Stipula contratti di affitto agrari in deroga alla durata di legge di 15 (quindici) anni – Attenzione!
Con riferimento alla stipula dei contratti di affitto agrari in deroga, invitiamo tutti i soci/clienti a prestare la massima attenzione e ad affidarsi all’Associazione, in quanto ci stanno pervenendo segnalazioni di proposte di contratti di affitto agrari in deroga da sottoscrivere esclusivamente tra le parti, senza l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole.
Ricordiamo che per la validità dei patti in deroga ex art. 45 legge n. 203/1982, tra i quali quello sulla durata dell’affitto, che altrimenti verrebbe ricondotto, ai sensi di legge, a 15 (quindici) anni, è imprescindibile l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole nei contratti di affitto agrari.
I nostri Uffici Tecnici sono a disposizione.
MALTEMPO NEL FORLIVESE, CONFAGRICOLTURA:
“GOVERNO DIMOSTRA VICINANZA.
ORA RICOSTRUZIONE E PREVENZIONE”
(Forlì-Cesena, 12 maggio 2023) “C’è un territorio ferito, che va curato al più presto. Ci sono persone che hanno perso tanto, anche la casa, e aziende agricole che hanno subito danni e vedono minacciata la propria sopravvivenza. Le istituzioni hanno capito sin da subito la gravità del problema e, da Roma a Bologna, si sono dimostrate reattive e vicine a cittadini e imprese. Una vicinanza che non si può non apprezzare, così come le prime risorse stanziate dal Governo e la visita prima del ministro della Sovranità Alimentare e oggi della Protezione Civile. Ora, però, bisogna tenere i fari accesi sugli effetti del maltempo nelle colline forlivesi: c’è un grande lavoro di ricostruzione da mettere in campo e poi si dovrà aprire una necessaria e profonda riflessione sulla cura del territorio e sulla prevenzione che si deve mettere in atto perché questo non accada più. E su questo il ruolo degli agricoltori che, lo ricordiamo ancora una volta, sono custodi del territorio, può essere importante. Ma devono avere tutti gli strumenti, a partire da quelli normativi, per poter agire nell’interesse della collettività”. Lo dichiara Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.
Regime premiale applicabile agli isa 2023
L’ Agenzia delle Entrate ha identificato i livelli di affidabilità che consentono ai soggetti ISA di accedere ai benefici premiali per il 2022; conferma gli stessi livelli di punteggio previsti per il 2021 e l’accesso ai benefici anche in base alla media dei punteggi ISA conseguiti nel biennio 2021-2022.
Per i soggetti che hanno nello stesso periodo d’imposta sia redditi d’impresa che di lavoro autonomo l’accesso ai benefici premiali è consentiti se:
- per entrambe le categorie reddituali sono applicati i relativi ISA;
- il punteggio ottenuto dall’applicazione di ciascun ISA, anche sulla base di più peridi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.
I soggetti esclusi dall’applicazione degli ISA non possono usufruire del regime premiale, anche se hanno l’obbligo della sola compilazione del mod. ISA ai fini dell’acquisizione dei dati.
Di seguito si riporta la tabella dei benefici premiali:
Livello affidabilità |
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Benefici premiali |
2022 |
Media 2021-2022 |
|
9 |
9 |
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative Esclusione della determinazione sintetica del reddito (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato |
8,5 |
9 |
Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici |
8 |
8,5 |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a : € 50.000 annui per l’IVA € 20.000 annui per le imposte dirette/ IRAP Esonero dall’applicazione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui Anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento. |
L’accesso al beneficio premiale di anticipare di almeno 1 anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento, non può essere ottenuto tramite la media dei punteggi 2021-2022.
La possibilità di usufruire dei benefici premiali è consentita solo al raggiungimento di un idoneo livello di affidabilità sulla base dell’esito dell’applicazione degli ISA risultante dall’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari.
Le eventuali dichiarazioni presentate oltre il termine ordinario che variano il precedente punteggio ISA ottenuto dal contribuente migliorandolo, sono considerate non rilevanti ai fini della premialità.
