Stipula contratti di affitto agrari in deroga alla durata di legge di 15 (quindici) anni – Attenzione! 

 

Con riferimento alla stipula dei contratti di affitto agrari in deroga, invitiamo tutti i soci/clienti a prestare la massima attenzione e ad affidarsi all’Associazione, in quanto ci stanno pervenendo segnalazioni di proposte di contratti di affitto agrari in deroga da sottoscrivere esclusivamente tra le parti, senza l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole. 

 

Ricordiamo che per la validità dei patti in deroga ex art. 45 legge n. 203/1982, tra i quali quello sulla durata dell’affitto, che altrimenti verrebbe ricondotto, ai sensi di legge, a 15 (quindici) anni, è imprescindibile l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole nei contratti di affitto agrari. 

 

I nostri Uffici Tecnici sono a disposizione.

 

EARTH DAY, CONFAGRICOLTURA FORLÌ-CESENA E RIMINI: GIORNATA IMPORTANTE PER RICORDARE

IL RUOLO DEL SETTORE PRIMARIO 

(Rimini, 21 aprile 2023) Tutela della natura e sviluppo sostenibile, educazione ambientale, partecipazione fattiva di imprese e cittadini ad iniziative che promuovano la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza di preservare il pianeta da squilibri ed abusi di un bene che non è inesauribile. È questa, per Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, la mission della Giornata Mondiale della Terra, evento annuale che si celebra il 22 aprile per far luce sulle questioni ecologiche più urgenti come la crisi climatica, il riscaldamento globale e il consumo di suolo. Il tema di quest’anno è “Invest in our Planet”. E gli agricoltori da sempre investono su questo bene vitale, sanno quale dono sia la Terra e quante responsabilità comporti la sua coltivazione o, al contrario, il suo abbandono per le generazioni future – sottolinea l’Organizzazione agricola -. Il loro impegno è produrre cibo sano per tutti preservando le risorse naturali. 

I primi risultati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura diffusi nel 2022 da Istat registrano in Italia una SAU (Superficie agricola utilizzata) di 12.535 mila ettari e una SAT (Superficie agricola totale) di 16.474 mila ettari.“La ricerca e l’innovazione sono gli strumenti ideali da utilizzare per rendere il settore agro-alimentare sempre più all’avanguardia e cercare di attrezzarlo al meglio per affrontare la crisi climatica che è sempre più attuale e che, come abbiamo visto negli ultimi mesi, sta colpendo i nostri agricoltori” commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. “L’innovazione digitale e quella genetica, come le Tea, possono essere infatti l’aiuto ideale per rendere i sistemi produttivi sempre più’ sostenibili e capaci di produrre più cibo con una migliore qualità per la popolazione. Non a caso come Confagricoltura Forlì Cesena e Rimini poche settimane fa abbiamo avuto modo di interagire con una realtà come quella israeliana per cercare di dar vita importanti sinergie di mercato che vadano in questa direzione”. 

L’agricoltura fa dunque della sostenibilità il suo più grande investimento: attraverso l’economia circolare ricicla di più per produrre meno scarti inutili, riduce il consumo di acqua attraverso i sistemi di irrigazione a goccia per conservare questa risorsa in futuro, preserva la biodiversità avendo cura dei suoli e del paesaggio, custodendo i boschi e le foreste. 

Sono infatti – sottolinea Confagricoltura – oltre 700mila le imprese agricole attive sul territorio nazionale a garantire, con il loro lavoro quotidiano, la tutela del patrimonio boschivo e delle biodiversità colturali attraverso pratiche benefiche per l’ambiente e modelli di produzione sempre più evoluti. Lo dimostra il report di AGRIcoltura100, il progetto che Confagricoltura e Reale Mutua portano avanti da anni per la misurazione del livello di sostenibilità del settore primario. Attraverso parametri specifici di valutazione e i risultati ottenuti, il report testimonia come sostenibilità ambientale e sociale siano centrali per più della metà delle oltre 2.800 imprese coinvolte nell’indagine

BOLLO 2023: L’imposta da versare sulle fatture elettroniche

I termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono stati più volte modificati a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che:

il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha previsto il versamento dell’imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui per il primo / secondo trimestre l’imposta dovuta risulti inferiore a € 250;

il DM 4.12.2020 il MEF ha ulteriormente modificato i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dall’1.1.2021, disponendo che:

  • per le fatture emesse nel primo / terzo / quarto trimestre dell’anno, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);
  • per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30.9);
  • se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta pari o inferiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
  • se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente pari o inferiore a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30.11).

