Stipula contratti di affitto agrari in deroga alla durata di legge di 15 (quindici) anni – Attenzione!

Con riferimento alla stipula dei contratti di affitto agrari in deroga, invitiamo tutti i soci/clienti a prestare la massima attenzione e ad affidarsi all’Associazione, in quanto ci stanno pervenendo segnalazioni di proposte di contratti di affitto agrari in deroga da sottoscrivere esclusivamente tra le parti, senza l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole.

Ricordiamo che per la validità dei patti in deroga ex art. 45 legge n. 203/1982, tra i quali quello sulla durata dell’affitto, che altrimenti verrebbe ricondotto, ai sensi di legge, a 15 (quindici) anni, è imprescindibile l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole nei contratti di affitto agrari.

I nostri Uffici Tecnici sono a disposizione.

Il c.d. “Bonus arredo” e il mod. REDDITI 2023

Per potere fruire della detrazione IRPEF del c.d. “Bonus arredo”, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario che:

  • i predetti beni siano destinati all’arredo di un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (con alcune esclusioni) per i quali si fruisce della relativa detrazione;
  • gli elettrodomestici rispettino determinati parametri di efficienza energetica.

Nel corso del tempo il Legislatore è intervenuto più volte modificando l’ambito di applicazione di tale detrazione. Si illustra il quadro normativo applicabile per le spese sostenute nel 2022, in vista della presentazione del mod. REDDITI 2023 PF.

Interventi edilizi “propedeutici” alla fruizione della detrazione

Per fruire del “Bonus arredo” è innanzitutto necessario che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR.

Come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio, nella Circolare 25.7.2022, n. 28/E) non tutti gli interventi consentono di fruire del bonus in esame, come di seguito riepilogato.

Interventi che consentono di fruire del “bonus mobili”:

  • Manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali. In tal caso la detrazione può riguardare soltanto l’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
  • Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali e/o sulle singole unità immobiliari residenziali.
  • Restauro / risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali.
  • Ristrutturazione (art. 3, comma 1, lett. d, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali.
  • Acquisto immobile dall’impresa di costruzione / ristrutturazione / cooperativa edilizia, che lo ha ceduto / assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione dell’intero fabbricato.
  • Interventi necessari alla ricostruzione / ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • Interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR volti all’uso di fonti rinnovabili / sostituzione di componenti essenziali di impianti di climatizzazione, riconducibili alla manutenzione straordinaria.

Interventi che non consentono di fruire del “bonus mobili”

  • Realizzazione / acquisto di posti auto o box pertinenziali.
  • Interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), DPR n. 380/2001 (manutenzione ordinaria / straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

Considerato che nelle citate lett. b), c) e d) dell’art. 3, DPR n. 380/2001 rientrano anche gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’Agenzia ha riconosciuto la fruizione del “Bonus arredo” anche:

 

  • all’acquirente di un immobile venduto da un’impresa di costruzione / ristrutturazione, facente parte di un edificio costruito previa demolizione dell’immobile preesistente e oggetto anche di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (Risposta interpello 2.11.2020, n. 515);
  • ai contribuenti che fruiscono del c.d. “Sismabonus” / “Supersismabonus”, anche nell’ipotesi in cui il titolare della detrazione opti per lo sconto in fattura / cessione del credito (citata Circolare n. 28/E).

Merita inoltre rammentare che, come ribadito nella citata Circolare n. 28/E:

  • è possibile fruire del “bonus arredo” anche quando i lavori edilizi “propedeutici” hanno interessato la pertinenza dell’immobile al quale sono destinati i mobili / elettrodomestici;
  • non è possibile fruire del “bonus arredo” a seguito di interventi di risparmio e riqualificazione energetica rientranti nel c.d. “Ecobonus” (ex Legge n. 296/2006 e art. 14, DL n. 63/2013).

