Stipula contratti di affitto agrari in deroga alla durata di legge di 15 (quindici) anni – Attenzione!
Con riferimento alla stipula dei contratti di affitto agrari in deroga, invitiamo tutti i soci/clienti a prestare la massima attenzione e ad affidarsi all’Associazione, in quanto ci stanno pervenendo segnalazioni di proposte di contratti di affitto agrari in deroga da sottoscrivere esclusivamente tra le parti, senza l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole.
Ricordiamo che per la validità dei patti in deroga ex art. 45 legge n. 203/1982, tra i quali quello sulla durata dell’affitto, che altrimenti verrebbe ricondotto, ai sensi di legge, a 15 (quindici) anni, è imprescindibile l’assistenza e la sottoscrizione delle organizzazioni agricole nei contratti di affitto agrari.
I nostri Uffici Tecnici sono a disposizione.
Estromissione immobile impresa individuale: ok anche in caso di immobili in locazione
Come noto, la Finanziaria 2023 ha riproposto la possibilità di estromettere dal patrimonio dell’impresa individuale, con effetto dall’1.1.2023, l’immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2022, previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
In sintesi l’estromissione può essere effettuata dagli imprenditori individuali al 31.10.2022, che mantengono tale qualifica fino all’1.1.2023, comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione.
Gli immobili oggetto di estromissione, sono gli immobili strumentali (per natura / destinazione) individuati dall’art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2022 che si considerano relativi all’impresa:
- per i soggetti in contabilità ordinaria, se iscritti nell’inventario;
- per i soggetti in contabilità semplificata, se risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.
L’estromissione:
- va effettuata entro il 31.5.2023;
- ha effetto dall’1.1.2023.
La scelta è desumibile dal comportamento concludente (contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale, per le imprese in contabilità ordinaria / sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva (8%) è pari alla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile.
Il valore normale dell’immobile è rappresentato alternativamente dal:
- valore di mercato (art. 9, comma 3, TUIR);
ovvero
- valore catastale come evidenziato in tabella.
Categoria catastale immobile |
Valore Catastale |
|
· A (escluso A/10) · C (escluso C/1) |
RC rivalutata (*) x 120 |
RC x 126 |
B |
RC rivalutata (*) x 168 |
RC x 176,40 |
A10/ e D |
RC rivalutata (*) x 60 |
RC x 63 |
C/1 e E |
RC rivalutata (*) x 40,8 |
RC x 42,84 |
Per quanto riguarda la determinazione imposta sostitutiva, si deve tenere in considerazione che, se l’immobile è posseduto in comunione, il valore normale rileva per la quota parte di pertinenza dell’imprenditore.
Il valore fiscalmente riconosciuto, invece, è il valore iscritto nel libro degli inventari / registro dei beni ammortizzabili (per i beni in leasing va considerato il prezzo di riscatto), al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2022 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 2 rate (senza applicazione di interessi), tramite il mod. F24 (codice tributo “1127”):
- prima rata (60%) –> entro il 30.11.2023;
- seconda rata (40%) –> entro il 30.6.2024.
Ai fini IVA l’estromissione rappresenta una destinazione dell’immobile a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Non essendo previste specifiche agevolazioni, alla stessa risultano applicabili le regole ordinarie ed in particolare l’art. 2, comma 2, n. 5), DPR n. 633/72 e pertanto:
- rientra nel campo di applicazione dell’IVA (esente / imponibile) l’estromissione dell’immobile per il quale all’atto dell’acquisto l’imposta è stata detratta integralmente / parzialmente;
- è fuori campo IVA l’estromissione dell’immobile per il quale all’atto dell’acquisto l’imposta non è stata detratta (acquisti ante 1973 / da privati / immobile apportato dall’imprenditore).
Nel caso in cui l’estromissione rientra nel campo di applicazione dell’IVA (operazione imponibile / esente) va emessa una fattura elettronica per “autoconsumo” entro il 31.5.2023.
Nel caso in cui l’estromissione è esente IVA, va operata la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto.
Con riferimento ai beni per i quali non è stata operata la detrazione IVA, la rettifica interessa gli (eventuali) interventi di recupero, manutenzione, riparazione, ecc., incrementativi dell’immobile, effettuati nel “periodo di sorveglianza”.
Estromissione immobile locato
L’estromissione può avere ad oggetto anche un immobile strumentale concesso in locazione. La decorrenza dell’effetto dall’1.1.2023 produce conseguenze ai fini:
- IVA e imposta di registro;
- reddituali in quanto, da tale data, l’immobile non concorre più alla determinazione del reddito d’impresa ma dà origine ad un reddito fondiario (quadro RB, mod. REDDITI).
Effetti ai fini iva
Si ricorda che per effetto dell’estromissione l’immobile entra nella sfera personale dell’imprenditore dall’1.1.2023. Nel caso in cui i canoni di locazione dei primi mesi del 2023 siano assoggettati ad IVA, come specificato dall’Agenzia nella Risoluzione 20.10.2008, n. 390/E è necessario:
“procedere alla rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta, tramite l’emissione di una nota di variazione …”.
