CACCIA AI CINGHIALI, AGRICOLTORI ESCLUSI DALLA REGIONE
CONFAGRICOLTURA FORLÌ-CESENA E RIMINI:
“DECISIONE INSPIEGABILE, DANNO PER L’INTERA FILIERA”
(Rimini, 18 gennaio 2023) Una norma nazionale che viene modificata, una legge regionale che diventa improvvisamente più stringente e i diritti acquisiti degli agricoltori coadiutori che vengono calpestati. Il risultato? In Emilia-Romagna, in questo modo, si sta facendo un grande favore alla proliferazione dei cinghiali, perché dopo l’ultima circolare della Regione i proprietari e i conduttori di terreni agricoli non sono più autorizzati a partecipare ai piani di controllo di questi animali selvatici. Per farlo serve un doppio requisito, la licenza di caccia e l’aver frequentato il corso da coadiutore.
Come evidenzia Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini si tratta di una decisione destinata a fare discutere e che colpisce la filiera agroalimentare che da tempo si batte contro il problema della fauna selvatica, in special modo gli ungulati e i lupi.
“Siamo rimasti particolarmente sorpresi quando siamo stati informati di questa decisione – com-menta Alberto Mazzoni, vice presidente dell’associazione – anche perché arriva in un momento molto delicato per l’intero settore. I danni che gli animali selvatici causano agli agricoltori sono ingenti, così come è elevato il rischio di regionalizzazione dei nostri prodotti a seguito della PSA, la Peste Suina Africana. La preoccupazione è quella di subire un danno economico molto grave che andrebbe a colpire la competitività dell’intera produzione zootecnica regionale”.
L’interpretazione che la Regione ha dato alla norma adottata dal Governo Italiano vieta la partecipazione ai piani di controllo per il cinghiale agli agricoltori o ai proprietari di terreni in possesso della sola licenza di porto di fucile e dell’abilitazione per la caccia collettiva. Per le altre specie animali il divieto è rivolto invece a coloro con la sola licenza di porto di fucile.
“È sicuramente un duro colpo per l’intero settore regionale – ribadisce Andrea Antoniacci, responsabile della sezione suini di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – in quanto siamo di fronte a un fenomeno che nel nostro territorio, così come in tutto il Paese, presenta numeri preoccupanti e che deve essere in qualche modo arginato”.
Secondo i dati ISPRA, presentati durante il convegno “Fauna selvatica e territori: conoscere per gestire” da Confagricoltura e dall’Ente Produttori di Selvaggina (EPS), in Italia si contano un milione e mezzo di esemplari di cinghiali che, dal 2015 al 2021, hanno causato una media annuale di danni all’agricoltura di oltre 17 milioni di euro.
“Anche nelle nostre zone abbiamo avuto riscontro della proliferazione degli ungulati che, oltre ad arrecare danni alle colture, possono diffondere anche malattie tra gli altri animali, come ad esempio la Peste Suina Africana. Fortunatamente – commenta Antoniacci – siamo riusciti per il momento a prevenire questa situazione, ma un solo contagio potrebbe far saltare totalmente l’intera filiera”.
Per Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini diventa quindi fondamentale potersi riunire al più presto con le Istituzioni “per cercare di trovare un punto di incontro che possa accontentare tutte le parti coinvolte – aggiunge Mazzoni – Ben vengano infatti gli aiuti economici preventivi per l’acquisto di materiale come reti di protezione o diffusori acustici, così come le misure di sostegno per aiutare gli agricoltori colpiti, ma la decisione di ridurre il numero degli agricoltori coadiutori resta totalmente inspiegabile. Bisogna fare di più, con provvedimenti veloci e concreti, se si vuole arginare per tempo il problema ed evitare che l’intero settore possa andare ulteriormente in sofferenza”.
DIFFERITI I TERMINI CREDITI D’ IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE”, “NON GASIVORE” E “BONUS CARBURANTE”
Credito d’imposta imprese “non energivore”
L’art.1, comma 3, DL N. 144/2022, “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore), un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a ottobre e novembre 2022.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
Ora, l’art.1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
Credito d’imposta imprese “non gasivore”
L’art1, comma 4, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese non gasivore in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
Utilizzo crediti d’imposta 3 e 4 trimestre 2022
In sede di conversione, con la modifica del comma 3 dell’art.1, DL N. 176/2022 è stato differito dal 30.06 al 30.09.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite il mod.F24, i crediti d’imposta spettanti:
- per le spese di acquisto di gas/energia consumato nei mesi ottobre e novembre 2022;
- per le spese di acquisto di gas/energia consumato nel mese di dicembre 2022;
- per le spese di acquisto di gas/energia consumato nel terzo trimestre 2022.