Con il c.d. “Decreto Semplificazioni”, è stato disposto che, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000;

In base alle citate disposizioni l’Agenzia delle Entrate, tramite procedure automatizzate, utilizza i dati delle fatture transitate da SdI per:

  • verificare e quantificare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento;
  • integrare le fatture che non riportano l’imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento;
  • comunicare gli omessi / tardivi / insufficienti versamenti dell’imposta di bollo per i quali è applicabile la sanzione del 30% dell’importo non versato;

Con il Provvedimento 4.2.2021 l’Agenzia ha individuato le modalità telematiche con le quali sono effettuate le citate integrazioni / relative comunicazioni nonché le modalità di consultazione e variazione dei dati a disposizione del cedente / prestatore o dell’intermediario delegato.

In particolare, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, è predisposto:

  • l’Elenco A, non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assoggettamento all’imposta di bollo, ossia con il campo “Bollo virtuale” compilato, risultando irrilevante la compilazione del campo in cui esporre il relativo importo, essendo l’imposta sempre pari a € 2;
  • l’Elenco B, modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assoggettamento all’imposta di bollo, per le quali secondo l’Agenzia, in base ai criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili, la stessa risulta dovuta.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all’intermediario delegato nell’area riservata.

In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre) la stessa Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre.

Il versamento può essere effettuato con il mod. F24 ovvero tramite l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia con addebito diretto sul c/c, alle scadenze sopra rammentate.

Recupero dell’imposta non versata / regime sanzionatorio

L’art. 2 del citato DM 4.12.2020 individua la procedura di recupero dell’imposta di bollo in caso di tardivo / insufficiente / omesso versamento di quanto dovuto, nonché le relative sanzioni, prevedendo che l’ammontare:

  • dell’imposta dovuta;
  • della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 ridotta ad 1/3;
  • degli interessi (fino all’ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione);

E’ comunicato in via telematica al contribuente, che è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale periodo l’Ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile per il mancato / insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:

  • al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
  • al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
  • all’1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione.

Si evidenzia infine che, ai sensi della Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, il cedente / prestatore è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

 

 

 

Opzione per utilizzo crediti in 10 rate: comunicazione dal 2.5.2023

Come noto, per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 l’utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente del relativo credito derivante dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è ordinariamente previsto in 5 / 4 rate annuali.

Il c.d. “Decreto Aiuti-quater”, ha introdotto la possibilità di ripartire ed utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 5 / 4) il credito sorto a seguito delle predette opzioni, con esclusivo riferimento ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.

L’articolo è stato recentemente modificato ad opera dell’art. 2, comma 3-quinquies, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, a seguito del quale la possibilità di rateizzare il credito in 10 rate annuali è applicabile:

  • anche ai crediti sorti a seguito degli interventi di cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 e all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013, ossia interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche con detrazione del 75% e interventi rientranti nel c.d. “Sisma bonus” e “Sisma bonus acquisti”;
  • ai crediti derivanti dalle Comunicazioni di sconto in fattura / prima cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.3.2023 (anziché entro il 31.10.2022) e non ancora utilizzati.

La scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate con un’apposita Comunicazione da parte del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura / cessionario del credito ed è irrevocabile.

Ora, con il Provvedimento 18.4.2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità con le quali effettuare la predetta Comunicazione, precisando altresì l’ambito di applicazione dell’opzione.

Crediti per i quali è possibile esercitare l’opzione

Oltre a confermare che l’opzione in esame riguarda i crediti derivanti dalle detrazioni spettanti per gli interventi sopra citati, con il Provvedimento in esame l’Agenzia precisa che la possibilità di rateizzare in 10 rate annuale i crediti “non ancora utilizzati” riguarda “la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta … non utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione“.

