CONVEGNO FISCALE 2023: Novità fiscali per il settore agricolo

Siamo arrivati anche quest’anno all’atteso appuntamento del Convegno organizzato da Confagricotura di Forlì-Cesena e di Rimini, insieme alle Unioni di Ferrara e Ravenna.

Quest’anno l’organizzazione spetta all’unione di Ferrara, trovate nella locandina allegata l’invito alla partecipazione del XXVII CONVEGNO FISCALE riguardante le NOVITA’ FISCALI 2023 PER IL SETTORE AGRICOLO

L’evento si terrà il 30 GENNAIO 2023 alle ORE 15:00, presso la  Sala Conferenze Camera di Commercio di Ferrara, Largo Castello, 10 (Ferrara)

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

Dott.ssa Alessandra CAPUTO dello STUDIO ASSOCIATO TOSONI SS

e del

Dott. Nicola CAPUTO Responsabile Fiscale di Confagricoltura

Locandina CONVEGNO FISCALE 2023

 

 

 

FINANZIARIA 2023: Alcune novità

È stata pubblicata la Finanziaria 2023, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2023.

Crediti d’imposta energetici 1 trimestre 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.

 

Soggetti

Credito d’imposta

 

1 trimestre 2022

2 trimestre 2022

3 trimestre 2022

4 trimestre 2022

1 trimestre 2023

Imprese non energivore

 

                         

                         15%

                         

        30%

   

      45%

 

Imprese non gasivore

 

 

                    25%

 

       40%

 

      35%

 

Imprese esercenti

attività agromeccanica

 

 

 

         —

 

    —

 

 

                      20%

 

Imprese esercenti

attività agricola

 

 

 

     20%

 

   —

 

 

                          

                                 20%

 

Imprese esercenti

attività della pesca

 

       20%

 

 

I nuovi crediti d’imposta in esame:

–  sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;

–  sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

Utilizzo “bonus carburante” pesca / agricoltura 3 trimestre

Il “Decreto Aiuti-bis”, prevede l’utilizzo del c.d. “bonus carburante” a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca, relativo al terzo trimestre 2022.

 In particolare, il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023;
  • non è soggetto ai limiti di
  1. a) € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei credit;
  2. b) € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI

 

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile.
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia, sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.

Inoltre, è stabilito:

  • il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti all’Agenzia delle Entrate;
  • i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni “non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione
  • l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

Regime forfetario

Recentemente la Finanziaria 2023 è intervenuta apportando le seguenti modifiche al regime forfetario:

− aumento del limite dei ricavi / compensi ai fini dell’applicazione del regime da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.

− modifica della regola di “uscita” dal regime.

Di seguito, si riepilogano le condizioni di accesso al regime forfetario e di funzionamento dello stesso alla luce delle predette novità in vigore dal 2023.

 

Flat tax incrementale

Nell’ambito del disegno di legge della Finanziaria 2023 sono contenute, tra l’altro, due specifiche novità relative alla c.d. “Flat tax” (Tassa piatta).

In particolare, a decorrere dal 2023, il Legislatore prevede:

− l’allargamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfetario;

− l’introduzione della c.d. “Flat tax incrementale” applicabile dalle imprese / lavoratori autonomi all’eccedenza del relativo reddito 2023 rispetto a quello più elevato dichiarato nel triennio 2020 – 2022.

Riduzione iva applicabile al pellet  

In sede di approvazione, per il 2023, è stata prevista la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile ai pellet.

Proroga agevolazioni acquisto “prima casa” under 36

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa” come previsto dal “Decreto Sostegni-bis”.

In particolare, per gli:

– atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)

– atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento:

– dell’imposta di registro;

– delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;

– in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;

– in compensazione nel mod. F24.

Detrazione iva acquisto immobili classe a / b

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione:

– spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;

– va ripartita in 10 quote annuali.

Esenzione irpef coltivatori diretti / iap

È confermata l’estensione anche al 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF Finanziaria 2017 per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione imu immobili occupati

Con la Finanziaria 2020, è confermata l’estensione dell’esenzione IMU agli immobili non utilizzabili né disponibili, ossia occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Trasferimento terreni agricoli under 40

Per gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed IAP, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:

– imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;

– imposta catastale dell’1%.