Comunicazione importo credito residuo
E’ confermata la previsione contenuta nel comma 6 dell’art.1 del Decreto in esame in base alla quale entro il 16.03.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta energetici relativi al 3 e 4 trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022.
E’ demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione del contenuto/modalità di presentazione della predetta comunicazione.
Utilizzo/cessione “bonus carburante” 4 trimestre 2022 imprese agricole/della pesca
Con la modifica dell’art.2, DL n.144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, è stato differito al 30.06.2023 (in precedenza 31.03.2023) il termine di utilizzo/cessione del “bonus carburante” relativo al quarto trimestre 2022 previsto a favore:
– delle imprese agricole/agromeccaniche e della pesca con riferimento all’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;
– delle imprese agricole/della pesca con riferimento all’acquisto di carburante per il riscaldamento delle serre/fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Infine è differito al 16.03.2023 (in precedenza 16.02.2023) il termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del credito maturato nel 2022 non ancora fruito a tale data, a pena di decadenza della fruizione del credito non ancora fruito.
AUMENTATO AL 5% DAL 2023 IL TASSO DI INTERESSE LEGALE
Dall’ 01.01.2023 il tasso di interesse legale passa dal 1,25% al 5%.
La variazione del tasso di interesse legale ha effetto sulla regolazione dei rapporti tra debitore – creditore, sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio e sulla regolarizzazione delle violazioni tramite l’istituto del ravvedimento.
Il tasso di interesse legale si riflette sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, IMU, ritenute, ecc.).
L’aumento del tasso di interesse legale si traduce dall’1.1.2023 in un incremento del costo del ravvedimento.
Per la regolarizzazione nel 2023 di violazioni commesse nel 2022 gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura dello 1,25% fino al 31.12.2022 e 5% dall’1.1.2023.
Nel corso degli anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche.
Art. 1284, C.c. |
fino al 15.12.1990 |
5% |
Legge n. 353/90 |
dal 16.12.1990 al 31.12.1996 |
10% |
Legge n. 662/96 |
dall’1.1.1997 al 31.12.1998 |
5% |
DM 10.12.1998 |
dall’1.1.1999 al 31.12.2000 |
2,5% |
DM 11.12.2000 |
dall’1.1.2001 al 31.12.2001 |
3,5% |
DM 11.12.2001 |
dall’1.1.2002 al 31.12.2003 |
3% |
DM 1.12.2003 |
dall’1.1.2004 al 31.12.2007 |
2,5% |
DM 12.12.2007 |
dall’1.1.2008 al 31.12.2009 |
3% |
DM 4.12.2009 |
dall’1.1.2010 al 31.12.2010 |
1% |
DM 7.12.2010 |
dall’1.1.2011 al 31.12.2011 |
1,5% |
DM 12.12.2011 |
dall’1.1.2012 al 31.12.2013 |
2,5% |
DM 12.12.2013 |
dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
1% |
DM 11.12.2014 |
dall’1.1.2015 |
0,5% |
DM 11.12.2015 |
dall’1.1.2016 |
0,2% |
DM 7.12.2016 |
dall’1.1.2017 |
0,1% |
DM 13.12.2017 |
dall’1.1.2018 |
0,3% |
DM 12.12.2018 |
dall’1.1.2019 |
0,8% |
DM 12.12.2019 |
dall’1.1.2020 |
0,05% |
DM 11.12.2020 |
dall’1.1.2021 |
0,01% |
DM 13.12.2021 |
dall’1.1.2022 |
1,25% |
DM 13.12.2022 |
dall’1.1.2023 |
5% |
PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: invio entro gennaio 2023
Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.
Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura:
- Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 con il quale ha disposto un aumento, dal 1° gennaio 2022, dell’importo delle sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo. Nello specifico, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
COMUNICAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI: invio da effettuare entro il 31 gennaio prossimo
Ricordiamo che, come ogni anno, entro il 31 gennaio 2023 le Aziende che durante l’anno 2022 hanno fatto ricorso a lavoratori somministrati, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Qualora queste non vi fossero, la comunicazione potrà essere fatta alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali.