Acquisti di mobili ed elettrodomestici agevolati

L’agevolazione riguarda l’acquisto (anche all’estero) di:

  • mobili nuovi, come ad esempio “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Non sono agevolabili gli acquisti di “porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”;

  • grandi elettrodomestici nuovi che rispettano la classe energetica prevista dal comma 2 del citato art. 16, quando ne è prevista l’etichettatura.

Oltre alle spese di acquisto dei mobili / elettrodomestici sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.

Classe energetica degli elettrodomestici

Come sopra accennato le modifiche che hanno interessato il “Bonus arredo” riguardano anche la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato. In particolare:

  • fino al 31.12.2021 richiedeva una classe energetica non inferiore ad A+ / A per forni;
  • a decorrere dall’1.1.2022 dispone che la classe energetica deve essere non inferiore a:
  • A per i forni;
  • E per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie;
  • F per frigoriferi e congelatori.

Tale modifica, prevista della Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), si è resa necessaria per adeguare la disposizione fiscale alla nuova etichettatura degli elettrodomestici introdotta dall’1.3.2021 per recepire i Regolamenti UE in materia.

Le istruzioni del mod. REDDITI 2023 PF specificano che, ai fini della detrazione in esame, per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche.

Modalità di pagamento

Come in passato, per usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:

  • con bonifico bancario / postale senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta;
  • mediante l’utilizzo di carte di credito / debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.

La detrazione non spetta se il pagamento è eseguito tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

La detrazione è ammessa anche per i beni acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con una delle modalità sopra indicate ed il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento.

Limiti temporali da rispettare

La Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ha prorogato la detrazione in esame alle spese sostenute (pagate) fino al 2024, fermo restando che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.

Per le spese di arredo 2022, pertanto, la detrazione è fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio sopra individuati siano iniziati dall’1.1.2021.

È necessario che le spese di arredo siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio.

In altre parole:

  • è possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia antecedente alla data di sostenimento della spesa per i lavori di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
  • non è possibile fruire della detrazione qualora la spesa per l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia sostenuta in data antecedente rispetto all’inizio dei lavori edilizi.

A tal fine si rammenta che la data di inizio lavori può essere “ricavata” dai seguenti documenti:

  • abilitazioni / comunicazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’ASL, qualora prevista;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, DPR n. 445/2000 in caso di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni / titoli abilitativi.

In caso di fruizione del bonus in esame collegato all’acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione / ristrutturazione o da una cooperativa edilizia, per “data di inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

Misura della detrazione spettante

A seguito delle modifiche apportate all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ad opera della Finanziaria 2022, la detrazione, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mobili / grandi elettrodomestici, va determinata sulla spesa massima di:

  • € 10.000 per il 2022 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
  • € 5.000 per il 2023 e 2024. Successivamente, l’art. 1, comma 277, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, ha innalzato a € 8.000 il limite di spesa per il 2023;

a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus.

La detrazione massima per le spese sostenute nel 2022 è quindi pari a € 5.000 (10.000 x 50%), fermo restando che, se a seguito del medesimo intervento edilizio iniziato dall’1.1.2021 sono già state sostenute spese di arredo nel 2021, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2022 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile.

Ciò comporta che, se con le spese sostenute nel 2021 è già stato raggiunto l’importo massimo di spesa detraibile (€ 16.000 per il 2021), in assenza di un nuovo intervento edilizio “propedeutico”, non è possibile fruire della detrazione per le spese di arredo sostenute nel 2022.

Allo stesso modo, se nel 2021 sono state sostenute spese per un importo pari o superiore al limite massimo di spesa 2022 (€ 10.000), non è possibile fruire della detrazione anche per le spese di arredo 2022 se l’intervento edilizio “propedeutico” è lo stesso.

Il limite della detrazione in esame è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa. Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 10.000 va riferito a ciascuna di esse.

In presenza di un immobile suddiviso in più unità abitative, per il calcolo del limite di spesa “vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.

La detrazione va obbligatoriamente suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, dall’anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9.

