L’EREDITA’ DEL MALTEMPO SULLE CAMPAGNE, CONFAGRICOLTURA

FORLI’-CESENA E RIMINI FA IL PUNTO NELLA SUA ASSEMBLEA:

LUNEDI’ ESPERTI A CONFRONTO 

(Rimini, 10 giugno 2023) – Non poteva che essere dedicata al post alluvione l’Assemblea annuale di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. L’associazione interprovinciale degli agricoltori dà appuntamento ai propri soci lunedì 12 giugno a Poderi del Nespoli (Civitella di Romagna), dove alle 17,45 organizzerà la tavola rotonda pubblica “L’agricoltura nel post alluvione – Il rapporto tra uomo e territorio”.

 

Sarà l’occasione, a quasi un mese dalla terribile ondata di maltempo che ha travolto la Romagna, di fare il punto sugli effetti dell’alluvione a livello territoriale: sarà quindi un focus su acqua, stato dei terreni, cambiamenti climatici, transizione energetica e misure di sostegno e supporto alle aziende agricole.

 

Interverranno Carlo Carli (Presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini), Annamaria Barrile (Direttore Generale di Confagricoltura nazionale), Giuseppe Bortone (Direttore Arpae ER), Alvaro Crociani (Direttore Ri.Nova), Pierluigi Randi (Tecnico Meteorologo e Presidente Associazione Meteo Professionisti) e Alberto Mazzoni (Vicepresidente FNP Bioeconomie Confagricoltura).

 

“Le campagne sono ferite, i segni del disastro sono evidenti e ancora i danni non del tutto chiari, perché ad esempio non sappiamo se frutteti e vigneti riusciranno a sopravvivere dopo lo stress subito – illustra Carlo Carli – Inoltre la frutta rimasta sugli alberi presenta fenomeni di cracking, le temute spaccature che non la rendono commerciabile, mentre ci sono timori per la qualità del grano di prossima trebbiatura. Di frane e smottamenti se ne contano a centinaia nelle nostre colline, impattando su terreni e attività agricole, allevamenti inclusi. Siamo in attesa del necessario supporto da parte delle varie istituzioni e di conoscere l’iter per accedere ai finanziamenti, ma i lavori in campo non aspettano la burocrazia: per questo riteniamo necessaria una Legge speciale per la ricostruzione in agricoltura. Abbiamo pensato a questo appuntamento per dare informazioni tecniche, coinvolgendo esperti nei relativi settori, e capire come meglio far fronte a una situazione mai vissuta – conclude Carlo Carli – preservando al massimo la fertilità dei terreni, che è alla base del nostro lavoro”.

Le novità del c.d. “Decreto Alluvioni”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 1.6.2023, n. 127 l’annunciato DL n. 61/2023, c.d. “Decreto alluvioni” in vigore dal 2.6.2023 contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” che hanno interessato l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche.

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, la sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi esecutivi nonché delle scadenze connesse con le definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale”.

Contestualmente è disposta, la proroga di 2 anni (al 31.12.2025) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. La medesima previsione interessa anche gli atti emessi dagli Enti territoriali e dai soggetti affidatari della predetta attività.

Inoltre è prevista un’indennità una tantum a favore dei soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’alluvione.

Si vedono nel dettaglio i principali articoli.

Sospensione versamenti e adempimenti – versamenti tributari / previdenziali

A favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati (Tabella A) è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023. Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Considerato il mancato richiamo agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni relative a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. Merita tuttavia evidenziare che il comma 2 del citato art. 1 farebbe riferimento, in generale, ai termini relativi ai “versamenti tributari”.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Per semplificare, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

  • IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8;
  • IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.6.

La sospensione opera con riferimento al soggetto passivo avente sede / residenza in uno dei predetti territori alluvionati, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili (così, ad esempio, è sospesa l’IMU di un immobile situato a Milano di proprietà di un soggetto residente a Ravenna);

  • ritenute d’acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
  • prima e seconda rata fissa 2023 contributi IVS artigiani / commercianti, in scadenza rispettivamente il 16.5 e 21.8;
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

Sono sospesi altresì i termini di invio del mod. UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio da inviare rispettivamente entro il 31.5, 30.6, 31.7 e 31.8.

