CEREALI, INIZIO IN SALITA PER LA TREBBIATURA.  

L’ANALISI DI CONFAGRICOLTURA FORLI’-CESENA E RIMINI: 

“RESE IN CALO PER IL MALTEMPO, ORA ARRIVANO ANCHE LE CAVALLETTE” 

La campagna cerealicola 2023 è da poco partita in Romagna e gli effetti dell’alluvione si stanno facendo sentire: Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini dopo le prime trebbiature di orzo e frumento ha fatto una ricognizione con i propri associati e quel che emerge è un quadro preoccupante: la produzione è in forte calo rispetto allo scorso anno – dal -30% al -50% – mentre la qualità è variabile e fortemente condizionata dal maltempo. 

“È vero che siamo soltanto agli inizi della raccolta dell’orzo e del grano, ma la situazione non è delle migliori – commenta Carlo Carli, presidente dell’associazione – L’orzo sta infatti mostrando rese deludenti, mentre per il grano rispetto al 2022 la produzione sta oscillando tra un 30% in meno in provincia di Rimini e un -50% a Forlì e Cesena. Nel riminese la situazione è leggermente più rosea riguardo la qualità, che è di buon livello. Lo stesso non si può dire, purtroppo, per gli altri territori dove le alluvioni di maggio, insieme alle persistenti piogge, hanno causato danni ingenti, colpendo duramente i campi che erano in piena maturazione. E anche in questi giorni di trebbiatura abbiamo registrato rovesci che non fanno certo bene alla qualità”.  

Poi ci sono le frane, che ostacolano la trebbiatura: ci sono parti di poderi non accessibili alle mietitrebbie, appezzamenti che sono letteralmente scivolati via e una viabilità che, nelle zone collinari, non è stata ancora totalmente ripristinata: tutto questo si riflette negativamente sul lavoro nei campi. “In alcune zone collinari nel forlivese e nel cesenate alcuni nostri soci ci hanno segnalato gravi difficoltà a lavorare parte dei propri terreni proprio per questi motivi”, spiega Carli. 

La pioggia persistente di maggio ha causato inoltre attacchi di funghi e muffe, soprattutto nel forlivese, rendendo ancor più difficile la vita agli agricoltori, alle prese con una delle annate più difficili degli ultimi 30 anni. Ma non è finita qui. “Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le segnalazioni circa la presenza di cavallette nelle zone di Sarsina, Civitella, Meldola e Mercato Saraceno: gli insetti causano ulteriori danni, possiamo dire che quest’anno le abbiamo affrontate tutte” afferma il presidente Carli. “Come Confagricoltura auspichiamo un aiuto economico importante e veloce da parte delle Istituzioni. La nomina del Commissario è finalmente arrivata: il Generale Figliuolo deve attivare il sostegno economico verso le aziende in difficoltà che rischiano nei prossimi mesi di dover chiudere i battenti. Inoltre, sarà importante che in fase di mercato il grano proveniente dalla Romagna non venga deprezzato solo perché colpito dall’alluvione – conclude Carli – È fondamentale che vengano riconosciute le sue qualità, rinomate in tutta Italia, e che queste siano valorizzate nel prezzo riconosciuto agli agricoltori”.

 

CONFAGRICOLTURA FORLI’-CESENA E RIMINI RICORDA L’AVVOCATO CALZOLARI 

Venerdì 30 giugno, Cesena rende omaggio alla figura dell’avvocato Augusto Calzolari con l’intitolazione della rotatoria davanti all’ingresso di viale Gramsci dell’Ippodromo del Savio: un appuntamento che apre la stagione delle corse, ma è anche l’occasione per ricordare un personaggio che ha dato tanto alla città, all’ippica e all’agricoltura. Calzolari, infatti, ha avuto un ruolo da protagonista nel settore primario, è stato presidente dell’Unione provinciale agricoltori dal 1979 al 1985, quando l’allora Provincia di Forlì comprendeva anche il territorio di Rimini.

 

“L’avvocato Calzolari ha lasciato il segno, un ricordo positivo in tutti noi che abbiamo avuto il piacere di condividere con lui un percorso professionale e personale, lo ricorderemo sempre anche per la forte presenza umana, sua cifra distintiva”, è la riflessione del presidente onorario di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, il professor Ettore Casadei.

