione e conseguentemente essere nelle condizioni di fruire il riscatto della laurea con il calcolo a percentuale o agevolato, l’onere del riscatto verrà determinato come segue:

 

  1. con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo pari a un mesee non una settimana – necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e raggiungere il requisito per l’opzione al contributivo,
  2. con il calcolo a percentuale/agevolato il restante periodo.

 

ATTENZIONE-IMPORTANTE:

Del restante periodo a calcolo a percentuale/agevolato, gli eventuali mesi/anni necessari per raggiungere il requisito dei 15 anni per l’opzione dovranno essere versati in unica soluzione insieme al mese calcolato con il criterio della riserva matematica e il pagamento di tale quota rende irrevocabile l’opzione al contributivo richiesta.

Il mancato pagamento della quota di onere da versare in unica soluzione entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

I periodi oggetto di riscatto il cui onere sia stato calcolato con il sistema contributivo, anche se collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996, saranno inseriti automaticamente in Posizione assicurativa con la nota “riscatto calcolato con il sistema contributivo”, e opportunamente “targati” e valutati nella determinazione del futuro trattamento pensionistico, a eccezione del contributo minimo calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

 DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 

A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:

  1. sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  2. misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi 

Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.

 

 

MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI 

Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:

  1. collaboratori coordinati e continuativi,
  2. dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
    1. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
    2. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
    3. lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
    4. pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
    5. lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi 

 

Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.              

Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata

Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:

  1. una domanda per ciascun periodo di sospensione
  2. una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:

  1. i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
  2. rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  1. SPID di livello 2 o superiore;
  2. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

Requisiti ammissibilità della domanda

Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:

  1. di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
  2. di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  3. di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023; 
  • di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  1. di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA 

Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :

  1. se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  2. se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  • per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
  1. il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione 

NOTA BENE

Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.