Stipula contratti di affitto agrari in deroga alla durata di legge di 15 (quindici) anni – Attenzione! 

 

Con riferimento alla stipula dei contratti di affitto agrari in deroga, invitiamo tutti i soci/clienti a prestare la massima attenzione e ad affidarsi all’Associazione, in quanto ci stanno pervenendo segnalazioni di proposte di contratti di affitto agrari in deroga da sottoscrivere esclusivamente tra le parti, senza l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole. 

 

Ricordiamo che per la validità dei patti in deroga ex art. 45 legge n. 203/1982, tra i quali quello sulla durata dell’affitto, che altrimenti verrebbe ricondotto, ai sensi di legge, a 15 (quindici) anni, è imprescindibile l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole nei contratti di affitto agrari.

I nostri Uffici Tecnici sono a disposizione.

 

GELATE NEL FORLIVESE, CONFAGRICOLTURA:

“NON TUTTI I PRODUTTORI HANNO POTUTO DIFENDERSI” 

Le tanto temute gelate tardive hanno colpito il territorio forlivese. Nell’ultima notte, quella tra mercoledì e giovedì, le temperature sono scese fino a -5° C, come risulta da un monitoraggio di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. E’ in corso una prima ricognizione dei danni: in questo periodo le gelate rischiano di compromettere la produzione dei frutteti, in particolare peschi, albicocchi, peri, susini, ciliegi, kiwi, ma creano problemi anche ai vigneti. 

“Soprattutto se il gelo, come è accaduto nell’ultima notte, si protrae per molte ore – rileva Alberto Mazzoni, presidente della circoscrizione di Confagricoltura Forlì – Gli agricoltori si sono attivati per difendere le proprie coltivazioni, ma non sempre è stato possibile”. 

“Nel nostro territorio i sistemi di difesa attiva più diffusi sono i cosiddetti ventoloni e gli impianti antibrina, ma questi ultimi hanno bisogno di acqua per funzionare – interviene Michele Ghetti, presidente di Anga Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini e frutticoltore forlivese – Con tanti impianti attivati sul territorio, però, non sempre c’è stata una pressione costante per tutti e se diminuisce la pressione cala anche l’efficacia del sistema. Inoltre con i prezzi dell’acqua che sono esplosi, parliamo di un aumento dell’80% dal 2021 ad oggi per gli agricoltori forlivesi, difendersi dal gelo è diventato ancor più oneroso”. 

Per vedere gli effetti dannosi delle gelate occorrerà aspettare qualche giorno. Quella dell’ultima notte è stata una gelata per irraggiamento, tipica delle notti con cielo sereno e assenza di vento, alimentata dalle correnti fredde arrivate da Nord e da Est: condizioni che hanno portato a un repentino raffreddamento dell’areale romagnolo e nel forlivese si sono registrati tra i più importanti picchi negativi della Romagna. 

“Nella centralina meteo del mio frutteto a Pieve Corleto, vicino alla via Emilia in zona Cosina, siamo arrivati fino a -5°C per oltre tre ore – puntualizza Ghetti – Anche a Villafranca le condizioni sono state molto rigide: ma a parte i picchi, le gelate dell’ultima notte sono state generalizzate, dalla collina, dove le temperature sono state leggermente più miti, fino alla pianura. Una situazione simile a quella del 2020, un’annata passata alla storia per i danni alle produzioni frutticole”. 

“Il clima cambia e ormai questi fenomeni non sono più isolati – sottolinea Mazzoni – tanto da mettere una seria ipoteca sul nostro lavoro. A non cambiare, però, sono le condizioni con cui i produttori agricoli si trovano ad operare: ci sono difficoltà per trovare le coperture assicurative e dotarsi di una difesa passiva degna di questo nome, mancano poi regole certe nel funzionamento del Fondo AgriCat sulle avversità catastrofali in agricoltura. Sul fronte della difesa attiva, invece, ci sono tanti agricoltori che contribuiscono con una tassa annuale al funzionamento del Cer e del Consorzio di Bonifica ma poi non hanno la possibilità di poter usufruire dell’acqua per i sistemi antibrina e successivamente per l’irrigazione, un aspetto che crea disequilibri sul territorio e una mancata competitività delle imprese agricole coinvolte. Siamo in un territorio dove l’acqua c’è ma ha costi importanti, così come importanti sono le differenze tra le tariffe di Forlì-Cesena e Ravenna – conclude Alberto Mazzoni – Differenze dovute a come la risorsa idrica arriva in azienda, ad esempio se con i canali o in pressione, ma è sempre più necessario ragionare sull’efficienza di distribuzione. Ne va della competitività del nostro sistema agricolo”.