Con riferimento alla detrazione in esame non è possibile:

  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi
  • trasferire le rate non ancora fruite in caso di decesso dell’avente diritto ovvero di cessione dell’immobile. Le rate della detrazione non utilizzate dal de cuius non si trasferiscono agli eredi e vengono “perse” mentre, in caso di cessione dell’immobile, il cedente continua a fruire della detrazione anche dopo la cessione.

Comunicazione enea

L’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4, Finanziaria 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR. In particolare, l’art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013 dispone che:

“al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.

L’invio dei dati va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori / collaudo, utilizzando l’apposito portale ” Bonus casa ” disponibile sul sito Internet dell’ENEA.

La Comunicazione riguarda anche l’acquisto dei grandi elettrodomestici in esame, per i quali si fruisce della detrazione IRPEF del 50%.

Merita evidenziare che nella citata Circolare n. 28/E, richiamando la Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E l’Agenzia delle Entrate ribadisce che:

“la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comportala perdita del diritto alle detrazioni… disciplinate dal medesimo art. 16”.

Tale orientamento risulta allineato al parere espresso dal MISE nella Nota n. 3797/2019, secondo il quale la mancata Comunicazione in esame, ancorché obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione.

                 BANDO ISI INAIL, apertura procedura anno 2022 e pubblicazione elenchi cronologici definitivi anno 2021 

Ricordiamo che dal 2 maggio al 16 giugno 2023 è aperta la procedura informatica INAIL per la compilazione delle domande di finanziamento a valere sul bando ISI per il finanziamento di investimenti in materia di salute e sicurezza per l’anno 2022.

Si riporta qui di seguito il calendario aggiornato delle varie date di scadenza pubblicate ad oggi dall’INAIL. 

Allegato Calendario

Scadenze Isi 2022 

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

2 maggio 2023

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

16 giugno 2023, ore 18:00

Download codici identificativi

23 giugno 2023

Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico

in aggiornamento

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

 in aggiornamento

Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)

in aggiornamento

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

in aggiornamento

 

Entro il 16 giugno 2023 il calendario sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.

Come di consueto, le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per assi di finanziamento e per regione/provincia autonoma. Gli Avvisi pubblici regionali e provinciali sono consultabili sul sito internet dell’INAIL accedendo all’Area “prevenzione e sicurezza” e alla voce “incentivi alle imprese”.

Infine, si comunica che sono disponibili online, sul sito web dell’INAIL, gli elenchi definitivi in ordine cronologico delle domande relative al Bando ISI 2021, divisi per regione e per asse di finanziamento, con evidenza di quelle: 

  • S = Ammessa definitivamente
  • S-AMS = Subentrata per l’ammissibilità 
  • N-DEC = Decaduta/non convalidata 
  • N = Definitivamente non ammissibile, per carenza di fondi

Per le domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (S-AMS), che negli elenchi provvisori non risultavano ammesse (N), le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 22 maggio 2023 all’invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento.  

Deroghe a Riforma della PAC

Con una lettera inviata al Ministro Lollobrigida, in relazione anche ai lavori del Consiglio dei Ministri agricoli UE del 25 aprile scorso, Confagricoltura ha ribadito la richiesta formulata in varie sedi istituzionali di concordare con le autorità europee un allentamento dei vincoli previsti dalla PAC riformata a carico delle imprese agricole. Ciò si rende necessario alla luce della complessa situazione di mercato e delle varie avversità climatiche che stanno toccando ampia parte dei territori dell’Unione, a partire dalla siccità che ancora dispiega i suoi effetti su molte coltivazioni.