CREDITI ENERGIA 2 TRIMESTRE 2023: Pronti i codici tributo dei crediti energetici relativi al 2 trimestre 2023
Il c.d. “Decreto Bollette” ha riproposto anche per il secondo trimestre 2023 le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, spettanti alle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli specifici codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 delle predette agevolazioni.
Le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, sono rivolte alle imprese:
- energivore (credito d’imposta pari al 20% spesa sostenuta). Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata in tale periodo;
- non energivore (credito d’imposta pari al 10% spesa sostenuta);
- gasivore (credito d’imposta pari al 20% spesa sostenuta);
- non gasivore (credito d’imposta pari al 20% spesa sostenuta);
relativamente alle spese per il consumo di energia elettrica / gas naturale.
Utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito d’imposta
L’agevolazione in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); entro il 31.12.2023.
Al fine dell’utilizzo in compensazione, nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo, istituiti dall’Agenzia con la recente Risoluzione 10.5.2023, n. 20/E:
7015: Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023);
7016: Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023);
7017: Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (secondo trimestre 2023);
7018: Credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (secondo trimestre 2023);
Va evidenziato che nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito (2023).
Caratteristiche / cedibilità del credito d’imposta
Si rammenta che i crediti d’imposta in esame:
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, ad un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o ad un responsabile CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.
NORME IN MATERIA DI LAVORO approvate nel Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1° maggio scorso, ha approvato un decreto-legge, nonché un disegno di legge che contengono disposizioni in materia di lavoro.
Riservandoci di pubblicare circolari di approfondimento, si evidenziano qui di seguito le principali novità:
Riduzione cuneo fiscale
È prevista un’ulteriore riduzione di 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che si aggiunge a quella già prevista dall’ultima legge di bilancio per l’anno 2023.
Conseguentemente la riduzione sarà pari, per i soli periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, al:
– 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro (35.000 reddito annuo);
– 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di € 1.923 euro (25.000 reddito annuo).
La misura consente di incrementare i salari a parità di costo del lavoro per l’azienda, neutralizzando almeno in parte gli effetti negativi dell’inflazione e incentivando i consumi. La misura però non ha carattere strutturale (cesserà alla fine del corrente anno) e non interviene direttamente sulla quota dei contributi a carico dell’azienda.
Welfare aziendale
Viene confermata anche per il 2023 l’esenzione dall’imponibile fiscale dei cd. fringe benefit e delle somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. L’agevolazione, riconosciuta entro il limite complessivo di euro 3.000, viene limitata solo ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
Anche in questo caso la norma è finalizzata a ridurre temporaneamente il cuneo fiscale per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.
Semplificazione comunicazione di assunzione
Vengono semplificati gli obblighi di informativa al lavoratore, che possono essere assolti da datore di lavoro anche mediante il rinvio alla contrattazione collettiva applicata in azienda.
La norma modifica una novità introdotta lo scorso 13 agosto dal precedente governo, assai onerosa per i lavoratori stagionali, di cui avevamo chiesto formalmente la semplificazione.
Incentivi per l’assunzione di under 30
Viene introdotta un’ulteriore misura per incentivare l’assunzione di giovani under 30 che abbiano certi requisiti (cd. NEET) nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023.
L’incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione mensile per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Purtroppo, anche questa misura è scarsamente applicabile in agricoltura perché riservata all’assunzione a tempo indeterminato.
Sicurezza sul lavoro
Vengono introdotte alcune modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si segnala in particolare l’introduzione di un obbligo di formazione e addestramento specifico anche per il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Sanzioni per omesso versamento delle ritenute
Viene corretta la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione.
La norma riporta ad equità la sanzione, proporzionando la stessa all’entità dell’omissione contributiva.
Modifiche alla disciplina del contratto a termine
La norma rende più agevole l’assunzione a termine fino a 24 mesi complessivi, con la possibilità di indicare causali previste dalla contrattazione collettiva o, nel primo anno di applicazione della norma (nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva), per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti.
La semplificazione è sicuramente interessante, anche se applicabile solo agli impiegati e quadri agricoli (perché gli operai, come noto, sono esclusi dalle limitazioni previste dalla legge).
