Con la legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, il Governo è stato incaricato di riformare il sistema tributario, tra cui la revisione dei redditi agricoli derivanti da terreni, introducendo nuove categorie per le coltivazioni innovative.

Il D.Lgs. n. 192/2024, pubblicato il 16 dicembre 2024, attua le disposizioni della legge delega e apporta modifiche al TUIR. Tra le principali novità:

  1. Riforma del reddito agrario: il reddito non sarà più calcolato solo in base alla potenzialità del terreno, ma anche considerando il capitale d’esercizio e il lavoro di organizzazione impiegati nell’attività agricola.
  2. Inclusione di attività agricole in fabbricati: le coltivazioni realizzate in immobili censiti al catasto dei fabbricati, come quelli nelle categorie C/1, C/2, C/3, etc., sono considerate attività produttive di reddito agrario, con limiti specifici sulla superficie produttiva.
  3. Determinazione del reddito delle coltivazioni fuori suolo: il reddito delle colture praticate nei fabbricati sarà calcolato applicando la tariffa d’estimo più alta aumentata del 400%. Le attività eccedenti i limiti saranno considerate come reddito d’impresa con una determinazione forfettaria.
  4. Sostegno alla tutela ambientale: le attività agricole che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell’ambiente, come la produzione di certificati di crediti di carbonio, sono incluse nel reddito agrario, con modalità specifiche di tassazione.
  5. Applicazione del reddito forfettario per società agricole: le società agricole, comprese Snc, Sas, Srl e cooperative, possono optare per il reddito d’impresa determinato forfettariamente, come previsto dall’art. 56 bis del TUIR.

In sintesi, il decreto introduce misure che permettono di aggiornare il sistema fiscale per tenere conto delle nuove tecniche agricole, incentivando l’adozione di pratiche sostenibili e innovative.