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Diritto di superficie e usufrutto, cessioni sempre imponibili
Attualmente la costituzione e il trasferimento dei diritti reali di godimento vengono parificati per le imposte sui redditi alle cessioni a titolo oneroso.
La contraddizione si evidenzia nella concessione in usufrutto di beni immobili o di aziende, individuati come redditi diversi e non come plusvalenze da cessione.
Nella pratica si esamina il caso in cui un soggetto, al di fuori del reddito d’impresa, esercita il diritto di superficie su un terreno agricolo (caso frequente nell’ambito della realizzazione degli impianti fotovoltaici) concludendo che il relativo reddito non originasse una plusvalenza ma costituisse “reddito diverso”.
L’Agenzia delle entrate contesta la tesi che differenzia la tassazione in base all’origine del diritto e equipara tutte le fattispecie come fossero cessioni di proprietà. Il susseguirsi delle pronunce della Suprema corte fa si che la giurisprudenza intervenga applicando il calcolo della plusvalenza solo nelle ipotesi in cui le norme non prevedano diversamente.
Il confronto tra cessione a titolo oneroso e costituzione/trasferimento di diritti reali consente di riconoscere a quest’ultima operazione la non imponibilità in tutti i casi in cui ne è prevista l’applicazione alla prima, e precisamente quando oggetto dell’atto sono:
- terreni non edificabili acquistati da oltre cinque anni o acquisiti per successione;
- terreni non edificabili e fabbricati acquisiti per donazione, ove ceduti dopo cinque anni dalla data di acquisto del donante;
- fabbricati ricevuti per successione;
Ricordiamo che la manovra del superbonus inciderà sulle seguenti categorie di immobili:
- fabbricati acquistati/costruiti da oltre cinque anni;
- unità immobiliari urbane cedute entro i cinque anni ma che per la maggior parte del periodo tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Il disegno di Legge dovrà tener conte delle conseguenze che andranno e scaturire in ognuna delle fattispecie:
- La costituzione dei diritti reali eliminerebbe le fattispecie sopradescritte di non imponibilità, assoggettandole all’Irpef ordinaria, escludendo anche l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%.
- Cessando la comparazione delle vendite, la costituzione del diritto reale di godimento farebbe perdere la possibilità di rideterminazione del costo di acquisto del bene.
Nella rideterminazione del costo, considerando che i redditi diversi sono equiparati alle plusvalenze nel reddito di impresa, per il diritto di superficie, sarà necessario determinare il costo in misura proporzionale al rapporto fra il diritto reale e la piena proprietà al momento della cessione.
Secondo acconto a rate anche per cedolare secca, Ivie e Ivafe
In vista del versamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2023, è stata data la possibilità ad alcuni soggetti, nel rispetto dei requisiti imposti, di beneficiare del maggior termine del 16 gennaio 2024 che permette di accedere anche al versamento rateale in 5 rate mensili maggiorate degli interessi del 0,33%.
La possibilità di proroga e rateizzazione riguarda soltanto il periodo d’imposta 2023.
SOGGETTI:
X Escluse società di persone e capitali;
X Esclusi studi associati;
X Escluse le persone fisiche che esercitano attività agricole che non dichiarano redditi d’impresa;
V Inclusi imprenditori individuali con partita iva;
V Inclusi lavoratori autonomi con partita iva;
V Inclusi forfettari e minimi;
V Inclusi le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività connesse che dichiarano redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
Resta infine il dubbio per quanto riguarda imprenditori e professionisti, nel rispetto dei requisiti, ma che risultino soci di società di persone (o di capitale trasparenti) e associati di studi associati. In assenza di ulteriori normative che facciano chiarezza in merito, si ritengono beneficiari della proroga per gli acconti Irpef riferiti al reddito tassato per trasparenza.