Assegno di inclusione
In luogo del reddito di cittadinanza, da gennaio 2024 è previsto l’Assegno di inclusione, di cui potranno beneficiare i nuclei familiari con disabili, minori, over 60. L’importo è fino a 6mila euro l’anno (500 al mese), più un contributo affitto (per le locazioni regolari) di 3.360 euro l’anno (280 al mese). La misura è erogata per 18 mesi. Dopo un mese di stop può essere rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi.
Per i componenti del nucleo familiare avviabili al lavoro di età compresa tra i 18 ed i 59 anni è prevista una serie di interventi finalizzati a favorire la loro occupazione (patto di servizio).
I richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni, avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni.
EVENTO ALLUVIONALE VERIFICATOSI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023, Messaggio Inps su Cisoa
Si rende noto che l’INPS, con messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione da parte dei datori di lavoro colpiti dai gravi eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, in relazione ai quali il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza.
Si evidenzia che le domande di Cisoa possono essere presentate per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell’impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro, previsto dal terzo comma del menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.
Si ricorda, inoltre, che i periodi di corresponsione del trattamento in argomento non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale di cui al citato articolo 8 della legge n. 457/1972 e che gli stessi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro. La domanda dovrà essere presentata con l’indicazione della specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche” (cod. evento 08).
Proroga termini presentazione domande 2023 (Domanda Unica e altri adempimenti)
La Conferenza Stato-Regioni in data 10 maggio ha espresso l’intesa sullo schema di decreto del Masaf “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale Pac e proroga dei termini per l’anno 2023”. dove si stabilisce la proroga del termine al 15 giugno per la presentazione delle domande.
La proroga riguarderà anche le domande di pagamento per le misure agro climatico ambientali, i pagamenti compensativi.
Alla firma anche la proroga per la presentazione dei PAP (piani annuali di produzione9 per le aziende biologiche e l’iscrizione al SQNPI per le aziende che aderiscono ai disciplinari di produzione integrata.
Tale proroga accoglie le richieste portate avanti anche da Confagricoltura, in relazione alla messa a disposizione tardiva degli applicativi per la redazione delle domande e ai diversi dubbi normativi ancora esistenti nella nuova impalcatura della PAC entrata in vigore il 1 gennaio 2023.
Domanda Unica 2023: pubblicate le FAQ relative agli eco schemi.
Si informa che sono state pubblicate al seguente indirizzo internet del sito della Rete Rurale Nazionale, le FAQ ufficiali relative agli eco schemi che rispondono a molti dei quesiti che sono stati posti da Confagricoltura sul tema:
https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte
Purtroppo, non sono ancora disponibili le risposte a molti altri quesiti posti e riguardanti altri aspetti diversi da quelli relativi agli eco schemi. In ogni caso già questi chiarimenti prevedono delle informazioni importanti, anche in riferimento alle modifiche introdotte con il decreto del 30 marzo scorso che ha modificato il DM Masaf del 23 dicembre 2022, in particolare per quanto riguarda le nuove disposizioni per l’eco schema 1 e che vanno considerate ai fini della predisposizione delle domande di premio.
Valga su tutte appunto la risposta al quesito 25 delle FAQ relative all’eco schema 1 laddove si precisa che la adesione all’eco schema 1.2 (benessere animale con allevamento al pascolo o brado o semibrado) comporta anche l’impegno alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista dall’eco schema 1.1
- Può un allevatore che aderisce al livello 1 aderire per lo stesso animale anche al livello 2 dello stesso Eco-schema 1?
No, perché l’accesso al livello 2 dell’Eco-schema 1, comporta che l’allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici, nella stessa misura prevista per l’adesione al livello 1. Pertanto, se i due livelli non fossero alternativi, si darebbe luogo a un doppio finanziamento per un medesimo impegno.
E’ stato in sostanza sancito, per la prima volta in maniera chiara ciò che neanche era stato precisato in occasione della revisione del decreto in materia di pagamenti diretti del marzo scorso, che il livello 2 dell’eco schema 1 è un livello di impegno incrementale che include anche tutti gli impegni relativi al livello 1.
Di un certo interesse anche la FAQ 2 relativa all’eco schema 2 che precisa a quali colture si possa applicare l’inerbimento distinguendo tra colture pluriennali e permanenti e quindi escludendo vivai, asparagiaie e carciofaie.
