Decreto Maltempo per l’Emilia Romagna
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 23 maggio, ha approvato un decreto-legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Con il decreto, il Governo ha stanziato oltre 2 miliardi di euro, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.
Il testo del decreto, alla data di stesura della presente newsletter, non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma sulla base di un comunicato stampa diffuso dal Governo siamo in grado di evidenziare i principali provvedimenti che riguardano nell’ordine:
- sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio.
La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi;
- differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari (villette) ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110%;
- il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati;
- sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);
- possibilità per i lavoratori delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro;
- stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000€, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali;
- sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere;
- intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio;
- concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici;
- creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%;
- rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale;
- sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, tributari e dei termini dei procedimenti amministrativi.
- la destinazione di 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” alle imprese agricole danneggiate, con l’ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili ma che al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del “Fondo Agricat”. Si prevede la possibilità per la Regione compente di richiedere un’anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022;
- la destinazione di una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia etc. con sede operativa nei territori colpiti;
Queste solo alcune delle misure interessate dall’ultimo decreto, sarà in ogni caso nostra cura comunicare eventuali integrazioni.
Decreto Legge per emergenza Emilia Romagna Provvedimenti in materia di lavoro e previdenza
Informiamo che il Consiglio dei Ministri si è riunito, martedì 23 maggio 2023, e ha approvato un primo pacchetto di misure per fronteggiare l’emergenza alluvionale in alcune province dell’Emilia-Romagna.
In attesa della formalizzazione del testo definitivo dei provvedimenti approvati dal Governo, si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni relative alle misure in materia di lavoro e previdenza, sulla base delle bozze a nostra disposizione.
Sospensione adempimenti e versamenti contributivi (art.1)
È disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
La sospensione opera in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali censiti dal Governo in un apposito allegato al decreto-legge.
Sono inoltre sospesi per lo stesso periodo (1° maggio-31 agosto 2023) i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro che devono essere effettuati dai datori di lavoro verso le amministrazioni pubbliche. Tale sospensione opera anche in favore dei soggetti intermediari dei datori di lavoro (professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale).
Cassa integrazione lavoratori agricoli (art. 7)
Viene riconosciuta una speciale forma di cassa integrazione salariale agricola (CISOA) in favore dei datori di lavoro del settore agricolo con unità produttive site nei comuni del territorio delimitato e dei datori di lavoro che – pur non avendo sede legale o operativa nei territori delimitati – occupano lavoratori agricoli ivi residenti o domiciliati (in tal caso limitatamente ai lavoratori interessati).
Il trattamento è riconosciuto anche in favore degli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi nel 2023 per almeno 1 giorno e che abbiano svolto almeno 51 giornate di lavoro effettivo nel 2022, ed è equiparato al lavoro ai fini della disoccupazione agricola.
Il beneficio opera in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di CISOA (art. 8 della legge n.457/1972) ed è concesso per una durata massima di 60 giorni, nel periodo 1° maggio-31 agosto 2023 (restano naturalmente fermi i 90 giorni CISOA “ordinaria” per i soggetti aventi diritto).
Le richieste saranno inoltrate all’INPS che le accoglie secondo l’ordine cronologico, nel limite delle risorse stanziate (ancora non precisate), e le eroga direttamente ai lavoratori.
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Con l’occasione, si rende noto che il Consiglio di amministrazione dell’ENPAIA ha stabilito in data odierna la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di propria competenza nel periodo 1° maggio-31 ottobre 2023, estendendo dunque di due mesi il periodo di sospensione stabilito dalle norme di legge sopra riportate. La delibera dovrà essere approvata dal Ministero del Lavoro.
Documentazione relativa a danni da alluvione
In relazione all’alluvione chiediamo a tutte le aziende interessate di documentare per quanto possibile con foto e video la situazione aziendale (terreni, fabbricati, macchinari, presenza di frane o altro).
