Agricoltura, reddito dominicale e agrario fuori dalla flat tax

Anche gli agricoltori entrano nel mondo della flat tax incrementale. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare 18/E/2023 con la quale fornisce chiarimenti circa la nuova tassa piatta, introdotta dalla legge 197/2022, che troverà applicazione per i soli redditi 2023 conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.

Il regime comporterà una suddivisione della base imponibile nel 2023: sulla differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo dell’anno e il più elevato reddito del triennio precedente, al netto di una franchigia del 5%, si applicherà una imposta sostitutiva del 15%; sul reddito residuo, dato dalla differenza tra il reddito dell’anno e quello assoggettato alla flat tax si applicheranno l’Irpef e le addizionali con le regole ordinarie.

La base imponibile della flat tax non potrà comunque essere superiore a 40mila euro e, qualora lo fosse, comunque la tassa piatta si applicherà fino a quella soglia.

L’aspetto interessante chiarito nella circolare è che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5 , e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

Gli agricoltori espressamente richiamati dal documento di prassi sono quelli che svolgono le seguenti attività:

  • allevamento eccedentario che dichiarano il reddito in base ai «parametri» (articolo 56 comma 5);
  • produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione (articolo 56-bis, comma 1);
  • attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel decreto ministeriale 13 febbraio 2015 (articolo 56-bis, comma 2);
  • prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile (articolo 56-bis, comma 3);
  • commercializzazione di prodotti della floricoltura (articolo 56-bis, comma 3bis).

Restano, quindi, certamente esclusi coloro che dichiarano esclusivamente il reddito fondiario, quindi coloro che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir. Ciò è in linea con il dato letterale della norma che richiama le categorie dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e non anche quella dei redditi fondiari.

La circolare precisa che il reddito da prendere in considerazione per effettuare il calcolo è solo quello di impresa indicato nel quadro RD del modello Redditi e non quello complessivo. Pertanto, nel calcolo, reddito dominicale e agrario resteranno esclusi.

Va, infine, osservato che nella circolare non sono espressamente richiamati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica nonché quelli che svolgono attività di agriturismo, enoturismo, oleoturismo i quali (al pari degli agricoltori richiamati nella circolare stessa) determinano un reddito di impresa determinato forfettariamente e compilano il quadro RD del modello Redditi. Tenuto conto di ciò, si ritiene che anche questi possano beneficiare del regime della flat tax, fermo restando l’effettivo conseguimento di un incremento di reddito.

 

 

 

 

Il problema della prevalenza di prodotti propri in situazioni di emergenza e il rischio dei vantaggi fiscali

A ogni emergenza climatica si ripropone per i produttori agricoli, il problema delle conseguenti perdite di produzione a seguito delle quali possono rendersi necessari acquisti di prodotti da terzi con il correlato mancato raggiungimento delle condizioni di prevalenza dei prodotti propri con la possibile perdita della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap).

Ai possibili rischi riconducibili alle perdite di produzione per l’intero territorio nazionale a causa della siccità si aggiungono ora, per l’Emilia Romagna, le perdite certe in conseguenza della devastante alluvione che per moltissime aziende provocherà la perdita totale delle produzioni annuali delle colture, erbacee, orticole, viticole e frutticole nonché per queste ultime, nei casi più gravi, la mancanza di produzione per i tre/cinque anni necessari per l’entrata in produzione delle nuove piante reimpiantate in sostituzione di quelle che andranno necessariamente estirpate.

Tale contesto, per gli imprenditori agricoli, può rendere impossibile rispettare il criterio della prevalenza dei prodotti propri, necessario per considerare connesse le attività che hanno a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali e, nel caso di fornitura di servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse ed è evidente, quindi, il problema cui vanno incontro, per l’anno corrente, le aziende emiliano-romagnole colpite e, nel caso dei frutteti e vigneti, anche protrarsi per più annualità.

A tale riguardo soccorre la disposizione di cui all’articolo 1, comma 988, legge 234/2021 che ha previsto una deroga temporanea, entro i termini di durata degli effetti derivanti dall’evento calamitoso, nel rispetto di due condizioni che devono entrambe essere verificate:

  • dichiarazione di eccezionalità dell’evento ai sensi dell’articolo 6 Dlgs 102/2004 da parte di regioni e Masaf;
  • approvvigionamento, in via prevalente, presso altri imprenditori agricoli singoli o associati di prodotti identici a quelli andati perduti e mancanti post evento per un periodo, comunque, non superiore a tre anni.