La scelta per le 10 rate annuali può pertanto riguardare la parte di ciascuna rata annuale del credito d’imposta non ancora utilizzata in compensazione nel mod. F24:

  • oggetto della Comunicazione di opzione presentata entro il 31.3.2023;
  • acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, fermo restando che la prima opzione deve essere stata comunicata all’Agenzia entro il 31.3.2023.

Più precisamente, il Provvedimento in esame specifica che la ripartizione in 10 rate annuali può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite al:

  • 2022 e anni successivi, per i crediti derivanti dalle Comunicazioni di opzione per la prima cessione / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31.10.2022, relative agli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020;
  • 2023 e anni successivi, per i crediti derivanti dalle Comunicazioni di opzione per la prima cessione / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.11.2022 al 31.3.2023 per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 e inviate fino al 31.3.2023 per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche / Sisma bonus / Sisma bonus acquisti.

In ogni caso, la ripartizione in 10 rate annuali decorre dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

L’Agenzia specifica inoltre che è possibile scegliere la nuova rateazione anche con riferimento a una parte soltanto della rata del credito disponibile, mantenendo inalterata la possibilità di rateizzare in 10 rate la restante parte del credito in un secondo momento (con una successiva Comunicazione).

Così, ad esempio, come esemplificato dalla stessa Agenzia, un soggetto che dispone della rata 2023 relativa ad un credito derivante dal c.d. “Sismabonus” pari a € 10.000 e prevede di non riuscire ad utilizzarla in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2023 può alternativamente:

  • stimare la quota della rata 2023 che riuscirà ad utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, (ad esempio, € 6.000), e comunicare la volontà di ripartire in 10 rate annuali la restante parte della rata che prevede di non utilizzare in compensazione (€ 4.000). Tale importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali (€ 400 ciascuna), utilizzabili in compensazione dall’1.1 al 31.12, dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 risulta altro credito residuo non compensabile rispetto a quello stimato, sarà possibile comunicare all’Agenzia la ripartizione nei successivi 10 anni anche per tale ulteriore credito;

attendere la fine del 2023, per avere contezza dei crediti residui non compensabili, per comunicare all’Agenzia il credito per il quale si opta per la nuova ripartizione nei successivi 10 anni.

Obbligo di utilizzo in compensazione

Ciascuna rata annuale risultante dalla nuova ripartizione in 10 rate:

  • può essere utilizzata esclusivamente in compensazione nel mod. F24 dall’1.1 al 31.12 del relativo anno di riferimento, utilizzando gli specifici codici tributo che saranno istituiti;
  • la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;
  • non può essere ceduta ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartita.

Modalità di effettuazione della comunicazione

L’opzione in esame va effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal fornitore / cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2.5.2023;
  • tramite un intermediario abilitato, delegato alla consultazione del cassetto fiscale, a decorrere dal 3.7.2023.

In particolare il soggetto interessato deve specificare:

  • il tipo di credito che si intende ripartire;
  • la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni ed il relativo importo.

La Comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

 Novità normative in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre 

Si informa che L’INPS, con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023 – acquisito il parere del Min. Lavoro – ha fornito alcune istruzioni in materia di accesso alla NASpI nelle ipotesi di dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore padre nel periodo seguente alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001 “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”) e del congedo di paternità alternativo (art. 28 , D.Lgs. n. 151/2001 ), entro un anno di vita del bambino, così come riformate dal Decreto conciliazione lavoro, D.lgs 30 giugno 2022 n. 105.

Si ricorda che prima delle modificazioni apportate dal D.lgs 30 giugno 2022 n. 105, l’accesso alla NASpI, come il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

Ad oggi l’Inps con la circolare sopra citata– condividendo l’indirizzo interpretativo ministeriale – specifica che l’accesso alla NASpI è da intendersi rivolto al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di paternità alternativo, ciò comporta una serie di obblighi in capo al Datore di Lavoro, il quale in tali ipotesi dovrà versare il ticket di licenziamento e pagare al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.

Nel caso in cui il lavoratore presentasse dimissioni ricadendo nella casistica sopra descritta non avrà l’obbligo di presentare le dimissioni on line (previste dall’art. 26, del D.L.vo n. 151/2015) ma dovrà provvedere a comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro e convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

 

Indagine di percezione degli agricoltori riguardo alla transizione ecologica.