La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il mod. REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.6 / 31.7.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.6 / 31.7).

Merita evidenziare che nella versione definitiva del Decreto non è prevista la possibilità per i dipendenti di richiedere al sostituto d’imposta la non effettuazione (integrale o nella misura del 50%) delle ritenute sulle retribuzioni.

Adempimenti tributari

É disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo1.5 – 31.8.2023.

Inoltre, per lo stesso periodo sono sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede / operano nei territori alluvionati, anche per conto di aziende / clienti non operanti in tali territori. Nel periodo di sospensione non sono applicate sanzioni in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

  • presentazione dei mod. INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno / secondo trimestre e luglio da presentare rispettivamente entro il 25.5, 26.6, 25.7 e 25.8;
  • presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all’OSS, da presentare entro il 31.7;
  • presentazione della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31.5.2023.

Sospensione versamenti cartelle di pagamento / avvisi

Il Decreto in esame dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023 delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

  • gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione ex art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012;
  • gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali / soggetti affidatari ex RD n. 639/1910;
  • gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall’1.9.2023.

Sospensione versamenti e adempimenti “tregua fiscale”

La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale” prevista dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023.

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari(Informativa SEAC 17.1.2023, n. 18);
  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
  • la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitori (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.6.2023.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

Merita evidenziare che la sospensione in esame non produce effetto su alcune definizioni i cui termini originari sono stati differiti, per la generalità degli interessati, dal DL n. 56/2023, c.d. “Decreto Bollette” e, in particolare:

  • “ravvedimento speciale” (termine scadente il 2.10.2023);
  • regolarizzazione violazioni formali (termine scadente il 31.10.2023);
  • definizione / conciliazione agevolata liti pendenti (termine scadente il 2.10.2023);
  • rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione (termine scadente il 2.10.2023).

Rottamazione – quater

Sono prorogati di 3 mesi i termini connessi con la c.d. “rottamazione-quater” e, di conseguenza, è differito:

  • dal 30.6 al 30.9.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
  • dal 30.9 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
  • dal 31.10.2023 al 31.1.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).

La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive (così, la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.5.2024, anziché il 28.2, la quarta entro il 31.7.2024 anziché il 31.5 e così via).

In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.11 all’1.2.2024 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

È infine prorogata dal 31.10.2023 al 31.1.2024 la data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).

 

Si rammenta che i termini “originari” della rottamazione, previsti dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 sono stati prorogati, per la generalità degli interessati, dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”.

Proroga detrazione 110%

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2023 la detrazione del 110% ex art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL n. 34/2020 per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati.

Stante il puntuale riferimento al secondo periodo del citato comma 8-bis, la proroga di 3 mesi (dal 30.9 al 31.12) interessa esclusivamente le unità unifamiliari.

Sospensione giudizi amministrativi e tributari

È prevista, dall’1.5 al 31.7.2023, la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per:

  • la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
  • le impugnazioni;
  • la proposizione di ricorsi amministrativi;

nei casi in cui almeno una delle parti all’1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati.

La sospensione è applicabile anche quando uno dei difensori ha la residenza / studio legale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore all’1.5.2023.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto / in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza / l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Le udienze fissate nel periodo di sospensione sono rinviate a data successiva su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente / domiciliata / con sede nei predetti territori alluvionati ovvero dal difensore residente / con studio legale nei predetti territori, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Indennità una tantum co.co.co. / agenti e rappresentanti / lavoratori autonomi / imprese

Per il periodo 1.5 – 31.8.2023 è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;

che:

  • all’1.5.2023sono residenti / domiciliati ovvero operanoesclusivamente/ prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni della Tabella A;

e

 

  • hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

L’indennità in esame:

  • è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 3.000;
  • è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
  • spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

Ulteriori sospensioni

Nei confronti delle società / imprese con sede operativa all’1.5.2023 nei territori alluvionati sono sospesi dall’1.5 al 30.6.2023 senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • il versamento del diritto annuale CCIAA.

Il versamento sospeso va effettuato in unica soluzione “alla ripresa del termine”, ossia l’1.7.2023;

  • gli “adempimenti contabili e societari” in scadenza entro il 30.6.2023.

Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.