La comunicazione ha ad oggetto i contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e deve obbligatoriamente contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti di somministrazione;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
La stessa potrà essere effettuata tramite fax, raccomandata a mano, accomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Per mancato adempimento dell’obbligo è prevista una sanzione da 250.00 a 1200,00 euro.
BUONI CARBURANTE: riproposta agevolazione anche per il 2023
Informiamo che il Governo, tramite approvazione di apposito Decreto, ha riproposto ai datori di lavoro anche per i primi tre mesi dell’anno 2023, la possibilità di erogare ad ogni lavoratore dipendente buoni carburante fino ad un massimo di 200,00 euro.
Nel limite di euro 200,00 i buoni non concorreranno alla formazione del reddito.
Siccità 2022: è possibile presentare le domande entro il prossimo 29 gennaio.
Con il Decreto pubblicato il 15 dicembre 2022, il Ministero ha riconosciuto i danni causati dalla siccità dal 1 maggio al 27 settembre 2022.
Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all’art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l’altro, che: la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo: – A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata l’avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2022) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, da – B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l’anno dell’avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato. Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l’accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A). Per l’anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all’ente competente della fase istruttoria. Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l’impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita. Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l’anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022. Una volta verificato che l’impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell’erogazione dell’aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalla siccità 2022. In conseguenza dell’evento in argomento s’intendono compensati i maggiori costi e i costi non sostenuti dall’azienda per lo svolgimento del ciclo colturale. Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall’azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell’atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio. Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento: a) le imprese diverse dalle PMI di cui all’articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014; c) le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento; d) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell’organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori. Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell’evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione relativamente al rischio siccità. Gli aiuti concessi ai sensi dell’art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell’anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. Gli aiuti in argomento e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di de minimis o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) – SIAN CAR 8949. Considerata la scadenza del regime di aiuto, salvo proroghe dello stesso, le concessioni degli aiuti dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2023.
Gli uffici tecnici, su appuntamento, sono disponibili alla consulenza e alla eventuale compilazione delle domande.
Aziende florovivaistiche: riduzione maggiori costi energetici sostenuti campagna 2022.
SI informa che Agea ha emanato una circolare esplicativa sull’argomento, la numero di seguito riportiamo una sintesi.
Le Istruzioni operative in questione dispongono le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto a favore delle imprese florovivaistiche.
Ricordiamo che tali aiuti sono concessi nei limiti fissati dal regime di aiuti “Quadro temporaneo” previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni.
“Possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all’INPS, iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:
- 19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 19.2;
- 30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
Gli aiuti non spettano:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 (GURI n.282 del 2 dicembre 2022) e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022;
- alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.
Alla quantificazione dell’aiuto si procederà come di seguito specificato:
- Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1 marzo 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021.
L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).
- Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota , ad una durata semestrale.
L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA).
- Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, , data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto per l’acquisto delle risorse energetiche. In tal caso l’aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto dell’IVA).
In tutti i predetti casi i costi energetici da considerare sono quelli per l’acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.
Per poter accedere all’aiuto, sulla base delle informazioni richieste al beneficiario come specificato al paragrafo 4. delle allegate Istruzioni Operative, l’impresa florovivaistica –già titolare di un fascicolo aziendale – dovrà presentare domanda, anche avvalendosi del CAA mandatario, a partire dal 25 gennaio e non oltre il 27 febbraio 2023.
Agricoltura biologica: proroga presentazione PAP al 15 maggio.
Si comunica che è stato emesso un Decreto che proroga la presentazione dei PAP delle aziende biologiche al 15 maggio 2023, venendo così incontro alle richieste della Confederazione.
Sviluppo rurale, approvati i primi bandi per interventi agro climatico ambientali.
La regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 ha approvato i primi bandi relativi alla nuova programmazione.