Il rispetto di tali condizioni consente di mantenere, ad ogni fine, tributario, previdenziale e così via, la qualifica di imprenditore agricolo e anche quella professionale di Iap, purtroppo però, ad oggi, questa tutela civilistica manca di coordinamento con le disposizioni fiscali (articolo 56-bis Tuir 917/1986) che regolano le attività connesse, di produzione di beni e di fornitura di servizi, necessario per assicurarne, l’applicabilità.

CONTRIBUTI INPS AUTONOMI AGRICOLI COLTIVATORI DIRETTI E IAP

La Direzione Generale dell’INPS, con circolare n. 59 del 4 luglio 2023 ha definito la misura dei contributi obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) per l’anno 2023.

Le scadenze fissate per il pagamento sono:

  • 17 luglio 2023 (I rata);
  • 18 settembre 2023 (II rata);
  • 16 novembre 2023 (III rata);
  • 16 gennaio 2024 (IV rata).

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2023 (art. 1, c. 503, della legge n. 197/2022), ha esteso l’esonero dal versamento dei contributi già previsto per l’anno 2020[1], 2021 e 2022, ai nuovi lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono alla gestione INPS per la prima volta nel corso del 2023.

Con successiva circolare INPS saranno fornite le indicazioni normative e le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo.

 

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che la legge n 85 del 3 luglio 2023 , nel convertire con modificazioni il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Inoltre, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita

 

DECRETO LAVORO: CONFERMATO IL LIMITE DI ESENZIONE DI EURO 3.000 PER I FRINGE BENEFITS AI DIPENDENTI CON FIGLI

In sede di conversione in legge del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) è stata sostanzialmente confermata la disciplina transitoria, introdotta dall’art. 40, in materia di fringe benefits che prevede l’innalzamento, per il 2023, ad euro 3.000 annui della soglia di esenzione per i fringe benefits, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico. Resta ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

NOVITÀ

Di assoluto rilievo risulta essere l’indicazione, contenuta nelle Schede di lettura di accompagnamento del disegno di legge di conversione del DL n. 48/2023, circa l’applicazione dell’esenzione di euro 3.000 anche ai fini della determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale.

 

 

Questionario Quaderno di Campagna, raccolta entro il 30 luglio 

Gentile Azienda

In relazione al progressivo passaggio delle informazioni contenute sul quaderno di campagna all’interno del fascicolo aziendale a partire dal 2024, il CAA Confagricoltura Emilia-Romagna sta raccogliendo le informazioni sulla situazione attuale.

 

Ti invitiamo dunque a compilare, entro il 30 luglio prossimo il form al link sotto riportato. Il questionario richiede pochissimo tempo per la compilazione

Il modulo da compilare si trova al seguente link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nFdet_y240OGxjrVOwDh_fdstx4atbRPqepa63lsuOlUMERJQ0ZOQzM2NllEMUpXMko3R1hOQzhRTiQlQCN0PWcu

Vi ringraziamo per la collaborazione.

 

 

 

Firmata la convenzione tra Confagricoltura Forlì-Cesena e di Rimini e la società ECO certificazioni

Confagricoltura ha il piacere di annunciare che è attiva la collaborazione con ECO Certificazioni SPA per i servizi di:

  • Verifica periodica delle attrezzature di Lavoro;
  • Verifica periodica degli impianti di messa a terra;
  • Gestione del portale INAIL CIVA

Le verifiche periodiche sulle macchine come carri raccogli frutta e telescopici – per l’elenco completo si veda l’all VII del D.lgs. 81/08 – sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e sono di diretta responsabilità dei datori di lavoro i quali potranno rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai Soggetti Privati abilitati.

ECO Certificazioni vanta una ventennale esperienza nel mondo delle macchine e opera come Soggetto Abilitato su tutto il territorio italiano con tariffe agevolate per gli associati a Confagricoltura.

ECO Certificazioni, inoltre, supporta i datori di lavoro attraverso il monitoraggio e l’inserimento delle pratiche di verifica sull’apposito portale CIVA INAIL.

Per ogni informazione contattare:

Cristall Bazzani

3299613932

CBazzani@ecocertificazioni.eu

 

 

 

Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità

Circolare AGRICAT N. 3 del 9 giugno 2023 – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro  

Informiamo che con circolare AGRICAT n. 3 emanata il 9 giugno è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione della denuncia di sinistro al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità per la campagna 2023.