In prima battuta consigliamo di compilare il modulo riportato nella prima pagina della newsletter.
La eventuale documentazione va inviata tramite mail presso i tecnici dei nostri uffici.
Per quanto riguarda le effettive domande di aiuto si stanno definendo le procedure, per le quali provvederemo ad aggiornarvi su ogni novità.
Supplemento UMA per alluvione
La prossima settimana la Regione uscirà con una Delibera relativa alla assegnazione di carburante aggiuntivo necessario per far fronte all’alluvione.
Si potrà richiedere per i comuni delimitati nel decreto-legge in corso di approvazione.
Le richieste si potranno fare fino al 30 ottobre sia come conto proprio che come conto terzi, inserendo le lavorazioni straordinarie effettuate.
Informeremo della approvazione della Delibera.
MUD 2023: scadenza all’8 luglio
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione bandi e avvisi, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
VIA LIBERA AL PAIR 2030: è stato approvato il Piano aria integrato regionale
Crescono i Comuni coinvolti, nel Pair 2020 erano 33, il nuovo Piano conferma l’estensione a 207 come da misure straordinarie del 2021.
Ridurre le emissioni di inquinanti. Intervenire simultaneamente su trasporti, combustione di biomasse, agricoltura, ma anche sull’industria, e farlo sia su scala estesa (di Bacino padano e nazionale) che locale. E prevenire gli episodi di inquinamento acuto, riducendo i picchi locali. Questi, in sintesi, gli obiettivi strategici del Piano aria integrato regionale – Pair 2030, che può contare su risorse pari a 154,6 milioni di euro, 64 dei quali verranno impiegati nel primo triennio. Dopo un lungo e articolato percorso di confronto con moltissimi interlocutori, il Pair è stato adottato in Giunta. Ora inizia un percorso che porterà il Piano alla discussione in Aula nell’ambito della Assemblea legislativa. Una grossa novità riguarda i Comuni coinvolti: nel Piano precedente erano 33, fra cui tutti i capoluoghi di provincia, nel nuovo Piano saranno 207 (Bologna e agglomerato, Appennino, Pianura Ovest e Pianura Est), confermando quindi l’estensione dell’ambito di intervento introdotta con le misure straordinarie del 2021. Sono stati individuati 8 ambiti d’intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell’aria, di cui 5 tematici (ambito urbano e zone di pianura, trasporti, energia e biomasse, attività produttive) e 3 trasversali. Per agricoltura e zootecnia, sono previsti bandi di finanziamento per la copertura delle vasche, l’efficienza degli stoccaggi e le tecniche di spandimento per liquami e fertilizzanti, ma anche l’obbligo di interramento degli effluenti zootecnici entro le 12 ore dallo spandimento, oltreché l’obbligo di copertura di vasche e lagoni di stoccaggio a partire dal 1° gennaio del 2030. A partire dal 1° gennaio 2026, nelle zone Pianura ovest, est e agglomerato, ci sarà l’obbligo di incorporare nel terreno i fertilizzanti a base di urea nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore successive allo spandimento. Sono confermate le misure emergenziali, già introdotte nel 2021, che si attivano sulla base di un meccanismo previsionale volto a evitare il più possibile il verificarsi dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Il Piano prevede inoltre che i Comuni, nel momento in cui vengano raggiunti, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, i 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, intervengano con misure aggiuntive a livello locale sulle principali sorgenti emissive.
Per ulteriori informazioni, visitare il seguente link:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/primo-piano/ambiente-via-libera-al-pair-2030
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News
MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO
(G.U. n.103 del 4 maggio 2023 – D. Legge n. 48 del 4 maggio 2023)
Si rende noto che sulla G.U. n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il D.L. n. 48/2023 contenente Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro
ASSEGNO di INCLUSIONE
Articoli da 1 a 14
Dal 1° gennaio 2024 è istituito l’Assegno di Inclusione – che sostituirà il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, la cui fruizione andrà a scadere entro il 31 dicembre 2023 – quale misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Beneficiari del “nuovo” Assegno di inclusione sono i nuclei familiari in cui sono presenti componenti:
- Disabili
- Minorenni
- Over 60
I componenti il nucleo familiare – dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del godimento del beneficio – devono possedere particolari e specifici requisiti.