 

L’Unione Provinciale degli Agricoltori si è poi trasformata nella Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini di oggi e l’aggregazione territoriale è sempre stato un fronte su cui l’avvocato Calzolari ha speso le sue energie, come ricorda Maurizio Tortolone, ex presidente interprovinciale di Confagricoltura e attuale consigliere dell’associazione. “Fin da studente aveva sviluppato un interesse per l’agricoltura, forte di una proprietà che produceva ortofrutta – ricorda Tortolone – Il percorso da lui intrapreso alla fine degli anni Sessanta lo ha portato nel tempo a raggiungere traguardi importanti, come la presidenza regionale di Confagricoltura in anni particolari per il clima politico, caratterizzati dalla transizione dalla mezzadria all’affitto, con tensioni tutte da gestire di cui fu uno dei protagonisti e riuscì a frenare questa trasformazione coatta in una libera contrattazione tra le parti, puntando sul concetto di equità. Negli anni è stato anche vicepresidente nazionale di Confagricoltura durante la presidenza Bocchini, ha giocato un ruolo importante nella costituzione del Consorzio Fruttadoro – Orogel… Purtroppo è venuto a mancare prematuramente, altrimenti, viste le sue capacità, avrebbe ricoperto altri ruoli importanti”.

 

Tortolone ha condiviso con Calzolari una lunga amicizia. “E’ stato mio testimone di nozze – aggiunge – e assieme abbiamo vissuto tanti momenti significativi. Sapeva guardare avanti, in agricoltura e non solo. Lo ricordiamo anche per aver dato impulso, visibilità e importanza all’Ippodromo di Cesena, un’altra sua grande passione”.

 

“Augusto Calzolari è stata una personalità aperta alle relazioni, sempre cordiale e molto vivace nelle sue iniziative – riprende il professor Casadei – In Confagricoltura lo ricordiamo per la battaglia sindacale nel passaggio da mezzadria ad affitto, ma anche per la riorganizzazione della nostra organizzazione territoriale: durante la sua presidenza ero il suo vice e poi gli subentrai alla presidenza nel 1985. Ha affrontato i problemi dell’agricoltura con competenza e decisione, valorizzando il ruolo dell’impresa agricola e della sua gestione moderna”.

Calzolari ha lasciato un’importante eredità a Confagricoltura, che continua a ricordarlo per il suo impegno e i risultati raggiunti. E da domani anche la città di Cesena avrà un elemento in più per tenere viva la memoria dell’avvocato.

 

ISMEA: Prestito MIA (Misura Intervento Alluvione)

Con l’obiettivo di assicurare liquidità alle PMI agricole e della pesca colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ISMEA promuove il prestito MIA per le imprese che abbiano la sede legale/operativa o con superfici aziendali nelle aree individuate dall’allegato 1 al D.L. 61/2023.

Nello specifico trattasi di finanziamenti il cui valore nominale non può essere inferiore a 3 mila euro e non può superare il 50% dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dal soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale, e non può comunque superare l’importo di 30 mila euro.

La durata del prestito è di 5 anni, a tasso zero, con due anni di preammortamento.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, attraverso il portale dedicato dell’istituto in parola (https://strumenti.ismea.it/), a partire dal prossimo 3 luglio ed i contratti di prestito possono essere firmati entro e non oltre il prossimo 30 novembre.

La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle segnalate, l’irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti, comporta l’automatica irricevibilità della domanda medesima e la conseguente perdita della priorità acquisita. La domanda può essere ripresentata. In tal caso è necessaria la creazione e la convalida di una nuova domanda, alla quale sarà assegnata una nuova priorità.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, pari a 15 milioni di euro. I costi per l’istruttoria sono pari a zero.

La misura in parola è stata accolta positivamente da Confagricoltura ed è in linea con le richieste avanzate al Governo per supportare le imprese del comparto nell’attuale difficoltà economico – finanziaria derivante dall’emergenza climatica.

Si riporta il Prospetto informativo con le indicazioni della misura.

scaricare il prospetto informativo

 

 

Assegnazione agevolata beni ai soci: soggetti interessati e beni attribuibili

La Finanziaria 2023 ha riproposto, la possibilità per le società di effettuare, entro il 30.9.2023:

  • l’assegnazione / cessione agevolata dei beni soci;
  • la trasformazione agevolata in società semplice, se aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (società immobiliari di gestione);

Con particolare riferimento all’assegnazione / cessione agevolata nella Relazione illustrativa della Finanziaria 2023 è evidenziato che la stessa:

“consente … ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriale, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi”.

Possono procedere all’assegnazione agevolata i seguenti soggetti:

  • società per azioni, in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata;
  • società in nome collettivo e società in accomandita semplice.