Gli allentamenti richiesti riguardano in particolare due aspetti: l’estensione anche al 2024 delle deroghe introdotte per il 2023 per non applicare la BCAA 7 (obbligo di avvicendamento annuale) e la BCAA 8 (destinazione a fini improduttivi del 4% delle superfici a seminativo) della condizionalità “rafforzata”, nonché la sospensione, almeno per questo primo anno di implementazione della Riforma, delle sanzioni legate alla condizionalità rafforzata della nuova PAC. Si tratta, ad avviso di Confagricoltura, di provvedimenti straordinari che consentirebbero di implementare in maniera più graduale le novità della riforma, agevolando la gestione degli ordinamenti produttivi da parte degli agricoltori e rendendola più flessibile in questa difficile congiuntura.

 

 

Indagine di percezione degli agricoltori riguardo alla transizione ecologica. 

Buongiorno, l’Università di Bologna sta lavorando a progetti relativi alla transazione ecologica. Verrà fatta anche una tesi sull’argomento. In relazione a questo sotto trovate il link per compilare un breve questionario, che sarà ANONIMO e naturalmente GRATUITO per raccogliere dati relativi agli studi in corso. 

Con questo breve questionario si vuole indagare la propensione degli agricoltori ad attuare pratiche che contribuiscano alla transizione ecologica.

Crediamo che i nostri sistemi agroalimentari debbano gradualmente diventare più sostenibili e vorremmo raccogliere le vostre opinioni a riguardo, le problematiche che affrontate ogni giorno e le vostre richieste per migliorare le future politiche agroalimentari.

Dopo aver compilato il questionario, se avesse intenzione di approfondire l’argomento e raccontarci la sua esperienza diretta, non esiti a mandarci una mail all’indirizzo giulia.scaramuzzo@studio.unibo.it e saremo lieti di confrontarci e di supportarla nelle sue scelte.  

Link per la compilazione del questionario: 

https://unibodipsa.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0dZmNVn02TEAZ9A 

Grazie per averci dedicato del tempo.

 

 

 

Firmata la convenzione tra Confagricoltura Forlì-Cesena e di Rimini e la società ECO certificazioni. 

Confagricoltura ha il piacere di annunciare che è attiva la collaborazione con ECO Certificazioni SPA per i servizi di:

  • Verifica periodica delle attrezzature di Lavoro;
  • Verifica periodica degli impianti di messa a terra;
  • Gestione del portale INAIL CIVA

Le verifiche periodiche sulle macchine come carri raccogli frutta e telescopici – per l’elenco completo si veda l’all VII del D.lgs. 81/08 – sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e sono di diretta responsabilità dei datori di lavoro i quali potranno rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai Soggetti Privati abilitati.

ECO Certificazioni vanta una ventennale esperienza nel mondo delle macchine e opera come Soggetto Abilitato su tutto il territorio italiano con tariffe agevolate per gli associati a Confagricoltura.

ECO Certificazioni, inoltre, supporta i datori di lavoro attraverso il monitoraggio e l’inserimento delle pratiche di verifica sull’apposito portale CIVA INAIL.

Per ogni informazione contattare:

Cristall Bazzani

3299613932

CBazzani@ecocertificazioni.eu

 

 

 

Piano colturale anno 2023: ultimi giorni per la raccolta dei dati.

Con l’avvicinarsi delle scadenze al momento previste per il prossimo mese di maggio (pagamenti diretti attraverso la Domanda Unica e pagamenti a superficie relativi agli interventi agro-climatico-ambientali) è necessario raccogliere quanto prima il dato relativo alle coltivazioni presenti nei terreni in conduzione per l’anno 2023.

Chiediamo quindi alle aziende che ancora non hanno trasmesso i dati di completare il quadro dei terreni in conduzione per il 2023 con gli eventuali terreni in affitto e di prendere contatto quanto prima con gli uffici tecnici di Rimini, Cesena e Forlì.

Ricordiamo che la data di riferimento relativa alla conduzione dei terreni è fissata al 15 maggio per rendere ammissibili a premio le superfici ai fini della Domanda Unica. Al momento la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 15 maggio.

 

 

Gestione del rischio: fondo mutualistico nazionale AGRICAT. 

E’ stato recentemente approvato il regolamento di funzionamento del Fondo per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità.