In sede di approvazione è stato introdotto un nuovo comma in base al quale la predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarano nell’atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all’iscrizione nell’apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.

Bonus mobili

In sede di approvazione, relativamente al c.d. “bonus mobili”, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

Limite utilizzo contante

È confermata la modifica, in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

Sabatini ter

In sede di approvazione è stata prevista un’integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 – 2026 ai fini della proroga della c.d. “Sabatini-ter”. In particolare, sono stanziati:

  • € 30 milioni per il 2023;
  • € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.

Viene inoltre prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti (da 12 a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento agevolatodall’1.1.2022 al 30.6.2023.

 

 

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: invio entro gennaio 2023

Ricordiamo che l’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede un preciso obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, ovvero gli stessi sono tenuti ad inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Sono quindi soggetti a tale obbligo i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, con fotografia al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo, più in generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 nella seguente misura: 

  • Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti
  • Un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti

 I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 con il quale ha disposto un aumento, dal 1° gennaio 2022, dell’importo delle sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo. Nello specifico, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio, dal 1° gennaio 2022, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

LEGGE DI BILANCIO 2023: pubblicata in Gazzetta Ufficiale

 Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2023.

Di seguito riepiloghiamo sinteticamente le principali misure relative all’Area Lavoro:

  • Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti: E’ stato incrementato, rispetto al 2022, al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
  • Agevolazione per l’assunzione di donne e giovani: Permane l’agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani.
  • Esonero nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni: Riconfermato a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni.
  • Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali: Sono state introdotte modificazioni all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che disciplina le prestazioni occasionali con l’istituzione del contratto di prestazione occasionale – CPO – e del libretto di famiglia):
  • Si eleva da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili complessivamente da ciascun utilizzatore;
  • E’ stato abrogato il comma ai sensi del quale per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nell’apposita piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • Si eleva da 5 a 10 il numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle proprie dipendenze per poter ricorrere a contratti di prestazione occasionale ed elimina conseguentemente l’eccezione prevista per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le quali il limite era fissato a 8 lavoratori;
  • Si elimina la deroga attualmente prevista (per determinati soggetti, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) al divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo.

 

  1. Si estende al settore agricolo la misura minima oraria del compenso pari a 9 euro (finora corrispondente all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL di settore, in linea di massima collocabile ad un livello inferiore, compreso fra 6 e 7 euro);
  2. Si modifica parzialmente il contenuto della dichiarazione che l’utilizzatore imprenditore agricolo deve rendere all’INPS almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione: essa dovrà contenere l’indicazione della data e dell’ora di inizio e di termine della prestazione e non più la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ai successivi 10 giorni, nonché del compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive nell’arco della giornata, eliminando le specificità finora previste sul punto per il settore agricolo;
  3. Si stabilisce che il superamento da parte dell’utilizzatore dei limiti di importo o durata della prestazione, al quale è ricondotta la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, viene valutato sulla base dei criteri validi per la generalità delle attività, eliminando quindi le peculiarità di calcolo finora previste per il settore agricolo; elimina poi un’esimente attualmente prevista in favore dell’imprenditore agricolo in rapporto all’erogazione di sanzioni per la violazione del divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale.
  • Incremento dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
  • Congedo parentale. Viene previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino. 

Ci riserviamo di fornire  ulteriori approfondimenti in merito ai diversi punti sopra citati.

 

COMUNICAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI: invio da effettuare entro il 31 gennaio prossimo 

Ricordiamo che, come ogni anno, entro il 31 gennaio 2023 le Aziende che durante l’anno 2022 hanno fatto ricorso a lavoratori somministrati, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Qualora queste non vi fossero, la comunicazione potrà essere fatta alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali.

La comunicazione ha ad oggetto i contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e deve obbligatoriamente contenere:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi
    • la durata dei contratti di somministrazione;
    • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;

La stessa potrà essere effettuata tramite fax, raccomandata a mano, accomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).  Per mancato adempimento dell’obbligo è prevista una sanzione da 250.00 a 1200,00 euro.

 

 

Siccità 2022: è possibile presentare le domande entro il prossimo 29 gennaio. 