L’assegnazione è consentita a prescindere dall’attività esercitata dalla società e anche alle società “non operative” (di comodo).

Sono esclusi dall’assegnazione:

  • gli enti non commerciali;
  • le società non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Stante il mancato richiamo della norma, si ritiene che siano esclusi dall’assegnazione anche le società cooperative e i consorzi.

Beneficiari dell’assegnazione sono i soggetti (persone fisiche e società), anche non residenti, che:

  • rivestono la figura di socio all’atto dell’assegnazione;
  • risultano iscritti nel libro soci, qualora prescritto, alla data del 30.9.2022 ovvero entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022.

Va evidenziato che l’assegnazione è possibile anche in caso di ingresso di nuovi soci successivamente al 30.9.2022; in tal caso l’agevolazione interessa soltanto coloro che erano soci a detta data.

Oggetto di assegnazione agevolata ai soci sono i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ed i beni mobili iscritti in Pubblici registri.

Le caratteristiche del bene, come precisato nella citata Circolare n. 26/E, devono essere verificate all’atto dell’assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione.

In particolare il momento di assegnazione corrisponde con quello in cui la stessa è effettuata (per gli immobili, stipula dell’atto notarile) e non con quello della delibera che la dispone.

Possono essere assegnati ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, “non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”, ossia:

  • immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10) qualora non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività.
  • “immobili merce”;
  • immobili uso abitativo posseduti dall’impresa, c.d. beni patrimonio, che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 90, TUIR.

Per le Società Agricole non sono assegnabili i terreni utilizzati per l’attività di coltivazione / allevamento, mentre possono essere assegnati i terreni concessi in locazione / comodato al momento dell’assegnazione.

Non possono essere oggetto di assegnazione:

  • i singoli diritti reali afferenti i beni quali, ad esempio, il diritto di usufrutto / nuda proprietà ovvero i diritti edificatori, posto che tali diritti non sono qualificabili “beni”.

Tale esclusione, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 37/E, non comporta comunque alcuna preclusione ad assegnare / cedere il bene. Così, ad esempio, la società può fruire della disciplina agevolata qualora si realizzi la fuoriuscita del bene dal patrimonio societario nei seguenti casi:

  • la società è titolare di un diritto reale (ad esempio, nuda proprietà del bene dato in usufrutto al socio) e assegna / cede definitivamente il bene al socio, “liberandosi” del suo diritto reale;
  • la società ha la piena proprietà del bene e assegna / cede ai soci i diversi diritti reali (l’usufrutto ad un socio e la nuda proprietà ad un altro socio);
  • le quote di partecipazione in società.

L’assegnazione deve avvenire, in linea generale, nel rispetto del principio della par condicio tra i soci, sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale. È possibile assegnare un immobile in comunione tra i soci.

Le agevolazioni in esame possono essere usufruite anche con riferimento ad un bene assegnato nei confronti soltanto di alcuni soci e non necessariamente alla generalità degli stessi.

In presenza di beni difficilmente divisibili (ad esempio, immobili) la par condicio è comunque rispettata qualora ad un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro, che rappresenta una distribuzione di utili o una restituzione di capitale.

Inoltre, possono essere contestualmente assegnati sia beni agevolabili che beni non agevolabili.

Per i terreni agricoli su cui insistono fabbricati rurali, in caso di assegnazione di terreni agricoli con sovrastanti fabbricati rurali, qualora il valore normale sia determinato su base catastale, l’imposta sostitutiva va determinata considerando soltanto il valore catastale dei terreni agricoli, sempre chè il fabbricato rurale sovrastante sia:

  • strumentalmente funzionale alla necessità del fondo;
  • trasferito unitamente al fondo stesso.

Di fatto, nel caso in cui il fabbricato sia asservito al terreno, il valore normale è determinato moltiplicando il reddito dominicale per il coefficiente riferito al terreno (112,50), senza quindi considerare la rendita catastale del fabbricato.

Determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta

L’assegnazione agevolata richiede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRES / IRAP sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati. In particolare l’imposta sostitutiva è pari:

  • in generale, all’8%;
  • al 10,5% per le società “non operative” (di comodo) in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 2 rate, secondo la seguente modalità:

  • I rata —> 60%            entro il 30.9.2023
  • II rata —> 40%             entro il 30.11.2023

Sulla seconda rata non sono dovuti interessi;

L’imposta, da versare utilizzando il mod. F24, può essere compensata con i crediti tributari e contributivi disponibili.

