CAVALLI DA CONCORSO IPPICO
A SAN GIOVANNI IN MARIGNANO UNA FUCINA DI CAMPIONI:
PREMIATA L’AZIENDA PALMETTI SETTIMIO
(Rimini, 14 marzo 2023) Nuovo e importante riconoscimento per l’azienda agricola Palmetti Settimio di San Giovanni in Marignano, specializzata nell’allevamento di equini da sella e socia di lungo corso di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. In occasione dell’Antica Fiera di San Gregorio di Morciano di Romagna, l’azienda Palmetti Settimio si è infatti aggiudicata l’ambìto secondo posto della Mostra Mercato del Cavallo, a conferma dei continui sforzi di miglioramento e innovazione nelle tecniche di allevamento degli equini destinati ai concorsi ippici.
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, che corona un percorso di successo intrapreso da diversi anni e che ci ha visto ottenere importanti premi”, commenta Andrea Palmetti, figlio di Settimio, e incaricato della gestione della parte equina dell’azienda. “Dopo la vittoria dello scorso anno non era affatto scontato riuscire a ottenere un piazzamento di prestigio anche in questa nuova edizione della Mostra Mercato. Il lavoro che stiamo facendo è molto importante e viene apprezzato sia in Italia che all’estero; i nostri cavalli sono sempre più richiesti, e proprio il mese scorso abbiamo perfezionato un’importante vendita in Danimarca”.
“L’azienda agricola Palmetti Settimio è una vera e propria fucina di eccellenti equini da sella – dichiara Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini -. Le competenze tecniche e manageriali della famiglia Palmetti sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano motivo di grande vanto per la nostra Associazione. Ogni giorno Andrea Palmetti e la sua famiglia testimoniano come l’amore e l’attaccamento alle nostre tradizioni rurali possano costituire ancora oggi le fondamenta per un’attività di impresa di grande successo”.
Costituita circa 40 anni fa e sempre gestita a livello famigliare, l’Azienda Agricola Palmetti possedeva in principio una stazione di monta riservata a cavalli, tori e maiali. Successivamente ha deciso di focalizzarsi sull’allevamento equino: prima da carne e poi solamente da sella.
“Lungo tutto il nostro percorso, siamo arrivati anche ad avere quattro fattrici, un numero molto importante per realtà come la nostra – racconta Andrea Palmetti -. Al momento, oltre ad alcuni puledri di diverse età, abbiamo due fattrici registrate presso il Ministero dell’Agricoltura. Una di queste cavalle svolge attività agonistica ma non è stata ancora avviata alla riproduttività, mentre la seconda, dopo un’importante carriera, è stata ritirata dalle gare e ora svolge solo la funzione di fattrice”.
Per il futuro, l’obiettivo è quello di continuare a crescere “soprattutto nella qualità dei nostri equini da sella – afferma Palmetti -, aspetto peraltro molto complicato e che richiede il contributo di importanti professionalità”.
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO 730/2023
Con il Provvedimento 6.2.2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. 730/2023, il cui termine ultimo di presentazione è fissato al 30.9.2023 che, cadendo di sabato, “slitta” al 2.10.2023, sia in caso di presentazione direttamente da parte del contribuente che in caso di presentazione tramite un CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta, fermo restando che questi ultimi sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate entro il termine fissato in base alla data in cui hanno ricevuto / elaborato la dichiarazione del contribuente come di seguito riepilogato.
Dichiarazioni ricevute (elaborate da CAF-professionista abilitato-sostituto d’imposta) |
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate |
entro il 31.5.2023 |
entro il 15.6.2023 |
dal 1.6 al 20.6.2023 |
entro il 29.6.2023 |
dal 21.6 al 15.7.2023 |
entro il 24.7.2023 (23.7 cade di domenica) |
dal 16.7 al 31.8.2023 |
entro il 15.9.2023 |
dal 1.9 al 30.9.2023 |
entro il 2.10.2023 (30.9 cade di sabato) |
SCAGLIONI IPEF
In particolare si rammenta che gli scaglioni di reddito con le relative aliquote IRPEF e le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensione per il 2022 risultano essere le seguenti.