Buongiorno, l’Università di Bologna sta lavorando a progetti relativi alla transazione ecologica. Verrà fatta anche una tesi sull’argomento. In relazione a questo sotto trovate il link per compilare un breve questionario, che sarà ANONIMO e naturalmente GRATUITO per raccogliere dati relativi agli studi in corso.

Con questo breve questionario si vuole indagare la propensione degli agricoltori ad attuare pratiche che contribuiscano alla transizione ecologica.

Crediamo che i nostri sistemi agroalimentari debbano gradualmente diventare più sostenibili e vorremmo raccogliere le vostre opinioni a riguardo, le problematiche che affrontate ogni giorno e le vostre richieste per migliorare le future politiche agroalimentari.

Dopo aver compilato il questionario, se avesse intenzione di approfondire l’argomento e raccontarci la sua esperienza diretta, non esiti a mandarci una mail all’indirizzo giulia.scaramuzzo@studio.unibo.it e saremo lieti di confrontarci e di supportarla nelle sue scelte.

Link per la compilazione del questionario:

 

https://unibodipsa.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0dZmNVn02TEAZ9A

 

Grazie per averci dedicato del tempo.

 

 

Firmata la convenzione tra Confagricoltura Forlì-Cesena e di Rimini e la società ECO certificazioni

Confagricoltura ha il piacere di annunciare che è attiva la collaborazione con ECO Certificazioni SPA per i servizi di:

  • Verifica periodica delle attrezzature di Lavoro;
  • Verifica periodica degli impianti di messa a terra;
  • Gestione del portale INAIL CIVA

Le verifiche periodiche sulle macchine come carri raccogli frutta e telescopici – per l’elenco completo si veda l’all VII del D.lgs. 81/08 – sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e sono di diretta responsabilità dei datori di lavoro i quali potranno rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai Soggetti Privati abilitati.

ECO Certificazioni vanta una ventennale esperienza nel mondo delle macchine e opera come Soggetto Abilitato su tutto il territorio italiano con tariffe agevolate per gli associati a Confagricoltura.

ECO Certificazioni, inoltre, supporta i datori di lavoro attraverso il monitoraggio e l’inserimento delle pratiche di verifica sull’apposito portale CIVA INAIL.

Per ogni informazione contattare:

Cristall Bazzani

3299613932

CBazzani@ecocertificazioni.eu

 

 

 

Piano colturale anno 2023: ultimi giorni per la raccolta dei dati.

Con l’avvicinarsi delle scadenze al momento previste per il prossimo mese di maggio (pagamenti diretti attraverso la Domanda Unica e pagamenti a superficie relativi agli interventi agro-climatico-ambientali) è necessario raccogliere quanto prima il dato relativo alle coltivazioni presenti nei terreni in conduzione per l’anno 2023.

Chiediamo quindi alle aziende che ancora non hanno trasmesso i dati di completare il quadro dei terreni in conduzione per il 2023 con gli eventuali terreni in affitto e di prendere contatto quanto prima con gli uffici tecnici di Rimini, Cesena e Forlì.

Ricordiamo che la data di riferimento relativa alla conduzione dei terreni è fissata al 15 maggio per rendere ammissibili a premio le superfici ai fini della Domanda Unica. Al momento la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 15 maggio.

 

 

Regione Emilia-Romagna: approvato un bando sulla prevenzione danni da fauna. 

Si comunica che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il bando unico regionale 2023 relativo al Tipo di operazione 4.4.02 “PREVENZIONE DANNI DA FAUNA”.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 13.00.00 del 16/06/2023 con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA. Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 3.026.370,00.

L’intensità dell’aiuto è fissata nel 100% calcolato sul totale della spesa ammissibile.

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione finanziaria minima di € 2.500,00 e massima di € 30.000,00.

Il bando è stato approvato con Delibera di Giunta n° 483 del 27 Marzo 2023

Per maggiori informazioni:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2023/Danni%20da%20fauna

Gl uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

 

 

Gestione del rischio: fondo mutualistico nazionale AGRICAT

E’ stato recentemente approvato il regolamento di funzionamento del Fondo per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità.