La sospensione in esame opera anche per il pagamento:

  • delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
  • dei canoni di leasing aventi ad oggetto:
  • edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili nonché beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
  • beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

È inoltre stabilito che gli eventi alluvionali sono considerati, ai sensi dell’art. 1218, C.c., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.

Infine, per le società / imprese con sede operativa nei predetti territori alluvionati tenute a presentare atti e documenti presso la CCIAA sono sospesi dall’1.5 al 31.7.2023 i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni.

Così, ad esempio, è sospeso il termine di deposito del bilancio 2022, da effettuare entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché i termini per il deposito degli atti relativi alle cariche sociali (nomina amministratori / sindaci, ecc.).

Ristori comparto turistico

È prevista l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di € 10 milioni, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:

  • con sede operativa nei territori alluvionati (Tabella A);
  • per i quali è stato dichiarato lostato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

In particolare, il Fondo è destinato alle imprese dei predetti territori per il sostegno:

  • delle attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici / stabilimenti termali e balneari / parchi tematici / parchi divertimento / agriturismi e settore fieristico;
  • della ristorazione.

L’individuazione dei criteri di determinazione / modalità di assegnazione / procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato, sono demandate al Ministero del Turismo di concerto con il MEF.

 

Si fa presente che nella Tabella A allegata al Decreto sono ricompresi tutti i comuni della provincia di Forlì – Cesena, mentre per la provincia di Rimini i comuni interessata sono solamente:

  • Casteldelci
  • Montescudo
  • Novafeltria
  • San Leo
  • Sant’Agata Feltria

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI (ART.1) E SOSPENSIONE DI TERMINI (ART.1,3,4)   

Informiamo che con il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1-6-2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”,

è disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

La sospensione opera in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali censiti dal Governo nell’ allegato 1  al medesimo decreto-legge.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione, entro il 20 novembre 2023.

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ( ART. 7 )

Informiamo che il testo definitivo del decreto-legge include i lavoratori subordinati agricoli tra i soggetti destinatari di una speciale forma di integrazione al reddito introdotta dall’art. 7 con riferimento a tutti i lavoratori del settore privato.

L’integrazione spetta – per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di 90 giorni, e comunque entro il 31 agosto 2023 – ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge stesso e che risultano impossibilitati a prestare attività lavorativa perché l’impresa da cui dipendono ha sospeso l’attività.

Essa spetta altresì – nel limite massimo di 15 giorni – nei casi in cui l’impresa da cui dipendono continua regolarmente ad operare ma i dipendenti sono impossibilitati a recarsi a lavoro in quanto residenti o domiciliati in comuni alluvionati. La condizione di “impossibilità di recarsi al lavoro” deve essere adeguatamente documentata e deve risultare collegata all’evento straordinario emergenziale (interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione; inutilizzabilità  dei  mezzi   di   trasporto; inagibilità  della  abitazione  di  residenza  o   domicilio; condizioni di salute di familiari  conviventi, etc.).

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli – che pure ricadono, come detto, nell’ambito di applicazione di questo nuovo strumento di integrazione salariale – il comma 2 dell’art. 7 precisa che l’integrazione al reddito è coperta da contribuzione figurativa ed è equiparata al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.

 

In data 08 giugno 2023 l’ Inps ha pubblicato la circolare n. 53 contenente le prime indicazioni operative per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.  Vi aggiorneremo nelle prossime Newsletter.

Per visualizzare la circolare Inps cliccare qui

 

Allegato 1 Decreto Legge

EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA

COMUNE

CIRCOSCRIZIONETERRITORIALE

FE

ARGENTA

Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

BO

BOLOGNA

Limitatamente alla frazione di Paleotto

BO

BORGOTOSSIGNANO

Tutto il territorio comunale

BO

BUDRIO

Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso

BO

CASALFIUMANESE

Tutto il territorio comunale

BO

CASTELDELRIO

Tutto il territorio comunale

BO

CASTELGUELFODIBOLOGNA

Limitatamente alla località di capoluogo ovest

BO

CASTELMAGGIORE

Limitatamente alle frazioni di Castello

BO

CASTELSANPIETROTERME

Limitatamente alle frazioni di Gaiana e

Montecalderaro, Molinonovo e Gallo

Bolognese, capoluogo parco Lungo

Sillaro

BO

CASTENASO

Limitatamente alle frazioni di Fiesso,

Laghetti Madonna di Castenaso , XXV

Aprile

BO

DOZZA

Limitatamente al capoluogo

BO

FONTANELICE

Tutto il territorio comunale

BO

IMOLA

Limitatamente alle frazioni di San

Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli,

Sasso Morelli, Montecatone,

Ponticelli,

Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese,

PonteMassa, Tremonti, Autodromo

Codrignanese.