La circolare sopra richiamata, a parziale deroga di quanto disposto nella circolare n. 2 si stabilisce quanto segue:

  • In applicazione del Decreto-legge n. 61 del 1 giugno 2023 i termini di presentazione della denuncia di sinistro per i soggetti che conducono a qualsiasi titolo, terreni ubicati nelle zone elencate dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, 23 e 25 maggio 2023 citate nel paragrafo 2.2 della presente circolare, sono prorogati al 31 agosto 2023.
  • Per tutti coloro che non rientrano nel punto precedente i termini di presentazione della denuncia di sinistro sono prorogati al 25 luglio 2023.

 

 

Aziende biologiche: importante scadenza al 31 luglio.

informiamo che, dal 1° gennaio 2023, “frumento duro”, “frumento tenero”, “orzo”, “avena comune e bizantina”, “farro dicocco” e “farro monococco” sono state trasferite in “lista rossa”.

la modifica è conseguente alla decisione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assunta con circolare di protocollo 135555 del 23 marzo 2022 [consultabile al link https://www.sinab.it/normativa/circolare-n-0135555-del-23-marzo-2022], sulla base delle risultanze dell’apposito gruppo di esperti sementi biologiche che ha evidenziato una potenziale disponibilità di sementi biologiche di queste specie.

come previsto dalla circolare, sempre a partire dal 1° gennaio 2023 e fatte salve le eccezioni presenti nella circolare stessa, per poter richiedere una deroga per una qualunque delle varietà in “lista rossa”, sarà necessario aver inserito in banca dati sementi biologiche una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “ordini”, per la specifica varietà, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

per l’anno 2023 informiamo che il Masaf, con circolare di protocollo n. 0252842 del 16 maggio 2023, ha individuato nel 31 luglio 2023 la data ultima di inserimento in banca dati sementi biologiche di una manifestazione di interesse ad acquistare le sementi, tramite la funzionalità “ordini”, come prerequisito per poter ottenere una deroga per una qualunque delle varietà in “lista rossa”, a partire dal 1 gennaio 2024.

 

 

 

Novità in materia di legge sull’enoturismo

Confagricoltura sta definendo, anche in collaborazione con le strutture del territorio, la propria posizione sulla recente proposta di legge che prevede una reimpostazione delle linee di intervento per questa nuova interessante attività del settore vitivinicolo. A tale riguardo, la Confederazione ha individuato alcuni aspetti negativi della proposta quali le esclusioni oggettive delle degustazioni in vigneto e dei Consorzi di tutela dai soggetti che possono esercitare l’attività enoturistica. Negative anche le previsioni relative a: obbligatorietà del titolo di sommelier, estensione anche a soggetti senza legami con il mondo vitivinicolo e il forte inasprimento delle sanzioni. Il tutto in un quadro di disposizioni nazionali e regionali già in vigore che richiede un’attività di verifica e miglioramento o consolidamento e non un nuovo provvedimento di legge che graverebbe sul percorso intrapreso.

Vino: Decreto promozione Paesi terzi

È stato recentemente ufficializzato il decreto ministeriale del MASAF finalizzato alla presentazione dei progetti per finanziare attività di promozione del vino nei Paesi terzi. Confagricoltura ha già invitato a prevedere con sollecitudine il bando per la presentazione dei progetti considerando il forte ritardo accumulato per la definizione del decreto.

Il provvedimento contiene alcune regole restrittive che Confagricoltura ha in più occasioni e più sedi criticato e cercato di correggere. Tra i risultati positivi si annotano la possibilità di presentare progetti a livello multiregionale, che nella prima versione del testo non era prevista, e la declinazione a livello regionale degli avvisi.

 

 

Fauna selvatica, i bandi aperti.

SI informa che la regione ha prorogato al 1° settembre la possibilità di presentare domande sul bando prevenzione danni da fauna. La norma prevede contributi per la creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico, reti anti uccello; protezione elettrica a bassa intensità; protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni; – protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori;- acquisto dei cani da guardiania. I contributi sono sul 100% della spesa con un importo massimo di € 30.000. Oltre tre milioni la disponibilità finanziaria.

Per approfondimenti:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2023/Danni%20da%20fauna

Con deliberazione n° 920 del 05/06/2023 la regione ha approvato bando per le richieste di contributi per presidi di prevenzione. Si tratta di provvedimento che la Regione ripropone da alcuni anni.

La Regione ha deliberato la scadenza domande al 01/09/2023 e concludere l’acquisto del presidio entro e non oltre il 15 aprile 2024; questo per permettere alle aziende interessate di coprire sia il periodo delle prevenzioni autunnali che quelle primaverili.

La somma stanziata quest’anno per tale bando è di € 250.000,00, diminuita di € 100.000 rispetto allo scorso anno.