Di conseguenza, per le fatture emesse per i canoni di locazione assoggettati ad IVA va emessa una nota di credito ex art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, con restituzione “di fatto” al conduttore della sola imposta (anche nel caso in cui il canone di locazione è fatturato esente IVA ex art. 10,DPR n. 633/72).
Per evitare tale situazione è opportuno procedere quanto prima all’estromissione dell’immobile anticipando l’emissione della fattura per autoconsumo.
Effetti ai fini dell’imposta di registro
L’imposta di registro sui contratti di locazione immobiliare è individuata all’art. 5, comma 1, DPR n. 131/86, nelle seguenti misure.
Locazione |
Imposta di registro |
Avente ad oggetto un immobile strumentale, anche se assoggettata ad IVA |
1% |
Avente ad oggetto un immobile diverso dal precedente |
2% |
Poiché, come sopra accennato, a seguito dell’estromissione l’immobile si considera posseduto a titolo personale dall’imprenditore fin dall’1.1.2023, l’imposta di registro dovuta sul relativo contratto di locazione va determinata con l’aliquota del 2% anziché dell’1%.
In particolare, come precisato nella citata Risoluzione n. 390/E, ai sensi dell’art. 19, DPR n. 131/86:
“l’intervenuta esclusione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa costituisce un evento da denunciare all’ufficio che ha registrato il contratto di locazione al fine di procedere alla riliquidazione dell’imposta di registro”.
A tal fine si rende necessario integrare l’imposta di registro versata con riferimento al contratto stipulato in regime d’impresa. L’integrazione dell’imposta va effettuata entro 20 giorni dalla data di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.
Pertanto, posto che il termine per il versamento della prima rata è fissato al 30.11.2023, l’integrazione dovrà essere effettuata entro il 20.12.2023.
Effetti reddituali
Dal 2023 (mod. REDDITI 2024), a seguito dell’estromissione, ossia del passaggio dell’immobile strumentale alla sfera “personale”, l’immobile dovrà essere dichiarato nel quadro RB, con le regole proprie per i redditi fondiari.
Per gli immobili in esame l’emissione della nota di credito è pertanto necessaria anche al fine di “eliminare” dal reddito d’impresa (ricavi) i canoni di locazione fatturati nei primi mesi del 2023.
La “prima” nomina dell’organo di controllo / revisore delle SRL con l’approvazione del bilancio 2022
Nelle srl la nomina dell’organo di controllo / revisore, come stabilito dall’art. 2477, C.c.:
- può essere prevista dall’atto costitutivo, che ne determina le competenze ed i poteri;
- è obbligatoria al verificarsi di (almeno) una delle seguenti situazioni:
- la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti dimensionali previsti in termini di attivo di Stato patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti mediamente occupati nell’esercizio.
Limiti dimensionali e nomina organo di controllo / revisore
Con particolare riguardo ai limiti dimensionali fissati dall’art. 2477, C.c., va considerato che gli stessi sono stati oggetto, nel corso del 2019, di due interventi legislativi tra loro “contrastanti”. In particolare:
- con l’art. 379, D.Lgs. n. 14/2019, i limiti sono stati diminuiti, prevedendo altresì che l’obbligo di nomina sussista al superamento, per 2 esercizi consecutivi, di almeno 1 dei 3 limiti (in precedenza era richiesto il superamento, per 2 esercizi consecutivi, di 2 dei 3 limiti previsti);
- in sede di conversione del DL n. 32/2019, con l’introduzione dell’art. 2-bis, sono stati elevati, raddoppiandoli, i limiti fissati dal citato D.Lgs. n. 14/2019. I limiti così rideterminati, risultando comunque più bassi rispetto a quelli fissati dalla disciplina previgente, comportano un ampliamento del numero di società tenute alla nomina dell’organo di controllo / revisore.
Alla luce delle suddette modifiche l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore sussiste se è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei (nuovi) limiti previsti. L’evoluzione normativa è così sintetizzabile.
Obbligo nomina organo di controllo / revisore di SRL ex art. 2477 C.C. |
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Parametri di riferimento |
Vecchi limiti |
Nuovi limiti |
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D.Lgs. n. 14/2019 |
DL n. 32/2019 |
Se per 2 esercizi consecutivi è superato almeno 1 dei 3 limiti |
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Attivo Stato patrimoniale |
€ 4.400.000 |
Se per 2 esercizi consecutivi sono superati almeno 2 dei 3 limiti |
€ 2.000.000 |
€ 4.000.000 |
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Ricavi vendite / prestazioni |
€ 8.800.000 |
€ 2.000.000 |
€ 4.000.000 |
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Dipendenti occupati in media nell’esercizio |
50 unità |
10 unità |
20 unità |
L’obbligo di nomina viene meno se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti, come stabilito dal comma 3 del citato art. 2477.