Per quanto attiene al requisito di cittadinanza, residenza/soggiorno il richiedente deve essere:
- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4 del decreto in esame.
Per quanto attiene alle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente, lo stesso deve essere in possesso cumulativamente di un:
- ISEE non superiore a € 9.360 – salvo il caso di minorenni.
- Reddito familiare inferiore a € 6.000 (se trattasi di nuclei con persone over 67) o € 7.560 (se trattasi di nuclei con persone over 67 o over 67 e altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- Valore del patrimonio immobiliare come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non deve essere superiore ad euro 30.000.
- Valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo.
- Beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita
Non essere intestatario o avere la piena disponibilità di auto e moto di grossa cilindrata (autoveicoli di cilindrata non superiore a 1600 cc. e ciclo veicoli di cilindrata non superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta dell’assegno in commento), navi, imbarcazioni da diporto e aeromobili.
- Il beneficiario dell’Assegno non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché a condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
- Nessun componente del nucleo deve risultare disoccupato per dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, salvo dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale a seguito di accordo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966.
- Anche per l’assegno di inclusione esiste una specifica scala di equivalenza che tiene conto dei componenti del nucleo e della presenza di soggetti in condizione di disabilità.
Beneficio economico:
- L’importo annuo dell’assegno di inclusione può variare:
- Fino a € 6.000 per nuclei con disabili minori.
- Fino a 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- Gli importi sono maggiorati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
- È riconosciuta integrazione per i nuclei con abitazione in locazione.
- Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
- Regole particolari sono previste in caso di inizio di attività lavoro dipendente, di impresa o lavoro autonomo, di partecipazione a percorsi di politica attiva.
Modalità di richiesta dell’Assegno
- Domanda all’Inps in modalità telematica, anche attraverso gli istituti di patronato.
- Il beneficio decorre dal mese successivo alla sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale, attraverso l’iscrizione al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (in breve, SIISL)
- Particolari adempimenti temporali sono richiesti sia ai beneficiari che ai componenti il nucleo di età compresa tra i 18 e i 59 anni, tutti finalizzati ad un’attiva partecipazione ai percorsi professionalizzanti e di inserimento nel mercato del lavoro. I beneficiari devono presentarsi:
- presso i servizi sociali per il primo appuntamento entro 120 gg. dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale,
- ogni 90 gg. presso i servizi sociali o presso gli istituti di Patronato (4 comma 4) per aggiornare la propria posizione.
- Nei casi di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso.
- Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta di inclusione.
- Le modalità di richiesta dell’assegno per i punti sopra descritti saranno oggetto di successivi provvedimenti ed approfondimenti.
Controlli e Sanzioni
Nei casi di percezione indebita dell’assegno di inclusione o di omessa comunicazioni di variazioni del reddito o del patrimonio è prevista la reclusione da 2 a 6 anni oltre alla decadenza dal beneficio e alla restituzione di quanto percepito.
Offerte di lavoro e compatibilità con l’assegno
- Il beneficiario dell’assegno attivabile al lavoro è tenuto ad accettare l’offerta di lavoro nei casi di:
- offerta di lavoro a tempo indeterminato, full time o part time (non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno), in Italia, quindi senza limiti di distanza;
- offerta di contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, ove il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto.
- Le offerte di lavoro devono prevedere in ogni caso una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
- Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi (fermo quanto disposto dall’art. 3 comma 5, nel quale si chiarisce che un reddito da lavoro entro il limite massimo di 3.000 euro annui non concorre alla determinazione del beneficio), l’assegno è sospeso d’ufficio e continuerà ad essere erogato per il periodo residuo al termine dei mesi di lavoro.