Il nuovo Fondo mutualistico nazionale potrà contare su una dotazione di circa 350 milioni di euro all’anno, tra fondi comunitari e nazionali, da utilizzare per risarcire le imprese agricole che subiranno danni alle produzioni a seguito di eventi climatici di carattere catastrofale nel corso del 2023.

Insieme al regolamento è stata adottata anche la prima circolare esplicativa, con la quale si impartiscono disposizioni operative alle imprese che hanno subito un danno da eventi catastrofali per presentare domanda di accesso alle compensazioni del fondo.

AL momento non sono ancora note le modalità e le tempistiche per presentare le richieste, si ipotizza di presentare una manifestazione di interesse.

La linea condivisa da Confagricoltura è quella al momento di non presentare le manifestazioni di interesse ma di attendere l’apertura della procedura informatica di segnalazione del sinistro, che a detta del Ministero dovrebbe essere disponibile a breve.

Ricordiamo che sulla base delle disposizioni di cui alla Riforma l’attivazione del fondo rappresenta il definitivo superamento del sistema derogatoria previsto dal D.lgs 102/2004.

Ricordiamo infine di continuare a segnalare presso gli uffici tecnici eventuali danni subiti dalla gelate relative alle scorse settimane.

 

 

 

 

Pubblicati i bandi “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” e “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”

Approvati i primi bandi della nuova programmazione sugli interventi SRB01 – “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” (Pagamenti compensativi nelle zone montane), con una dotazione annuale media nel periodo 2023-2027 pari a 14 milioni di euro, e SRB02 – “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” (Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi) con una dotazione di 6,4 milioni di euro. Tali valori sono prossimi al valore complessivo delle concessioni riscontrate nel 2022 con riguardo agli analoghi Tipi di operazione (13.1.01 e 13.2.01) previsti dal P.S.R. 2014-2022.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento è fissata al giorno 15 maggio 2023.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la predisposizione delle domande.

RUOP: registro ufficiale degli operatori professionali

Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica l’attuale regime fitosanitario europeo e prevede nuovi adempimenti a carico degli stati membri e degli Operatori Professionali. L’articolo 65 di tale Regolamento introduce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).

Chi deve registrarsi al RUOP

Devono essere registrate le categorie di seguito specificate:

  • Operatori Professionali (OP) che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
  • OP autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
  • OP che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, riesportazione e pre-esportazione;
  • OP autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15.

Attenzione! Per alcuni Operatori si tratta di una novità: in precedenza, infatti, non era richiesta l’iscrizione al RUP per gli esportatori e gli utilizzatori del marchio ISPM 15. Con la pubblicazione del Documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio Fitosanitario Nazionale del 10/02/2022 i produttori di patate da consumo, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione e i centri di trasformazione situati nelle relative zone di produzione, devono essere registrati al RUOP. Per maggiori informazioni sulle altre tipologie di operatori professionali che devono registrarsi al RUOP, si rimanda alle FAQ .

 Chi è esonerato dalla registrazione al RUOP

Sono invece esclusi dalla registrazione al RUOP:

  1. Gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali situati nella regione ove ha sede l’OP;
  2. Quelli che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi (fatta eccezione per le sementi che devono circolare con il passaporto delle piante);
  3. Gli operatori la cui attività si limita esclusivamente al trasporto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, compresi gli oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio in legno per conto di un altro operatore professionale.

Attenzione! Per le categorie di operatori professionali di cui ai punti 1 e 2 sopra nominati non è prevista la registrazione al RUOP, ma è obbligatorio essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario (iscrizione al registro regionale-RUR) ai sensi della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3. Per maggiori informazioni sulle tipologie di operatori professionali esonerati dalla registrazione al RUOP, si rimanda alle FAQ.

Requisiti per richiedere registrazione al RUOP:

  • iscrizione alla Camera di Commercio
  • iscrizione all’anagrafe agricola.  Ogni impresa deve rivolgersi al CAA per la creazione del proprio fascicolo elettronico e darne successivamente comunicazione al Servizio fitosanitario per poter dar corso alla pratica. 