 

 

 

Prevenzione gelate primaverili, aperto il bando con scadenza al 19 settembre.

Si informa che la regione ha pubblicato il bando in oggetto. Ammontano ad oltre 1 milione di euro le risorse del terzo bando per il Tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili”.

Il sostegno, pari al 70 % del costo ammissibile dell’investimento, riguarderà l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina,  l’adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente all’inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la sola funzione antibrina e, in parte, le spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti in misura non superiore al 3% dell’importo ammissibile.

Le domande potranno essere presentate dal 29 giugno al 19 settembre 2023 – ore 13:00.

La decisione è stata adottata con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 26 giugno 2023.

DANNI INDIRETTI NEL SETTORE AVICOLO: proroga al 1° settembre

La domanda per aiuti danni indiretti del settore avicolo, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 2023, è stata prorogata al 1° settembre 2023 ed inoltre è stata aggiunta, tra le casistiche di aiuto, la declassazione delle uova da cova.

Di seguito il testo originale delle tipologie di aiuto attive:

– Sostegno al Mercato Avicoltori – Aiuti Nazionali

Gli interventi sono attivati dal decreto MASAF n.  193915 del 5 aprile 2023, ”interventi di sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022”. I sostegni sono erogati come aiuti di Stato. Possono presentare domanda di aiuto le imprese (piccole, medie e grandi), in grado di dimostrare di aver ricevuto danni indiretti sull’esercizio della propria attività, causati dall’applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, come indicano le norme sanitarie dell’Unione europea e nazionali. Possono, inoltre, beneficiare dei sostegni gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022

– Sostegno al Mercato Avicoltori – Aiuti Comunitari

Possono accedere all’aiuto le imprese (grandi medie e piccole) ubicate nelle zone interessate da un provvedimento sanitario di restrizione delle movimentazioni degli animali o delle uova, che hanno subito danni indiretti in conseguenza di tali provvedimenti, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021. Inoltre come previsto  dall’articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 278458/2023 i beneficiari di indennizzi ricevuti come aiuti di Stato, per i medesimi animali o uova, sono ammissibili alla presentazione delle domande ai sensi del Reg UE n. 2023/834, fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, sono eventualmente detratti degli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 216437, del 12 maggio 2022.

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

 

RONCO: sostanze inquinanti vicino a Forlì

Martedì 4 luglio è stata segnalata la presenza di una chiazza di una sostanza oleosa galleggiante (che copriva una superficie di circa 30 m2) nel fiume Ronco in provincia di Forlì-Cesena. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sommozzatori di Ravenna, i tecnici di Arpae e della Regione Servizio Tecnico di Bacino e il Consorzio di bonifica. I tecnici hanno riscontrato la presenza di idrocarburi, la cui provenienza è al momento ignota. Sono in corso accertamenti lungo lo scolo Baranzola da cui proviene il materiale in questione immesso poi nel Ronco, anche con l’ausilio del drone di Arpae. Nella giornata di mercoledì 5 luglio è iniziato il completamento delle operazioni di pulizia nel fiume e nei due fossi di Pieve Acquedotto e Baranzola interessati dallo sversamento. Sono state posizionate alcune panne assorbenti e si sta provvedendo ad aspirare il materiale rinvenuto. Una volta terminata la pulizia, saranno collocate altre barriere assorbenti lungo il Ronco per intercettare e bloccare eventuale ulteriore materiale in transito.

 

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News

 PROROGA DEI TERMINI PER L’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE A SESSIONI DI PSICOTERAPIA

 Il Ministero della Salute ha comunicato all’Inps la proroga dei termini per l’utilizzo del contributo “Bonus psicologiconei territori colpiti da fenomeni alluvionali di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023. Ciò consiste nella riapertura dei termini per la conferma e l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute effettuate.

Con il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023, a seguito del decorso del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, dove si forniscono indicazioni relativamente all’individuazione dei destinatari, alle modalità di presentazione e gestione delle domande, nonché alle modalità di erogazione del contributo è stato comunicato l’avvio dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi del medesimo articolo 5.

Tanto premesso, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto la sospensione del termine di 180 giorni di cui al citato articolo 5, previsto per l’utilizzo del codice univoco attribuito ai soggetti residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1 del già menzionato decreto-legge n. 61/2023.

A tale fine, a decorrere dal 5 luglio 2023, l’Istituto rende nuovamente disponibile, nella procedura dedicata agli psicoterapeuti con pazienti beneficiari del contributo residenti o domiciliati nei citati territori alluvionati, la funzione di prenotazione, inserimento e conferma delle sedute relative al periodo dall’8 giugno 2023 al 31 agosto 2023

Tale procedura rimarrà altresì disponibile agli stessi psicoterapeuti per l’inserimento dei soli dati di fatturazione delle sedute confermate fino al 15 settembre 2023.