CONDIZIONI:
V Ricavi o compensi dichiarati non superiori a 170.000 per l’anno d’imposta 2022;
IMPOSTE:
V Esclusi i contributi previdenziali (oltre ai contributi Inail), compresi quelli come Inps commercianti, artigiani e parasubordinati;
V Inclusa l’IRPEF (o imposta sostitutiva per i forfettari). Senza chiare indicazioni se sia l’unica imposta interessata oppure se l’agevolazione riguardi tutte le imposte dovute dal contribuente;
V Incluse cedolare secca, Ivie e Ivafe;
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Rilevazione INPS delle retribuzioni medie salariali
Informiamo che l’INPS, con la circolare n. 90 dell’8 novembre 2023, informa che le Strutture territoriali stanno procedendo alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) del settore agricolo.
La rilevazione deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2023, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190 del 31 dicembre 2002 e con
la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti provinciali e regionali, nonché dei rappresentanti delle Sedi circoscrizionali e delle Sedi INAIL per la determinazione annuale delle retribuzioni medie con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione centrale di cui all’articolo 9-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996.
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Bando innovazione ISMEA: apertura portale per la presentazione delle domande
Informiamo che ISMEA il prossimo 15 novembre alle ore 12 aprirà il portale per la predisposizione delle domande relative al Fondo Innovazione in Agricoltura. Le agevolazioni riguardano acquisto di mezzi agricoli innovativi, con percentuali di contributo variabili a seconda dell’importo di spesa e della tipologia di azienda.
Per ogni approfondimento si può consultare il seguente link:
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12541
Per le aziende interessate a presentare domanda occorre prendere prima possibile appuntamento con l’ufficio tecnico, con la seguente documentazione:
- n.3 preventivi di spesa confrontabili, emessi non oltre novanta giorni prima dalla data di presentazione della domanda. I preventivi devono essere forniti su carta intestata, datati e con firma autografa, da fornitori diversi (indipendenti tra loro), e descrivere nei dettagli l’oggetto della fornitura.
Ciascun preventivo deve riportare la dichiarazione di conformità del bene oggetto di investimento rispetto ad una delle macrocategorie di cui all’articolo 5 del Decreto, Ciascun preventivo deve essere firmato dal richiedente l’agevolazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società).
- visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, con data contabile più recente (due mesi precedenti quello di presentazione della domanda) dalla quale emerga l’assenza di scaduti, sconfinamenti o sofferenze rilevati all’ultimo mese disponibile.
Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli. Emergenza alluvione e siccità.
A seguito del DM 25 ottobre 2023 n. 594120 recante Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, Agea ha emanato nei giorni scorsi la circolare applicativa.
I beneficiari del sostegno finanziario di emergenza sono gli agricoltori che:
conducono superfici agricole comprese nello strato informativo grafico determinato con la metodologia riportata nell’allegato 1 del citato DM, ricadente nei territori di cui ai decreti di declaratoria 12 settembre 2023, delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023;
hanno subito danni in conseguenza della siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del DM 25 ottobre 2023 n. 594120, le fattispecie di accesso gli aiuti sopra descritte sono alternative tra loro; quindi, l’agricoltore ha diritto a percepire esclusivamente uno dei due contributi, precisamente quello di importo più elevato. Le domande precompilate predisposte dall’Organismo pagatore AGEA tengono conto di tale principio.
Nell’ambito della dotazione finanziaria sopra richiamata, il sostegno in favore degli agricoltori che hanno subito danni da eventi alluvionali è calcolato sulla base degli importi unitari massimi sotto riportati, distinti per le seguenti tipologie di superficie:
pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
seminativi euro 380/ha;
colture permanenti euro 1.500/ha.
Agli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccità prolungatasi dalla campagna 2022, il sostegno è calcolato secondo la procedura prevista dall’art. 3, comma 2 del DM 25 ottobre 2023 n. 594120.
In particolare, l’importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno aziendale accertato, il restante importo pari al 60% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti nei territori nei quali nel periodo considerato è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle seguenti Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
Per tutte le aziende coinvolte dagli eventi di cui sopra gli uffici tecnici stanno predisponendo le domande di contributo, che sono basate sui dati rilevati a livello satellitare. Al momento le domande devono essere perfezionate entro il prossimo 16 novembre. I tempi di erogazione di tali aiuti sono previsti entro il 31.12.2023.