Fino a € 15.000 |
23% |
23% su intero importo |
da € 15.001 a € 28.000 |
25% |
€ 3.450 + 25% parte eccedente € 15.000 |
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Da 28.001 a € 50.000 |
35% |
€ 6.700 + 35% parte eccedente € 28.000 |
Oltre € 50.000 |
43% |
€ 14.400 + 43% parte eccedente € 50.000 |
FAMILIARI A CARICO
Nel quadro “Familiari a carico” sono state introdotte 2 nuove colonne al fine di recepire le modifiche apportate alle detrazioni per i figli a carico. In particolare si rammenta che a decorrere dall’1.3.2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12, TUIR:
- spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- sono sostituite dall’assegno unico, erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età se con disabilità .
Conseguentemente per il periodo 1.1 – 28.2.2022 la detrazioni vanno determinate con le “vecchie” regole mentre dall’1.3.2022 va applicata la nuova disciplina che prevede, oltre a quanto già ricordato, anche
la soppressione:
- della maggiorazione di € 200 per ciascun figlio a carico per le famiglie con più di 3 figli;
- dell’ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli.
QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
La struttura del Quadro C non ha subito modifiche tuttavia, va considerato che dal 2022:
- la c.d. “ulteriore detrazione” di cui all’art. 2, DL n. 3/2020 prevista per i redditi tra € 28.000 e € 40.000 è stata abrogata e pertanto non è più riconosciuta;
- il c.d. “trattamento integrativo” (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori con:
reddito complessivo non superiore a € 15.000 e
imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
QUADRO E – ONERI E SPESE
Nel Quadro E, riservato all’esposizione degli oneri detraibili / deducibili, si evidenziano le seguenti novità.
SEZIONE I – INTERESSI PASSIVI ACQUISTO / COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale, è necessario evidenziare separatamente gli importi dipendenti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022.
SEZIONE I – INTERESSI PASSIVI PRESTITI / MUTUI AGRARI
Analogamente a quanto sopra esposto, anche con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutui agrari è necessario evidenziare separatamente gli importi dipendenti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022, al fine di determinare la spettanza del trattamento integrativo in presenza di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra € 15.001 e € 28.000.
SEZIONE III A – INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO / ANTISISMICI / BONUS FACCIATE
Ai fini della compilazione dei righi da E41 a E43 si evidenzia:
l’introduzione dei nuovi codici “21” e “22” per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche. Per tali interventi va considerato che:
ai sensi dell’art. 119-ter, DL n. 34/2020, spetta la detrazione del 75% da suddividere in 5 rate annuali (Informativa SEAC 5.10.2022, n. 308). Per fruire di tale nuova detrazione, a col. 2 “Tipologia” va indicato:
il codice “21” se gli interventi sono effettuati su edifici unifamiliari / con più unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
il codice “22” se gli interventi sono effettuati su edifici plurifamiliari / condomini;
qualora le spese sostenute nel 2022 rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione del 110%, soddisfando i requisiti richiesti, il contribuente può scegliere se continuare a fruire della detrazione del 110% nel limite di spesa di € 96.000, oppure fruire della nuova detrazione del 75%;
la detrazione spettante per il c.d. “Bonus facciate” per le spese sostenute nel 2022 è ridotta (dal 90%) al 60%;
a col. 2 “Tipologia” non sono più utilizzabili i codici “2” e “3” in quanto relativi alle spese 2012 (con ultima quota di detrazione fruita nel mod. 730 / REDDITI 2022).
SEZIONE III C – C.D. “BONUS ARREDO”
Con riferimento al c.d. “Bonus arredo” i cui dati vanno esposti a rigo E57 “Spese arredo immobili ristrutturati”, ai fini della compilazione si rammenta che:
il limite massimo di spesa agevolabile per il 2022 è pari a € 10.000 (€ 16.000 nel 2021);
per la verifica dei requisiti degli elettrodomestici, va fatto riferimento alle nuove etichette energetiche ed è necessaria la classe non inferiore alla “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe “F” per frigoriferi e congelatori.
SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
Con riferimento agli interventi di risparmio e riqualificazione energetica non sono presenti rilevanti modifiche, ma merita rammentare che:
per gli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%, per le spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali mentre per quelle sostenute dal 2022 la detrazione del 110% va ripartita in 4 rate annuali;
la maggiorazione del 50%del limite massimo di spesa agevolabile previsto per gli interventi che prevedono la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici, originariamente prevista per le spese sostenute fino al 30.6.2022, è applicabile per tutto il 2022 (spese sostenute fino al 31.12.2022);
tra gli interventi agevolabili, ai sensi dell’art. 15, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, dal 2022, nell’ambito degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui ai codici “32” e “33” è ricompresa l’installazione di sonde geotermiche utilizzate per impianti geotermici.
SEZIONE V – DETRAZIONE GIOVANI INQUILINI
Per i soggetti che possono fruire della detrazione prevista per i canoni di locazione pagati per l’abitazione principale, a seguito della revisione dell’art. 16, comma 1-ter, TUIR ad opera dell’art. 1, comma 155, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), è stata modificata la detrazione riservata ai “giovani inquilini”.
In particolare la nuova detrazione, a decorrere dal 2022, è riservata ai giovani fino a 31 anni non compiuti ed è riconosciuta per i primi 4 anni di locazione, nella misura del 20% del canone di locazione, fino ad un massimo di € 2.000.
QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA
Nel quadro G sono istituiti 5 nuovi codici da esporre a col. 1 di rigo G15 per i seguenti nuovi crediti d’imposta:
- d. “social bonus” di cui all’art. 81, D.Lgs. n. 117/2017, le cui disposizioni attuative sono state definite dal DM 23.2.2022, n. 89 (codice “11”);
- credito d’imposta per l’attività fisica adattata, c.d. “AFA” di cui all’art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021, le cui disposizioni attuative sono state definite dal DM 5.5.2022 e dal Provvedimento 11.10.2022 che ha fissato modalità e termini di presentazione dell’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 15.3.2023 (codice “12”).
- credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 1, comma 812, Legge n. 234/2021, le cui disposizioni attuative sono state definite dal DM 6.5.2022 e dal Provvedimento 11.10.2022 che ha fissato modalità e termini di presentazione dell’apposita domanda da presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 30.3.2023 (codice “13”).
- credito d’imposta per erogazioni liberali a favore delle Fondazioni ITS Academy di cui all’art. 4, comma 6, Legge n. 99/2022, le cui disposizioni attuative sono state definite dal Provvedimento 10.11.2022 (codice “14”).
CITTADINI UCRAINI: proroga al 31 dicembre 2023 della validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea.
Informiamo che il Consiglio dei Ministri ha prolungato, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza finalizzato ad assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
A seguito di tale decisione, con apposito decreto-legge (n. 16 del 2 marzo 2023), viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2023 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati agli aventi diritto.
Si ricorda a tal proposito che il DPCM 28 marzo 2022 aveva riconosciuto il regime emergenziale di protezione temporanea per tre categorie di soggetti:
1) cittadini ucraini e loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
2) cittadini di altri paesi e loro familiari che beneficiavano prima del 24 febbraio 2022 di protezione internazionale o nazionale equivalente in Ucraina;
3) cittadini di altri paesi che dimostravano di soggiornare in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 con permesso di soggiorno permanente valido.
Si rammenta che il permesso di soggiorno, sulla base della normativa emergenziale, si ottiene con la richiesta da presentare in Questura, e che la ricevuta, in attesa del permesso, è sufficiente per l’esercizio dei relativi diritti (compreso quello di accesso al mercato del lavoro).
Il DPCM in questione riconosceva la validità dei permessi di soggiorno per motivi di protezione internazionale fino al 4 marzo 2023; con la pubblicazione del citato decreto-legge 2 marzo 2023, n.16 tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.
Interventi agro climatico ambientali e agricoltura biologica, prorogata la scadenza per la presentazione delle domande
A seguito della Delibera 371 del 13.03.2023 è stata prorogata alle ore 13 del prossimo 14 aprile 2023 la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per tutti gli interventi.
Il termine per la presentazione delle notifiche delle nuove superfici a biologico è rimasto al 14 marzo 2023.