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO NEI TERRITORI ALLUVIONATI

L’Istituto individua i beneficiari residenti nei territori alluvionati sulla base del codice di avviamento postale (CAP) di residenza associato ai comuni/circoscrizioni territoriali inclusi nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, che sono gestibili da tutti i professionisti regolarmente iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti, che hanno aderito all’iniziativa.

Per quanto attiene, invece, ai beneficiari domiciliati nei suddetti territori, è in corso di rilascio alle Strutture territoriali dell’Istituto un’apposita funzione, nella procedura dedicata, per sbloccare il beneficiario domiciliato, sulla base di idonea documentazione che ciascun interessato deve produrre.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI PSICOTERAPEUTI

A seguito di segnalazioni pervenute dagli psicoterapeuti e di apposita richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), il Ministero della Salute ha chiesto all’INPS la riapertura della procedura per consentire agli psicoterapeuti di recuperare le sedute effettuate entro il 7 giugno 2023, prenotate ma non confermate entro tale data, dandone conferma e inserendo i relativi dati di fatturazione.

Pertanto, la procedura sarà resa nuovamente disponibile a tutti gli psicoterapeuti dal 5 luglio 2023 al 19 luglio 2023.

In tale arco temporale è possibile effettuare la sola conferma delle sedute svolte entro la predetta data del 7 giugno 2023 e l’inserimento dei relativi dati di fatturazione; non saranno accettati inserimenti di nuove sedute svolte successivamente alla scadenza del termine di validità dei codici univoci.

 Tutte le funzionalità sono operative dalle ore 18,00 del 5 luglio 2023.

Si precisa che la sola funzione di “conferma seduta” verrà inibita alle ore 19,00 del 17 luglio 2023. Verranno invece concessi due ulteriori giorni per permettere l’inserimento dei dati di fatturazione relativi alle citate sedute. Quest’ultima funzione sarà inibita alle ore 19,00 del 19 luglio 2023.

Decorso tale termine, le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dai dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio.

TEMPISTICHE PROCEDURALI

Si riporta di seguito la tempistica procedurale ridefinita dei nuovi termini individuati per tipologia di beneficiario:

  1. Residenti/domiciliati nei territori alluvionati:

 

  • 5 luglio 2023: riapertura procedura per prenotazione, conferma e inserimento dati fatturazione;
  • 31 agosto 2023: chiusura procedura per prenotazione e conferma sedute effettuate;
  • 15 settembre 2023: chiusura procedura per inserimento dati di fatturazione delle sedute confermate.

 

  1. Beneficiari degli altri territori:
  • 5 luglio 2023: riapertura procedura per gli psicoterapeuti per la conferma delle sedute effettuate entro il 7 giugno e inserimento dati di fatturazione;
  • 17 luglio 2023: chiusura procedura per la conferma delle sedute effettuate;
  • 19 luglio 2023: chiusura procedura per l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute confermate.

 

 

DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

 A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:

  1. sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  2. misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi

 

Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.

 

MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI

 Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:

  1. collaboratori coordinati e continuativi,
  2. dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
    1. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
    2. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
    3. lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
    4. pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
    5. lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi 

Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.              

Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata

Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:

  1. una domanda per ciascun periodo di sospensione
  2. una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:

  1. i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
  2. rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  1. SPID di livello 2 o superiore;
  2. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

Requisiti ammissibilità della domanda

Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:

  1. di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
  2. di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  3. di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

 

  • di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  1. di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA 

Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :

  1. se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  2. se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  • per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
  1. il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione

 

NOTA BENE

Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.

 

SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

È disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

La sospensione si applica ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati.

Nei confronti dei soggetti sopra descritti si ritengono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione, entro il 20 novembre 2023.

Sono inoltre sospesi per lo stesso periodo (1° maggio-31 agosto 2023):

  • i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro che devono essere effettuati dai datori di lavoro verso le amministrazioni pubbliche. Tale sospensione opera anche in favore dei soggetti intermediari dei datori di lavoro: professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale.
  • i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (art. 1, c. 8);
  • i versamenti derivanti dalla definizione agevolata delle cartelle di pagamento disposta dalla legge di bilancio per il 2023
  • i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi   a   procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, nonché i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento

Sono inoltre sospesi per il solo periodo 1° maggio-31 luglio 2023 i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi (art.3).