Il nuovo Fondo mutualistico nazionale potrà contare su una dotazione di circa 350 milioni di euro all’anno, tra fondi comunitari e nazionali, da utilizzare per risarcire le imprese agricole che subiranno danni alle produzioni a seguito di eventi climatici di carattere catastrofale nel corso del 2023.

Insieme al regolamento è stata adottata anche la prima circolare esplicativa, con la quale si impartiscono disposizioni operative alle imprese che hanno subito un danno da eventi catastrofali per presentare domanda di accesso alle compensazioni del fondo.

AL momento non sono ancora note le modalità e le tempistiche per presentare le richieste, si ipotizza di presentare una manifestazione di interesse.

La linea condivisa da Confagricoltura è quella al momento di non presentare le manifestazioni di interesse ma di attendere l’apertura della procedura informatica di segnalazione del sinistro, che a detta del Ministero dovrebbe essere disponibile a breve.

Ricordiamo che sulla base delle disposizioni di cui alla Riforma l’attivazione del fondo rappresenta il definitivo superamento del sistema derogatoria previsto dal D.lgs 102/2004. 

Ricordiamo infine di continuare a segnalare presso gli uffici tecnici eventuali danni subiti dalle gelate relative alle scorse settimane. Ovviamente si raccolgono segnalazioni anche per altri eventi calamitosi.

 

 

Pubblicati i bandi “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” e “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”. 

Approvati i primi bandi della nuova programmazione sugli interventi SRB01 – “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” (Pagamenti compensativi nelle zone montane), con una dotazione annuale media nel periodo 2023-2027 pari a 14 milioni di euro, e SRB02 – “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” (Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi) con una dotazione di 6,4 milioni di euro. Tali valori sono prossimi al valore complessivo delle concessioni riscontrate nel 2022 con riguardo agli analoghi Tipi di operazione (13.1.01 e 13.2.01) previsti dal P.S.R. 2014-2022.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento è fissata al giorno 15 maggio 2023.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la predisposizione delle domande.

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

 

 

VIA LIBERA AL PAIR 2030: è stato approvato il Piano aria integrato regionale

Crescono i Comuni coinvolti, nel Pair 2020 erano 33, il nuovo Piano conferma l’estensione a 207 come da misure straordinarie del 2021.

Ridurre le emissioni di inquinanti. Intervenire simultaneamente su trasporti, combustione di biomasse, agricoltura, ma anche sull’industria, e farlo sia su scala estesa (di Bacino padano e nazionale) che locale. E prevenire gli episodi di inquinamento acuto, riducendo i picchi locali. Questi, in sintesi, gli obiettivi strategici del Piano aria integrato regionale – Pair 2030, che può contare su risorse pari a 154,6 milioni di euro, 64 dei quali verranno impiegati nel primo triennio. Dopo un lungo e articolato percorso di confronto con moltissimi interlocutori, il Pair è stato adottato in Giunta. Ora inizia un percorso che porterà il Piano alla discussione in Aula nell’ambito della Assemblea legislativa. Una grossa novità riguarda i Comuni coinvolti: nel Piano precedente erano 33, fra cui tutti i capoluoghi di provincia, nel nuovo Piano saranno 207 (Bologna e agglomerato, Appennino, Pianura Ovest e Pianura Est), confermando quindi l’estensione dell’ambito di intervento introdotta con le misure straordinarie del 2021. Sono stati individuati 8 ambiti d’intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell’aria, di cui 5 tematici (ambito urbano e zone di pianura, trasporti, energia e biomasse, attività produttive) e 3 trasversali. Per agricoltura e zootecnia, sono previsti bandi di finanziamento per la copertura delle vasche, l’efficienza degli stoccaggi e le tecniche di spandimento per liquami e fertilizzanti, ma anche l’obbligo di interramento degli effluenti zootecnici entro le 12 ore dallo spandimento, oltreché l’obbligo di copertura di vasche e lagoni di stoccaggio a partire dal 1° gennaio del 2030. A partire dal 1° gennaio 2026, nelle zone Pianura ovest, est e agglomerato, ci sarà l’obbligo di incorporare nel terreno i fertilizzanti a base di urea nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore successive allo spandimento. Sono confermate le misure emergenziali, già introdotte nel 2021, che si attivano sulla base di un meccanismo previsionale volto a evitare il più possibile il verificarsi dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Il Piano prevede inoltre che i Comuni, nel momento in cui vengano raggiunti, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, i 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, intervengano con misure aggiuntive a livello locale sulle principali sorgenti emissive.