Con il Decreto pubblicato il 15 dicembre 2022, il Ministero ha riconosciuto i danni causati dalla siccità dal 1 maggio al 27 settembre 2022.

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all’art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l’altro, che: la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo: – A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata l’avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2022) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, da – B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l’anno dell’avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato. Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l’accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A). Per l’anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all’ente competente della fase istruttoria. Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l’impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita. Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l’anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022. Una volta verificato che l’impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell’erogazione dell’aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalla siccità 2022. In conseguenza dell’evento in argomento s’intendono compensati i maggiori costi e i costi non sostenuti dall’azienda per lo svolgimento del ciclo colturale. Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall’azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell’atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio. Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento: a) le imprese diverse dalle PMI di cui all’articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014; c) le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento; d) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell’organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori. Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell’evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione relativamente al rischio siccità. Gli aiuti concessi ai sensi dell’art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell’anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. Gli aiuti in argomento e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di de minimis o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) – SIAN CAR 8949. Considerata la scadenza del regime di aiuto, salvo proroghe dello stesso, le concessioni degli aiuti dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2023. 

Gli uffici tecnici, su appuntamento, sono disponibili alla consulenza e alla eventuale compilazione delle domande.

 

Raccolta dati piano colturale per l’anno 2023 

Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta del piano colturale relativo all’anno 2023.

Ricordiamo allo scopo che occorre avere quanto prima la definizione completa dei terreni che saranno in conduzione per il prossimo anno; quindi, invitiamo a definire velocemente la situazione relativa ai terreni presi in affitto.

Il quadro finito del piano colturale servirà in prima battuta per la richiesta di carburante agevolato che sarà operativa da circa metà gennaio 2023.

Infine, con la definizione del piano colturale si potrà aderire alle misure nuove relative alla PAC, pagamenti diretti e misure agroambientali.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

 

Sviluppo rurale, approvati i primi bandi per interventi agro climatico ambientali 

La regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 ha approvato i primi bandi relativi alla nuova programmazione.

Gli interventi attivati sono i seguenti:

SRA001-ACA 1 – Produzione integrata

SRA003-ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA004-ACA 4 – Apporto di sostanza organica nei suoli

SRA007-ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli

SRA008-ACA 8 – Gestione prati e pascoli permanenti

SRA013-ACA 13 – Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

SRA014-ACA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

SRA015-ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

SRA019-ACA 19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

SRA026-ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione

SRA029 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

 Le domande di sostegno saranno compilabili su SIAG appena il PC 2023 verrà reso disponibile, probabilmente verso la fine di gennaio, a seguito dell’aggiornamento catastale AGEA e della pubblicazione e recepimento della nuova matrice prodotti/interventi.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno, ad oggi, è fissato al 15 marzo 2023.

Link diretto a sito dedicato: Sviluppo rurale 2023-2027 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it

Tutte le aziende interessate ad aderire ai bandi o comunque che vogliono prendere informazioni possono rivolgersi su appuntamento agli uffici tecnici di Forlì, Cesena e di Rimini

 

Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale nella provincia di Forlì-Cesena, fuori dai centri abitati, per l’anno 2023 

La Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena con il decreto prefettizio n. 100239/2022 del 29.12.2022 ha disposto il calendario dei divieti di circolazione per il 2023.

E’ possibile chiedere eventuali deroghe, come da decreto, che sarà anche pubblicato a breve nel sito della Prefettura.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Richiesta carburante agevolato, UMA 2023 

Gli uffici tecnici di Forlì, Cesena e Rimini sono pronti per la raccolta dei dati per l’assegnazione di carburante agevolato per il 2023. Si ricorda che dal 2022 il libretto è digitale.

È possibile presentare tramite il CAA la cosiddetta UMA 50, che consente di poter fare domanda per assegnazione di carburante pari al 50% dell’anno precedente.

Si ricorda infine che le richieste vanno presentate entro il 30 giugno 2023.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento.

 

Credito: operatività Agrifidi Uno

Grazie a contributi della regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio della Romagna e di alcuni comuni è possibile beneficiari di tassi agevolati e di contributi per operazioni di credito.