Gli interventi attivati sono i seguenti:
SRA001-ACA 1 – Produzione integrata
SRA003-ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
SRA004-ACA 4 – Apporto di sostanza organica nei suoli
SRA007-ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli
SRA008-ACA 8 – Gestione prati e pascoli permanenti
SRA013-ACA 13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola
SRA014-ACA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità
SRA015-ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità
SRA019-ACA 19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari
SRA026-ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione
SRA029 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Le domande di sostegno saranno compilabili su SIAG appena il PC 2023 verrà reso disponibile, probabilmente verso la fine di gennaio, a seguito dell’aggiornamento catastale AGEA e della pubblicazione e recepimento della nuova matrice prodotti/interventi.
Il termine per la presentazione delle domande di sostegno, ad oggi, è fissato al 15 marzo 2023.
Link diretto a sito dedicato: Sviluppo rurale 2023-2027 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)
Tutte le aziende interessate ad aderire ai bandi o comunque che vogliono prendere informazioni possono rivolgersi su appuntamento agli uffici tecnici di Forlì, Cesena e di Rimini
Fondo per la sovranità alimentare
Confagricoltura ha partecipato al primo confronto con i vertici del MASAF per decidere l’allocazione delle risorse pari a 100 milioni di euro (suddivisi in 25 milioni di euro per anno dal 2023 al 2026), previsti dalla Legge di bilancio in occasione dell’istituzione del Fondo per la sovranità alimentare, visto che le modalità di utilizzo di tali risorse saranno stabilite con uno o più decreti ministeriali.
Confagricoltura ha esposto la sua posizione chiedendo di privilegiare gli interventi finalizzati ad incrementare la produttività e la competitività delle imprese agricole concentrandosi sulla compensazione dell’aumento dei costi di produzione. Un ulteriore criterio per la individuazione degli interventi del Fondo dovrebbe considerare le misure già attuate nei mesi precedenti per intervenire sulle filiere in difficoltà.
Infine, la Confederazione ha sollevato la necessità di reperire ulteriori risorse da utilizzare in sinergia con le dotazioni del Fondo, anche a valere del bilancio UE, ed elencato una serie di possibili interventi su varie filiere delle coltivazioni e degli allevamenti, formulando una priorità per il settore ortofrutticolo che sta attraversando una particolare congiuntura negativa legata all’andamento della campagna con scarsa domanda che si somma ai particolari effetti negativi sulla filiera delle avversità e dell’aumento dei costi di produzione.
Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023.
Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.
Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.
Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato che sarà operativa da circa metà gennaio 2023.
Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.
Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e agroalimentare.
È stata raggiunta l’intesa sulla misura del PNRR relativa all’ammodernamento del settore.
Il riparto in favore delle Regioni e Province autonome è di 500 milioni di euro previsti dal PNRR e destinati all’innovazione nel settore della meccanizzazione agricola e alimentare.
Le risorse saranno allocate su due tipologie di intervento: 100 milioni di euro per l’emanazione di bandi per l’ammodernamento dei frantoi oleari e 400 milioni di euro per l’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione.
Gli strumenti di ISMEA.
Nei giorni scorsi in Regione si è svolto un convegno relativo alla operatività di ISMEA, Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare.
Nelle varie presentazioni si sono approfonditi i vari temi dove l’istituto opera, che possono essere molto interessanti.
In sintesi, riportiamo il panorama delle opportunità:
- Servizi informativi e analisi di mercato.
- Start-up e ampliamento di impresa.
- Accesso al credito.
- Finanza strutturata.
- Gestione del rischio.
Nel sito di ISMEA è possibile trovare nel dettaglio i vari interventi, alcuni già operativi, altri ancora da avviare.
https://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare
Per approfondimenti è possibile rivolgersi, previo appuntamento, agli uffici tecnici.
Fattorie Aperte 2023
Comunichiamo che sono aperte le adesioni alla 25° edizione di Fattorie Aperte, che si terrà nelle seguenti domeniche: 7, 14, 21, 28 maggio.
Come già avvenuto gli anni scorsi, è possibile aderire ad una o più date tra quelle indicate nella scheda di adesione.
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare la Scheda di adesione in formato word (no pdf) e inviarla via e-mail, entro mercoledì 15 febbraio 2023, al seguente indirizzo: antonella.prosperi@regione.emilia.romagna.it
La manifestazione è aperta a tutte le aziende agricole regionali, per la partecipazione non sono richieste specifiche abilitazioni all’attività agrituristica/fattoria didattica. Le aziende agricole aderenti all’iniziativa devono, in ogni caso, assicurare un’adeguata accoglienza ai visitatori proponendo un’attività di visita aziendale, una semplice merenda, spazi per la sosta, oltre a un servizio igienico per i visitatori. Tutte le attività aggiuntive, quali il pranzo, la vendita diretta ecc., seguono le specifiche autorizzazioni.
