In merito alla fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti “Industria 4.0” e attività di R&S effettuati dal 2024 è richiesto l’invio al GSE di una specifica comunicazione preventiva nonché di una comunicazione “di completamento” degli investimenti. L’invio della comunicazione consuntiva è necessario anche per la compensazione dei crediti d’imposta maturati e non ancora usufruiti riferiti agli investimenti relativi al 2023.
Comunicazione preventiva / di completamento
A seconda del momento di effettuazione degli investimenti va presentata soltanto la comunicazione di completamento ovvero anche la comunicazione preventiva. In particolare:
- per gli investimenti relativi al periodo 1.1 – 31.12.2023 è richiesta la comunicazione di completamento degli investimenti effettuati;
- per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 29.3.2024 va presentata la comunicazione di completamento degli investimenti;
- per gli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30.3.2024 va presentata:
- la comunicazione preventiva nella quale indicare gli investimenti programmati da tale data nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione;
- la comunicazione consuntiva “aggiornata” all’atto del completamento.
Il Decreto ha approvato 2 specifici modelli, evidenziando che l’invio della comunicazione “costituisce presupposto per la fruizione” dei crediti d’imposta in esame in compensazione nel mod. F24.
Investimenti “Industria 4.0” 1.1 – 31.12.2023
Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti effettuati.
Investimenti dal 2024 “Industria 4.0” e attività R&S
- effettuati dall’1.1 al 29.3.2024
Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti.
- che “si intendono effettuare” dal 30.3.2024
Comunicazione preventiva (ex ante) contenente gli investimenti “programmati” dal 30.3.2024, la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione;
Comunicazione (ex post) “aggiornata” al completamento degli investimenti.
Si rammenta che, nelle more dell’approvazione dei modelli, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12.4.2024, n. 19/E ha sospeso l’utilizzo in compensazione, nel mod. F24, dei suddetti crediti d’imposta nel caso in cui in corrispondenza degli stessi sia indicato come anno di riferimento 2023 / 2024.
Successivamente la stessa Agenzia ha disposto lo “sblocco” della compensazione, precisando che
“le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E … e – come «anno di riferimento» – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.
Peraltro “nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”;
Successivamente il GSE ha reso nota la messa a disposizione della nuova modalità semplificata di invio della comunicazione.
Termine di invio
Come evidenziato dall’Agenzia nella citata Risposta n. 260, non è previsto uno specifico termine perentorio “a pena di decadenza” entro il quale inviare le comunicazioni. Peraltro “alle [comunicazioni] non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito – che sorge con la realizzazione degli investimenti – ma solo la sua concreta «fruizione” in compensazione»”, tramite il mod. F24.
Omesso invio della comunicazione preventiva
Nel caso in cui l’impresa abbia omesso di inviare la comunicazione preventiva, si è posta la questione se sia necessario provvedere comunque all’invio della stessa, ovvero se sia possibile presentare “la sola comunicazione a consuntivo”.
Sul punto l’Agenzia ha chiarito che “ai fini della fruizione del credito … [il soggetto] è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva”. Di conseguenza è sempre richiesta la presentazione (sia pure tardiva) della comunicazione preventiva, senza necessità di regolarizzare l’omesso / tardivo invio tramite la c.d. remissione in bonis e, “successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo”.
Presentazione del mod. F24 e sospensione ricevuta di versamento
Le comunicazioni inviate al GSE sono da quest’ultimo trasmesse all’Agenzia delle Entrate al fine di mettere in atto “azioni di carattere valutativo e/o fiscale”.
Come evidenziato dalla stessa Agenzia, considerato che sussistono “dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare lo scarto dei mod. F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta per i quali l’impresa ha già inviato le comunicazioni al GSE e da quest’ultimo non ancora trasmesse all’Agenzia delle Entrate, viene sospeso il rilascio delle ricevute di presentazione dei mod. F24 per 30 giorni, in attesa di ricevere dal GSE le informazioni relative alle comunicazioni presentate dalle imprese.
Nella ricevuta di presentazione del mod. F24 l’Agenzia comunica all’impresa la sospensione del versamento e la data di inizio e termine del periodo di sospensione.
Nel predetto periodo di tempo (30 giorni) l’Agenzia verifica periodicamente l’acquisizione delle comunicazioni dal GSE e in caso di:
- riscontro positivo della verifica, provvede allo sblocco del mod. F24, ferma restando la data di versamento;
- riscontro negativo della verifica, il mod. F24 è scartato.
Di fatto, la sospensione del versamento è collegata ai tempi tecnici richiesti per l’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dei dati relativi alle comunicazioni presentate dai contribuenti.