- Possono accedere all’eco-schema solo le arboree oppure in generale le colture permanenti? Possono accedere anche i vivai? E il bosco ceduo a rotazione rapida? Se possono accedere in generale le colture permanenti, sono ammesse le asparagiaie e/o carciofaie sopra i 4 anni? L’eco-schema 2 si applica alle colture arboree e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida. Non si applica ai vivai. Non si applica ad asparagiaie e carciofaie. Si fa presente, tra l’altro, che le asparagiaie e carciofaie, in quanto colture pluriennali, non sono incluse nelle colture permanenti (vedasi art. 2, par. 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (UE) 795/2004, come modificato con Reg. (UE) 1522 del 2007).
Sempre in materia di eco schema 2, pure rilevanti le risposte ai quesiti 13 e 14 dove si precisa che le lavorazioni non sono mai ammesse se compromettono il manto erboso.
Riguardo invece l’eco schema 3 (oliveti di particolare interesse paesaggistico), la FAQ più interessante è forse la n. 6 che precisa due aspetti interessanti e cioè che l’impegno è di natura biennale e che la modalità di esecuzione della potatura può essere distribuita o meno su due annualità. Sono poi ben 43 le FAQ relative alla attuazione dell’eco schema 4 che ha comportato come noto una notevole complessità di applicazione. Significative sono le FAQ nn. 3 e 6 che confermano come la coltura della soia nonché quella del mais destinato a insilato siano sempre considerate colture da rinnovo con tutto quanto comporta in termini di possibilità di adozione dei disciplinari di lotta alle avversità.
Significativa anche la FAQ n. 7 che conferma il carattere di biennalità dell’impegno:
- L’adesione a ECO-4 vincola ogni anno rispetto al successivo oppure si procede “di biennio in biennio”?
ECO-4 disciplina l’impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può pertanto scegliere se continuare ad aderire all’eco-schema o uscire dall’eco schema. Se aderisce senza interruzioni anche negli anni successivi al secondo, l’agricoltore dovrà rispettare continuativamente le regole dell’avvicendamento previste da ECO-4. Ad esempio, se nel 2023 ha coltivato sulla superficie oggetto di impegno la soia (coltura da rinnovo) e nel 2024 il frumento tenero (coltura depauperante), nel 2025, continuando ad aderire all’eco-schema, non potrà coltivare sulla medesima superficie un’altra coltura depauperante.
Di un certo interesse anche l’ultima FAQ relativa all’eco schema 4 (FAQ n. 43) che specifica come il cumulo tra eco schema 4 ed eco schema 5 “vale solo per le superfici a riposo”.
Si tratta di un chiarimento riportato anche tra le FAQ relative all’eco schema 5 che premia, come noto, le colture a perdere per gli impollinatori. Tra i chiarimenti sicuramente interessanti quelli che precisano che non è necessario che le piante di interesse apistico siano presenti in campo sin dal primo marzo ma che “la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo – 30 settembre” (FAQ nn. 2 e 3).
Anche positivo il chiarimento in materia di possibilità di interrare le coltivazioni (sovescio) dopo il 30 settembre (FAQ n. 4). Infine, le FAQ nn. 19 e 20 precisano la impossibilità di qualsiasi finalità produttiva delle colture di interesse apistico che sono strettamente “a perdere”.
Gestione del rischio: fondo mutualistico nazionale AGRICAT.
E’ stato recentemente approvato il regolamento di funzionamento del Fondo per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità.
Il nuovo Fondo mutualistico nazionale potrà contare su una dotazione di circa 350 milioni di euro all’anno, tra fondi comunitari e nazionali, da utilizzare per risarcire le imprese agricole che subiranno danni alle produzioni a seguito di eventi climatici di carattere catastrofale nel corso del 2023.
Insieme al regolamento è stata adottata anche la prima circolare esplicativa, con la quale si impartiscono disposizioni operative alle imprese che hanno subito un danno da eventi catastrofali per presentare domanda di accesso alle compensazioni del fondo.
AL momento non sono ancora note le modalità e le tempistiche per presentare le richieste, si ipotizza di presentare una manifestazione di interesse.