Allegati: scheda di partecipazione liberatoria, Linee guida per la partecipazione all’iniziativa, in cui sono descritti dettagliatamente i requisiti richiesti.
Le modalità di svolgimento della manifestazione sono naturalmente subordinate all’evoluzione della situazione sanitaria; pertanto, le misure da rispettare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 saranno quelle in vigore al momento della manifestazione.
Si invitano le fattorie aderenti a visionare la normativa aggiornata, pubblicata nel sito della Regione Emilia-Romagna ai seguenti link:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza
Si ricorda infine che, partecipando all’iniziativa, l’azienda si impegna sin da ora a comunicare allo scrivente Servizio, al termine dell’evento, i dati di affluenza che registrerà nelle proprie giornate di adesione.
MAMMIFERI SEMI-FOSSORI: indagine in Emilia-Romagna
Al via le iscrizioni per collaborare alle attività di indagine su istrice e tasso.
La presenza delle specie semi-fossorie tasso (Meles meles) e istrice (Hystrix cristata) in Emilia-Romagna interessa tutte le province regionali ed appare in espansione. Allo stato attuale le uniche conoscenze relative alla diffusione delle due specie derivano dalle carte di distribuzione redatte nell’aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche dell’Emilia-Romagna, e risultano essere datate e scarsamente accurate. I due Mammiferi risultano di interesse nella nostra regione sia sotto il profilo conservazionistico (sono entrambe specie protette e l’istrice è nell’allegato IV della Direttiva HABITAT), che gestionale (per l’abitudine di scavare tane di grandi dimensioni, sfruttando sovente infrastrutture antropiche quali argini di corsi d’acqua). Per queste ragioni la Regione Emilia-Romagna ha deciso di dare avvio ad una indagine conoscitiva, finalizzata a definire quale sia l’attuale distribuzione delle due specie nel territorio di competenza. Le attività di campo, per le quali si auspica la collaborazione di un ampio volontariato interessato alla Natura del nostro territorio, prevedono l’esplorazione di aree campione distribuite in tutte le province emiliano-romagnole e l’utilizzo di foto-video-trappole, che saranno fornite in comodato d’uso gratuito a quanti intendano collaborare, da parte degli organizzatori. Sono in programma specifici momenti di formazione rivolti a personale volontario, nei quali saranno divulgati i fondamenti della zoologia, eco-etologia ed i principali aspetti sanitari, relativi ai due Mammiferi di interesse, oltre alle modalità di partecipazione e di svolgimento della ricerca. I percorsi formativi in programma sono conformi alle disposizioni della Delibera di Giunta numero 1104 del 18/7/2005 e consentiranno perciò a quanti già in possesso della qualifica di COADIUTORE nelle attività di gestione della fauna selvatica (cfr. LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8, art. 16) di partecipare all’esame per acquisire l’abilitazione specifica.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare il seguente link:
SICCITA’: riunita in Regione la cabina di regia
Prorogata al 31 dicembre 2023. Ha fatto il punto su precipitazioni, temperature, portate dei fiumi, livelli delle falde e invasi.