Inoltre, si riportano alcune precisazioni sull’intervento 19 (riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari:
- è stato integrato il bando della misura 19 – paragrafo 4 “Impegni” – azioni 1 e 2 con la dicitura “Le disposizioni applicative della Azione 1/ Azione 2 vengono approvate annualmente all’interno dell’atto di approvazione dei Disciplinari di produzione integrata e pubblicate;
- è stato integrato il bando della misura 19 con il paragrafo 7.1 per meglio definire la demarcazione e cumulabilità con gli interventi OCM: “Demarcazione con interventi settoriali” Le superfici oggetto di aiuto in SRA19 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell’ambito di intervento settoriali analoghi a SRA19 previsti all’interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). Nel caso di interventi analoghi a SRA19 finanziati con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell’intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con lo SRA19 dello sviluppo rurale”; ne consegue che:
- SRA19 – Azione 1 è cumulabile con intervento settoriale produzione integrata a superfice;
- SRA19 – Azione 2 non è cumulabile con l’intervento settoriale produzione integrata a superfice;
- i sotto impegni di SRA19 – Azione 3 sono cumulabili in generale con gli interventi settoriali produzione integrata a superfice, fatta eccezione per alcuni pagamenti di mezzi tecnici (es. confusione sessuale, alcuni preparati microbiologici, pacciamatura film plastici, ecc.) per i quali verrà effettuata una specifica verifica istruttoria tesa a evitare il doppio finanziamento.
Per il testo completo dei bandi pubblicati si può fare riferimento al seguente link:
I bandi approvati con Dgr 2375/2022(Interventi agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica).
Per le aziende interessate è necessario quanto prima manifestarsi presso i nostri uffici tecnici.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.
Vitivinicolo: aperto il portale per le domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli. Scadenza fissata al 31 marzo
Informiamo che Agea ha reso disponibile l’applicativo su SIAN per presentare le domande per l’anno 2023, con le stesse regole dello scorso anno. In Emilia-Romagna la superficie richiedibile massima è pari ad un ettaro (l’assegnazione effettiva sarà probabilmente molto meno) e priorità per le aziende biologiche.
La data per la presentazione delle domande rimane fissata con scadenza ultima al prossimo 31 marzo.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per chiarimenti e per la predisposizione delle pratiche.
Credito, Agrifidi al via l’operatività per il 2023
In data 23 gennaio 2023 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il nuovo “Programma Operativo 2023 per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un Aiuto De Minimis sotto forma di concorso interessi.
Il bando propone due linee di credito: “prestito di conduzione max. 12 mesi” e “Prestito di conduzione medio periodo fino ad un massimo di 60 mesi con contributo per i primi 36 mesi” con il solo regime di aiuto in de minimis.
Per il breve termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2%. (Importo minimo 6.000,00 euro e max. 150.000,00)
Per il medio termine l’abbattimento è fissato nella misura del 2,50%.(Importo minimo 12.000,00 euro e max.500.000,00)
Ribadisco anche in questa occasione che è un contributo molto importante, perché l’aiuto previsto (2,5% annuo), viene calcolato per 3 anni ed attualizzato all’anno in cui viene presentata la domanda, per essere poi liquidato all’azienda in 3 rate annuali, uguali e costanti. Questo aiuto corrisponde all’incirca ad un 4,4% netto: quindi, per semplificare, una domanda dell’importo di euro 100 mila riceverà un contributo di Euro 4.400,00 pagato in 3 rate uguali di Euro 1.466,00 per i primi 3 anni di durata del prestito.
Le Priorità sono state cambiate:
- imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
- imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
- altre imprese agricole del territorio regionale.
La dotazione finanziaria complessivamente ammonta ad euro 900 mila, così ripartiti: euro 600 mila per le domande a breve termine ed Euro 300 mila per quelle a medio periodo.
Abbiamo avuto rassicurazione dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna che, in sede di assestamento di Bilancio, la Regione si farà carico di tutte le richieste pervenute per riuscire a soddisfarle.