BO

LOIANO

Tutto il territorio comunale

BO

MEDICINA

Limitatamente alle frazioni di Villa

Fontana, Sant’Antonio, Portonovo,

Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, SanMartino, Via

Nuova

BO

MOLINELLA

Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

BO

MONGHIDORO

Tutto il territorio comunale

BO

MONTESANPIETRO

Limitatamente alle frazioni di Monte

San Giovanni, Calderino, Loghetto,

Amola

BO

MONTERENZIO

Tutto il territorio comunale

BO

MONZUNO

Tutto il territorio comunale

BO

MORDANO

Tutto il territorio comunale

BO

OZZANODELL’EMILIA

Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti,

Montearmato, CàdelRio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

BO

PIANORO

Limitatamente alla frazione di

Paleotto, Botteghino e Livergnano

BO

SANBENEDETTOVALDISAMBRO

Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’Nova Galeazzi e Molino della Valle

BO

SANLAZZARODISAVENA

Limitatamente alla frazione di

Ponticella, Farneto, Pizzocalbo,

BorgatelladiIdice e Cicogna

BO

SASSOMARCONI

Limitatamente alle frazioni di

Mongardino e Tignano

BO

VALSAMOGGIA

Limitatamente alle frazioni

Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

FC

BAGNODIROMAGNA

Tutto il territorio comunale

FC

BERTINORO

Tutto il territorio comunale

FC

BORGHI

Tutto il territorio comunale

FC

CASTROCAROTERMEETERRADEL SOLE

Tutto il territorio comunale

FC

CESENA

Tutto il territorio comunale

FC

CESENATICO

Tutto il territorio comunale

FC

CIVITELLADIROMAGNA

Tutto il territorio comunale

FC

DOVADOLA

Tutto il territorio comunale

FC

FORLI’