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

Informiamo che a seguito autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’ Inps con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’ esonero per l’ assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo dal 1 Luglio 2022 al 31 Dicembre 2023.

 L’ esonero spetta per i lavoratori che alla data dell’ evento incentivato non abbiamo compiuto il trentaseiesimo anno di età ( alla data dell’assunzione devono avere un’età inferiore ai 36 anni o uguale a 35 anni e 364 giorni) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’ intera vita lavorativa. L’ assunzione può essere sia a tempo pieno che a tempo parziale e in questo caso l’ importo del beneficio deve essere riproporzionato.

L’ incentivo che può essere fruito anche dai datori di lavoro agricolo è pari all’ esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 6000 annui per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022  ed è pari  all’ esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 8000 annui per le assunzioni o trasformazioni effettuate nell’ anno in corso.

Si precisa che i premi e contributi dovuti all’ Inail, i contributi se dovuti al Fondo tesoreria Tfr, non sono oggetto di sgravio e sono quindi  dovuti e che le agevolazioni non sono cumulabili con la riduzione contributiva per i datori di lavoro agricolo che occupano personale nei territori in zone montane o svantaggiate.

La durata dell’ incentivo per assunzioni/trasformazioni effettuate nella regione Emilia Romagna  è pari a 36 mesi.

 

Invito Webinar “Attuazione delle misure Parco agrisolare e agrivoltaico: quali sono le opportunità per le nostre imprese agricole?” 

Con la presente siamo a trasmettere l’invito al Webinar che si terrà Giovedì 6 luglio p.v. con inizio alle ore 17:00 sulla piattaforma TEAMS dal titolo “Attuazione delle misure Parco agrisolare e agrivoltaico: quali sono le opportunità per le nostre imprese agricole”

Il Webinar che vede come relatori l’Ing. Roberta Papilli di Confagricoltura che interverrà sullo sviluppo del fotovoltaico in agricoltura e la partecipazione della Banca Monte dei Paschi di Siena che illustrerà possibili soluzioni finanziari a supporto del settore, è rivolto principalmente alle imprese agricole nostre associate, ed ai funzionari dei nostri uffici economici.

WEBINAR SU TEAMS

FAI CLIC QUI PER PARTECIPARE:

https://bit.ly/parcoagrisolareconfagriER

 

“ATTUAZIONE DELLE MISURE PARCO AGRISOLARE E

AGRIVOLTAICO:

QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ PER LE NOSTRE

IMPRESE AGRICOLE?”

Ore 17.00: Saluti ed introduzione di Guido Zama – Direttore Confagricoltura

Emilia Romagna

Intervengono:

‣ Ing. Roberta Papili – Confagricoltura

Sviluppo del fotovoltaico in agricoltura: le misure del PNRR per le imprese

agricole

‣ Dott. Andrea Forni – Dott. Maurizio Cagnoli

Specialisti Agroalimentare

Direzione Territoriale Imprese Emilia Romagna

Monte dei Paschi di Siena Spa

Misure finanziarie a supporto degli investimenti aziendali nel fotovoltaico

 

 

 

 

Questionario Quaderno di Campagna, raccolta entro il 30 luglio 

Gentile Azienda

In relazione al progressivo passaggio delle informazioni contenute sul quaderno di campagna all’interno del fascicolo aziendale a partire dal 2024, il CAA Confagricoltura Emilia-Romagna sta raccogliendo le informazioni sulla situazione attuale.

Ti invitiamo dunque a compilare, entro il 30 luglio prossimo il form al link sotto riportato. Il questionario richiedere pochissimo tempo per la compilazione.

Il modulo da compilare si trova al seguente link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nFdet_y240OGxjrVOwDh_fdstx4atbRPqepa63lsuOlUMERJQ0ZOQzM2NllEMUpXMko3R1hOQzhRTiQlQCN0PWcu

Vi ringraziamo per la collaborazione.

 

 

 

Contributi de minimis diversi settori 

Informiamo che nel prossimo mese di luglio sono previste le scadenze per la presentazione delle seguenti domande in regime de minimis:

  • Contributo de minimis coltivazione patata annualità 2023, scadenza 15.07.2023.
  • Contributo de minimis coltivazione riso annualità 2023, scadenza 31.07.2023.
  • Contributo de minimis coltivazione barbabietola da zucchero annualità 2023, scadenza 31.07.2023.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

 

Presentazione PAI 2023, produzioni vegetali 

Informiamo che Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare che delinea le modalità per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI) per le produzioni vegetali per l’anno 2023.