L’operatività di Agrifidi è molto ampia, spaziando sia dai prestiti a breve termine o a medio termine per liquidità, che su operazioni legate a investimenti nelle aziende a all’acquisto di terreni.

La modulistica, e tutta la documentazione necessaria, sono presenti sul sito www.agrifidi.it.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza e per la eventuale presentazione delle richieste.

 

GAL Altra Romagna: aperto il bando per aziende agrituristiche e fattorie didattiche 

Il GAL ha aperto il bando sull’azione Sviluppo di agriturismi, seconda edizione, previsto nella vecchia programmazione dello sviluppo rurale.

Le domande si possono presentare fino al prossimo 3 aprile, la dotazione finanziaria è pari a € 361.000, con un contributo variabile a seconda della zona dal 40% al 50%.

Il bando è scaricabile al seguente link:

https://www.altraromagna.it/it/bando-azione-6-4-01-creazione-e-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-didattiche-seconda-edizione/

Le aziende interessate possono prendere appuntamento con gli uffici tecnici per ulteriori informazioni e per la presentazione dell’eventuale domanda di sostegno.

 

OPERATORI LATTIERO CASEARI: i nuovi adempimenti

Si ricorda che le dichiarazioni del latte di piccoli produttori, primi acquirenti e fabbricanti dovranno essere presentate entro venerdì 20 gennaio;

si informano gli acquirenti di latte ovicaprino e i fabbricanti di prodotti a base di latte bovino e ovicaprino che il termine per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie è stato prorogato dal 20 settembre 2022 al 20 gennaio 2023 (DM 0528795 del 18 ottobre 2022). Restano invariate le scadenze per le dichiarazioni a carico degli acquirenti del settore bovino.

Primi acquirenti

Per “primo acquirente” di latte bovino e ovicaprino si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori per:

– sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

– cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

I primi acquirenti di latte – se non già riconosciuti ai sensi del DM 7 aprile 2015 – devono richiedere un riconoscimento alla Regione di ubicazione della sede legale. L’azienda che opera in qualità di primo acquirente sia di latte bovino che di latte ovicaprino, deve richiedere due distinti riconoscimenti e verrà iscritta dalla Regione ai relativi albi nazionali, tenuti su SIAN. Gli acquirenti riconosciuti devono rispettare obblighi di dichiarazione mensili.

Fabbricanti di prodotti lattiero caseari

I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sono imprese singole o associate che fabbricano prodotti lattiero-caseari bovini, ovini o misti. Tali aziende hanno l’obbligo di dichiarare le produzioni, le vendite e le giacenze con cadenza trimestrale tramite i servizi telematici di SIAN. Per l’accesso a SIAN, è necessario richiedere la registrazione alla Regione di ubicazione della sede legale e ottenere le credenziali di accesso. I primi acquirenti che effettuano anche la trasformazione del latte, utilizzano le medesime credenziali per adempiere sia agli obblighi di dichiarazione mensile del latte acquistato che perle dichiarazioni trimestrali in qualità di fabbricante.

Piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino

Per “piccoli produttori” si intendono gli allevamenti del settore bovino e ovicaprino che effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti. Tali aziende hanno l’obbligo di dichiarare annualmente i quantitativi di latte venduto, di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nonché di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e per le relative giacenze di magazzino tramite i servizi telematici di SIAN. Per l’accesso a SIAN, è necessario richiedere la registrazione alla Regione di ubicazione della sede legale e ottenere le credenziali di accesso.

Per ottenere la registrazione, l’azienda deve aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/lattiero-caseario/i-nuovi-adempimenti-per-gli-operatori-della-filiera-lattiero-casearia

 