REDDITI PF: Alcune delle novità del modello 2023

Con il Provvedimento 6.2.2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. REDDITI 2023 PF, il cui termine di presentazione telematica è fissato al 30.11.2023 (30.6.2023 se in formato cartaceo presso un Ufficio postale).

La struttura e la compilazione del Fascicolo I del mod. REDDITI 2023 PF hanno subito molteplici modifiche ed implementazioni principalmente a seguito delle novità riguardanti la struttura dell’IRPEF (revisione degli scaglioni di reddito e relative aliquote, delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati, dell’ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente e delle detrazioni per i familiari a carico), gli interventi edilizi “agevolati” e l’introduzione di alcuni nuovi crediti d’imposta.

In particolare gli scaglioni di reddito con le relative aliquote IRPEF e le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensione per il 2022 (considerando l’intero anno) risultano essere le seguenti.

 

Aliquote IRPEF 2022

Scaglioni di reddito imponibile

Aliquota

Imposta dovuta

fino a € 15.000

23%

23% su intero importo

da € 15.001 a € 28.000

25%

€ 3.450 + 25% parte eccedente € 15.000

da € 28.001 a € 50.000

35%

€ 6.700 + 35% parte eccedente € 28.000

oltre € 50.000

43%

€ 14.400 + 43% parte eccedente € 50.000

 

Si ricorda che il reddito complessivo va assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze e nello

stesso va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, l’agevolazione ACE fruita e il reddito d’impresa / lavoro autonomo forfetario.

Per i redditi di lavoro dipendente la detrazione spettante non può essere inferiore a € 690 ovvero a € 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato / in compresenza nell’anno di rapporti a tempo determinato ed indeterminato.

Per i redditi di pensione la detrazione spettante non può essere inferiore a € 713.

Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata:

– per i redditi di lavoro dipendente, di € 65 se il reddito complessivo è tra € 25.001 e € 35.000;

– per i redditi di pensione, di € 50 se il reddito complessivo è tra € 25.001 e € 29.000.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione

A seguito delle predette modifiche sono stati rivisti i limiti reddituali che determinano l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, come di seguito riportato.

I limiti reddituali per tipologie di reddito:

  • Terreni e/o fabbricati, compresa abitazione principale e relative pertinenze: € 500
  • Lavoro dipendente / assimilato + altre tipologie di reddito: € 8.176
  • Pensione + altre tipologie di reddito: € 8.500
  • Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze: € 7.500 (pensione)/ € 185,92 (terreni)
  • Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito: € 8.500
  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi con detrazione non rapportata al periodo di lavoro: € 5.500
  • Compensi derivati da attività sportive dilettantistiche: € 30.658,28

L’abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU.

Il reddito complessivo va calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.

Familiari a carico

Nel Prospetto “Familiari a carico” sono state introdotte 2 nuove colonne al fine di recepire le modifiche apportate alle detrazioni per i figli a carico. In particolare si rammenta che a decorrere dall’1.3.2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12, TUIR:

  • spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • sono sostituite dall’assegno unico, erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età con disabilità.

Conseguentemente, per il periodo 1.1 – 28.2.2022 la detrazioni vanno determinate applicando le “vecchie” regole, mentre dall’1.3.2022 va applicata la nuova disciplina che prevede, oltre a quanto già ricordato, anche:

  • la soppressione:

– della maggiorazione di € 200 per ciascun figlio a carico per le famiglie con più di 3 figli;

– dell’ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli.

Con riferimento a tali maggiorazioni le istruzioni precisano che “per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022”.

La casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli” va pertanto compilata come di consueto, indicando la percentuale di detrazione spettante al genitore dichiarante, considerando la situazione familiare dell’intero anno. La detrazione, essendo applicabile soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2022, è complessivamente pari a € 200 (1.200 x 2/12);

  • la soppressione delle maggiorazioni previste per i figli con disabilità, poiché anche queste sono sostituite dall’assegno unico, anche per i figli con 21 anni o più.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

La struttura del Quadro RC non ha subito modifiche tuttavia, va considerato che dal 2022:

  • la c.d. “ulteriore detrazione” di cui all’art. 2, DL n. 3/2020 prevista per i redditi tra € 28.000 e € 40.000 è stata abrogata e pertanto non è più riconosciuta;
  • il c.d. “trattamento integrativo” (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori con:

– reddito complessivo non superiore a € 15.000

e

– imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Se il reddito complessivo è compreso tra € 15.001 e € 28.000 è necessario che la somma di determinate detrazioni (per familiari a carico / lavoro dipendente e assimilati / interessi passivi su prestiti o mutui agrari / interessi passivi mutui abitazione principale / spese sanitarie, per veicoli disabili e cani da guida rateizzate / interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica / rate residue altre detrazioni) sia maggiore dell’imposta lorda ed in tal caso il trattamento integrativo è pari alla differenza tra l’imposta lorda e le citate detrazioni, nel limite massimo di € 1.200.

Per gli impatriati docenti ricercatori è istituito il nuovo codice “15”, da indicare nel campo “Casi particolari” se il dichiarante ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020, alla data del 31.12.2019 era beneficiario del regime agevolato per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l’opzione per la proroga del periodo di riduzione del reddito di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.3.2022, fruisce in dichiarazione della detassazione del 90% (il sostituto non ha operato l’abbattimento del reddito). Per tali soggetti, nelle Annotazioni della CU 2023 è riportato il nuovo codice “CV”.

Oneri e spese

Nel Quadro RP, riservato agli oneri detraibili / deducibili, si evidenziano le seguenti novità.

Sezione i – interessi passivi acquisto / costruzione abitazione principale

Con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale, per i quali è possibile fruire della detrazione del 19%, è necessario evidenziare separatamente gli importi dipendenti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022.

Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo sopra citato, in presenza di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra € 15.001 e € 28.000.

Sezione i – interessi passivi prestiti / mutui agrari

Analogamente a quanto sopra esposto, anche con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di prestiti / mutui agrari è necessario evidenziare separatamente gli importi dipendenti da contratti stipulati fino al 31.12.2021 da quelli derivanti da contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2022. 

 

 

 

 

SUPERBONUS: Nuovo calendario per le cessioni

Fino al 30 settembre si avrà più tempo per effettuare le spese di ristrutturazione nelle villette, recuperando l’agevolazione del 110 per cento. E poco meno di otto mesi, fino al 30 novembre, per effettuare le comunicazioni di cessione e sconto in fattura relative alle spese 2022, pagando la sanzione da 250 euro.

La legge di conversione del decreto cessioni (Dl n. 11/2023) incassa il via libera definitivo del Senato, dopo un passaggio lampo. A questo punto, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Potrebbe anche passare qualche giorno, dal momento che il termine per la conversione è fissato al 17 aprile. Il calendario delle agevolazioni per la casa è, però, di fatto già cambiato.

Il rinvio meno atteso è quello che riguarda unità indipendenti e abitazioni unifamiliari. Per dare modo ai contribuenti di chiudere i cantieri, nonostante i ritardi accumulati in quest’ultimo periodo, ci saranno sei mesi di tempo in più. Non si tratta, però, di nuovi lavori, ma di interventi che, alla data del 30 settembre scorso, avevano già raggiunto la soglia del 30% dell’avanzamento.

È una proroga molto particolare, invece, quella messa in campo per le opzioni di cessione e sconto relative al 2022. Non viene, infatti, spostato il termine ordinario, del 31 marzo, che ormai è scaduto.

Fino al 30 novembre potranno effettuare la cosiddetta “remissione in bonis” tutti quei soggetti che, entro fine marzo, non avevano sottoscritto un contratto di cessione. Questa chance sarà disponibile solo a pagamento (al costo di 250 euro) e solo per gli acquisti fatti da banche e da altri soggetti qualificati, come società di gruppi bancari, assicurazioni e altri intermediari finanziari.

I tempi saranno decisivi anche per la nuova possibilità di utilizzare in dieci anni le detrazioni del superbonus: una possibilità introdotta per aiutare chi ha una capienza fiscale più bassa. L’allungamento sarà possibile solo per le spese relative al 2022. Inoltre, nella dichiarazione del 2023 non andranno indicate rate relative al 110% che si vuole spalmare su più anni. L’opzione, infatti, andrà inserita nella dichiarazione 2024. A partire dall’anno prossimo partirà l’utilizzo in dieci anni.