Con l’applicativo PAI 2023 si applicano i Valori Standard per i prodotti biologici che riportano una maggiorazione dei valori dei corrispondenti prodotti convenzionali secondo un coefficiente stabilito dal decreto MASAF. In fase di compilazione di un PAI che prevede l’assicurazione di un prodotto biologico, sarà pertanto possibile visualizzare lo Standard Value ottenuto con il coefficiente di maggiorazione.

 

A partire dalla annualità 2023, è prevista la messa in compilazione, la stampa e la presentazione del PAI colture, in funzione di gruppi di valori standard, via via definiti e pubblicati dal Ministero con il supporto di Ismea per un gruppo di produzioni vegetali.

La presentazione dei PAI 2023 per produzioni vegetali in funzione di tutti i Valori Standard validi (per anno, settore) è possibile, quindi, solo se è presente il Valore Standard corrispondente alla produzione che si intende assicurare, nei decreti sui Valori Standard pubblicati dal Ministero.

Con il PAI 2023 viene, inoltre, introdotto l’obbligo di caricare la documentazione probatoria del valore storico della produzione nel caso sia maggiore dello Standard Value di riferimento nel decreto.

Pertanto, laddove il valore storico inserito nel PAI dovesse essere superiore allo SV, sarà necessario carica sull’applicativo PAI colture 2023 la documentazione idonea a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; tale documentazione sarà oggetto di controllo parte dell’Organismo pagatore AGEA.

La documentazione probatoria da allegare può consistere in fatture o altri documenti equivalenti, ovvero in generale documentazione dalla quale sia possibile ricavare il valore unitario storico della produzione assicurata:

  • fatture e altri documenti fiscali;
  • documenti aventi forza probatoria equivalente;
  • registro corrispettivi.

Il valore della produzione storica dichiarato nel PAI dal produttore viene verificato attraverso il Valore Standard. Tale valore rappresenta il massimo valore assicurabile ammissibile ai fini del sostegno pubblico per la campagna 2023. Il valore della produzione storica dichiarato dall’imprenditore agricolo sarà verificato con uno dei metodi seguenti:

  • tramite l’utilizzo di “Standard Value”, determinati e approvati annualmente dal Ministero. La metodologia di calcolo degli Standard Value è illustrata nell’allegato 5 del PGRA 2022. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore);
  • sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso, laddove superiore allo SV.

Pertanto, solo in caso di valore della produzione storica dichiarato dall’agricoltore superiore allo SV è previsto, ai fini dell’ammissibilità, il controllo della documentazione aziendale inerente al valore della produzione annua per il computo del valore della produzione storica.

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno l’Amministrazione procederà pertanto, oltre al controllo attraverso lo SV, alla verifica di rispondenza tra i dati di superficie riportati nelle polizze sottoscritte dai beneficiari e quelle dei PAI, desunte dai Piani di coltivazione dei Fascicoli aziendali. I PAI riporteranno pertanto, oltre ai dati indentificativi dell’azienda, l’elenco delle particelle catastali di uno stesso comune e l’indicazione dalla superficie totale relativa al prodotto da assicurare. Per le polizze che superano la verifica attraverso lo SV, in presenza di valori assicurati per ettaro superiori al valore della produzione storica il premio ed il relativo contributo saranno rideterminati entro il predetto valore storico. Nel caso vengano compilati più PAI per lo stesso CUAA, comune e prodotto, il valore aziendale sarà richiesto solo al primo PAI e riutilizzato sugli altri. Oltre alla verifica attraverso i valori standard del valore complessivo dichiarato nel PAI, per l’uva da vino DOP e IGP, al momento del collegamento della polizza, sarà accertato l’eventuale superamento del valore standard anche per singola menzione. Pertanto, in caso di valore assicurato di una o più menzioni superiore al valore standard di riferimento, l’azienda dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i.

Le produzioni, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari e i rischi e le garanzie assicurabili sono individuati, per l’anno 2023, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Il PAI deve essere riferito esclusivamente a polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione, in termini di valore, superiori al 20% del valore della produzione storica del produttore agricolo e riferita all’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, coltivata all’interno di un territorio comunale.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

 

Domanda di sostegno per imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma. 

Si informa che sono state pubblicate le Istruzioni operative n. 69 emanate dall’Organismo pagatore AGEA con le quali si dispongono le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto a favore delle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma.