Attivo di stato patrimoniale:
L’attivo di Stato patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al netto dei fondi rettificativi (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle voci cui si riferiscono.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
Va considerato l’importo della voce A.1 di Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Numero dipendenti occupati in media
Il numero di dipendenti, come specificato nella Relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 127/91, va determinato calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio.
A tal fine va considerato che, per i dipendenti a tempo pieno:
- impiegati per tutto l’anno, rileva il numero di tali dipendenti;
- impiegati per parte dell’anno, il relativo numero va ragguagliato ai mesi di impiego (così, ad esempio, un dipendente a tempo pieno impiegato per 5 mesi nell’anno va considerato per 5/12).
- In caso di lavoratori part-time si ritiene applicabile l’art. 9, D.Lgs. n. 81/2015 in base al quale
“ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”. Di conseguenza, se un lavoratore è impiegato part-time al 50% (ad esempio, in quanto il numero di ore settimanali è pari a 20, mentre per un lavoratore a tempo pieno è pari a 40), lo stesso va considerato in misura pari a 0,5. Qualora il dipendente part-time sia impiegato per un numero di mesi inferiore a 12, tale valore va ulteriomente rapportato al numero di mesi di impiego.
Ve evidenziato che in base al DM 18.4.2005, che stabilisce i parametri dimensionali per individuare le PMI:
- sono considerati dipendenti anche l’imprenditore individuale e i soci che svolgono “attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi”;
- non vanno considerati “gli apprendisti con contratto di apprendistato” nonché i dipendenti “con contratto di formazione o con contratto di inserimento”.
Limiti dimensionali e decorrenza nuovi limiti
In generale, in base a quanto stabilito dall’art. 2477, comma 5, C.c., l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti deve, entro 30 giorni, nominare l’organo di controllo / revisore.
Qualora l’assemblea non provveda, la nomina viene effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese.
Con riguardo al termine per la nomina dell’organo di controllo / revisore al superamento dei “nuovi” limiti da parte delle società costituite al 16.3.2019 va evidenziato che lo stesso:
- per effetto di quanto disposto dal citato art. 379, era stato originariamente individuato in 9 mesi dal 16.3.2019 e pertanto la nomina avrebbe dovuto essere effettuata entro il 16.12.2019;
- è stato più volte prorogato, dapprima ad opera del comma 6-sexies dell’art. 8, DL n. 162/2019 entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2019, e successivamente dall’art. 51-bis, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2021.
Per effetto della modifica apportata al comma 3 del citato art. 379 dall’art. 1-bis, DL n. 118/2021, da ultimo è stato disposto che:
“le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [16.3.2019], quando ricorrono i requisiti … devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni … entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.
Relativamente alla verifica del superamento dei limiti dimensionali cui è collegato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore, il comma 3 stabilisce che:
“ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo [data di approvazione del bilancio 2022]”.
Da ciò consegue che, stante il differimento alla data di approvazione del bilancio 2022 per l’applicazione dei nuovi limiti per la valutazione di nomina del “primo” organo di controllo / revisore, assumono rilevanza i parametri relativi ai bilanci 2021 e 2022.
Va inoltre evidenziato che il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello chiuso al 31.12.2023.
Considerato che la “prima” nomina dell’organo di controllo, per le società costituite al 16.3.2019 che non vi avessero già provveduto, va effettuata entro la data di approvazione del bilancio 2022, la stessa deve intervenire:
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30.4.2023;
- entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in caso di particolari esigenze, ossia entro il 29.6.2023.
Organo di controllo / revisore: le scelte a disposizione
Per effetto di quanto stabilito dal citato art. 2477:
“l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo …
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.
BUONI CARBURANTE 2023: esenzione fino a 200 euro solo ai fini fiscali e non ai fini previdenziali
Informiamo che in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 5/2023, è stata prorogata la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche per l’anno 2023, buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti, ai fini della formazione del reddito, fino ad un massimo di 200 euro. Va però specificato, che la legge di conversione precisa che tale esenzione si applicherà ai soli fini fiscali, eliminandone la possibilità di applicazione ai fini previdenziali. Il valore dei buoni carburante andrà di conseguenza assoggettato a contribuzione. L’agevolazione riconosciuta nell’anno 2023 è quindi diversa rispetto a quella introdotta nell’anno 2022, anno nel quale la stessa è stata applicata sia ai fini fiscali, sia ai fini previdenziali.
Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115- Circ. AGEA COORD. n. 202032 del 17.03.2023
AGEA Coordinamento ha provveduto ad eseguire il previsto aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027 in attuazione delle scelte effettuate con il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.
Come è noto, ai fini del processo di aggiornamento del valore dei diritti (titoli) con riferimento al sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) a partire dal 2023, in attuazione di quanto previsto dall’. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dall’art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087, l’AGEA ha provveduto a adeguare alle nuove regole di convergenza interna il valore dei titoli validi alla data del 31 dicembre 2022.