La grossa novità è costituita dal fatto che la Regione Emilia-Romagna, su precisa richiesta, ha modificato, alzandoli, i parametri Ettaro / Coltura della modulistica in maniera tale da potere avere importi più elevati all’atto della presentazione della domanda. Questo consente alle aziende, in accordo con la Banca di potere aumentare la cifra che prima era limitata da questi parametri che non erano più stati ritoccati da anni.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 28 aprile 2023.
Ricordo che le aziende devono essere in Regola con il DURC anche al momento della presentazione della domanda.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento e per la compilazione delle domande.
Ristrutturazione e riconversione vigneti, aperto il bando
Informiamo che con Delibera 131 dello scorso 30 gennaio la regione ha approvato il bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, relativamente alla campagna 2023/2024.
Il bando è rivolto alle imprese agricole emiliano-romagnole che vogliono ristrutturare o riconvertire i propri vigneti, adatti alla produzione di vini a Denominazione di Origine e Indicazione geografica, valorizzando i vini di qualità legati al territorio.
Gli obiettivi che persegue sono quelli di rafforzare l’identità delle produzioni, incentivare il ricorso alla meccanizzazione delle coltivazioni per abbassare i costi di produzione delle aziende viticole e aumentare la competitività delle stesse sui mercati.
Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori di superfici vitate o che possiedono un’autorizzazione al reimpianto.
Sono previsti diversi tipi di interventi:
- la riconversione varietale: il reimpianto (o il sovrainnesto su vigneti esistenti) di una varietà di uva da vino di maggior pregio enologico o commerciale;
- la ristrutturazione dei vigneti: la ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole o il reimpianto sulla stessa superficie ma con modifiche al tipo di allevamento o al sesto di impianto;
- il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie come la Flavescenza dorata;
- il passaggio a tecniche di gestione più efficaci, quali ad esempio l’installazione o il miglioramento del sistema irriguo fisso (o subirriguo) di soccorso. L’ammissibilità di questo intervento resta subordinata all’espressione di un apposito parere da parte della Commissione Europea.
Tutti gli interventi per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.
La domanda può essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 31 marzo 2023 avvalendosi del sistema informativo messo a disposizione da AGREA definito SIAG.
Il bando 2023 prevede:
- una superficie minima di intervento di 0,5 ha;
- che il sovrainnesto possa essere effettuato solo su vigneti aventi meno di 25 anni alla scadenza del bando (vigneti piantati in data successiva al 30 marzo 1998);
- Risorse assegnate pari a 15.248.928,00 euro;
- le domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1° settembre 2023, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto d’intervento;
- un contributo ai vigneti riconosciuti come storici o eroici che necessitano di ammodernamento;
- la non ammissibilità degli interventi su filari singoli;
- la non ammissibilità di modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
- Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024” oppure il numero CUP rilasciato in fase di concessione.
Entro il mese di ottobre 2023 verrà deciso se le domande in possesso dei requisiti, saranno anche finanziabili.
I viticoltori richiedenti potranno scegliere se presentare un progetto:
- annuale terminando i lavori entro il 10 giugno 2024 e presentando entro il medesimo termine la domanda di pagamento a saldo finale;
- biennale terminando i lavori entro il 10 giugno 2025 e presentando:
- Una domanda di pagamento anticipato allegando una fidejussione entro il 10 giugno 2024 per ottenere l’80% del contributo concesso;
- Una domanda di pagamento a saldo finale entro il 10 giugno 2025 per ottenere il restante 20% del contributo concesso.
L’aiuto che si può richiedere varia dagli 8.000 €/ha (a Nord della Via Emilia) agli 8.500 €/ha (a Sud della Via Emilia), cui è possibile aggiungere:
- 700 €/ha per la realizzazione di impianti irrigui, elevati a 1.200 €/ha per i subirrigui;
- 900 €/ha per coloro che estirpano anche un vecchio vigneto;
- 3.000 €/ha per il cd. Mancato reddito.
I vigneti finanziati dovranno essere mantenuti tali per almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo da parte di AGREA.
Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni informazione e per la predisposizione delle domande.
Le aziende interessate sono inviate a prendere appuntamento specifico per la preparazione della domanda.