Di fatto, quindi, incrociando i termini della remissione in bonis con questa nuova strada, i contribuenti con spese di superbonus effettuate nel 2022 potranno prendersi qualche mese per cercare un acquirente, sperando nella piena ripartenza del mercato delle banche. Nel caso in cui non lo trovino, potranno saltare la dichiarazione 2023 e portare la prima rata delle spese realizzate nel 2022 all’interno della dichiarazione 2024, avviando l’utilizzo in dieci anni. Quindi, il termine per la nuova opzione sarà il 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e il 30 novembre 2024 per chi usa il modello Redditi. Salvo modifiche al calendario fiscale del prossimo anno.

Nella nuova versione del decreto, nonostante diverse deroghe (ad esempio per Iacp, Onlus e per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche), resta intatto lo stop a cessione del credito e sconto in fattura scattata dal 17 febbraio scorso.

Saranno salvi, con regole diverse a seconda della tipologia di intervento, solo i lavori che erano avviati alla data del 16 febbraio. Si registrano, su questo fronte, diverse correzioni, a partire da quelle in materia di preliminari di acquisto e di edilizia libera. Anche se, sul fronte dei piccoli lavori, peserà moltissimo nei prossimi mesi l’assenza di uno strumento utilizzatissimo, come lo sconto in fattura.

 

 Novità normative in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre 

Si informa che L’INPS, con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023 – acquisito il parere del Min. Lavoro – ha fornito alcune istruzioni in materia di accesso alla NASpI nelle ipotesi di dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore padre nel periodo seguente alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001 “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”) e del congedo di paternità alternativo (art. 28 , D.Lgs. n. 151/2001 ), entro un anno di vita del bambino, così come riformate dal Decreto conciliazione lavoro, D.lgs 30 giugno 2022 n. 105.

Si ricorda che prima delle modificazioni apportate dal D.lgs 30 giugno 2022 n. 105, l’accesso alla NASpI, come il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

Ad oggi l’Inps con la circolare sopra citata– condividendo l’indirizzo interpretativo ministeriale – specifica che l’accesso alla NASpI è da intendersi rivolto al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di paternità alternativo, ciò comporta una serie di obblighi in capo al Datore di Lavoro, il quale in tali ipotesi dovrà versare il ticket di licenziamento e pagare al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.

Nel caso in cui il lavoratore presentasse dimissioni ricadendo nella casistica sopra descritta non avrà l’obbligo di presentare le dimissioni on line (previste dall’art. 26, del D.L.vo n. 151/2015) ma dovrà provvedere a comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro e convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

 

Firmata la convenzione tra Confagricoltura Forlì-Cesena e di Rimini e la società ECO certificazioni.

Confagricoltura ha il piacere di annunciare che è attiva la collaborazione con ECO Certificazioni SPA per i servizi di:

  • Verifica periodica delle attrezzature di Lavoro;
  • Verifica periodica degli impianti di messa a terra;
  • Gestione del portale INAIL CIVA

Le verifiche periodiche sulle macchine come carri raccogli frutta e telescopici – per l’elenco completo si veda l’all VII del D.lgs. 81/08 – sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e sono di diretta responsabilità dei datori di lavoro i quali potranno rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai Soggetti Privati abilitati.

ECO Certificazioni vanta una ventennale esperienza nel mondo delle macchine e opera come Soggetto Abilitato su tutto il territorio italiano con tariffe agevolate per gli associati a Confagricoltura.

ECO Certificazioni, inoltre, supporta i datori di lavoro attraverso il monitoraggio e l’inserimento delle pratiche di verifica sull’apposito portale CIVA INAIL.

Per ogni informazione contattare:

Cristall Bazzani

3299613932

CBazzani@ecocertificazioni.eu

 

 

 

 

Raccolta segnalazioni danni da gelate

Le basse temperature notturne di questi giorni hanno probabilmente determinato danni ad alcune produzioni.

Come noto i danni da gelate non possono essere delimitati se non dopo una deroga specifica approvata dal Parlamento, detto ciò, Confagricoltura in accordo con la Regione, visto l’andamento degli ultimi giorni, ha ritenuto opportuno raccogliere le segnalazioni in modo che l’assessorato possa inviarle al Ministero con una nota specifica.

