Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento, per rendere noto che sulla G.U. n. 289 del 10/12/2024 è stato pubblicata la legge 9 dicembre 2024, 187 che ha convertito il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” (cd. “decreto flussi”). Occorre precisare che nella predetta legge di conversione è confluito anche il decreto-legge 23 ottobre 2024, n.158 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale” (c.d.” decreto Paesi sicuri”).

Si evidenziano qui di seguito le principali modifiche apportate:

  • viene esteso l’ambito di applicazione della norma che considera irricevibili le istanze di nulla osta al lavoro presentate dai datori di lavoro che risultano essere rinviati a giudizio o condannati con sentenza anche non definitiva per il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603bis c.p.), già prevista dal decreto-legge n. 145/2024. Vengono infatti considerate irricevibili anche le istanze presentate dai datori di lavoro che risultano essere rinviati a giudizio o condannati con sentenza anche non definitiva per i reati di: “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “tratta di persone” (art. 601 c.p.), “acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.). Si segnala che la modifica in oggetto riguarda l’art. 22, c.2ter del T.U., che – come noto – definisce i casi di irricevibilità della domanda (cd. black list), e che richiede, in sede di presentazione della stessa, una dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro di non trovarsi nelle condizioni ivi previste (art. 1, c.1, lettera e, n.2 del decreto-legge n. 145/2024 come integrato dalla legge di conversione);
  • viene previsto che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati – prima sezione – possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all’assunzione, tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. La formulazione di questa nuova previsione – introdotta in sede di conversione del decreto-legge alla Camera – non esplicita chiaramente in cosa consista l’azione di “accompagnamento”, e sarà dunque necessario attendere le indicazioni del Ministero del Lavoro in proposito, considerato che il citato registro è tenuto dalla Direzione Generale dell’Immigrazione di tale dicastero.
  • viene previso che nell’ambito delle quote per lavoro subordinato stagionale, non stagionale, domestico e sociosanitario, previste dal D.P.C.M. di programmazione dei flussi vigente, sia riservata alle lavoratrici una percentuale fino al 40 per cento delle quote complessive. Qualora la quota di riserva sia solo parzialmente raggiunta, all’assegnazione della restante parte concorrono, con le modalità ordinarie, tutti i lavoratori (sia di genere femminile che di genere maschile). Le eventuali richieste in eccedenza rispetto alla percentuale di riserva saranno prese in considerazione secondo le modalità ordinarie (art. 2, c. 7bis, del decreto-legge n. 145/2024, come integrato dalla legge di conversione). In attesa che le Amministrazioni competenti diano indicazioni sulle modalità applicative della nuova quota di riserva per gli extracomunitari di genere femminile, da parte nostra non possiamo non rilevare che tale novità, introdotta in sede di conversione del decreto-legge dalla Camera dei Deputati mentre era in via di conclusione il precaricamento delle istanze, potrebbe ingenerare qualche complicazione nell’assegnazione delle relative quote 2025;
  • viene estesa anche al triennio 2026-2028 la speciale procedura triennale di determinazione dei flussi di ingresso che era stata prevista dal cd. “decreto Cutro” per il triennio 2023-2025. Ed infatti il nuovo art. 2-bis, c.1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 145/2024, inserito in sede di conversione – modificando l’art. 1, c. 1, del decreto-legge n. 20/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”) – estende anche al prossimo triennio (2026-2028) la possibilità di definire con D.P.C.M. le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, prevedendo anche – qualora se ne ravvisi l’opportunità – la facoltà di adottare ulteriori D.P.C.M.

Da ultimo, si ricorda che per gli stagionali dell’agricoltura le quote da assegnare saranno 55.000 ed il click day è previsto per le ore 9:00 del 12 febbraio 2025.