Piano di Sviluppo Rurale, insediamento di giovani agricoltori: approvato l’ultimo bando relativo alla precedente programmazione
Informiamo che la Regione Emilia-Romagna ha approvato con oltre 4,6 milioni di euro di risorse finanziarie suddivise in quasi 1,5 milioni di euro per il tipo di operazione 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento” e oltre 3,1 milioni di euro per il tipo di operazione 6.1.01 “Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori”. Il premio di primo insediamento varia da un minimo di 30 mila euro ad un massimo di 50 mila euro nelle zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28 aprile 2023.
L’atto di approvazione è la delibera di Giunta regionale n. 324 del 06 marzo 2023.
Per il nuovo bando giovani, sulla programmazione PAC 2023/2027 bisognerà invece attendere la fine del 2023.
Gli uffici tecnici sono disposizione su appuntamento per valutare eventuali ingressi di giovani in agricoltura.
Un bando da 500mila euro per sostenere la coltivazione della patata utilizzando tubero-seme certificato
Sostenere la coltivazione della patata sul territorio dell’Emilia-Romagna e, in particolare, le imprese agricole che utilizzano tubero-seme certificato, ovvero tuberi che vengono usati per la semina e che pertanto rispettano le norme fitosanitarie. È quanto ha deciso la Giunta regionale, mettendo a bando 500 mila euro di aiuti per l’anno 2023.
Le domande potranno essere presentate, da chi è in possesso dei requisiti per partecipare al bando, dal 2 maggio fino alle ore 13 del 15 luglio 2023 attraverso il sistema informativo Siag, che verrà attivato prossimamente.
L’importo assegnato al finanziamento, secondo quanto stabilito da un’apposita delibera (n. 373 del 13 marzo 2023) viene così ripartito: 350mila euro destinati al finanziamento delle superfici coltivate con la tipologia di Patata di Bologna Dop, e 150mila euro per le altre superfici coltivate a patata in Emilia-Romagna, di qualsiasi altra tipologia e destinazione commerciale.
L’importo dell’aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all’intervento e il numero totale degli ettari coltivati. Precisamente, per la produzione di Patata di Bologna Dop utilizzando un quantitativo minimo di tubero seme-certificato è previsto un contributo massimo di 1.200 euro ad ettaro; per le altre tipologie di patata, utilizzando un quantitativo minimo di tubero-seme certificato, è previsto un contributo massimo di 200 euro ad ettaro.
Clicca qui per accedere al bando
GAS DI SCARICO DIESEL: sostanze cancerogene
I gas di scarico dei motori diesel rientrano nella lunga lista di sostanze cancerogene. Lo hanno stabilito gli esperti dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro- che fa parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità- secondo i quali ci sono prove sufficienti per associare l’esposizione a questi gas con l’aumento del rischio di tumore al polmone. In particolare, le sostanze contenute nei gas di scarico dei motori diesel potrebbero causare il tumore del polmone e far aumentare il rischio di cancro alla vescica. Si ricorda pertanto che è severamente vietato utilizzare motori endotermici in luoghi chiusi (capannoni, officine, etc.). Nell’ambito delle programmazioni della sorveglianza nelle aziende, da parte dell’AUSL Romagna, da quest’anno verranno eseguiti sopralluoghi ed ispezioni nelle officine e punti manutenzione ove verificare la gestione di questi fattori. Si avvertono pertanto le aziende con punto manutenzione, officina, o capannoni di ricovero attrezzi, di predisporre opportuna segnaletica di “Divieto di tenere i motori accesi “e per ciò che riguarda punti manutenzione ed officine, di dotarsi di sistemi di aspirazione idonei (anche portatili) per ridurre i rischi.
CONCESSIONI DEMANIALI: scadenza pagamento canoni annuali
I pagamenti relativi alle concessioni rilasciate da ARPAE, quali prelievo di acqua sotterranea da pozzo/i, prelievo di acqua sotterranea da sorgente, attingimento acqua superficiale da fiume/rio/lago e concessione di aree demaniali devono essere effettuati annualmente.
La scadenza annuale per il pagamento è il 31 Marzo; se il pagamento non viene effettuato entro tale data si dovrà pagare la rata con i tassi d’interesse.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio tecnico – Area ambiente
PUA PROVVISORIO: scatta l’obbligo di conservazione
Dalla fine del mese di marzo sarà obbligatorio conservare, presso la propria azienda, la versione provvisoria del P.U.A. (piano di utilizzazione agronomica).