 

Chiediamo pertanto alle aziende interessate di comunicare agli uffici tecnici preferibilmente via mail, in alternativa telefonicamente oppure di persona negli uffici i seguenti dati:

  • Coltura interessata dal danno
  • Quantità danneggiate
  • Percentuale media del danno
  • Comune o comuni interessati

 

La raccolta dei dati è prevista entro e non oltre il prossimo 19 aprile per attivare velocemente le procedure possibili.

 

 

Comunicazione per produttori di patate da consumo – Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna 

Si ricorda che:

  • in seguito alla pubblicazione del documento tecnico ufficiale n.4 del Servizio Fitosanitario Nazionale, i produttori di patate da consumo che commercializzano all’ingrosso sono tenuti alla registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), che sostituisce la ormai vecchia autorizzazione regionale. Potete trovare le informazioni necessarie accedendo al seguente link:  Produzione di patate da consumo — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it);
  • inoltre, si ricorda la scadenza del 30 aprile per l’invio della comunicazione annuale di coltivazione da parte dei produttori di patate da consumo iscritti al RUOP. La comunicazione deve essere fatta utilizzando il foglio excel in allegato da inviare via PEC al Servizio Fitosanitario Regionale omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it completo in ogni sua parte, specificando anche le coordinate GPS dei siti di produzione.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per la predisposizione degli adempimenti necessari.

 

 

 

Ristrutturazione e riconversione vigneti, prorogata la data di presentazione delle domande 

Informiamo che con Determinazione 6745 del 29 marzo 2023 la regione ha prorogato al prossimo 28 aprile la scadenza di presentazione delle domande sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, relativamente alla campagna 2023/2024.

Il bando 2023 prevede:

  1. una superficie minima di intervento di 0,5 ha;
  2. che il sovrainnesto possa essere effettuato solo su vigneti aventi meno di 25 anni alla scadenza del bando (vigneti piantati in data successiva al 30 marzo 1998);
  3. Risorse assegnate pari a 15.248.928,00 euro;
  4. le domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1° settembre 2023, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto d’intervento;
  5. un contributo ai vigneti riconosciuti come storici o eroici che necessitano di ammodernamento;
  6. la non ammissibilità degli interventi su filari singoli;
  7. la non ammissibilità di modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
  8. Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

Le aziende interessate sono inviate a prendere appuntamento specifico per la preparazione della domanda.

 

 

 

Piano di Sviluppo Rurale, insediamento di giovani agricoltori: approvato l’ultimo bando relativo alla precedente programmazione

Informiamo che la Regione Emilia-Romagna ha approvato con oltre 4,6 milioni di euro di risorse finanziarie suddivise in quasi 1,5 milioni di euro per il tipo di operazione 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento” e oltre 3,1 milioni di euro per il tipo di operazione 6.1.01 “Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori”. Il premio di primo insediamento varia da un minimo di 30 mila euro ad un massimo di 50 mila euro nelle zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28 aprile 2023.

L’atto di approvazione è la delibera di Giunta regionale n. 324 del 06 marzo 2023.

Per il nuovo bando giovani, sulla programmazione PAC 2023/2027 bisognerà invece attendere la fine del 2023.

Gli uffici tecnici sono disposizione su appuntamento per valutare eventuali ingressi di giovani in agricoltura.

 

 

 

 

Credito, Agrifidi al via l’operatività per il 2023 

In data 23 gennaio 2023 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2023 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi.

 

Il bando propone due linee di credito: “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi” con il solo regime di aiuto in de minimis.

Per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo 6.000,00 euro e max. 150.000,00)

Per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo 12.000,00 euro e max.500.000,00)

Ribadisco anche in questa occasione che è un contributo molto importante, perché l’aiuto previsto (2,5% annuo), viene calcolato per 3 anni ed attualizzato all’anno in cui viene presentata la domanda, per essere poi liquidato all’azienda in 3 rate annuali, uguali e costanti. Questo aiuto corrisponde all’incirca ad un 4,4% netto: quindi, per semplificare, una domanda dell’importo di euro 100 mila riceverà un contributo di Euro 4.400,00 pagato in 3 rate uguali di Euro 1.466,00 per i primi 3 anni di durata del prestito.

 

Le Priorità sono state cambiate:

  • imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
  • imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
  • altre imprese agricole del territorio regionale.

 

La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad euro 900 mila, così ripartiti: euro 600 mila per le domande a breve termine ed Euro 300 mila per quelle a medio periodo.

Abbiamo avuto rassicurazione dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che, in sede di assestamento di Bilancio, la Regione si farà carico di tutte le richieste pervenute per riuscire a soddisfarle.