Specifichiamo che, come atteso, le operazioni di calcolo eseguite hanno comportato una rideterminazione del valore di tutti i titoli validi al 31.12.2022, mentre nessuna variazione è stata apportata al loro numero identificativo ed alla quantità (numero di titoli presenti nel portafoglio di ciascuna azienda).
Di seguito vi riepiloghiamo le fasi eseguite, nell’ordine, per la rideterminazione del valore dei titoli:
- a) adeguamento del valore dei titoli in misura proporzionale al loro valore stabilito, per l’anno di domanda 2022, e al relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il medesimo anno di domanda
- In sostanza il valore unitario di ciascun titolo è stato determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l’anno di domanda 2022 il relativo aiuto per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (inverdimento). A questo fine si è preso a riferimento il valore del greening determinato come coefficiente del valore dei titoli attivati dall’azienda (pari allo 0,5246 per l’annualità 2022), indipendentemente dall’effettivo pagamento della quota greening poiché un eventuale mancato pagamento o riduzione nell’anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei titoli a norma del Reg. UE 2021/2115.
- b) adeguamento del valore dei titoli al valore unitario massimo di duemila euro stabilito dall’art 10, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115;Tutti i titoli che, completata la fase di cui alla lettera a) sopra richiamata, risultavano di valore superiore ai 2.000 euro sono stati riportati al valora unitario massimo.
- c) determinazione del valore dell’importo unitario medio e calcolo del fabbisogno finanziario dei titoli che si pongono al di sotto dell’importo unitario medio; il valore dell’importo unitario medio è stato è stato determinato in € 164,12 (calcolato dividendo il massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per il 2026 per il numero di ettari ammissibili associati ai titoli risultanti nel Registro); si è conseguentemente stabilito il fabbisogno finanziario necessario a garantire che tutti i titoli che si pongono al di sotto dell’importo unitario medio raggiungessero almeno l’85% del suddetto importo che è pari a 139,50 euro. Tale incremento è stato finanziato con le risorse ricavate dall’applicazione del livello massimo di € 2.000 a titolo nonché con quelle derivanti dalla riduzione del valore dei titoli che pongono al di sopra del valore medio unitario, come dettagliato al punto d) che segue.
- d) adeguamento del valore dei titoli alla convergenza interna.
- Il meccanismo di convergenza interna prevede, pertanto, che il valore dei titoli che si pongono al di sopra dell’importo unitario medio diminuisca progressivamente nel corso degli anni mentre il valore dei titoli che si pongono al di sotto dell’importo unitario medio aumenti progressivamente fino a raggiungere l’85% dell’importo unitario medio.
- I titoli di valore compreso tra l’85% e il 100% dell’importo unitario medio non subiscono l’applicazione della convergenza interna.
- Ai sensi dell’art. 24, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell’art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087, la riduzione del valore dei titoli che si posizionano al di sopra dell’importo unitario medio non può essere superiore al 30% (escludendo la riduzione determinata dall’applicazione del valore unitario massimo ai titoli), facendo comunque salva la possibilità di applicare una riduzione maggiore qualora ciò si rendesse necessario per raggiungere il valore minimo dei titoli (pari almeno all’85 per cento dell’importo unitario medio) entro l’anno di domanda 2026. In tal caso, si procede prima ad aumentare la percentuale di riduzione del valore dei soli titoli che non hanno ancora raggiunto la percentuale di riduzione del 30% e, solo qualora tale operazione non si sia rivelata sufficiente a reperire le risorse necessarie, si procede ad aumentare la percentuale di riduzione anche oltre la soglia del 30%.
Come è noto l’aggiornamento del valore dei titoli, determinato come sopra specificato, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Cogliamo, altresì, l’occasione per confermarvi che in ambito SIAN è pubblicamente consultabile il Registro Titoli PAC 2023 -2027 sebbene al momento, tutti i titoli sono nello stato “provvisorio”.
Attendiamo la comunicazione di AGEA circa la definitività dei titoli pubblicati, in seguito alla quale potranno essere attivate le procedure di trasferimento titoli 2023.
Per la lettura completa della circolare citata vi rimandiamo al seguente link:
Pubblicati i bandi “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna” e “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”
Comunichiamo che la Giunta regionale con delibera n. 424 del 20/03/2023 ha approvato i Bandi riguardanti i Pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali montane e non montane, relative ai seguenti interventi:SRB01 – “sostegno zone con svantaggi naturali montagna” (Pagamenti compensativi per le zone montane della Regione Emilia-Romagna),
- SRB02 – “sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” (Pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali significativi non montane della Regione Emilia-Romagna).
Con la stessa delibera sono state inoltre approvate le Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento riguardanti le richieste di premi ancora dovuti a copertura di costi di manutenzione e perdita di reddito per imboschimenti realizzati in precedenti periodi di programmazione.