FASCICOLO INFORMATIVO PER CHI OPERA CON IL LEGNAME

Commercio e lavorazione di materiali legnosi. Buone pratiche fitosanitarie e nuovi adempimenti normativi nel Quaderno n. 4 del Servizio Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Il commercio del legname rappresenta una delle principali vie di introduzione di organismi nocivi all’interno del territorio dell’Unione Europea, quali funghi ed insetti xilofagi, ovvero organismi che si nutrono prevalentemente di legno.
Quest’ultima categoria è tra le più importanti in ambito forestale, in quanto se sono presenti numerose piante in situazioni di stress abiotici e biotici, gli insetti xilofagi possono provocare grandi infestazioni, compromettendo in breve tempo lo stato di salute delle fitocenosi forestali. Il legname e gli imballaggi in legno sono prodotti regolamentati dal nuovo regime fitosanitario, che ha tra gli obiettivi quello di responsabilizzare gli operatori professionali coinvolti, mirando a incrementare la sinergia tra gli stessi operatori e i Servizi Fitosanitari competenti per territorio.
Pertanto, ai fini di mitigare il rischio fitosanitario connesso allo spostamento del legname da e verso l’Unione Europea gli operatori professionali coinvolti nella filiera del legname assumono un ruolo fondamentale, rappresentando il primo controllo e monitoraggio sul territorio. Per assolvere questa funzione è essenziale una buona conoscenza della normativa fitosanitaria vigente. Il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna ha redatto un fascicolo informativo specifico sul legname con l’obiettivo di fornire agli operatori professionali che operano in questo ambito una guida per orientarsi tra i nuovi obblighi introdotti dalle recenti normative.

Per ulteriori informazioni e per eseguire il download del fascicolo visitare il seguente link:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2023/gennaio/fascicolo-informativo-per-chi-opera-con-il-legname

 

EUTR NEWS: va rinnovata l’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2023 dal 16 gennaio

Dal Ministero dell’agricoltura, avviso di scadenza dei termini d’iscrizione per il 2022 e di nuova iscrizione per 2023.

Si comunica che in data 31.12.2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L’iscrizione al RIL per l’anno 2022 ha validità dal momento d’iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore EUTR. Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell’iscrizione annuale da parte dell’operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro. L’iscrizione per l’annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi “commercializzati” nel 2022.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l’avviso completo, visitare il seguente link:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/eutr-news-va-rinnovata-liscrizione-al-registro-imprese-legno-ril-per-lannualita-2023-dal-16-gennaio

 

 

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Legge di Bilancio 2023: focus novità pensioni

Si rende noto che sulla G.U. n. 197 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 197 del 29 dicembre 2033, n. 232 contenente Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

In via sperimentale per il 2023 si può accedere alla Pensione Anticipata Flessibile QUOTA 103.

Soggetti interessati: Iscritti AGO e forme Esclusive e Sostitutive gestite dall’Inps, Iscritti alla Gestione Separata (No ai già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni; No iscritti alle Casse Professionali; No personale Forze armate, Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo Vigili del Fuoco e Guardia di finanza).

Requisiti:  Età – 62 anni; – Contribuzione – 41 anni.

Decorrenza – Finestra: per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023 l’accesso a P. QUOTA 103 è altresì subordinato alle c.d. finestre mobili che sono pari a:

3 mesi per settore privato,

6 mesi settore pubblico e comunque non prima del 1° agosto 2023

Per chi è del settore privato e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della P. QUOTA 103 è dal 1° aprile 2023. Per chi è del settore pubblico e ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 la decorrenza della P. QUOTA 103 è dal 1° agosto 2023; in questi casi si ricorda che la domanda di collocamento a riposo deve  essere  presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

 

La Legge di Bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’APE SOCIALE a tutto il 2023.

Com’è noto l’Ape Sociale è una misura assistenziale che si rivolge ad una platea di soggetti in determinate e specifiche condizioni di legge. L’Ape Sociale può essere riconosciuta con:

63 anni di età e 30 anni di contributi ai:

Lavoratori in stato di disoccupazione,

  • Invalidi con grado superiore o uguale al 74%;
  • Soggetti che assistono da almeno sei mesi un convivente affetto da handicap.

63 anni di età e 32 anni di contributi ai:

  • lavoratori rientranti nelle 32 figure professionali (vedi Circolare Enapa 10/2022)

 

Fortemente modificata e ristretta la platea delle lavoratrici che nel 2023 potranno accedere al pensionamento anticipato con OPZIONE DONNA.

Requisiti: La normativa si rivolge alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 siano in possesso di un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni – età che si riduce di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni – e siano in una delle seguenti condizioni:

  1. assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari);
  2. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  3. siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. 

 

 

Disoccupazione agricola 2023: requisiti e modalità di accesso a domanda

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all’indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all’anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa” nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).