 

La grossa novità è costituita dal fatto che la Regione Emilia-Romagna, su precisa richiesta, ha modificato, alzandoli, i parametri Ettaro / Coltura della modulistica in maniera tale da potere avere importi più elevati all’atto della presentazione della domanda. Questo consente alle aziende, in accordo con la Banca di potere aumentare la cifra che prima era limitata da questi parametri che non erano più stati ritoccati da anni.

La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 28 aprile 2023.

 

Ricordo che le aziende devono essere in Regola con il DURC anche al momento della presentazione della domanda.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la compilazione delle domande.

 

 

 

 

Comunicazione annuale attività vivaistica

Ricordiamo a tutte le aziende interessate che entro la fine di aprile è necessario presentare la comunicazione annuale relativa all’attività vivaistica.

Tutte le imprese in possesso di un’autorizzazione fitosanitaria per esercitare l’attività vivaistica sono tenute a comunicare annualmente le produzioni vivaistiche dell’anno precedente e la produzione stimata dell’anno in corso secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna.

Sono esonerati coloro che producono esclusivamente tappeti erbosi.

La scadenza per l’invio della Comunicazione è il 30 aprile di ogni anno.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per la predisposizione delle comunicazioni, previo appuntamento.

 

 

Regione Emilia-Romagna: approvato un bando sulla prevenzione danni da fauna 

Si comunica che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il bando unico regionale 2023 relativo al Tipo di operazione 4.4.02 “PREVENZIONE DANNI DA FAUNA”.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 13.00.00 del 16/06/2023 con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA. Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 3.026.370,00.

L’intensità dell’aiuto è fissata nel 100% calcolato sul totale della spesa ammissibile.

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione finanziaria minima di € 2.500,00 e massima di € 30.000,00.

Il bando è stato approvato con Delibera di Giunta n° 483 del 27 Marzo 2023

 

Per maggiori informazioni: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2023/Danni%20da%20fauna

 

Gl uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.

 

PROGRAMMA D’AZIONE NITRATI: in corso l’aggiornamento

Al via la consultazione pubblica. È possibile inviare osservazioni entro il 30 aprile 2023.

È in corso l’aggiornamento del Regolamento regionale n. 3/2017 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”. Si inserisce in questo ambito il Programma d’Azione Nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola. La proposta di aggiornamento del Regolamento, predisposta dalle Direzioni Generali Cura del Territorio e dell’Ambiente e Agricoltura, Caccia e Pesca, è consultabile online. È possibile inviare eventuali osservazioni entro il 30 aprile 2023, ai seguenti indirizzi e-mail, specificando nell’oggetto “Osservazioni al Programma d’Azione Nitrati”:

acqua@regione.emilia-romagna.it

posta certificata: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2023/marzo/programma-d2019azione-nitrati-in-corso-laggiornamento

 

 

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI: scadenza pagamento diritti annui di iscrizione

I pagamenti relativi all’albo gestori ambientali devono essere effettuati annualmente. La scadenza annuale per il pagamento è il 30 Aprile; se il pagamento non viene effettuato entro tale data la posizione nell’Albo verrà sospesa.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio tecnico – Area ambiente

 

 

 

 

CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1

Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.

Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.

Visita il nostro Sito Web e la nostra pagina Facebook

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News

 

SINDACATO PENSIONATI ANPA

SOGGIORNO ESTIVO 2023

 

Il sindacato dei pensionati di Confagricoltura ANPA ha previsto, come di consueto, un soggiorno estivo a prezzo agevolato riservato esclusivamente ai suoi irscritti.

 

Il soggiorno si terrà presso il BRAVO CLUB BUDONI (Agrustos-Brudoni) dal 09 al 19 settembre 2023, situato ad AGRUSTOS (SS).

 

Si riportano di seguito i dettagli relativi al soggiorno.

 

Piccolo gioiello della Baronia, sul tratto costiero nord orientale della Sardegna, il paese di Budoni è adagiato vicino a piccole insenature, affascinanti scogliere e lunghi arenili fatti di impalpabile sabbia bianca. Grazie alle sue acque limpide ed un eccellente senso dell’ospitalità, Budoni è molto cresciuta negli anni diventando un importante centro turistico conosciuto in tutta Italia.