Oltre ai requisiti sopra elencati, vi sono anche una serie di requisiti specifici per alcune categorie di operatori professionali registrati al RUOP, presenti all’interno del Decreto ministeriale n. 333987 del 27 luglio 2022.

All’atto della registrazione al RUOP è dovuto un diritto obbligatorio (tariffa). 

 

Aggiornamento della domanda di registrazione al RUOP

L’aggiornamento deve essere fatto ogni qual volta ci sono dei cambiamenti rispetto alla domanda di registrazione originale, utilizzando la stessa modulistica della domanda di registrazione, barrando in alto la casella “Aggiornamento”. Quando si effettua l’aggiornamento degli allegati (centri aziendali, import, export) occorre compilare anche il modello di registrazione al RUOP, in quanto tutti gli allegati non possono viaggiare da soli, devono sempre essere accompagnati dal modulo di registrazione RUOP. Per sapere quali sono le casistiche per cui viene richiesto l’aggiornamento si rimanda alle FAQ. La registrazione al RUOP viene richiesta tramite la compilazione della modulistica sotto riportata. Il Servizio Fitosanitario dell’Emilia-Romagna ha redatto il Quaderno 3: un manuale di supporto agli operatori professionali che ha lo scopo di aiutarli a rispettare i nuovi impegni introdotti dalla normativa fitosanitaria e contiene tutte le informazioni sulla compilazione ed aggiornamento dei moduli di iscrizione al RUOP.

Per maggiori informazioni visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/registro-operatori-professionali/registrazione-ruop#F

Per informazioni relative al nuovo regime fitosanitario visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/nuovo-regime-fitosanitario/nuovo-regime-introduzione

Per informazioni relative al passaporto delle piante visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/passaporto-delle-piante

 

 

 

PESTE SUINA AFRICANA: lettera al governo degli assessori Mammi e Donini

Per bloccare l’avvicinamento dei cinghiali agli allevamenti di suini: dalla Regione un primo contributo di oltre 1,7 milioni. Lettera al Governo degli assessori Mammi e Donini ai ministri Schillaci e Lollobrigida. “Scongiurare le gravissime ripercussioni, economiche e sociali, che potrebbero verificarsi se la malattia si diffondesse qui da noi”.

L’obiettivo è mettere in campo tutte le azioni possibili e le risorse necessarie. Tra le misure, quella di installare o ammodernare le recinzioni antintrusione per bloccare l’avvicinamento dei cinghiali agli allevamenti di suini, e finanziare la prevenzione da fauna selvatica. Sono 63 le imprese pronte ad intervenire grazie al finanziamento dalla Regione con un contributo di oltre 1,7 milioni attraverso un apposito bando chiuso a fine febbraio. Di queste, 19 sono a Reggio Emilia, 16 a Modena, 7 a Piacenza e Bologna, 8 a Ravenna e 3 a Forlì-Cesena e Parma. La spesa degli interventi, che complessivamente supera i 2,5 milioni di euro, è da sostenere entro il 31 dicembre 2023. Gli interventi riguarderanno la progettazione, l’acquisto e la messa in opera di recinzione antintrusione perimetrale, esterna all’area di allevamento, con pali, ma anche l’adeguamento e/o completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti degli allevamenti in stalle per renderle conformi ai requisiti tecnici. Inoltre, in questi giorni gli uffici regionali stanno definendo con gli enti territoriali e le polizie provinciali l’utilizzo di ulteriori fondi straordinari che la Regione ha stanziato con l’approvazione della legge regionale 17/2022: sono state individuate risorse per ulteriori 500mila euro, che serviranno a realizzare piani di controllo per la riduzione dei cinghiali presenti sul territorio. Nel 2022 le attività venatorie e i piani di controllo hanno portato a una riduzione di oltre 30mila cinghiali sul territorio, il dato più alto di sempre in Emilia-Romagna. Nel frattempo, è stato pubblicato il bando Psr per i contributi alle imprese agricole per la prevenzione dei danni da fauna selvatica: a disposizione altri 3 milioni di euro. “Vogliamo scongiurare in ogni modo le gravissime ripercussioni economiche e sociali che potrebbero verificarsi qualora la malattia si diffondesse in Emilia-Romagna, con importanti ricadute anche sull’intera economia nazionale; danni che già oggi sono valutati in 20 milioni di euro al mese per le mancate esportazioni ma che potrebbero aumentare esponenzialmente su tutta la filiera se il virus dovesse estendersi ulteriormente” ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.