I Beneficiari dell’aiuto sono rappresentati dalle O.P., A.O.P. e filiali riconosciute e, per loro tramite, ai soci produttori, aderenti sia in forma singola che associata, conferitori della materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma; la ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari è così stabilita:

  • una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;
  • una quota pari a 40,00% ripartita tra i soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma secondo parametri formalizzati con apposita delibera dell’organo societario competente, preventivamente alla presentazione della domanda.

Ai fini del calcolo del contributo, la produzione commercializzata presa in considerazione è quella riferita ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto n. 3746 del 20 giugno 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori aderenti.

La quantificazione dell’aiuto sarà definita come di seguito specificato:

  • Alle OP/AOP e filiali riconosciute alla data del 1° marzo 2021 è concesso un contributo determinato nella misura del 5% del valore della V.P.C. (Valore della Produzione Commercializzata) dei prodotti di IV gamma, commercializzati da ciascun richiedente nell’anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori;
  • Alle OP/AOP e filiali riconosciute dopo il 1 marzo 2021 e comunque entro il 31 ottobre 2021, verrà riconosciuto il contributo determinato pro quota rispetto al periodo di esercizio, fino ad un massimo di 8/12 per le OP/AOP e filiali riconosciute nel mese di marzo 2021;
  • Alle OP/AOP e filiali riconosciute a partire dal 1° novembre 2021 e comunque non oltre il 31 ottobre 2022, in misura forfettaria pari al 50% del parametro unitario di aiuto, da intendere riferito alla VPC utile ai fini del riconoscimento.

Qualora le risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste pervenute, le stesse, previo successivo provvedimento di Agea, saranno destinate ad incrementare, in modo proporzionalmente lineare, la percentuale, da applicare al valore della produzione commercializzata, per la determinazione del contributo.

Qualora, invece, le richieste pervenute dovessero evidenziare un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse disponibili, Agea con successivo provvedimento procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.

 

La presentazione della domanda deve essere effettuata dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni, entro il 31 luglio 2023 mediante invio della stessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti, pena la non accettazione:

  • documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti:

– il valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori;

– le quantità dei prodotti di IV gamma commercializzati, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori;

– l’elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla produzione di alimenti di IV gamma, commercializzata dal richiedente nel periodo di interesse, con indicazione della tipologia di prodotto, delle quantità conferite, delle superfici utilizzate e del valore delle produzioni conferite destinate alla produzione di alimenti di IV gamma

  • delibera dell’organo societario competente attestante i parametri oggettivi e non discriminatori che tengono conto, in particolare del valore della produzione conferita per la produzione di prodotti IV gamma nel periodo di interesse, da parte dei soci.

L’elenco dei soci che hanno proceduto alla commercializzazione deve essere inserito nel SIAN mediante le funzionalità già disponibili per la gestione delle compagini sociali. Nell’elenco devono essere inseriti tutti i soggetti che hanno proceduto al conferimento e che risultano aderenti all’organizzazione anche nel caso in cui abbiano aderito ad altra organizzazione di produttori per le annualità successive.

Al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, Agea è autorizzata ad eseguire un pagamento in acconto pari all’80% (ottanta percento) del contributo spettante al superamento dei controlli istruttori di ammissibilità richiesti.

Il pagamento a saldo sarà versato solo al termine dei controlli istruttori in merito alla:

  1. Regolarità contributiva (DURC);
  1. Regolarità fiscale (verifica presso Agenzia Entrate – Riscossione);
  2. Verifica Antimafia.

 

Infine, ricordiamo che l’erogazione del contributo potrà essere effettuata solo in seguito alla presentazione da parte del richiedente, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’AGEA dell’importo concedibile, di un’apposita garanzia fidejussoria pari al 110% della quota di contributo spettante ai soci produttori che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma

 

 

Novità per le strutture ricettive, codice CIR. 

Con la presente si trasmette la delibera della Regione in merito all’applicazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR), che è stato attribuito anche agli agriturismi che svolgono attività di ospitalità.

Il Codice dovrà essere utilizzato dai titolari delle strutture ricettive quando effettuano pubblicità, promozione e/o commercializzazione attraverso scritti o stampati o siti web o qualsiasi altro mezzo.

Si prevede che vi sia un periodo transitorio fino al 30 settembre p.v. dove non verranno applicate le sanzioni amministrative previste (comma 4 art. 35 bis L.R. 28 luglio 2004)

Inoltre il materiale pubblicitario in formato cartaceo già stampato prima dell’entrata in vigore del  CIR si potrà utilizzare fino il 31/12/2023 purché lo si riesca a dimostrare in fase di controlli tramite conferme d’ordine, fatture, documenti di trasporto, ordini etc..