La linea condivisa da Confagricoltura è quella al momento di non presentare le manifestazioni di interesse ma di attendere l’apertura della procedura informatica di segnalazione del sinistro, che a detta del Ministero dovrebbe essere disponibile a breve, probabilmente entro la prossima settimana.
Ricordiamo che sulla base delle disposizioni di cui alla Riforma l’attivazione del fondo rappresenta il definitivo superamento del sistema derogatoria previsto dal D.lgs 102/2004.
Ricordiamo infine di continuare a segnalare presso gli uffici tecnici eventuali danni subiti dalle gelate relative alle scorse settimane. Ovviamente si raccolgono segnalazioni anche per altri eventi calamitosi, tipo le recenti alluvioni.
Gestione primi focolai di cavallette dei prati (Calliptamus italicus) sul territorio collinare
In questi giorni sono previste le prime nascite delle cavallette dei prati (Calliptamus italicus) nella fascia collinare e pedecollinare romagnola. Si tratta di una informazione importante perché l’individuazione dei focolai iniziali di infestazione è la base per la messa in opera di un razionale piano di controllo delle infestazioni di cavallette.
La lotta alle cavallette, infatti, per essere efficace deve essere effettuata subito dopo la schiusura delle uova, quando gli stadi giovanili sono aggregati in aree limitate e prima della dispersione delle cavallette adulte. Quest’anno per il contenimento delle cavallette è possibile impiegare un insetticida biologico LASER a base di Spinosad che ha ottenuto una autorizzazione eccezionale di 120 giorni (dal 23 febbraio 2023 al 22 giugno 2023) per un impiego su erba medica contro le infestazioni di cavallette dei prati. Il trattamento insetticida va effettuato o direttamente sulle giovani cavallette nella loro fase gregaria o sui bordi dei medicai da difendere. In questo caso non è necessario trattare l’intero appezzamento ma è sufficiente trattare il bordo del medicaio sul fronte dell’infestazione per una trentina di metri circa.
Il successo di questa iniziativa di lotta dipende dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva di tutti: agricoltori, cittadini, ma anche Associazioni ed Enti pubblici. Dipende dall’individuazione tempestiva dei primi focolai di cavallette e dall’esecuzione tempestiva dei trattamenti localizzati. Intervenire oggi in modo capillare su aree limitate, può significare molti meno disagi e danni in estate. Va precisato che LASER è un insetticida biologico, ma potrebbe comunque avere effetti negativi sulle api e sulle popolazioni degli impollinatori per cui va impiegato soltanto quando la medica non è in fioritura.
Nelle aziende convenzionali, in alternativa a Laser, il trattamento potrebbe essere eseguito anche con formulati a base di Deltametrina registrati per questo impiego osservando le stesse cautele nei confronti di api e pronubi.
Entrambi i prodotti sono destinati ad un uso professionale e necessitano del patentino fitosanitario per l’acquisto e l’uso che rimane sotto la responsabilità dell’operatore.
Firmata la convenzione tra Confagricoltura Forlì-Cesena e di Rimini e la società ECO certificazioni
Confagricoltura ha il piacere di annunciare che è attiva la collaborazione con ECO Certificazioni SPA per i servizi di:
- Verifica periodica delle attrezzature di Lavoro;
- Verifica periodica degli impianti di messa a terra;
- Gestione del portale INAIL CIVA
Le verifiche periodiche sulle macchine come carri raccogli frutta e telescopici – per l’elenco completo si veda l’all VII del D.lgs. 81/08 – sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e sono di diretta responsabilità dei datori di lavoro i quali potranno rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai Soggetti Privati abilitati.
ECO Certificazioni vanta una ventennale esperienza nel mondo delle macchine e opera come Soggetto Abilitato su tutto il territorio italiano con tariffe agevolate per gli associati a Confagricoltura.
ECO Certificazioni, inoltre, supporta i datori di lavoro attraverso il monitoraggio e l’inserimento delle pratiche di verifica sull’apposito portale CIVA INAIL.
Per ogni informazione contattare:
Cristall Bazzani
3299613932
Indagine di percezione degli agricoltori riguardo alla transizione ecologica
Buongiorno, l’Università di Bologna sta lavorando a progetti relativi alla transazione ecologica. Verrà fatta anche una tesi sull’argomento. In relazione a questo sotto trovate il link per compilare un breve questionario, che sarà ANONIMO e naturalmente GRATUITO per raccogliere dati relativi agli studi in corso.