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente link:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/primo-piano/ambiente-via-libera-al-pair-2030

 

 

GESTIONE DELLE ACQUE IN MAGAZZINO ORTOFRUTTICOLO: sono cambiate le regole con la nuova normativa D.lgs. n° 18/2023

Con il Decreto legislativo n° 18/2023 sono state apportate delle novità che riguardano la gestione dell’acqua, un aggiornamento che interessa anche il settore ortofrutticolo. Nei magazzini, infatti, molto spesso si utilizzano acque di lavaggio che vengono a contatto con gli alimenti (ortofrutta) e quindi sono sottoposte a regole specifiche. Il nuovo regolamento stabilisce che serve un Piano di Sicurezza Acque in cui si analizzano tutti i rischi e, sulla base di questi, obbliga a stilare un piano di autocontrollo. Deve essere individuata una figura responsabile di questo autocontrollo, che conosca i punti critici dell’azienda e metta in atto tutte le pratiche per prevenire qualsiasi problema, in questo caso legato alle acque”.

 

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News

 

ASSEGNO UNICO

 L’Assegno Unico Universale ora potrà essere richiesto anche dai titolari di un permesso per protezione temporanea, rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina conseguentemente allo scoppio della guerra, permessi la cui scadenza è stata prorogata fino 31 dicembre 2023. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno Unico Universale rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso. 

Si ricorda che i principali destinatari dell’Assegno Unico Universale sono: 

  • Cittadini italiani o comunitari, compresi i loro familiari;
  • Cittadini non comunitari titolari di premesso UE di lungo soggiorno;
  • Cittadini titolari di un permesso unico di lavoro di durata superiore ai sei mesi;
  • Titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani. 

 

La domanda di Assegno Unico Universale   

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS e per l’invio della richiesta è necessario essere in possesso del modello ISEE in corso di validità così da ottenere la misura corretta, è inoltre necessario è indispensabile poi avere la Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità (DSU) ai fini ISEE 

Per richiedere dunque l’Assegno Unico nella misura corretta, e non nella sola misura minima, , dichiarazione che puoi richiedere direttamente al Caf, cliccando qui: trova la sede del  Caf  Acli più vicina a te.    

  

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

CHIARIMENTI

(Messaggio Inps n. 1375 del 13 aprile 2023)

 

Con la circolare Inps n.95/2022, è stata comunicazione – in ragione di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte Costituzionale in merito all’applicazione dell’art. 2  comma 6-bis del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 – del diritto agli ANF  lavoratori extra Ue, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, per i familiari all’estero nel paese di origine o altro paese

 

Art.2 – comma 6-bis “Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L’accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri”

 

Ciò premesso, con il messaggio in oggetto l’Istituto, in ragione di richieste di domande di riesame che pervengono alle sedi Inps, molto opportunamente chiarisce che:

 

  • SONO MERITEVOLI di RIESAME le sole domande respinte (o parzialmente accolte) di ANF presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle competenti Strutture territoriali dell’Istituto, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della prescrizione quinquennale.

 

  • NON SONO MERITEVOLI di RIESAME le domande di ANF già definite con provvedimento di pieno accoglimento e finalizzate all’inserimento di nuovi componenti del nucleo. In questi casi le richieste di riesame tese ad includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno per il nucleo familiare.