Nei giorni scorsi, la Regione ha sollecitato l’impegno del Governo con una lettera indirizzata ai ministri della Salute e dell’Agricoltura (rispettivamente Orazio Schillaci Francesco Lollobrigida). La lettera, firmata da Mammi insieme al collega Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, contiene tre richieste precise.

  • La prima riguarda l’avvio immediato del percorso per l’installazione del tratto di recinzione di circa 28 chilometri, per il quale la Regione ha assegnato al Commissario nazionale le prime risorse di 1,9 milioni di euro lo scorso dicembre. Quest’installazione consentirebbe di delimitare l’area infetta, attuando le misure necessarie all’interno e all’esterno della zona individuata.
  • La seconda fa riferimento alla necessità di attuare un piano di eradicazione nazionale della Peste suina africana (Psa) che si dimostri concreto, rapido e adeguatamente finanziato. Un piano che abbia valore nazionale per un problema che non ha confini amministrativi e ha preso il via oltre un anno fa tra Piemonte e Liguria. Servono le risorse necessarie alla realizzazione del progetto di recinzione nella sua interezza (necessari, solo per l’installazione dei restanti 200 chilometri circa di recinzioni, ulteriori 18 milioni di euro).
  • La terza istanza è la piena disponibilità a collaborare per affrontare insieme il problema della PSA nell’interesse nazionale, chiedendo che siano attuate rapidamente tutte le azioni in grado di consentire l’eradicazione della malattia, per le quali serviranno ulteriori finanziamenti.

 

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/aprile/peste-suina-africana-la-regione-finanzia-63-imprese-per-installare-o-ammodernare-recinzioni-antintrusione

 

 

 

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI: scadenza pagamento diritti annui di iscrizione 

I pagamenti relativi all’albo gestori ambientali devono essere effettuati annualmente. La scadenza annuale per il pagamento è il 30 Aprile; se il pagamento non viene effettuato entro tale data la posizione nell’Albo verrà sospesa.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio tecnico – Area ambiente

 

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

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https://www.facebook.com/PatronatoEnapaForli

 

News

 

BONUS ASILO NIDO

TERMINE PRESENTAZIONE SPESE 2022 AL 30 GIUGNO 2023

(Messaggio INPS n.1346 del 11 aprile 2023) 

Com’è noto l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede l’erogazione di un contributo a sostegno delle famiglie con figli che frequentano asili nido pubblici e privati autorizzati (v. Nota Enapa 18/2023).

Con il messaggio in esame l’Inps rende noto che il termine per la presentazione della documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) relative alle domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, è prorogato al 30 giugno 2023 (anziché 1° aprile 2023).

In merito alla documentazione il messaggio elenca le informazioni che devono essere necessariamente contenute:

  • denominazione e Partita Iva dell’asilo nido
  • codice fiscale del minore
  • mese di riferimento
  • estremi del pagamento o quietanza di pagamento
  • nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta

 

 

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

CHIARIMENTI

(Messaggio Inps n. 1375 del 13 aprile 2023) 

Con la circolare Inps n.95/2022, è stata comunicazione – in ragione di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte Costituzionale in merito all’applicazione dell’art. 2  comma 6-bis del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 – del diritto agli ANF  lavoratori extra Ue, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, per i familiari all’estero nel paese di origine o altro paese 

Art.2 – comma 6-bis “Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L’accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri”

 

Ciò premesso, con il messaggio in oggetto l’Istituto, in ragione di richieste di domande di riesame che pervengono alle sedi Inps, molto opportunamente chiarisce che: 

  • SONO MERITEVOLI di RIESAME le sole domande respinte (o parzialmente accolte) di ANF presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle competenti Strutture territoriali dell’Istituto, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della prescrizione quinquennale. 
  • NON SONO MERITEVOLI di RIESAME le domande di ANF già definite con provvedimento di pieno accoglimento e finalizzate all’inserimento di nuovi componenti del nucleo. In questi casi le richieste di riesame tese ad includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno per il nucleo familiare.