Piogge scarse e temperature elevate (con una media regionale che ha registrato il nuovo valore più alto dal 1961). Portate dei fiumi esigui, livelli acquiferi delle falde bassi, situazione non ottimale degli invasi. L’anomalia climatica del 2022, appena concluso, continua a preoccupare: a causa della perdurante assenza di precipitazioni, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega all’Ambiente, Irene Priolo, ha convocato ieri pomeriggio un incontro di aggiornamento della cabina di regia regionale sulla criticità idrica, attivata con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, lo scorso 4 luglio, e prorogata al 31 dicembre 2023. “L’obiettivo dell’incontro è fare una fotografia della situazione attuale- ha sottolineato Priolo-. Quest’anno, purtroppo, le premesse non sono migliori: in base ai dati di cui disponiamo, anche se dovesse arrivare una stagione ‘sufficientemente’ piovosa, le falde idriche potrebbero non raggiungere un riempimento adeguato. Occorrerà, quindi, fare quanto prima una seria valutazione sui provvedimenti necessari per non farci trovare impreparati. Come Regione- ha aggiunto la vicepresidente- abbiamo realizzato interventi mirati e continuiamo a lavorare su più fronti, monitorando costantemente la situazione per prepararci alla prossima stagione estiva, con un focus particolare sulla Romagna e la diga di Ridracoli”. All’incontro hanno partecipato rappresentanti dell’assessorato all’Ambiente, Autorità Distrettuale Fiume Po, Aipo, Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, Arpae, Atersir, Gestori Servizio Idrico integrato, Anbi (Unione regionale delle bonifiche) e Consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna. È stato fatto il punto anche su quanto fatto (o in programma) con le risorse assegnate dal Governo per far fronte all’emergenza siccità 2022 in Emilia-Romagna (la regione che ha avuto più aiuti): 58 interventi (per 8,7 milioni), tra conclusi (13) o in corso, e altri 21 da avviare (per 1,8 milioni di euro). A febbraio è previsto un aggiornamento della cabina di regia, con la partecipazione degli enti locali.
Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:
https://www.arpae.it/it/notizie/siccita-riunita-in-regione-la-cabina-di-regia
FIUMI MARECCHIA E CONCA PIU’ SICURI: terminati i lavori a Ponte Santa Maria Maddalena di San Leo e a Morciano di Romagna (Rn)
Investimento della Regione da 350mila euro. Interventi a cura dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.
Doppio intervento nel riminese per accrescere la sicurezza idraulica e potenziare le difese dei corsi d’acqua: con un investimento della Regione di 350mila euro, si sono conclusi importanti lavori sui fiumi Marecchia e Conca nel riminese. A Ponte Santa Maria Maddalena, nel comune di San Leo, è terminata nei giorni scorsi la realizzazione delle difese e dei pignoni (pennelli) in pietra, posti a completamento delle opere per la sicurezza della strada provinciale 258 “Marecchiese”. Il cantiere, dal valore di 200mila euro, ha riguardato la posa di massi ciclopici a protezione delle sponde del fiume Marecchia e della strada provinciale, in particolare delle gabbie metalliche e dei pennelli esistenti, danneggiati dalle piene che si sono succedute nel corso del tempo. Sono state inoltre realizzate opere di ingegneria naturalistica con la piantumazione alberi e arbusti all’interno delle scogliere e la semina di tutte le aree interessate dall’intervento. Conclusi anche i lavori sul fiume Conca, dove si è realizzata una vasca di dissipazione a completamento di interventi di stabilizzazione e consolidamento della briglia di Morciano di Romagna. L’intervento, finanziato con 150mila euro, ha riguardato essenzialmente la pulizia della soletta in cemento armato della vasca di dissipazione e la realizzazione di una nuova soletta sovrastante e strutturalmente connessa con quella esistente. Sono stati inoltre ripuliti i muri laterali e la superficie della controbriglia in cemento armato. Entrambi gli interventi sono stati curati dall’Ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.
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PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI: al via lavori nelle Aree interne Appennino piacentino-parmense, Appennino emiliano (RE), Alta Val Marecchia (RN) e Basso ferrarese
Previsti 5 milioni di euro per il biennio 2022-2023. Lori: “Interventi mirati nei territori con estese superfici boscate, là dove il rischio è maggiore”.