Tutto il territorio comunale

FC

FORLIMPOPOLI

Tutto il territorio comunale

FC

GALEATA

Tutto il territorio comunale

FC

GAMBETTOLA

Tutto il territorio comunale

FC

GATTEO

Tutto il territorio comunale

FC

LONGIANO

Tutto il territorio comunale

FC

MELDOLA

Tutto il territorio comunale

FC

MERCATOSARACENO

Tutto il territorio comunale

FC

MODIGLIANA

Tutto il territorio comunale

FC

MONTIANO

Tutto il territorio comunale

FC

PORTICOESANBENEDETTO

Tutto il territorio comunale

FC

PREDAPPIO

Tutto il territorio comunale

FC

PREMILCUORE

Tutto il territorio comunale

FC

ROCCASANCASCIANO

Tutto il territorio comunale

FC

RONCOFREDDO

Tutto il territorio comunale

FC

SANMAUROPASCOLI

Tutto il territorio comunale

FC

SANTASOFIA

Tutto il territorio comunale

FC

SARSINA

Tutto il territorio comunale

FC

SAVIGNANOSULRUBICONE

Tutto il territorio comunale

FC

SOGLIANOALRUBICONE

Tutto il territorio comunale

FC

TREDOZIO

Tutto il territorio comunale

FC

VERGHERETO

Tutto il territorio comunale

RA

ALFONSINE

Tutto il territorio comunale

RA

BAGNACAVALLO

Tutto il territorio comunale

RA

BAGNARADIROMAGNA

Tutto il territorio comunale

RA

BRISIGHELLA

Tutto il territorio comunale

RA

CASOLAVALSENIO

Tutto il territorio comunale

RA

CASTELBOLOGNESE

Tutto il territorio comunale

RA

CERVIA

Tutto il territorio comunale

RA

CONSELICE

Tutto il territorio comunale

RA

COTIGNOLA

Tutto il territorio comunale

RA

FAENZA

Tutto il territorio comunale

RA

FUSIGNANO

Tutto il territorio comunale

RA

LUGO

Tutto il territorio comunale

RA

MASSALOMBARDA

Tutto il territorio comunale

RA

RAVENNA

Tutto il territorio comunale

RA

RIOLOTERME

Tutto il territorio comunale

RA

RUSSI

Tutto il territorio comunale

RA

SANT’AGATASULSANTERNO

Tutto il territorio comunale

RA

SOLAROLO

Tutto il territorio comunale

RN

MONTESCUDO

Tutto il territorio comunale

RN

CASTELDELCI

Tutto il territorio comunale

RN

SANT’AGATAFELTRIA

Tutto il territorio comunale

RN

NOVAFELTRIA

Tutto il territorio comunale

RN

SANLEO

Tutto il territorio comunale

MARCHE

PU

FANO

Tutto il territorio comunale

PU

GABICCEMARE

Tutto il territorio comunale

PU

MONTEGRIMANOTERME

Tutto il territorio comunale

PU

MONTELABBATE

Tutto il territorio comunale

PU

PESARO

Tutto il territorio comunale

PU

SASSOCORVAROAUDITORE

Tutto il territorio comunale

PU

URBINO

Tutto il territorio comunale

TOSCANA

FI

FIRENZUOLA

Tutto il territorio comunale

FI

MARRADI

Tutto il territorio comunale

FI

PALAZZUOLOSULSENIO

Tutto il territorio comunale

FI

LONDA

Tutto il territorio comunale

 

 

Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei
danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità
Circolare AGRICAT N. 3 del 9 giugno 2023 – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro  


Informiamo che con circolare AGRICAT n. 3 emanata il 9 giugno è stata disposta la proroga dei termini per la
presentazione della denuncia di sinistro al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali
meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità per la campagna 2023.
La circolare sopra richiamata, a parziale deroga di quanto disposto nella circolare n. 2 si stabilisce quanto segue:
• In applicazione del Decreto-legge n. 61 del 1 giugno 2023 i termini di presentazione della denuncia di sinistro per i
soggetti che conducono a qualsiasi titolo, terreni ubicati nelle zone elencate dalle delibere del Consiglio dei Ministri
del 4 maggio, 23 e 25 maggio 2023 citate nel paragrafo 2.2 della presente circolare, sono prorogati al 31 agosto 2023.
• Per tutti coloro che non rientrano nel punto precedente i termini di presentazione della denuncia di sinistro sono
prorogati al 25 luglio 2023.

Documentazione relativa a danni da alluvione.

In relazione all’alluvione chiediamo a tutte le aziende interessate di documentare per quanto possibile con foto e video la situazione aziendale (terreni, fabbricati, macchinari, presenza di frane o altro).

In prima battuta consigliamo di compilare il modulo riportato nella prima pagina della newsletter.

La eventuale documentazione va inviata tramite mail presso i tecnici dei nostri uffici.

Per quanto riguarda le effettive domande di aiuto si stanno definendo le procedure, per le quali provvederemo ad aggiornarvi su ogni novità.

 

 

Decreto alluvione: gli aiuti alle imprese agricole.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023“, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 maggio.

Oltre alla sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo, il decreto-legge prevede stanziamenti per oltre 1,6 miliardi di euro.

Per quanto riguarda gli interventi diretti per le imprese agricole nel decreto l’articolo di riferimento è il numero 12, che si riporta di seguito:

 

Art. 12.

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell’anno 2022.

  1. Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all’articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5.
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 1, con le stesse modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all’istruttoria e all’erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 5.
  4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
  5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziato dall’ articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate agli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.
  6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatasi nel corso dell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell’ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:
  8. a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
  9. b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
  10. Il Fondo per l’innovazione in agricoltura di cui all’articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 30 milioni di euro per l’anno 2024 e di 35 milioni di euro per l’anno 2025, è destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 430, della legge n. 197 del 2022.
  11. All’articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
  12. a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;
  13. b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.
  14. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale.

 

Allo stato attuale si configurano due tipologie di intervento sulla base di quanto riportato nell’articolo 12: aiuti sulla base del fondo Agricat, nato con la nuova programmazione PAC per supportare le aziende a fronte di eventi catastrofali e finanziato dal taglio lineare del 3% su tutti i titoli avvenuto a partire da questo primo anno di applicazione. Il secondo intervento riguarda il “vecchio” D.lgs 102 del 2004 che riguarda interventi a favore delle imprese agricole coinvolte da calamità naturali.