La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per le indennità SRB, e delle domande di pagamento dei premi per imboschimenti, è stata fissata a livello nazionale al giorno 15 maggio 2023.
Per approfondimenti:
I nostri uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande, che comunque si potranno fare nelle prossime settimane. Ricordiamo che serve comunque la definizione e la validazione del piano colturale relativo al 2023.
Ristrutturazione e riconversione vigneti, prorogata la data di presentazione delle domande
Informiamo che con Determinazione 6745 del 29 marzo 2023 la regione ha prorogato al prossimo 28 aprile la scadenza di presentazione delle domande sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, relativamente alla campagna 2023/2024.
Il bando 2023 prevede:
- una superficie minima di intervento di 0,5 ha;
- che il sovrainnesto possa essere effettuato solo su vigneti aventi meno di 25 anni alla scadenza del bando (vigneti piantati in data successiva al 30 marzo 1998);
- Risorse assegnate pari a 15.248.928,00 euro;
- le domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1° settembre 2023, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto d’intervento;
- un contributo ai vigneti riconosciuti come storici o eroici che necessitano di ammodernamento;
- la non ammissibilità degli interventi su filari singoli;
- la non ammissibilità di modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
- Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
Le aziende interessate sono inviate a prendere appuntamento specifico per la preparazione della domanda.
GAL Altra Romagna: prorogato il bando per aziende agrituristiche e fattorie didattiche
Il GAL ha aperto il bando sull’azione Sviluppo di agriturismi, seconda edizione, previsto nella vecchia programmazione dello sviluppo rurale.
Le domande si possono presentare con la proroga appena approvata fino al prossimo 3 maggio 2023, la dotazione finanziaria è pari a € 361.000, con un contributo variabile a seconda della zona dal 40% al 50%.
Il bando è scaricabile al seguente link:
Le aziende interessate possono prendere appuntamento con gli uffici tecnici per ulteriori informazioni e per la presentazione dell’eventuale domanda di sostegno.
Attivazione urgente corso Imprenditore Agricolo Professionale
Informiamo che per rispondere tempestivamente alla scadenza del 15 maggio 2023, che al momento attuale è la data entro cui deve essere presentata la domanda unica per la nuova PAC (primo pilastro), dove per i giovani è prevista la possibilità di accesso alla riserva nazionale dei titoli e una maggiorazione del premio, Dinamica sta organizzando un corso, che si svolgerà in modalità on line, con inizio previsto in data 03 aprile 2023 e termine presunto in data 04 maggio 2023.
Fra requisiti di accesso che devono essere vigenti al momento della domanda c’è anche il possesso di adeguati requisiti di istruzione; quindi, per chi non è laureato o diplomato in agraria e similari, c’è la necessita di avere fatto il corso da 150 ore e l’esame finale.
Non essendoci lo spazio temporale per potere effettuare edizioni successive vi chiediamo, qualora vi fosse la necessità di frequentare con urgenza il corso, di contattare la sede Dinamica di Ferrara al numero telefonico 0532/757104 mail: segreteria.fe@dinamica-fp.it e chiedere di Angelo Caselli e/o Simone Rosatti.
Piano di Sviluppo Rurale, insediamento di giovani agricoltori: approvato l’ultimo bando relativo alla precedente programmazione
Informiamo che la Regione Emilia-Romagna ha approvato con oltre 4,6 milioni di euro di risorse finanziarie suddivise in quasi 1,5 milioni di euro per il tipo di operazione 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento” e oltre 3,1 milioni di euro per il tipo di operazione 6.1.01 “Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori”. Il premio di primo insediamento varia da un minimo di 30 mila euro ad un massimo di 50 mila euro nelle zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28 aprile 2023.
L’atto di approvazione è la delibera di Giunta regionale n. 324 del 06 marzo 2023.
Per il nuovo bando giovani, sulla programmazione PAC 2023/2027 bisognerà invece attendere la fine del 2023.
Gli uffici tecnici sono disposizione su appuntamento per valutare eventuali ingressi di giovani in agricoltura.
Credito, Agrifidi al via l’operatività per il 2023
In data 23 gennaio 2023 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2023 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi.
Il bando propone due linee di credito: “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi” con il solo regime di aiuto in de minimis.
Per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo 6.000,00 euro e max. 150.000,00)
Per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo 12.000,00 euro e max.500.000,00)
Ribadisco anche in questa occasione che è un contributo molto importante, perché l’aiuto previsto (2,5% annuo), viene calcolato per 3 anni ed attualizzato all’anno in cui viene presentata la domanda, per essere poi liquidato all’azienda in 3 rate annuali, uguali e costanti. Questo aiuto corrisponde all’incirca ad un 4,4% netto: quindi, per semplificare, una domanda dell’importo di euro 100 mila riceverà un contributo di Euro 4.400,00 pagato in 3 rate uguali di Euro 1.466,00 per i primi 3 anni di durata del prestito.