Con questo breve questionario si vuole indagare la propensione degli agricoltori ad attuare pratiche che contribuiscano alla transizione ecologica.
Crediamo che i nostri sistemi agroalimentari debbano gradualmente diventare più sostenibili e vorremmo raccogliere le vostre opinioni a riguardo, le problematiche che affrontate ogni giorno e le vostre richieste per migliorare le future politiche agroalimentari.
Dopo aver compilato il questionario, se avesse intenzione di approfondire l’argomento e raccontarci la sua esperienza diretta, non esiti a mandarci una mail all’indirizzo giulia.scaramuzzo@studio.unibo.it e saremo lieti di confrontarci e di supportarla nelle sue scelte.
Link per la compilazione del questionario:
https://unibodipsa.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0dZmNVn02TEAZ9A
Grazie per averci dedicato del tempo.
MUD 2023: scadenza all’8 luglio
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione bandi e avvisi, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
VIA LIBERA AL PAIR 2030: è stato approvato il Piano aria integrato regionale
Crescono i Comuni coinvolti, nel Pair 2020 erano 33, il nuovo Piano conferma l’estensione a 207 come da misure straordinarie del 2021.
Ridurre le emissioni di inquinanti. Intervenire simultaneamente su trasporti, combustione di biomasse, agricoltura, ma anche sull’industria, e farlo sia su scala estesa (di Bacino padano e nazionale) che locale. E prevenire gli episodi di inquinamento acuto, riducendo i picchi locali. Questi, in sintesi, gli obiettivi strategici del Piano aria integrato regionale – Pair 2030, che può contare su risorse pari a 154,6 milioni di euro, 64 dei quali verranno impiegati nel primo triennio. Dopo un lungo e articolato percorso di confronto con moltissimi interlocutori, il Pair è stato adottato in Giunta. Ora inizia un percorso che porterà il Piano alla discussione in Aula nell’ambito della Assemblea legislativa. Una grossa novità riguarda i Comuni coinvolti: nel Piano precedente erano 33, fra cui tutti i capoluoghi di provincia, nel nuovo Piano saranno 207 (Bologna e agglomerato, Appennino, Pianura Ovest e Pianura Est), confermando quindi l’estensione dell’ambito di intervento introdotta con le misure straordinarie del 2021. Sono stati individuati 8 ambiti d’intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell’aria, di cui 5 tematici (ambito urbano e zone di pianura, trasporti, energia e biomasse, attività produttive) e 3 trasversali. Per agricoltura e zootecnia, sono previsti bandi di finanziamento per la copertura delle vasche, l’efficienza degli stoccaggi e le tecniche di spandimento per liquami e fertilizzanti, ma anche l’obbligo di interramento degli effluenti zootecnici entro le 12 ore dallo spandimento, oltreché l’obbligo di copertura di vasche e lagoni di stoccaggio a partire dal 1° gennaio del 2030. A partire dal 1° gennaio 2026, nelle zone Pianura ovest, est e agglomerato, ci sarà l’obbligo di incorporare nel terreno i fertilizzanti a base di urea nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore successive allo spandimento. Sono confermate le misure emergenziali, già introdotte nel 2021, che si attivano sulla base di un meccanismo previsionale volto a evitare il più possibile il verificarsi dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Il Piano prevede inoltre che i Comuni, nel momento in cui vengano raggiunti, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, i 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, intervengano con misure aggiuntive a livello locale sulle principali sorgenti emissive.
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News
OPZIONE DONNA
Chiarimenti INPS
(Messaggio INPS 1611 del 4 maggio 2023)
Con il messaggio in oggetto – non pubblicato sul sito –l’Istituto fornisce, esclusivamente alle proprie sedi, le indicazioni operative per la liquidazione delle domande di pensione anticipata c.d. opzione donna.
La legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) all’art. 1, comma 292, ripropone per il 2023 – limitando l’ammissione a tre specifiche condizioni – la possibilità di accedere alla pensione anticipata c.d. OPZIONE DONNA alle lavoratrici – dipendenti ed autonome – che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2022:
- una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni,
- un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Le tre particolari condizioni per richiedere nel 2023 la pensione anticipata c.d. Opzione donna sono:
- assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge (o l’unito civilmente) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge (o l’unito civilmente) della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli”.