La regione Emilia-Romagna in questa fase chiede ai CAA e ai vari soggetti coinvolti la raccolta dei dati.

D’altro canto, come Confagricoltura abbiamo chiesto a livello nazionale di spiegare meglio e nel dettaglio gli interventi e le misure previste in relazione all’articolo 12 del Decreto.

Vi aggiorneremo puntualmente sulle novità che emergeranno e sulle richieste di aiuto da presentare, nei tempi e nei modi attualmente ancora in fase di definizione.

 

 

Ristrutturazione e riconversione vigneti: sospensione e proroga termini.

La regione Emilia-Romagna con la determina 12515 del 7 giugno scorso sulla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti:

  1. prende atto delle sospensioni di tutti i procedimenti disposta fino al 31 agosto 2023 dall’art. 4 del DL 1° giugno 2023 n. 61, ivi compreso quindi i procedimenti della Ristrutturazione vigneti e pertanto anche i termini di fine lavori e di scadenza alla presentazione delle domande di pagamento a saldo e saldo e svincolo, nonché delle domande di pagamento anticipo;
  2. proroga il termine del 9 giugno 2023 fino al 20 giugno 2023 per il restante territorio non delimitato dall’allegato 1 del DL 1° giugno 2023 n. 61. Pertanto, la fine lavori nel restante territorio regionale fuori dall’allegato 1 del DL. viene fissata al 20 giugno 2023 data entro la quale le imprese dovranno presentare anche la domanda di pagamento a saldo (campagna 2022/23) o saldo e svincolo (annate precedenti la 22/23) o pagamento anticipato per le domande della campagna 2022/23 che termineranno al 10 giugno 2024.

Come noto il DL 1° giugno 2023 n. 61 all’allegato 1 ha ridefinito l’area alluvionata ove tutti i termini procedimentali sono sospesi dal 1/5 al 31/8, indicando i territori provinciali di Ravenna e Forlì Cesena, nonché 4 Comuni interi della Provincia di Rimini, parte del territorio di Argenta (FE) e diversi Comuni della Provincia di Bologna per intero o parte.

Le imprese che godono della sospensione dei termini sono quelle nelle quali i terreni oggetto di intervento ricadono nei territori indicati all’allegato 1 del DL, unitamente alle altre casistiche indicate nel DL (residenza, domicilio, sede legale o sede operativa ricadente nell’allegato 1 del DL).

Gli eventi alluvionali di maggio scorso sono riconducibili a causa di forza maggiore non dipendente dal beneficiario e pertanto nell’intera area delimitata dall’allegato 1 del DL non si applicano penalità previste dalla Ristrutturazione vigneti a carico di coloro che non avranno realizzato completamente l’operazione (ovviamente senza chiedere a contributo la parte non realizzata) e nemmeno le sanzioni connesse alla mancata utilizzazione in toto o in parte delle autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate nel 2020 e in scadenza il prossimo 31 agosto 2023.

Si ricorda che nei termini sospesi fino al 31 agosto risulta esserci anche il termine per rinunciare alla domanda di aiuto ammessa a contributo senza incorrere in penalità.

 

 

Moratorie sul credito causa alluvione.

Si riporta la comunicazione che Agrifidi ha inviato agli istituti di credito, a fronte degli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio.

Gentili referenti Istituti di Credito,

in considerazione della Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal primo maggio 2023, hanno colpito i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena ed in considerazione della lettera circolare dell’ABI agli associati, con la quale è stata pubblicata l’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile che adotta una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, il CdA di Agrifidi Uno Emilia-Romagna nella seduta del 30 maggio 2023 ha deliberato, per le aziende colpite da alluvione e che faranno richiesta alla banca di adesione alla moratoria, di prolungare la garanzia per lo stesso tempo di durata della moratoria.

Restiamo in attesa di ulteriori novità che deriveranno dall’approvazione di Decreti-legge di emanazione Governativa.