Le Priorità sono state cambiate:
- imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
- imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
- altre imprese agricole del territorio regionale.
La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad euro 900 mila, così ripartiti: euro 600 mila per le domande a breve termine ed Euro 300 mila per quelle a medio periodo.
Abbiamo avuto rassicurazione dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che, in sede di assestamento di Bilancio, la Regione si farà carico di tutte le richieste pervenute per riuscire a soddisfarle.
La grossa novità è costituita dal fatto che la Regione Emilia-Romagna, su precisa richiesta, ha modificato, alzandoli, i parametri Ettaro / Coltura della modulistica in maniera tale da potere avere importi più elevati all’atto della presentazione della domanda. Questo consente alle aziende, in accordo con la Banca di potere aumentare la cifra che prima era limitata da questi parametri che non erano più stati ritoccati da anni.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 28 aprile 2023.
Ricordo che le aziende devono essere in Regola con il DURC anche al momento della presentazione della domanda.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la compilazione delle domande.
ALBO GESTORI AMBIENTALI: scadenza pagamento diritti annui di iscrizione
I pagamenti relativi all’albo gestori ambientali devono essere effettuati annualmente. La scadenza annuale per il pagamento è il 30 Aprile; se il pagamento non viene effettuato entro tale data la posizione nell’Albo verrà sospesa.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio tecnico – Area ambiente
La Condizionalità
La Condizionalità è una delle maggiori novità introdotte dalla Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003. Rappresenta l’insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico.
La tua azienda rispetta le normative della Condizionalità?
Qui sotto troverete alcuni esempi delle pratiche che tutte o quasi le aziende devono effettuare:
- Quaderno di Campagna con relative fatture acquisto prodotti;
- Patentino dei fitofarmaci in regola
- Taratura dell’atomizzatore
- Contratto firmato per smaltimento rifiuti;
- Registri delle concimazioni (più eventuale PUA se soggetto);
- Concessione Demanio Idrico per attingimento acque (es: pozzi) e/o aree del demanio in regola.
Per le aziende che lo richiedono si effettuano anche visite presso la sede dell’azienda per valutare gli aspetti operativi che la Condizionalità considera, come per esempio la corretta tenuta dell’armadietto dei fitofarmaci, corretta gestione dei rifiuti in azienda, omologazione delle cisterne o botti del gasolio.
Per le aziende zootecniche inoltre si prega di verificare:
- Registri di stalla e dei farmaci adeguatamente compilati;
- Comunicazione gestione effluenti
- Caricamenti corretti della BDN
- PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)
- AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
- Platee e vasche a norma;
- Adempimento del benessere degli animali in base alla vigente normativa.
Si ricorda che in seguito a eventuale controllo effettuato dalla pubblica amministrazione, qualora l’azienda risultasse inadempiente sulla normativa vigente, verrà applicata la sanzione minima del 3% sul premio ricevuto, mentre per infrazioni più gravi, la ditta avrà l’obbligo di presentare tutte le domande di contributo e quindi sarà soggetta nuovamente a controllo, ma non riceverà alcun premio per un’annualità.
Attenzione, l’elenco sopra indicato non è esaustivo. Poiché gli adempimenti ambientali e sulla sicurezza possono essere molto diversi a seconda della realtà aziendale si invita a prendere appuntamento con il Tecnico Ambientale Alberto Bendandi tramite email: alberto.bendandi@confagricoltura.com o telefono: 0543 33466. Per appuntamenti negli uffici preposti i giorni disponibili sono: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in sede a Forlì – il giovedì in sede a Rimini. Cesena su appuntamento.
Novità Pac 2023-2027 – CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA
La nuova Pac 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata ciò implica che gli agricoltori dovranno rispettare impegni più ampi e stringenti, a conferma della matrice verde e sostenibile della nuova PAC.
La Condizionalità ambientale che racchiude il quadro degli obblighi già vigenti nella passata programmazione, integrati da nuovi impegni.
Sinteticamente le nuove e aggiuntive norme prevedono:
Bcaa 7
Rotazione delle colture nei seminativi ad eccezione delle colture sommerse e delle deroghe attualmente previste dalla diversificazione.
La rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata come mono-successione dello stesso cereale.
In altre parole, la successione di due colture (mais-mais o grano duro-grano duro) non rispetta la condizionalità.
Tuttavia una coltura secondaria, che completa il ciclo produttivo (es. una coltura intercalare, non da sovescio) consente di interrompere la successione; ad esempio, loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais, rispetta la condizionalità.
sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
– con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
– certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse.
Bcaa 8:
Obbligo di destinare non meno del 4% della superficie aziendale a seminativi a usi non produttivi (siepi, boschetti, terreni lasciati a riposo, terrazzamenti) attraverso:
– il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
– il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
La percentuale minima al 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Quindi sono escluse le colture azotofissatrici per soddisfare la Bcaa.