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate): aziende con allevamento (>3000 kg azoto/annuo), aziende IPPC, aziende di bovini con oltre 500 UBA, impianti di biogas (>3000 kg azoto/anno), aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost, aziende senza allevamento che usa effluenti/digestato come DETENTORE (>3000 kg azoto/anno).
Nota: non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di azoto/anno.
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zona ordinaria): aziende IPPC, aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA, impianti di biogas >6000 kg azoto/anno, aziende che usano digestato >6000 kg azoto/anno, aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost.
Nota: il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.
MUD 2023: pubblicato il DPCM che stabilisce la nuova dichiarazione, la scadenza è l’8 luglio 2023
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
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News
PESIONE QUOTA 103
Chiarimenti
La Legge di Bilancio ha istituito la nuova “pensione anticipata flessibile”, denominata anche “Quota 103”, che ha sostituito la precedente pensione anticipata Quota 102. Si tratta di un nuovo canale di accesso alla pensione anticipata, oltre a quello ordinario, che si perfeziona sulla base di due requisiti minimi: un’anzianità contributiva di 41 anni di contributi ed un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni, la cui somma dà appunto il valore 103. Analogamente a quanto previsto per Quota 100 e Quota 102, il diritto alla pensione Quota 103 conseguito entro il 31 dicembre 2023, potrà essere esercitato anche in data successiva.
I beneficiari di Quota 103
Destinatari della nuova misura di anticipo pensionistico sono tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, compresi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Quota 103 non trova, invece, applicazione nei confronti del personale militare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, del personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, nonché dei Liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di riferimento.
Il meccanismo delle finestre
Le pensioni Quota 103 prevedono, inoltre, il meccanismo delle finestre pensionistiche, vale a dire un regime di decorrenza pensionistica differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti. Il sistema della “finestra mobile” risulta differenziato a seconda della natura giuridica privata o pubblica del datore di lavoro di ultima iscrizione. I lavoratori del settore privato possono accedere a pensione tramite Quota 103 dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti, con prima decorrenza utile dal 1° aprile 2023 per coloro i quali risultano già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2022. Diversamente per i dipendenti del settore pubblico la decorrenza è fissata dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti, con prima decorrenza utile dal 1° agosto 2023 per diritti maturati entro il 31 dicembre 2022. Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola statale e dell’AFAM per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre 2023 e al 1° novembre 2023.
Limite importo lordo
ll nuovo trattamento viene riconosciuto nei limiti di un importo lordo mensile non superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (€ 2.818,7). Questo tetto massimo mensile opera fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissato a 67 anni di età).
Cumulo lavoro
Come già previsto per la pensione Quota 100 e Quota 102, anche la pensione anticipata Quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fino al raggiungimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Rimangono però cumulabili i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite annuo di 5.000 euro lordi complessivi.
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
Chiarimenti
Lo sapevi che se sei in pensione e continui a lavorare, puoi integrare i contributi versati successivamente alla data di decorrenza della pensione? È un diritto che va esercitato attraverso la richiesta di “Supplemento”. Il supplemento di pensione si può ottenere solo a domanda, nei tempi e modi previsti dalla norma. Il Supplemento di pensione è una prestazione Inps che spetta ai titolari di pensione diretta che continuano a lavorare versando i relativi contributi.
Quando fare domanda per il supplemento pensione
Puoi farne richiesta la prima volta dopo 5 anni dalla data del pensionamento e successivamente, sempre, ogni 5 anni dall’ultimo Supplemento, che sommandosi alla pensione già in essere, ne determina un aumento. Inoltre, puoi anche richiederlo, ma solo una volta, dopo due anni dalla data di decorrenza della pensione o dall’ultimo supplemento a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile, (67 anni nel 2023) prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento stesso.
La validità della domanda
La decorrenza di tale prestazione è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Tale prestazione non prevede il calcolo degli arretrati anche se il diritto era stato maturato prima dell’invio della domanda.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2023
Requisiti e modalità di accesso a domanda
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all’indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