A tal fine si richiede di comunicarci tramite PEC le eventuali posizioni da noi garantite in merito alle aziende che faranno richiesta della già menzionata moratoria, allegando il nuovo piano ammortamento.

Sicuro di un Vs. cortese e sollecito riscontro in merito, ringraziando invio cordiali saluti.

 

 

 

Emergenza alluvione: interventi a favore di produttori di energia coinvolti.

Si segnala che il Gestore Servizio Energetico, ha disposto per i procedimenti amministrativi di propria competenza, una sospensione degli adempimenti in capo ai produttori di energia nei territori colpiti dall’alluvione del mese scorso in Emilia-Romagna.

Per far fronte a specifiche richieste di informazioni e assistenza il GSE ha attivato il numero verde dedicato 800199989, che risponderà tutti i giorni dalle 9 alle 20.

Ulteriori provvedimenti straordinari adottati in favore dei titolari di impianti nei territori colpiti dall’emergenza, saranno comunicati sul sito GSE.

 

 

 

Bando contributi fondi rustici 2023

La regione Emilia-Romagna con la DGR 830 del 22 maggio scorso ha approvato il bando relativo all’utilizzo dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia.

Non si rilevano variazioni sostanziali rispetto a quello dell’anno precedente.

Sono contributi per l’utilizzo dei fondi rustici messi a disposizione dell’esercizio dell’attività venatoria 2023-2024, e richiedibili dai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi negli Ambiti Territoriali di caccia, ivi comprese le Zone di rispetto nelle quali si pratica l’esercizio venatorio ad una o più specie e nelle Aree Contigue ai Parchi regionali nelle quali è consentito l’esercizio dell’attività venatoria.

La somma stanziata quest’anno per tale bando è di € 60.000,00, come per lo scorso anno.

Sarà possibile alle aziende agricole interessate presentare domanda entro il 14 Luglio 2023.

 

 

 

Circoscrizione di Rimini

CAAR: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI DUE STAND NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO E MERCATO DEI FIORI ALL’INTERNO DEL CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE

La società Centro Agro Alimentare Riminese SpA (CAAR SpA), intende assegnare in locazione i posteggi di vendita fisso (STAND) all’interno del Mercato ortofrutticolo all’ingrosso e mercato dei fiori del Centro Agro Alimentare Riminese, sito in Rimini – via Emilia Vecchia n.75, destinato a Commercianti all’ingrosso e/o produttori agricoli singoli o associati, Cooperative di produttori e loro Consorzi e Organizzazioni di produttori, con le seguenti caratteristiche:

 

 

IMMOBILE

 

MQ. MAGAZZINO

 

AREA ESPOSITIVA

 

 

RETRO

ATTR. SCARICO CARICO

PEDANE

 

UFFICIO

STAND N. 6 (Galleria A) 116,12 40,48 52,80 22,08 69,40
STAND N. 8 (Galleria A) 112,28 33,56 50,76 21,48 ——-

 

L’assegnazione degli stand avverrà mediante trattativa privata previa gara fra tutte le imprese operanti nel settore ortofrutta e dei fiori che avranno chiesto di partecipare alla gara stessa. Le domande di partecipazione alla gara debbono pervenire, presso la sede legale della Società Centro Agro Alimentare Riminese spa in via Emilia Vecchia, 75 — 47922 Rimini,

entro le ore 12:00 di giovedì 22 giugno 2023.

Per ogni ulteriore informazione sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi agli uffici amministrativi della Società Centro Agro Alimentare Riminese spa: tel. 0541-682131 – PEC: bandiclienti.caar@pec.it  – mail: segreteriadirezione@caar.it

 

 

 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: ordinanza dell’Emilia-Romagna

La Regione Emilia Romagna, a fronte della situazione di emergenza alluvionale, ha emanato l’Ordinanza n. 66 del 18 maggio 2023 “Alluvione Maggio 2023: Disposizioni in merito allo smaltimento rifiuti”, sulla base dell’art. 191 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede la possibilità di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle regole vigenti, per fare fronte a casi di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

L’atto regionale, per i soli Comuni interessati dagli eventi, dispone una serie di misure che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

  • determina quali codici attribuire ai rifiuti urbani coinvolti (200301, 200307, 200399, 200304, 200306) e per questi il produttore del rifiuto risulta essere il Comune di origine degli stessi;
  • i rifiuti provenienti da attività produttive classificati come rifiuti speciali restano tali anche se derivanti da eventi alluvionali;
  • i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore del servizio pubblico di gestione, mentre gli urbani liquidi (200304, 200306) possono essere gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato.