Domanda Unica 2023, pagamento anticipi
Agea ha pubblicato la circolare numero 69190, che contiene indicazioni sull’avvio dei pagamenti degli anticipi, che per la DU 2023 dovrebbero avere inizio tra il 6 e l’8 novembre. Mentre per lo sviluppo rurale le difficoltà relative alla rendicontazione della nuova programmazione porteranno il pagamento degli anticipi alla fine di novembre, in prossimità degli ultimi giorni validi per il pagamento di questi.
Gli anticipi DU, che vedranno già la decurtazione del 3% per il fondo AGRICAT, avverranno su:
- Premio base (titoli)
- Sostegno redistributivo
- Sostegno giovani agricoltori (trascinamenti) – non verranno pagati i giovani che hanno chiesto il premio per la prima volta quest’anno in quanto non è ancora terminata l’istruttoria di ammissibilità;
- Ecoschemi – ad esclusione dell’ECO1 per mancanza di dati definitivi sui capi in BDN e la mancanza dei dati Classyfarm del secondo semestre;
- Sostegni accoppiati – ad esclusione dei premi pomodoro, colza e girasole per assenza dei dati dei contratti e olio d’oliva e agrumi per assenza dei dati necessari.
Le percentuali di pagamento sono quelle riportate nella circolare: per i pagamenti diretti possono arrivare al 70% del premio, per lo sviluppo rurale fino al 85%.
La decisione di non pagare gli anticipi sui premi zootecnia, pomodoro, girasole, colza, olio e agrumi è per ridurre al minimo il rischio di dover
Rimborsi per alluvione: firmata l’Ordinanza 11/2023
Il 20 ottobre scorso è stata firmata dal Commissario straordinario per l’alluvione Generale Figliuolo l’ordinanza numero 11/2023, che contiene criteri e modalità per determinare i contributi per le attività economiche, ovviamente comprese le aziende agricole.
Attualmente l’Ordinanza è al vaglio della Corte dei conti, poi dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per diventare pienamente operativa. Le domande andranno presentate sulla piattaforma informatica della regione di competenza. Le regioni interessate oltre all’Emilia-Romagna sono anche le Marche e la Toscana.
Nella ordinanza confermato l’obbligo di perizia asseverata, utilizzo di apposita piattaforma (quella usata per il sisma in Emilia) per l’invio delle domande e della documentazione, vaglio da parte dei Comuni e successiva erogazione dei contributi. I rimborsi saranno al 100% delle spese ammissibili, seguendo però determinati scaglioni di pagamento: per danni fino a 40mila euro verrà dato il 50% d’anticipo e il restante a saldo, previa rendicontazione e relativi controlli; per danni sopra i 40mila euro, verranno liquidati subito 40mila euro, poi il restante a seguire, applicando comunque sempre un meccanismo di anticipo (50% del primo contributo concesso) e saldo.
Per quanto riguarda gli immobili aziendali potranno essere rimborsati i costi sostenuti per ripristinarli o ricostruirli da zero altrove nel caso in cui la collocazione dei fabbricati sia, nel frattempo, incompatibile con i mutati piani di assetto idrogeologico. I danni alle pertinenze sono ammissibili solo se queste sono utilizzate per l’attività d’impresa, come nel caso dei magazzini. Anche per le spese di progettazione, esecuzione e direzione lavori sono fissate delle percentuali di rimborso, in proporzione all’importo complessivo dei lavori. Possono essere chiesti i danni anche per i terreni produttivi irrimediabilmente persi e non più recuperabili. E in generale possono essere portati a rimborso tutti i danni direttamente collegabili all’alluvione a beni mobili e immobili utilizzati per l’attività d’impresa. Attenzione però: gli immobili, per ottenere il contributo richiesto, devono essere in regola con i titoli edilizi del comune, ad eccezione di quelli costruiti prima dal 1967.