Droni per avvistare tempestivamente le prime fiamme e monitorare l’evolversi degli incendi, insieme a un’accurata ricognizione del territorio e delle zone a maggiore rischio. Interventi per mantenere i boschi in condizioni ottimali, riducendo il rischio di roghi in situazioni con eccessiva presenza di arbusti e di biomassa, specialmente nelle aree vicine ai centri abitati. Manutenzione e ripristino delle strade rurali e forestali per rendere più veloce ed agevole lo spegnimento; adeguamento degli invasi e dei punti di approvvigionamento idrico; acquisto di kit costituiti da vasche mobili e attrezzature per la preparazione di miscele ritardanti. Sono partiti in queste settimane gli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi nelle Aree interne Appennino piacentino-parmense, Appennino emiliano in provincia di Reggio Emilia, Alta Val Marecchia in provincia di Rimini e Basso ferrarese. A finanziarli risorse dedicate, stanziate dalla Strategia nazionale aree interne, frutto di un percorso iniziato un anno fa. Per l’Emilia-Romagna si tratta di 2,2 milioni a valere sul 2022 – su un totale nazionale di 40 milioni di euro- che serviranno per intervenire là dove il rischio di incendi è maggiore. Territori con superfici boscate non solo più estese della media regionale, ma spesso scarsamente accessibili e lontane dalla viabilità ordinaria, in molti casi custodi di biodiversità ed ecosistemi forestali. Oppure zone come quelle del Basso ferrarese in cui l’estensione della superficie alberata – prevalentemente pineta – è più contenuta, ma si trova in contesti fortemente antropizzati con una affluenza di visitatori che aumenta esponenzialmente proprio nei periodi estivi quando il rischio di incendio è più elevato. Finanziamenti che salgono a quasi 5 milioni considerando, le nuove, ulteriori risorse previste per il 2023: 2,7 milioni che verranno assegnati, anche in questo caso su proposta della Regione, per sostenere interventi di prevenzione nelle tre nuove Aree interne recentemente riconosciute all’Emilia-Romagna: Appennino Parma est, Appennino forlivese-cesenate, Appennino modenese. “Purtroppo ci troviamo a dover fare i conti con estati sempre più calde e segnate dalla siccità che accrescono il rischio di incendi boschivi. Un’emergenza di fronte alla quale dobbiamo rafforzare il nostro impegno contro il cambiamento climatico e, allo stesso tempo, mettere in campo azioni puntuali e mirate che puntino sulla prevenzione, l’adattamento e la mitigazione -spiega l’assessore regionale alla Forestazioni, parchi e programmazione territoriale Barbara Lori-. Siamo alla fase operativa di un lavoro, avviato un anno fa, che ha visto impegnato in prima linea il servizio Forestazione regionale, nel ruolo di coordinamento, in concertazione coi comuni dei territori interessati. A questo si aggiunge la condivisione del progetto complessivo da parte di Protezione Civile, Carabinieri forestali e Vigili del Fuoco. Non solo: sempre nell’ottica della prevenzione, abbiamo varato questa estate il nuovo Piano regionale contro gli incendi boschivi che analizza il rischio di incendio in ciascuna zona del territorio regionale, fissa le strategie di controllo e prevenzione del fenomeno e indica le modalità di spegnimento”.
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Legge di Bilancio 2023: focus novità pensioni
Si rende noto che sulla G.U. n. 197 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 197 del 29 dicembre 2033, n. 232 contenente Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
In via sperimentale per il 2023 si può accedere alla Pensione Anticipata Flessibile QUOTA 103.
Soggetti interessati: Iscritti AGO e forme Esclusive e Sostitutive gestite dall’Inps, Iscritti alla Gestione Separata (No ai già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni; No iscritti alle Casse Professionali; No personale Forze armate, Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo Vigili del Fuoco e Guardia di finanza).
Requisiti: Età – 62 anni; – Contribuzione – 41 anni.
Decorrenza – Finestra: per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023 l’accesso a P. QUOTA 103 è altresì subordinato alle c.d. finestre mobili che sono pari a:
3 mesi per settore privato,
6 mesi settore pubblico e comunque non prima del 1° agosto 2023
Per chi è del settore privato e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della P. QUOTA 103 è dal 1° aprile 2023. Per chi è del settore pubblico e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della P. QUOTA 103 è dal 1° agosto 2023; in questi casi si ricorda che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
La Legge di Bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’APE SOCIALE a tutto il 2023.
Com’è noto l’Ape Sociale è una misura assistenziale che si rivolge ad una platea di soggetti in determinate e specifiche condizioni di legge. L’Ape Sociale può essere riconosciuta con:
63 anni di età e 30 anni di contributi ai:
Lavoratori in stato di disoccupazione,
- Invalidi con grado superiore o uguale al 74%;
- Soggetti che assistono da almeno sei mesi un convivente affetto da handicap.
63 anni di età e 32 anni di contributi ai:
- lavoratori rientranti nelle 32 figure professionali (vedi Circolare Enapa 10/2022)
Fortemente modificata e ristretta la platea delle lavoratrici che nel 2023 potranno accedere al pensionamento anticipato con OPZIONE DONNA.
Requisiti: La normativa si rivolge alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 siano in possesso di un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni – età che si riduce di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni – e siano in una delle seguenti condizioni:
- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari);
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all’indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
