Informiamo che, con circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l’INPS ha provveduto a determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l’anno 2025.

Tale limite è di 57,32 euro giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2025 (€ 603,40).

Con la stessa circolare, l’INPS ha anche determinato i minimi retributivi per singole categorie di cui alla Legge n. 537/1981.

Nel settore agricolo questi ultimi minimi sono:

–      Dirigenti          € 126,87

–      Impiegati        €   66,90

–      Operai             €   50,99

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende il minimale è di € 44,71 per gli impiegati di concetto e di € 36,38 per quelli d’ordine. Questi due minimali vanno comunque adeguati al minimo dei minimi e cioè a € 57,32euro.

Per il calcolo dei contributi previdenziali, il datore di lavoro dovrà sostanzialmente rispettare tre minimali e cioè:

  1. la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
  2. i minimali retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;
  3. il minimale dei minimali fissato, per il 2025, in € 57,32 (art. 7, L. n. 638/83).

Il minimale dei minimali non si applica agli operai agricoli per i quali il minimale giornaliero da rispettare – oltre al minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è quello ex lege n. 537/1981, pari a € 50,99.

Part-Time

Per il personale assunto part-time, la retribuzione minima oraria al di sotto della quale non è possibile calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 57,32) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore settimanali previste contrattualmente (39 ore per operai, quadri e impiegati agricoli).

È di tutta evidenza che la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l’obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva.

 

 

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1%

L’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992 n. 438 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1993, un contributo aggiuntivo a quello dovuto dal lavoratore al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale contributo, pari all’1%, è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’art. 21, c. 6, L. n. 67/1988. Si precisa che per il 2025 il contributo aggiuntivo è dovuto sulla quota di retribuzione che eccede € 55.448,00 annui (€ 4.621,00 mensili).

Massimale retributivo

Il massimale retributivo annuo sul quale possono essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali per i nuovi iscritti successivamente all’1/1/96 e per coloro che optano per il sistema contributivo è pari per il 2025 a €  120.607,00.