La domanda di risarcimento può essere chiesta da ogni impresa in attività, fuori da procedure concorsuali, che risulti però in regola con gli obblighi di legge previsti verso Inps e Inail. Regolarità è richiesta anche alle ditte che verranno incaricate dalle imprese committenti per i lavori di ripristino: dovranno applicare i contratti nazionali di lavoro e risultare nella white list delle prefetture. Tutti i pagamenti dovranno essere tracciabili. I Comuni potranno chiedere al commissario supporto in termini di personale tecnico per la lavorazione delle pratiche.
In linea di massima, i richiedenti i ristori avranno 18 mesi per chiudere e documentare i lavori, nonché la rendicontazione delle spese sostenute.
Camera di Commercio della Romagna: sostegno alle imprese agricole dei territori alluvionati
In data 21 settembre 2023 la Camera di Commercio della Romagna ha attivato un intervento straordinario a sostegno delle imprese con sede operativa nei territori dei Comuni interessati dalle piogge alluvionali di maggio 2023. La misura prevede contributi a fondo perduto per le imprese agricole che stipulino un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi uno Emilia-Romagna
L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto destinato, alle imprese agricole con sede operativa nelle zone ricomprese nell’allegato 1 del D.M. 61 / 2023 ovvero rientranti nei seguenti comuni:
– per la provincia di Forlì-Cesena: tutti i comuni,
– per la provincia di Rimini: Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Montescudo.
Le Imprese che stipulano un nuovo contratto di finanziamento assistito dalla garanzia di Agrifidi Uno Emilia Romagna potranno ricevere il contributo direttamente dalla CCIAA della Romagna.
Il contributo viene quantificato come segue:
– per prestiti a breve, fino a 12 mesi, il contributo del 5% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 7 mila;
– per prestiti di medio/lungo periodo, fino a 60 mesi, il contributo del 10% conteggiato sull’importo finanziato, può arrivare ad un massimo di euro 20 mila;
Lo stanziamento complessivo riservato a questa misura arriva ad Euro 800 mila, la priorità viene determinata dalla presentazione delle domande alla Camera di Commercio che avviene dopo l’erogazione del prestito.
Le imprese possono presentare richiesta di contributo per nuovi finanziamenti garantiti ed erogati fino al 30 giugno 2024.
Tutte le aziende richiedenti devono essere in regola con i requisiti previsti dal Regolamento De Minimis UE 1408/2013, avere una Sede Operativa e/o una Unità Locale nelle Province di Forlì-Cesena e Rimini ricompresa nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n.61 del I° giugno 2023, ed essere in regola con il versamento dei diritti camerali alla CCIAA della Romagna, essere in regola con il DURC, avere una gestione economica in equilibrio e poter effettuare la firma digitale.
Olivicoltura: al via un bando da 658mila euro per l’ammodernamento e la meccanizzazione dei frantoi oleari.
Un finanziamento di 658mila euro per contributi a fondo perduto alle imprese della filiera olearia. Tra le novità del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) ci sono anche interventi per l’ammodernamento dei frantoi con l’obiettivo di un miglioramento complessivo della qualità dell’olio extra-vergine d’oliva e della filiera olivicolo-olearia e una maggiore efficienza energetica degli impianti.
Potranno fare domanda le aziende agricole e le imprese agroindustriali, le loro associazioni e cooperative, i titolari di frantoi oleari, produttori di olio extravergine di oliva e in possesso delle autorizzazioni ambientali per lo svolgimento delle attività aziendali.
Il bando finanzia investimenti per la sostituzione e l’ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l’introduzione di impianti di molitura ed estrazione a 2 o 3 fasi, interventi per lo stoccaggio e il confezionamento dell’olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti e reflui di lavorazione, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dell’azienda, soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse e acque di vegetazione.