La loro esclusione rende complesso il rispetto della Bcaa 8. Gli agricoltori possono soltanto utilizzare gli elementi caratteristici del paesaggio (siepi, fasce tampone, ecc.) e il set aside ecologico.
Bcaa 9:
Divieto di conversione e aratura dei prati permanenti nei siti Natura 2000:
- Divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, salvo diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
- Divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
Ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che non sono conformi, è applicata una sanzione amministrativa che può andare dall’1%, in caso di inosservanza non intenzionale, fino al 100% nei casi più gravi.
Ai fini del calcolo delle percentuali di riduzioni del sostegno, è tenuto conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell’intenzionalità dell’inosservanza constatata.
CLASSYFARM: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
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News
ATTIVITA’ USURANTI
DOMANDA DI PENSIONE ENTRO IL 01 maggio 2023
(Messaggio Inps n. 1100 del 21 marzo 2023)
Con il messaggio in oggetto l’Istituto riepiloga i lavori particolarmente faticosi e pesanti nonché le modalità di presentazione delle domande per richiedere il riconoscimento del beneficio di accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Per richiedere il beneficio è necessario che il lavoratore dipendente presenti entro il 1° maggio 2023 una specifica domanda con la relativa documentazione attestante lo svolgimento della c.d. attività usurante (D. Lgs 67/2011).
ATTENZIONE-IMPORTANTE Ø La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali. Ø In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione ex-Enpals, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione anche presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1° giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3. |
Nella tabella che segue si ripropongono le attività c.d. usuranti e i particolari requisiti agevolati dedicati per accedere al pensionamento anticipato, ricordando che i requisiti in parola non subiranno adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
TABELLA: REQUISITI AGEVOLATI validi dal 1.1.2024 al 31.12.2024 per i lavoratori privati e pubblici ai quali è riconosciuto il beneficio pensionistico per lo svolgimento di attività usuranti (non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026) |
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ATTIVITA’ USURANTI |
REQUISITO CONTRIBUTIVO | LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||
Età anagrafica | Quota | Età anagrafica | Quota | ||
LAVORATORI IMPEGNATI IN: – Mansioni particolarmente pesanti; – Addetti a linea catena; – Conducenti veicoli servizio pubblico di trasporto collettivo |
35 anni |
61 e 7 mesi |
97,6 |
62 e 7 mesi |
98,6 |
LAVORO NOTTURNO A TURNI per giorni lavorativi pari o superiori a 78 l’anno (almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino) |
35 anni |
61 e 7 mesi |
97,6 |
62 e 7 mesi |
98,6 |
LAVORO NOTTURNO A TURNI per giorni lavorativi da 64 a 71 l’anno (almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino) |
35 anni |
63 e 7 mesi |
99,6 |
64 e 7 mesi |
100,6 |
LAVORO NOTTURNO A TURNI per giorni lavorativi da 72 a 77 l’anno (almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino) |
35 anni |
62 e 7 mesi |
98,6 |
63 e 7 mesi |
99,6 |
LAVORO NOTTURNO svolto per l’intero anno lavorativo (almeno 3 ore comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino) |
35 anni |
61 e 7 mesi |
97,6 |
62 e 7 mesi |
98,6 |
Condizione necessaria per richiedere l’anticipo pensionistico è che l’attività usurante sia stata svolta per metà della vita lavorativa oppure per sette anni negli ultimi dieci.
Pertanto, solo i lavoratori in possesso del requisito temporale richiesto e che matureranno i particolari requisiti nel corso del 2024, devono presentare la domanda di accesso al beneficio entro il 1° maggio 2023.
ATTENZIONE-IMPORTANTE Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre il 1° maggio 2023 e sempreché sia accertato il possesso dei prescritti requisiti, la decorrenza della pensione è differita di: a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. |
Per il riconoscimento del beneficio al pensionamento anticipato il lavoratore interessato deve allegare alla domanda il Mod. AP45, nel quale occorre indicare le informazioni utili a dimostrare le mansioni usuranti svolte nonché allegare ulteriore documentazione utile allo scopo (buste paghe, contratto di assunzione, etc.).
In merito alla documentazione l’Inps chiarisce che:
- può essere esibita documentazione equipollente utile a provare l’attività svolta, purché trattasi di documentazione dell’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti.
- non assumono valore probatorio le dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate ora per allora.
ATTENZIONE-IMPORTANTE Per i lav. organizzati in turni di 12 ore – risultanti da Acc. Coll. sottoscritti al 31.12.2016 – che prestino attività per meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 (Circ. Inps 59/2018) – In questo caso è necessario presentare anche il testo dell’Accordo |
Si ricorda che solo dopo l’accoglimento del diritto al beneficio da parte dell’Inps, sarà possibile presentare al momento opportuno la specifica domanda di pensionamento anticipato.
Da ultimo si ricorda che gli accessi al beneficio sono monitorati dall’Inps e che l’accoglimento della domanda è soggetto anche alla verifica della sussistenza della relativa copertura finanziaria.