 

Il Burloni Resort****, nato recentemente dalla fusione del Club Hotel Li Cupulatti ed il Beach Villaggio Li Cucutti è situato in una proprietà verdeggiante a 150 metri dalla spiaggia Li Cucutti e a 34 km dall’Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.

 

Le camere recentemente ristrutturate sono ampie e confortevoli e dotate di TV a schermo piatto, minibar e balcone o patio.

 

La struttura comprende inoltre quattro piscine scoperte, campi sportivi, pista da bowling, miniclub e minimarket.

 

PERIODO SOGGIORNO – 10 notti

ARRIVO: sabato 9 settembre pomeriggio – PARTENZA: martedì 19 settembre

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Prezzo a persona in camera doppia con pensione completa            – € 965,00

Prezzo a persona in doppia uso singola con_pensione completa    – € 1.295,00

 

 

Le quote comprendono:

  • transfer da e per l’aeroporto di Olbia
  • prima colazione, pranzo e cena con bevande incluse – tavolo riservato;
  • spiaggia attrezzata con un ombrellone e 2 lettini per camera doppia
  • tessera club per utilizzo delle strutture sportive, palestra, piscina, animazione diurna e serale
  • tassa di soggiorno

  

PER CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO SI CHIEDE DI CONFERMARE LA PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 5 MAGGIO P.V.

   

 

 

 

 

ASSEGNO SOCIALE

CHIARIMENTI INPS

(Messaggio Inps n. 1268 del 03 aprile 2023)

 

Con il messaggio in oggetto l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni rispetto alla precedente circolare n. 131/2022 (nota enapa n. 128/2022), circa il requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni utile ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale.

 

Si riepilogano, di seguito, i requisiti per il riconoscimento dell’assegno sociale:

 

  1. età anagrafica (attualmente 67 anni);

 

  1. cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017);

 

  1. soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);

 

  1. residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017).

 

Ai fini della verifica del perfezionamento del suddetto requisito è stato mutuato il criterio indicato nell’art. 9, comma 6 del D.lgs n. 286/1998, – “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” –  relativamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

In particolare, si chiarisce che la maturazione dei dieci anni si interrompe in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in cinque anni.

 

Si evidenzia inoltre che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni non è alternativo ma, bensì, ulteriore al requisito di cui alla lettera “b”.

 

In altre parole bisogna che esistano entrambe le condizioni: permanenza in Italia per almeno 10 anni (all’atto della domanda e per gli anni pregressi – salvo le interruzioni nei limiti indicati) + titolo il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato.

 

Si precisa, infine, che per quanto riguarda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo questo non costituisce un elemento probatorio del soggiorno legale e continuativo in Italia per 5 anni.

 

In egual modo, anche in presenza della continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito legale e continuativo non può ritenersi soddisfatto in quanto è necessaria la verifica, dell’Inps competente territorialmente, dell’effettivo soggiorno per dieci anni continuativi nel territorio dello Stato italiano.

 

 

 

 

 

INVALIDITA’ CIVILE E HANDICAP

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE

(Messaggio Inps n. 1060 del 17/03/2023)

 

Con il messaggio in oggetto l’Inps rende noto le modalità relative alla semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, così come previsto dall’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

 

  • Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
  • La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso, spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta

 

Il procedimento di semplificazione permette alle commissioni mediche di definire ed emettere verbali senza chiamare il soggetto richiedente a visita diretta ma basandosi sulla documentazione sanitaria prodotta a condizione che essa consenta una valutazione obiettiva.

 

Se i documenti non saranno sufficienti per una valutazione obiettiva, la commissione medica preposta convocherà il richiedente a visita in presenza.

 

Il riconoscimento agli atti viene attivato:

 

  • su iniziativa della commissione medica che esaminerà la domanda inviata ed eventualmente inviterà il richiedente ad integrarla;
  • su iniziativa del diretto interessato, tramite sito Inps, allegando le certificazioni necessarie alla valutazione agli atti. La documentazione, eventualmente, potrà essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

 

La valutazione agli atti si applica per:

 

  1. tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’Inps procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni;
  2. le revisioni sanitarie.

 

 

ATTENZIONE-IMPORTANTE

Le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni, seppure in riferimento a specifiche menomazioni e malattie invalidanti. Pertanto, la rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale.