Inoltre, sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per l’ammodernamento o ampliamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all’introduzione di nuovi impianti e tecnologie per un massimo del 30% della spesa ammessa e nel rispetto del principio Dnsh (Do no significant harm, acronimo per indicare che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino danni significativi all’ambiente), fondamentale per accedere ai finanziamenti.
Le domande vanno presentate entro il 15 gennaio 2024 sulla piattaforma Sian, il sistema informativo agricolo nazionale.
Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna. Bando amianto 2023. Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto
Destinatari
Possono presentare domanda per richiedere un contributo le micro, piccole e medie imprese e le grandi imprese, con sede legale o unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Progetti Finanziabili:
Sono finanziabili i progetti relativi alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell’impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.
L’intervento dovrà avere un costo complessivo ammissibile di almeno € 15.000,00 per le spese di rimozione e smaltimento dell’amianto (esclusi, quindi, i costi di ricostruzione) e dovrà riguardare immobili localizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti. Sono ammissibili solo gli interventi avviati dopo la data di prenotazione on-line.
Regime di aiuto in esenzione
Il regime di aiuto sulla base del quale verranno concessi i contributi è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, tra cui gli aiuti per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 36 del citato Regolamento.
Criteri soglie e condizioni minime:
- nel rispetto delle % massime definite dal Regolamento (UE) n.651/2014 l’intensità dell’aiuto è definita nella misura seguente:
o 50% per le PMI;
o 35% per le Grandi Imprese
- § Il limite massimo di contributo ammissibile per intervento è fissato a € 150.000,00 in valore
assoluto
- § L’importo del contributo, per il 50% è a fondo perduto e per il restante 50% dovrà essere restituito in applicazione dell’Art. 72 della Legge n.289/2002.
- § Il limite minimo del costo ammissibile di intervento è pari ad € 15.000,00, iva esclusa
Risorse disponibili:
A copertura dell’iniziativa in oggetto sono disponibili risorse pari a € 4.000.000,00.
Criterio di priorità:
L’obiettivo è dare massima efficacia all’utilizzo delle risorse disponibili, garantire la tutela della
salute della cittadinanza e dei lavoratori, qualificando i luoghi di lavoro e tutelando l’ambiente.
Criteri di priorità Selezionati:
- · Vicinanza dell’edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d’aria, da recettori sensibili
quali scuole o ospedali;
Si considerano per scuole: scuole di ogni ordine e grado pubbliche o paritarie. Si considerano per ospedali: ospedali e strutture sanitarie pubblici o accreditati.
- · Contestuale installazione di impianto fotovoltaico
L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato presso la medesima unità locale, area/sito produttivo, commerciale o artigianale di cui fa parte l’edificio da bonificare e dovrà essere installato dopo la data di presentazione della prenotazione on line ed entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.
Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno un criterio di priorità, disposti in ordine cronologico.
Se l’intervento proposto comprende più edifici da bonificare, il criterio di priorità troverà applicazione anche nel caso in cui la presenza di almeno un criterio di priorità sia verificabile in uno solo degli edifici.
Sarà possibile indicare la presenza di entrambi i criteri di priorità. In tal caso, l’intervento vedrà applicato il criterio di priorità al pari di interventi con un solo criterio.
Modalità di partecipazione:
La presentazione della domanda di contributo si articolerà in due fasi:
- – Fase 1: prenotazione online del contributo (click day), con l’indicazione del costo stimato dell’intervento candidato e dichiarazione dell’eventuale presenza criterio di priorità. La Fase 1 avrà una durata di 5 giorni lavorativi;
- – Fase 2: presentazione della domanda completa, alla quale saranno invitate solo le imprese che si troveranno in posizione utile nella graduatoria, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
Le imprese invitate avranno 3 mesi per presentare il progetto dell’intervento e completare la domanda di contributo.
Valutazione e Graduatoria:
La Struttura competente provvederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla redazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, tenuto conto della presenza dei criteri di priorità e dell’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni on-line.
Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri di priorità individuati, disposti in ordine cronologico. Successivamente saranno inseriti in graduatoria gli interventi che non soddisfino alcun criterio di priorità, in ordine cronologico, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Realizzazione degli interventi:
Gli interventi di rimozione e smaltimento amianto dovranno essere effettuati entro 24 mesi dalla concessione del finanziamento.
I beneficiari dei contributi entro un mese dalla conclusione dell’intervento sono tenuti a presentare una relazione tecnica attestante la conclusione dei lavori.
Rendicontazione spese ed erogazione contributi:
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, sulla base delle spese sostenute e documentate.
Ai fini della liquidazione del contributo, alla conclusione del progetto, i soggetti beneficiari dovranno produrre la rendicontazione finanziaria e tecnica, attestante anche il mantenimento del criterio di priorità, ove presente, sulla base del quale il contributo è stato concesso.
Restituzione del 50% del contributo non a fondo perduto in attuazione dell’art. 72 della Legge n. 289/2002
In applicazione dell’art. 72 della Legge n. 289/2002, i contributi in conto capitale concessi alle imprese devono essere restituiti nella misura minima del 50% secondo un piano di restituzione pluriennale ad un tasso di interesse di almeno lo 0,50%.
Le imprese, in fase di rendicontazione, possono decidere se:
- Restituire contestualmente alla liquidazione la quota del 50% non a fondo perduto;
- Restituire la quota del 50% in 5 rate annuali al tasso di almeno lo 0,50% presentando una garanzia fidejussoria a copertura della restituzione.
Uscita DGR Approvazione del Bando |
Click day |
Fase 2 – Completamento domanda di contributo |
30/10/2023 |
dal merc 22/11/2023 al mar 28/11/2023 5 gg lavorativi |
dal 10/01/2024 al 05/04/2024 |
Le ultime notizie provenienti dall’area Ambiente, fornite direttamente dai nostri uffici.
PUA definitivo: scatta l’obbligo di conservazione
Dalla fine del mese di novembre sarà obbligatorio conservare, presso la propria azienda, la versione definitiva del P.U.A. (piano di utilizzazione agronomica).
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate): aziende con allevamento (>3000 kg azoto/annuo), aziende IPPC, aziende di bovini con oltre 500 UBA, impianti di biogas (>3000 kg azoto/anno), aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost, aziende senza allevamento che usa effluenti/digestato come DETENTORE (>3000 kg azoto/anno).
Nota: non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di azoto/anno.
Deve essere presentato da (aziende che ricadono in zona ordinaria): aziende IPPC, aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA, impianti di biogas >6000 kg azoto/anno, aziende che usano digestato >6000 kg azoto/anno, aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost.
Nota: il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico – Area ambiente
Mercato Avicunicolo all’ingrosso del Comune di Forlì: disciplina degli orari di svolgimento del mercato per l’anno 2024
L’ordinanza sindacale n.73 del 31/10/2023 stabilisce che le contrattazioni nel Mercato avicunicolo all’ingrosso, nell’anno 2024, avranno luogo nella giornata del lunedì con l’osservanza dei seguenti orari:
ore 9:00 apertura;
ore 13:30 chiusura.
Il Mercato avicunicolo all’ingrosso osserverà le seguenti giornate di chiusura completa:
-1° gennaio: Capodanno;
-1° aprile: Lunedì dell’Angelo;
-5 agosto (il mercato avicunicolo sarà aperto solamente per la contrattazione delle uova);
-12 agosto;
-19 agosto;
-23 dicembre;
-30 dicembre.
Classyfarm: iscrizione obbligatoria per aderire all’eco-schema 1
Per poter aderire all’eco-schema 1 – pagamento per il benessere animale e la riduzione dell’antimicrobico resistenza – è obbligatorio iscriversi al sistema Classyfarm. Si specifica che si fa riferimento ad entrambi i livelli dell’eco-schema 1.
Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato alla rete Vetinfo. Definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio e permette di monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in funzione delle problematiche dell’allevamento. Classyfarm raccoglie e registra dati relativi al controllo ufficiale (autorità competente: medici veterinari ufficiali) e all’autocontrollo (operatore/allevatore, veterinario aziendale) sul benessere animale, inoltre, ha come base dati anche il sistema informativo per la farmacosorveglianza. Le elaborazioni consentono di misurare l’effettivo consumo di farmaco, tenendo conto dei principi attivi utilizzati, del numero di animali trattati per ciascun allevamento o possono essere analizzate in forma aggregata per consentire di studiare i fenomeni di utilizzo del farmaco su scala più ampia. Tutti i dati sono convertiti in coefficienti validati e inseriti in un logaritmo di calcolo che definisce un punteggio di rischio all’allevamento permettendo la categorizzazione dello stesso.
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Compatibilità e cumulabilità di NASPI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato
La Legge di Bilancio 2023 attraverso l’art. 1, commi da 343 a 354 ha previsto una disciplina sperimentale valida per il biennio 2023-2024, che consente alle imprese agricole – che rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali – la possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.
Tali prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a T.D. sono riferite ad attività di natura stagionale e possono essere fruite anche da percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Di seguito quanto previsto dalla normativa:
- il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale,
- il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse;
- la fruizione dell’indennità NASpI e DIS-COLL e i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali (LOAgri) sono interamente cumulabili e pertanto le indennità non saranno soggette a sospensione, abbattimento o decadenza (artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 22/2015).
- la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura (LOAgri) è da considerarsi utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola;
- in caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Disegno di Legge di Bilancio 2024 – Prime Innovazioni da Approvare
Riportiamo le prime novità che potrebbero essere introdotte nel testo del Disegno di Legge di Bilancio 2024, che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2023.
LAVORO E FAMIGLIE:
- conferma della carta dedicata a te e del bonus bollette;
- riduzione canone Rai in bolletta;
- eliminati i titoli di Stato dall’ISEE;
- decontribuzione totale per le donne con almeno due figli;
- conferma del congedo parentale all’80 per cento, e aggiunta di un ulteriore mese indennizzato in maniera più favorevole;
- incremento del fondo per il bonus asilo nido: l’importo massimo, in presenza di specifiche condizioni, passa a 3.600 euro;
- rinnovo contratti PA, Pubblica Amministrazione;
- conferma dell’ISCRO, l’indennità straordinaria per gli autonomi;
- detassazione per notturni e festivi per il settore del turismo;
- nuove modalità di controllo contro l’evasione nel settore domestico;
- nuove modalità di accesso alla pensione anticipata: quota 103 con penalizzazioni e conferma con modifiche di Ape Sociale e Opzione donna
Riguardo agli aiuti alle famiglie riportiamo alcune indicazioni sul congedo parentale, fondi asilo nido e decontribuzione per le lavoratrici madri:
Riguardo al congedo parentale: viene introdotta un’ulteriore mensilità aggiuntiva, con il riconoscimento del 60 per cento della retribuzione (oltre a quella già ulteriormente inserita con retribuzione all’80 per cento). Per il 2024 entrambi i mesi dovrebbero essere all’80 per cento.
Tra le misure viene inserito anche il potenziamento del fondo asili nido, ma solo in caso di figlie o figli nati nel 2024 in una famiglia in cui è già presente un bambino o una bambina fino a 10 anni.
Infine si prevede una decontribuzione per le madri lavoratrici, il cosiddetto bonus mamme 2024: le lavoratrici, nel caso di due figli o più saranno esonerate dal pagamento dei contributi a carico del lavoratore. I limiti all’applicazione della misura sono i seguenti:
- il raggiungimento del decimo anno del secondo figlio;
- il raggiungimento del diciottesimo anno del terzo figlio.
Dal testo del DDL Bilancio emergono due aspetti rilevanti:
- il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 3.000 euro annuali;
- l’agevolazione è rivolta solo a coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato.
LAVORO E PENSIONE: LE PRINCIPALI NOVITÀ
Infine, un altro capitolo importante è quello delle pensioni: si restringono le strade verso il pensionamento con le novità tracciate dal Disegno di Legge di Bilancio.