NASPI
DIMISSIONI LAVORATORE PADRE
(Circolare Inps n. 32 del 20 marzo 2023)
L’INPS, con la circolare in oggetto – acquisito il parere del Min. Lavoro – fornisce alcune istruzioni in materia di accesso alla NASpI nelle ipotesi di dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore padre nel periodo seguente alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001) e del congedo di paternità alternativo (art. 28 , D.Lgs. n. 151/2001 ), entro un anno di vita del bambino, così come riformate dal Decreto conciliazione – lavoro.
Si ricorda che prima delle modificazioni apportate dal D.lgs 30 giugno 2022 n. 105, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (Circolare Inps n. 122/2022).
Ad oggi l’Inps con la circolare in esame – condividendo l’indirizzo interpretativo ministeriale – specifica che l’accesso alla NASpI è da intendersi rivolto al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di paternità alternativo.
Ne discende che a partire dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022), in caso di dimissioni del padre lavoratore dipendente durante il primo anno di vita del bambino è possibile richiedere la Naspi in presenza degli altri requisiti normativamente previsti per la prestazione.
OPZIONE DONNA 2023
QUALI SONO LE NOVITA’?
Una delle novità più rilevanti contenute nella Legge di Bilancio 2023 è la modifica dei requisiti di accesso alla Pensione anticipata Opzione Donna con effetto dal 1° gennaio 2023.
I requisiti per la pensione anticipata
Per le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti nel corso dell’anno 2022, la pensione Opzione Donna viene riproposta con alcune importanti distinzioni rispetto al passato: se l’anzianità contributiva richiesta rimane invariata (35 anni di contribuzione), l’età anagrafica passa a 60 anni per tutte le lavoratrici.
Tuttavia, per ovviare all’aumento del requisito anagrafico, è stato introdotto un meccanismo di riduzione dell’età di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
La platea delle beneficiarie
Se in precedenza tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, in possesso dei requisiti di età e contribuzione previsti, potevano accedere alla Pensione Opzione Donna, da gennaio 2023 e per coloro che abbiano maturato i requisiti nel corso del 2022, il beneficio è riconosciuto solamente a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- Prestino assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art.3 c.3 L.104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- Siano riconosciute invalide civili in misura superiore o uguale al 74 per cento;
- Siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici in questione il requisito anagrafico viene ridotto a 58 anni a prescindere dal numero di figli.
La pensione decorre dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, nel caso di lavoratrice dipendente, 18 mesi se la lavoratrice è autonoma.
Resta invariato il sistema di calcolo della prestazione che si ricorda essere quello contributivo.
NASPI E CONTRATTO PART-TIME
Verifica del minimale retributivo
Come funziona la NASpi per i contratti part-time?
I contratti di lavoro part-time hanno delle conseguenze sul calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI, soprattutto per quanto concerne la durata. Infatti, la NASpI, viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo pieno, mentre per i rapporti di lavoro a orario parziale la durata è inferiore. Per quanto riguarda il part-time sia orizzontale che verticale, vengono prese in considerazione tutte le 52 settimane di contribuzione, purché la retribuzione settimanale non sia inferiore ai minimali retributivi Inps. In quest’ultimo caso invece il conteggio delle settimane subisce delle modifiche.
Il minimale contributivo
Innanzitutto, si deve considerare il minimale contributivo, ossia la retribuzione minima considerata come base per il calcolo dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro. Per l’anno corrente il minimale della retribuzione giornaliera è pari a 53,95 €, pertanto se il lavoratore percepisce una retribuzione giornaliera inferiore a questa soglia i contributi dovuti saranno comunque calcolati tenendo conto di tale minimo giornaliero. Tuttavia, per l’accredito di 52 settimane contributive è necessario che la retribuzione settimanale sia pari o superiore a 227,18 €, vale a dire il 40% del trattamento minimo di pensione, ed è un valore che cambia ogni anno. Sotto questa soglia non viene riconosciuta per intero la settimana contributiva e pertanto si creano delle ripercussioni sulla durata dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori part-time con retribuzione non elevata.
Chi è escluso dal conteggio?
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
- gli operai agricoli
- gli apprendisti
Al di sotto della soglia minima di retribuzione settimanale, una settimana contributiva potrebbe necessitare di più giorni: per esempio, la settimana contributiva potrebbe essere pari a 10 giorni di lavoro part time; di conseguenza, le settimane contributive necessarie per il diritto alla Naspi devono essere pari a 13 negli ultimi quattro anni e quindi ci vorrebbero più settimane lavorative per raggiungere tale requisito.
Lo stesso vale per la durata dell’indennità, erogata per la metà delle settimane contributive riferite agli ultimi quattro anni, perciò si verificherà una riduzione.
Nessuna differenza, invece, per l’importo. La prestazione viene comunque calcolata prendendo in considerazione il 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