Il codice CIR non è obbligatorio nelle insegne della struttura, nei marchi identificativi, nei cartelli stradali, nei loghi utilizzati su piccoli gadget pubblicitari (ad es. penne), su auto aziendali, pulmini utilizzati come transfer e su pubblicità su mezzi come i tremi o i taxi

Tutti gli operatori agrituristici che accedono all’applicativo Ross1000 (ex Turismo 5) per la raccolta dati sul movimento turistico, vedono il codice attribuito in homepage; si allega il manuale Ross 1000.

Per informazioni relative alle modalità di recupero del CIR e all’utilizzo di Ross 1000, i gestori delle strutture ricettive potranno scrivere alla casella statisticaturismo@regione.emilia-romagna.it o chiamare il numero 051/5274242 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).

Ulteriori informazioni su Ross 1000 e le rilevazioni statistiche sul turismo, possono essere consultate al seguente indirizzo: https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo

 

 

Sospensione effetti della Circolare Conai del 14/12/2022_vasi in plastica per fiori/piante 

Si segnala che in relazione alle diverse azioni portate avanti da Confagricoltura, il Conai ha diramato una comunicazione in questi giorni con cui sospende gli effetti della circolare del 14 dicembre 2022, con la quale era stato introdotto il contributo ambientale sui vasi in plastica per fiori e piante classificati imballaggio. Tale sospensione vige sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che nei prossimi mesi continueremo la nostra azione per attenuare ulteriormente l’impatto del contributo sul settore florovivaistico.

 

 

Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità

Circolare AGRICAT N. 3 del 9 giugno 2023 – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro  

Informiamo che con circolare AGRICAT n. 3 emanata il 9 giugno è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione della denuncia di sinistro al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità per la campagna 2023. 

La circolare sopra richiamata, a parziale deroga di quanto disposto nella circolare n. 2 si stabilisce quanto segue:

  • In applicazione del Decreto-legge n. 61 del 1 giugno 2023 i termini di presentazione della denuncia di sinistro per i soggetti che conducono a qualsiasi titolo, terreni ubicati nelle zone elencate dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, 23 e 25 maggio 2023 citate nel paragrafo 2.2 della presente circolare, sono prorogati al 31 agosto 2023.
  • Per tutti coloro che non rientrano nel punto precedente i termini di presentazione della denuncia di sinistro sono prorogati al 25 luglio 2023.

INCENDI BOSCHIVI: avvio della fase di attenzione

Attiva dal 1° luglio 2023 la fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

A partire da sabato 1° luglio 2023 l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile rende attiva, su tutto il territorio regionale, la fase di attenzione per gli incendi boschivi che terminerà domenica 17 settembre 2023. Il termine potrà essere rivisto anche in base all’andamento delle condizioni meteo climatiche. Durante il predetto periodo le attività di abbruciamento di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00. L’Agenzia se sarà necessario potrà in seguito dichiarare il periodo di “grave pericolosità”, durante il quale troveranno applicazione specifici divieti e sanzioni per i comportamenti a rischio di incendio.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/primo-piano/attivazione-fase-di-attenzione-incendi-boschivi-luglio-2023

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

 

 

MUD 2023: scadenza all’8 luglio

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione bandi e avvisi, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

 

 

 

CONDUCENTI E GUARDIANI DI VEICOLI CHE TRASPORTANO ANIMALI VIVI: corso di aggiornamento finalizzato al rilascio del certificato d’idoneità

EAPRAL organizza, per il mese di luglio 2023, in collaborazione con l’ATS di Milano – Distretto Veterinario, un corso di 4 ore, ai sensi del Reg. CE 1/2005, finalizzato al rinnovo del certificato d’idoneità per Conducenti e Guardiani di veicoli che trasportano animali vivi, in modalità on-line con inizio il 27 luglio 2023, seguendo il calendario sotto riportato. Al termine del percorso formativo (a coloro che avranno raggiunto il totale delle ore di frequenza), verrà rilasciato l’attestato di partecipazione che dovrà essere presentato agli uffici veterinari preposti al fine del rilascio del certificato di idoneità previsto dal Reg. CE 1/2005. Il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 20 allievi con un massimo di 30. Il costo è di 90,00 € che potranno essere versati effettuando un bonifico, al ricevimento della fattura elettronica.  Il termine ultimo per le adesioni è il 25 luglio 2023. Le schede di adesione compilate (scaricabili dal link sottostante), con allegata la copia del documento di identità, dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: eapral@confagricolturalombardia.it

 

 scarica scheda adesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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News

 

INCREMENTO PENSIONI MINIME 

In base alle disposizioni dettate nell’ articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in via eccezionale per gli anni 2023 2024 è stato previsto l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, ivi compresa la tredicesima mensilità.