ATTENZIONE – IMPORTANTE § Nell’ipotesi della lett. a) e b) l’età anagrafica si riduce di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni; § Nell’ipotesi della lett. c) la riduzione dell’età anagrafica (da 60 a 58 anni) si applica a prescindere dal numero dei figli. |
Con il messaggio in oggetto, l’Inps fornisce inoltre una serie di chiarimenti inerenti le decorrenze.
Decorrenze
- dal 1° febbraio 2023 per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima.
- dal 2 gennaio 2023 per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive,
- dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023 rispettivamente per il personale del comparto scuola e Afam,
Attenzione-Chiarimento INPS: Per gli iscritti al Fondo elettrici, al Fondo Ipost, al Fondo Ferrovie e alla gestione pubblica la decorrenza non può essere anteriore alla data presentazione domanda di pensione. |
Attenzione-Chiarimento INPS: L’accesso al pensionamento con opzione donna viene consentito anche se raggiunti i requisiti ordinari per l’accesso a pensione. In caso di accesso al pensionamento con opzione donna, non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell’articolo 1, della legge n. 335 del 1995 (accredito figurativo per assenze dal lavoro per assistenza ai figli) |
Op. donna e Op. al contributivo
L’accesso alla pensione in opzione donna è incompatibile con la precedente scelta dell’opzione al contributivo divenuta irrevocabile.
In questi casi le sedi dovranno preventivamente verificare se l’opzione al contributivo può essere revocata (non avendo prodotto effetti a favore della lavoratrice) e in tal caso procedere alla definizione della domanda di pensione opzione donna previo annullamento della certificazione di opzione al contributivo.
Op. donna nel caso di cessazione del rapporto di lavoro presso azienda in crisi aziendale
In questi casi le sedi Inps per l’accertare la sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico, in relazione alle singole istanze pervenute, dovranno richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il ministero delle Imprese, tramite Pec, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto.
Op. donna già maturata al 31.12.2021
Nel caso in cui sia stata presentata una domanda come “opzione donna legge di bilancio 2023” e, nel corso dell’istruttoria, venga accertato che la richiedente abbia maturato, entro il 31 dicembre 2021, i requisiti anagrafico e contributivo per accedere alla pensione prevista dall’articolo 16, comma 1, del Dl 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, le sedi Inps dovranno procedere a interpellare l’interessata invitandola a manifestare chiaramente la propria volontà (vedi circolare Inps 289/1991).
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’importo dell’indennità è fissato per l’anno 2023 a € 527,16 e spetta per 12 mensilità. Come le altre indennità assistenziali, è esente da Irpef cioè non è tassato e non va dichiarato in denuncia dei redditi nè concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l’attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo stato. L’indennità viene erogata al “solo titolo della minorazione” cioè a prescindere dal requisito reddituale, personale, coniugale o familiare dell’avente diritto.
Come fare domanda
I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl. Il verbale emesso viene poi verificato dall’Inps che può o meno convalidarlo per poi procedere anche ad un’ulteriore visita. Per richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile è necessario richiedere al medico il certificato “introduttivo” (MODELLO C) ed inoltrare la domanda sul portale INPS (tramite il nostro patronato). Successivamente all’emissione del verbale definitivo, a fronte di un riconoscimento dei requisiti, si avrà la liquidazione dell’indennità a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
La cumulabilità della prestazione
L’indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di accompagnamento concessi per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L’indennità è cumulabile invece con tutti gli altri trattamenti assistenziali (in particolare con la pensione di inabilità civile che spesso viene erogata assieme all’accompagno se ricorre il necessario requisito reddituale) e previdenziali (pensioni dirette o indirette) erogate dagli enti di previdenza. La prestazione peraltro è compatibile altresì con lo svolgimento di attività lavorativa senza alcun limite di reddito.
Le condizioni di erogabilità
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi; il day hospital non è invece considerato ricovero è pertanto non influisce sull’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Si ricorda che secondo la legge, per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
