Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino nonchè di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico e a quello della pesca e dell’acquacoltura è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del c.d. “Decreto Agricoltura”, contenente in particolare:
Sospensione rata mutuo imprese agricole / pesca / acquacoltura
A favore delle imprese agricole / della pesca e dell’acquacoltura:
- che attestino di aver subito nel 2023, tramite un’autocertificazione, una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20%, o una riduzione della produzione, pari almeno al 30%, o se cooperative agricole, una riduzione, pari al 20%, delle quantità conferite / della produzione primaria, rispetto all’anno precedente;
- le cui esposizioni debitorie non siano, al 16.5.2024, classificate “deteriorate”;
Il comma 2 prevede la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito.
Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato ed i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.
La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa o dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sui predetti finanziamenti è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione / proroga.
Le predette disposizioni sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Comunicazione UE 2023/C 101/03 relativi agli aiuti di importo limitato.
Garanzia ISMEA aziende e imprese agro-silvo-pastorali
Il comma 2-bis estende la platea delle imprese ammissibili alla garanzia diretta ISMEA ricomprendendo anche le aziende / imprese agro-silvo-pastorali.
Ora, di conseguenza, possono accedere alla garanzia le imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali.
Fondo sovranità alimentare
Il Fondo per la sovranità alimentare, istituito dall’art. 1, comma 424, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) è incrementato di € 1 milione per il 2024 / € 10 milioni per il 2025 e 2026.
Agevolazioni settore olivicolo-oleario / agrumicolo / lattiero caseario
Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario / agrumicolo / lattiero-caseario il comma 4-bis prevede lo stanziamento per il 2024 di € 5 milioni per ciascuno dei predetti settori, per contributi destinati alla copertura / totale / parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti il 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori.
I predetti contributi sono concessi tramite l’ISMEA.
Le modalità di concessione dei predetti contributi sono demandate ad un prossimo Decreto del Ministero dell’Agricoltura.
Contributi attività allevamento specie e razze autoctone
Il comma 5-bis prevede la concessione di contributi a favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di € 4 milioni per il 2025. Le modalità di concessione dei predetti contributi sono demandate ad un prossimo Decreto del Ministero dell’Agricoltura.
Proroga notifica atti recupero aiuti di stato / “de minimis”
Il comma 6-bis dispone la proroga di 2 anni senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, dei termini per la notifica degli atti di recupero (compresi gli atti di recupero dei crediti non spettanti / inesistenti) e degli avvisi di accertamento degli Aiuti di Stato / “de minimis” in scadenza nel periodo 31.12.2023 – 31.12.2025:
- non subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione;
ovvero
- subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati;
il cui importo è determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto alla registrazione nel RNA.
Limitazioni uso del suolo agricolo
Installazione impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra
Con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis all’art. 20, DL n. 199/2021 è previsto che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dei piani urbanistici è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:
- siti ove sono già installati impianti della stessa fonte limitatamente agli interventi per modifica / rifacimento / potenziamento / integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- cave e miniere cessate / non recuperate / abbandonate / in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, comprese le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonchè le discariche / lotti di discarica chiusi / ripristinati;
- siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonchè delle società concessionarie autostradali;
- siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
- aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dallo stesso impianto / stabilimento;
- aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 m.
La nuova disposizione non è applicabile in presenza di progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile nonchè in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
In base al comma 2 del citato art. 5 è inoltre previsto che le limitazioni introdotte dal citato comma 1-bis dell’art. 20 non sono applicabili ai progetti per i quali al 16.5.2024 sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
Durata contratti diritto di superficie per installazione impianti di produzione energia da fonti rinnovabili
È previsto che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere inferiore a 6 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori 6 anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con raccomandata da inviare all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza.
La parte interpellata deve rispondere a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In mancanza di risposta / accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione.
Nel caso in cui le parti hanno determinato una durata inferiore / convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per 6 anni.
La disposizione in esame è applicabile anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare entro l’11.9.2024.
Tassazione energia elettrica tramite impianti fotovoltaici
Con l’introduzione del nuovo comma 423-bis all’art. 1, Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) è previsto che le attività di produzione / cessione di energia elettrica e calorica con impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dall’1.1.2026, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” (260.000 kWh anno) producono reddito d’impresa da determinare nei modi ordinari (in pratica, non è più possibile applicare il regime forfetario pari al 25% dei relativi corrispettivi).
Ne consegue che la produzione / cessione di energia:
- fino a 260.000 kWh anno configura reddito agrario determinato su base catastale ex art. 32, TUIR;
oltre a 260.000 kWh anno configura reddito d’impresa da determina