 

Si pone in evidenzia che a luglio i pensionati interessati incasseranno, oltre all’assegno aumentato, anche sei mesi di arretrati relativi alle mensilità comprese tra gennaio e giugno. 

Per l‘anno 2023, l’incremento è pari:

  • all’1,5% per i soggetti infra75enni
  • al 6,4% per i soggetti ultra75enni 

Per l’anno 2024, l’incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età 

Decorrenza e scadenza: l’incremento spetta per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione. 

L’incremento spetta per ciascuna delle mensilità, compresa la tredicesima. Per le pensioni liquidate nel corso degli anni 2023 e 2024, la rivalutazione aggiuntiva e transitoria è riconosciuta dalla data di decorrenza della pensione. Va applicata quindi sulla pensione lorda complessiva purché non superiore a 563,74 euro. 

C’è anche una clausola di salvaguardia: nel caso in cui la pensione complessiva risulti superiore al minimo Inps ma inferiore ai limiti (pari al minimo più rivalutazione aggiuntiva), l’incremento è comunque attribuito, ma fino a concorrenza del limite stesso. Così una pensione lorda di 568 euro, pur essendo superiore al minimo di 563,74, riceverà comunque l’incremento sino a 572,20 o a 599,82 euro. 

Se durante il 2023 il pensionato compie 75 anni, l’importo verrà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età. 

La rivalutazione è riconosciuta sulla pensione lorda complessiva in pagamento già rivalutata ordinariamente, che deve essere pari o inferiore al minimo.

Sono escluse dalla base di calcolo le prestazioni fiscalmente non imponibili, le prestazioni assistenziali, le prestazioni a carattere facoltativo e quelle di accompagnamento. 

La rivalutazione viene riconosciuta con la stessa cadenza della pensione (mensile, semestrale o annuale). 

Infine, per le pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, la rivalutazione è definita sulla pensione complessivamente spettante a tutti i contitolari, e il beneficio ripartito in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

 

DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 

A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:

  1. sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  2. misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi

 

Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.

 

MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI 

Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:

  1. collaboratori coordinati e continuativi,
  2. dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
    1. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
    2. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
    3. lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
    4. pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
    5. lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi

 

Indennità una tantum

500€ per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di € 3.000

 

 

Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.              

Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata

Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:

  1. una domanda per ciascun periodo di sospensione
  2. una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:

  1. i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
  2. rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  1. SPID di livello 2 o superiore;
  2. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

Requisiti ammissibilità della domanda

Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:

  1. di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
  2. di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  3. di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

 

  • di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  1. di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESENTARE DOMANDA

 

Al fine di poter predisporre la domanda per usufruire della misura di sostegno al reddito, ricordiamo che occorre comunicare all’indirizzo mail forli@enapa.it :

  1. se si è residenti o domiciliati in zone alluvionate precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  2. se si svolge la propria attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni alluvionati precisando il/i comune/i interessato/i dal periodo di sospensione dell’attività
  • per quanti e quali periodi l’attività lavorativa è stata sospesa indicando data d’inizio e data di fine della sospensione
  1. il codice IBAN personale e non riferito all’azienda o attività, sul quale deve essere erogata la prestazione

 

NOTA BENE

Avendo la domanda di sostegno al reddito carattere individuale, le informazioni di cui sopra devono essere fornite da e per ogni componente del nucleo familiare richiedente la prestazione, in modo tale da poter ricevere il contributo.

 

SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

È disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

La sospensione si applica ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati.

Nei confronti dei soggetti sopra descritti si ritengono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione, entro il 20 novembre 2023.

Sono inoltre sospesi per lo stesso periodo (1° maggio-31 agosto 2023):

  • i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro che devono essere effettuati dai datori di lavoro verso le amministrazioni pubbliche. Tale sospensione opera anche in favore dei soggetti intermediari dei datori di lavoro: professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale.
  • i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (art. 1, c. 8);
  • i versamenti derivanti dalla definizione agevolata delle cartelle di pagamento disposta dalla legge di bilancio per il 2023
  • i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi   a   procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, nonché i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento

Sono inoltre sospesi per il solo periodo 1° maggio-31 luglio 2023 i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi (art.3).