Sia per i rifiuti urbani solidi che per quelli liquidi sono date precise indicazioni relative alla gestione, agli aspetti autorizzativi per i quali è possibile andare in deroga rispetto ai titoli vigenti, all’utilizzo di modalità semplificate per la prevenzione degli incendi, alla tracciabilità per tutte le fasi della gestione, al monitoraggio (esempio: i rifiuti urbani sono pesati in ingresso agli impianti, se ciò non fosse possibile vengono misurati in volume e viene redatto un registro dove sono indicati i quantitativi con annotazione dell’origine riconducibile all’evento alluvionale).
L’ordinanza è in vigore dal 18 maggio 2023 ed ha efficacia per un periodo pari a 6 mesi.

Per consultare il documento, visitare il seguente link:

https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=EPG/2023/467&ENTE=1

 

 

RENTRi: in vigore dal 15 giugno 2023

Nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023n. 59 Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il RENTRi è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale. Il Regolamento, che entrerà in vigore il 15 giugno 2023, disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • le modalità per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché’ le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;
  •  le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché’ le responsabilità da attribuire all’intermediario.

I soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.  Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci. I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Come previsto dall’art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-05-31&atto.codiceRedazionale=23G00065&elenco30giorni=false

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

 

MUD 2023: scadenza all’8 luglio

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione bandi e avvisi, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

 

 

 

 

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News

 DECRETO LEGGE N.61/2023 INTERVENTI PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

A seguito del decreto-legge del 1°giugno 2023 n.61, siamo a rendervi nota una prima informativa su quanto effettivamente disposto in materia di:

  1. sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  2. misure al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi 

Appena in possesso di istruzioni operative, faranno seguito ulteriori eventuali dettagli, disposizioni e chiarimenti su come procedere all’attuazione pratica delle misure previste da tale decreto.

 

 

MISURE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI 

Il sostegno al reddito prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore di:

  1. collaboratori coordinati e continuativi,
  2. dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa:
    1. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
    2. lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
    3. lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
    4. pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
    5. lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente in uno dei Comuni delimitanti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi

 

Indennità una tantum

500€ per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di € 3.000

Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.              

Tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata

Anche in questo caso, restiamo in attesa del rilascio di un’apposita procedura per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

VERIFICA DEI REQUISITI E MISURA INDENNITÀ UNA TANTUM:

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in argomento.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori possono scegliere di presentare:

  1. una domanda per ciascun periodo di sospensione
  2. una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. Raggiunto detto limite INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando due modalità:

  1. i consueti canali messi a disposizione per i cittadini
  2. rivolgendosi presso gli Istituti di Patronato

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it).

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  1. SPID di livello 2 o superiore;
  2. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Requisiti ammissibilità della domanda

Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni:

  1. di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
  2. di essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  3. di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

 

  • di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  1. di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

PER POTER USUFRUIRE DEL NOSTRO SERVIZIO DI PATRONATO IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLA SUDDETTA INDENNITÀ DI PREGA DI FAR PERVENIRE UNA CONFERMA SCRITTA TRAMITE EMAIL ALL’INDIRIZZO FORLI@ENAPA.IT ENTRO LA DATA DEL 15 GIUGNO 2023.

 

 

SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

È disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

La sospensione si applica ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati.

Nei confronti dei soggetti sopra descritti si ritengono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione, entro il 20 novembre 2023.

Sono inoltre sospesi per lo stesso periodo (1° maggio-31 agosto 2023):

  • i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro che devono essere effettuati dai datori di lavoro verso le amministrazioni pubbliche. Tale sospensione opera anche in favore dei soggetti intermediari dei datori di lavoro: professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale.
  • i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (art. 1, c. 8);
  • i versamenti derivanti dalla definizione agevolata delle cartelle di pagamento disposta dalla legge di bilancio per il 2023
  • i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi   a   procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, nonché i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento

Sono inoltre sospesi per il solo periodo 1° maggio-31 luglio 2023 i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi (art.3).