Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento, per informare che è stata pubblicata la circolare congiunta n. 9032 con cui i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, delle Politiche Agricole e del Turismo forniscono indicazioni operative per la presentazione delle istanze relative alle quote di lavoratori stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro, anche stagionali, nell’anno 2025.
La predetta circolare tiene conto delle modifiche normative introdotte al T.U. per l’immigrazione (d.lgs. n.286/1998) dal recente decreto-legge n. 145/2024.
Ricordiamo, preliminarmente, che il citato decreto-legge ha aumentato le quote stagionali originariamente assegnate ai settori agricolo e turistico per l’anno 2025 dal DPCM triennale del 27/09/2023, che passano complessivamente da 93.500 a 110.000, ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e quello turistico (55.000 per ciascuno dei due settori). Sono state aumentate, nell’ambito del totale assegnato al settore primario, le quote riservate alle istanze presentate dalle associazioni di rappresentanza del settore agricolo, che passano, per il 2025, da 42.000 a 47.000.
Inoltre, il citato decreto-legge, al fine di permettere l’effettuazione di controlli preliminari, ha apportato alcune correzioni al sistema di presentazione delle domande che si traducono purtroppo – anche a seguito dell’introduzione di ulteriori passaggi di controllo inseriti nella circolare interministeriale – in un significativo irrigidimento della procedura rispetto al passato.
Di seguito riportiamo le novità procedurali più rilevanti e i relativi chiarimenti forniti dalle amministrazioni competenti:
- il click day per i lavoratori stagionali del settore agricolo relativo all’anno 2025 è unico ed è fissato per le ore 9:00 del 12 febbraio 2025;
- ai fini della precompilazione e della presentazione dell’istanza il datore di lavoro ha l’obbligo di dotarsi preliminarmente di un domicilio digitale (PEC) iscritto in uno dei cd. “indici nazionali”. La circolare in commento precisa a tal proposito che la PEC dell’azienda deve risultare registrata nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per i soggetti tenuti a iscriversi nel Registro delle Imprese e in quella INAD (gestita da AGID) per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche. La PEC registrata si intende quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (SUI);
- per l’anno 2025 la precompilazione delle richieste relative al click day del 12 febbraio 2025 si svolge dal 1° al 30 novembre 2024, al fine di consentire alle amministrazioni competenti controlli contestuali sull’affidabilità del soggetto richiedente. Tali verifiche saranno effettuate attraverso l’interoperabilità tra il Portale ALI del Ministero dell’Interno e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, AGID;
- se il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ha esito favorevole, l’azienda che presenta l’istanza riceverà all’indirizzo PEC registrato nella banca dati INI-PEC o in quella INAD un codice di attivazione domanda. L’inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse. Alcuni dei campi del modello risulteranno già parzialmente precompilati sulla base di quanto contenuto nelle banche dati messe in linea da altre amministrazioni. Alcune informazioni richieste (ad es. i dati reddituali, la partita IVA, etc.) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; esse, pertanto, saranno visibili solo qualche giorno dopo il primo accesso al modello;
- nel periodo 1° dicembre 2024 – 12 febbraio 2025 (data fissata per il click day), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA – esegue le verifiche relative all’osservanza dei CCNL da parte del datore di lavoro e quelle relative alla congruità delle richieste presentate. Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria;
- viene fissato un numero massimo alle istanze di nulla osta al lavoro, pari a 3, che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano ad intermediari abilitati. Tale limite non si applica infatti alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria o i soggetti intermediari autorizzati ad operare ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, etc.) per le quali potranno essere presentate un numero di domande proporzionali al volume d’affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato del numero di dipendenti e del settore di attività dell’impresa;
- viene considerata irricevibile la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno per altri lavoratori stranieri richiesti. Viene altresì considerata irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto di rinvio a giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. Si segnala in proposito che purtroppo la circolare non fornisce alcuna indicazione sulle modalità con cui può essere data prova delle cause non imputabili al datore di lavoro, limitandosi a precisare che siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI);
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di confermare l’interesse ad assumere entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Tale comunicazione, contenente la richiesta di conferma, sarà inoltrata dal sistema informatico alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. Si ricorda che, in assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato, mentre in caso di regolare conferma l’ufficio consolare procederà al rilascio del visto di ingresso;
- il contratto di soggiorno dovrà essere firmato digitalmente dal datore di lavoro e dal lavoratore (è previsto che la firma del lavoratore sia autografa) e trasmesso telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia. La trasmissione del documento deve avvenire secondo le nuove funzionalità appositamente previste nell’ambito del Portale Servizi ALI, per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale dovrà essere inoltrata, sempre dal datore di lavoro, all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Sulle modalità di esecuzione di tale adempimento, al momento, non sono state fornite indicazioni;
- sono state escluse dal sistema delle quote predeterminate dal decreto flussi le richieste di conversione dei permessi di soggiorno per motivi stagionali in permessi per lavoro subordinato, al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro effettivamente e regolarmente instaurati con lavoratori stagionali. Ne consegue che tali permessi potranno essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici. Tali pratiche, dunque, non necessitano di precompilazione;
- alle istanze di nulla osta per cittadini extracomunitari provenienti da Paesi “a particolare rischio” non si applica il principio del silenzio assenso previsto dal T.U. immigrazione (20 giorni per lavoro stagionale). Il Ministero degli Esteri individua con decreto i Paesi stranieri che – pur continuando ad essere ricompresi tra quelli del decreto flussi – presentano profili di rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. I nulla osta relativi ai lavoratori provenienti dai Paesi “particolarmente a rischio” potranno essere concessi solo previa conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. In via d’urgenza, nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, vengono sospesi i visti di ingresso in Italia per i cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka per i quali è stata presentata domanda a valere sul click day per l’anno 2024;
- fermo restando il limite massimo di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale potrà essere prorogato (e il permesso di soggiorno rinnovato) in caso di offerta di nuova opportunità di lavoro stagionale effettuata non oltre 60 giorni dal termine finale del precedente rapporto di lavoro.
In conclusione, si evidenzia che su altri importanti aspetti, la circolare conferma quanto già stabilito o precisato in passato. Ciò vale in particolare per la valutazione della capacità economica dell’impresa agricola che deve svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’INL con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 e con la nota n. 2066 del 21 marzo 2023 (che vengono espressamente richiamate).