 

 È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

 

 

In merito alle modalità di invio della documentazione (ved. messaggio Inps n. 3315/2021 e messaggio Inps n. 3575/2022) l’Inps rende noto che il patronato può:

 

  • contestualmente alla presentazione di una nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, allegare la documentazione sanitaria in possesso cliccando sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”;
  • allegare la documentazione anche successivamente all’invio della domanda alla voce del menù denominata “Allegazione documentazione sanitaria”

 

La documentazione sanitaria inviata tramite altri canali non verrà valutata.

 

Da ultimo il messaggio accenna ad un’ulteriore implementazione della procedura informatica che permetterà all’Istituto e alle ASL di visualizzare documentazione sanitaria allegata.

 

 

 

 

 

 

 

OPZIONE DONNA 2023

QUALI SONO LE NOVITA’?

 

Una delle novità più rilevanti contenute nella Legge di Bilancio 2023 è la modifica dei requisiti di accesso alla Pensione anticipata Opzione Donna con effetto dal 1° gennaio 2023.

 

I requisiti per la pensione anticipata

Per le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti nel corso dell’anno 2022, la pensione Opzione Donna viene riproposta con alcune importanti distinzioni rispetto al passato: se l’anzianità contributiva richiesta rimane invariata (35 anni di contribuzione), l’età anagrafica passa a 60 anni per tutte le lavoratrici.

 

Tuttavia, per ovviare all’aumento del requisito anagrafico, è stato introdotto un meccanismo di riduzione dell’età di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

 

La platea delle beneficiarie

Se in precedenza tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, in possesso dei requisiti di età e contribuzione previsti, potevano accedere alla Pensione Opzione Donna, da gennaio 2023 e per coloro che abbiano maturato i requisiti nel corso del 2022, il beneficio è riconosciuto solamente a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

 

  • Prestino assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art.3 c.3 L.104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • Siano riconosciute invalide civili in misura superiore o uguale al 74 per cento;
  • Siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici in questione il requisito anagrafico viene ridotto a 58 anni a prescindere dal numero di figli.

 

La pensione decorre dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, nel caso di lavoratrice dipendente, 18 mesi se la lavoratrice è autonoma.

 

Resta invariato il sistema di calcolo della prestazione che si ricorda essere quello contributivo.

 

 

 

 

 

 

 

NASPI E CONTRATTO PART-TIME

Verifica del minimale retributivo

 

Come funziona la NASpi per i contratti part-time?

I contratti di lavoro part-time hanno delle conseguenze sul calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI, soprattutto per quanto concerne la durata. Infatti, la NASpI, viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo pieno, mentre per i rapporti di lavoro a orario parziale la durata è inferiore. Per quanto riguarda il part-time sia orizzontale che verticale, vengono prese in considerazione tutte le 52 settimane di contribuzione, purché la retribuzione settimanale non sia inferiore ai minimali retributivi Inps. In quest’ultimo caso invece il conteggio delle settimane subisce delle modifiche.

 

Il minimale contributivo

Innanzitutto, si deve considerare il minimale contributivo, ossia la retribuzione minima considerata come base per il calcolo dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro. Per l’anno corrente il minimale della retribuzione giornaliera è pari a 53,95 €, pertanto se il lavoratore percepisce una retribuzione giornaliera inferiore a questa soglia i contributi dovuti saranno comunque calcolati tenendo conto di tale minimo giornaliero. Tuttavia, per l’accredito di 52 settimane contributive è necessario che la retribuzione settimanale sia pari o superiore a 227,18 €, vale a dire il 40% del trattamento minimo di pensione, ed è un valore che cambia ogni anno. Sotto questa soglia non viene riconosciuta per intero la settimana contributiva e pertanto si creano delle ripercussioni sulla durata dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori part-time con retribuzione non elevata.

 

Chi è escluso dal conteggio?

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
  • gli operai agricoli
  • gli apprendisti

 

Al di sotto della soglia minima di retribuzione settimanale, una settimana contributiva potrebbe necessitare di più giorni: per esempio, la settimana contributiva potrebbe essere pari a 10 giorni di lavoro part time; di conseguenza, le settimane contributive necessarie per il diritto alla Naspi devono essere pari a 13 negli ultimi quattro anni e quindi ci vorrebbero più settimane lavorative per raggiungere tale requisito.

 

Lo stesso vale per la durata dell’indennità, erogata per la metà delle settimane contributive riferite agli ultimi quattro anni, perciò si verificherà una riduzione.

 

Nessuna differenza, invece, per l’importo. La prestazione viene comunque calcolata prendendo in considerazione il 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.