Disposizione transitorie
Come detto, i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
MAGGIORAZIONI DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
(Art. 22)
La normativa in materia di “Assegno Unico e Universale” com’è noto prevede una maggiorazione (decrescente all’aumentare del valore dell’ISEE) dell’importo dell’assegno per ogni figlio di minore di età, per quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono lavoratori, al fine di evitare la fuoriuscita dal mercato del lavoro di uno dei due genitori (art. 4, c. 8, del d.lgs. n. 230/2021).
La maggiorazione cessava di essere corrisposta nel caso di decesso di uno dei genitori. A tale situazione aveva tentato di porre temporaneamente rimedio l’INPS, d’intesa con il Ministero del lavoro, che tale maggiorazione sarebbe stata temporaneamente concessa anche a quei nuclei ove uno dei due genitori fosse deceduto in costanza del percepimento dell’assegno unico, senza necessità di fare domanda.
Con la norma in commento la predetta maggiorazione passa da temporanea a strutturale e viene riconosciuta – a partire dal 1° giugno 2023 – anche nel caso in cui uno dei due genitori sia deceduto, per un periodo massimo di 5 anni.
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103
(Decreto Interministeriale 21 marzo 2023 – G.U. n.110 del 12.5 2022)
Si rende noto che sulla G.U. 110 del 12.5.2023 è stato pubblicato il decreto del Min. Lavoro e Min. Economia e Finanza in materia di P. Quota 103, con il quale vengono fissate le modalità di esercizio della facoltà – esercitabile dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, in possesso dei requisiti per richiedere la prestazione – di rinunciare al trattamento e proseguire il rapporto di lavoro percependo direttamente in busta paga la quota dei contributi IVS prevista a proprio carico
Di seguito alcuni aspetti rilevanti del decreto:
- 1. La P. quota 103 è sperimentale per l’anno 2023 e prevede a favore dei soli lavoratori dipendenti in possesso dei previsti requisiti (62 anni di età e 41 anni di contributi + finestra) la possibilità di rinunciare alla P.Quota 103 optando per il proseguimento del rapporto di lavoro e richiedere l’accredito in busta paga della quota (a proprio carico) dei contributi relativi all’assicurazione generale obbligatoria per IVS dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.
- La facoltà di rinuncia è esercitabile contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il pensionamento.
- A seguito della rinuncia del lavoratore il datore di lavoro non ha più l’obbligo di versamento contributivo all’Inps, bensì è tenuto a corrispondere in busta paga la quota IVS prevista a carico del lavoratore.
- Le somme corrisposte a tale titolo sono soggette a tassazione fiscale.
- L’incentivo corrisposto cessa in caso di conseguimento:
ATTENZIONE – IMPORTANTE – di una pensione diretta – del requisito per la pensione di vecchiaia – dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore |
- La particolare facoltà è esercitabile una sola volta e può anche essere revocata, come anche è trasmissibile al successivo datore di lavoro in caso di cambiamento di lavoro.
- In caso di fiscalizzazione dei contributi a favore del lavoratore, l’incentivo è riconosciuto al netto della quota oggetto dell’esonero.
- Chi intende esercitare la facoltà deve fare richiesta all’Inps che provvederà a certificare il possesso dei requisiti al lavoratore e a dare comunicazione al datore di lavoro.
- Il datore di lavoro recupererà a conguaglio la quota di contribuzioni riconosciute al lavoratore.
DIPENDENTI PUBBLICI
(Messaggio Inps n.1834 del 18 maggio 2023)
SOPPRESSIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE MEF
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALLE COMMISSIONI INPS
Si rende noto che a partire dal 1° giugno 2023 sono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto le specifiche richieste di natura sanitaria vengono trasferite all’Inps (art. 45, comma 3bis D.L. 73/2022 conv. In L.122/2022).
Ne discende che:
- le richieste di accertamento sanitariodi idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa – comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale – dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto;
- le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