In linea generale, le principali novità in arrivo possono essere riassunte nei seguenti punti:
- si arriva a Quota 103 con penalizzazioni: pensione a 63 anni d’età e 41 di contributi con calcolo dell’assegno secondo il sistema contributivo. Finestre d’uscita dilatate;
- viene confermata Opzione Donna, ma il requisito anagrafico sale a 61 anni, le altre regole restano uguali;
- conferma anche per Ape Sociale: il requisito anagrafico sale a 63 anni e 5 mesi, invariate le altre condizioni.
- La pensione di vecchiaia accessibile con 67 anni d’età e 20 di contributi e un importo almeno pari all’assegno sociale e per quanto riguarda la pensione anticipata contributiva (64 anni d’età e 20 di contributi), l’importo minimo passa da 2,8 a 3 volte quello dell’assegno sociale.
Ape Sociale e Opzione donna: aumenta di 5 mesi, fino a 63 anni e 5 mesi l’età per l’accesso all’ammortizzatore che accompagna alla pensione disoccupati, caregiver, invalidi con almeno il 74% e impegnati in lavori gravosi. Aumenta di un anno, fino a 61 anni l’età minima per l’accesso a Opzione donna ai quali va aggiunto un anno di finestra mobile (un anno e mezzo per le autonome). Potranno usarlo le donne nate fino al 1963 che hanno almeno 35 anni di contributi nel 2023 e quindi hanno cominciato a lavorare almeno dal 1988 ricalcolando tutto l’importo con il metodo contributivo.
Adeguamento alla Speranza Vita dal 2025: l’adeguamento alla speranza di vita per chi va in pensione a prescindere dall’età una volta raggiunti 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 le donne) partirà nel 2025 e non nel 2027. Resta la finestra mobile di tre mesi.
Ricostituzione pensione per supplemento – avviso importante
La ricostituzione della pensione è una pratica che consente di ricalcolare l’importo della pensione sulla base del riconoscimento della contribuzione versata o maturata in precedenza alla decorrenza della data di pensionamento.
Consigliamo pertanto, a chi ha avuto la pensione liquidata nell’anno 2018 ed ha continuato a versare contributi prestando attività lavorativa per periodi successivi alla decorrenza della pensione, di recarsi presso le nostre sedi di Patronato in modo da presentare domanda per ottenere così un adeguamento dell’importo della pensione a seguito dei suddetti contributi versati.
Annullamento automatico debiti contributivi in cartella fino a 1.000 euro per i lavoratori autonomi
SINTESI
L’INPS fornisce le istruzioni operative per la richiesta di riconteggio dei debiti contributivi dei lavoratori autonomi, tra cui gli agricoli (IAP-CD-CM) fino a 1.000 euro automaticamente annullati per legge.
Attraverso tale procedura i lavoratori autonomi (compresi quelli agricoli) interessati potranno evitare ripercussioni negative sulla propria posizione contributiva, versando i relativi importi maggiorati di interessi legali.
Ciò si compie dando la possibilità agli interessati di versare in un’unica soluzione o ratealmente entro il 31 dicembre 2023 gli importi annullati.
Tale facoltà potrà essere esercitata qualora, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.
La domanda di riconteggio – che dovrà essere presentata all’INPS entro il 10 novembre 2023 – può essere inoltrata dai lavoratori autonomi agricoli interessati tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”.
Si rende noto che, in considerazione del fatto che l’istanza può riguardare due diverse misure di stralcio (quella realizzata nel 2018 e quella del 2023), l’Istituto ha predisposto due diversi modelli di istanza all’INPS per il riconteggio dei debiti annullati:
- Possibilità di chiedere il riconteggio dei debiti fino a 1000 euro alla data del 24 ottobre 2018, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 136 del 2018
- Possibilità di chiedere il riconteggio dei debiti fino a 1000 euro alla data del 1° gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge 197 del 29 dicembre 2022.
