La denominazione sociale deve contenere la dicitura «società agricola» e lo statuto deve prevedere l’esercizio esclusivo di attività agricole

Le società di persone diverse dalle società semplici, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 99/2004, possono optare per la determinazione del proprio reddito di impresa in base alle risultanze catastali del fondo condotto.

In particolare, per poter validamente effettuare l’opzione per la tassazione catastale, è necessario verificare che la società rispetti i requisiti dettati dal citato articolo 2 del Dlgs 99/2004, nonché dalla circolare 50/E del 2010, che ha chiarito l’ambito di applicazione della disposizione in oggetto.

Per poter qualificare una società come società agricola è necessario che:

  • la denominazione della stessa riporti l’indicazione di «società agricola»;
  • lo statuto sociale preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole.

Inoltre, la circolare 50/E prevede che, oltre al dettato statutario, la società eserciti nella pratica esclusivamente attività agricole, poiché l’esercizio di attività diverse comporta la perdita della qualifica.

Si sottolinea infine, che non vi è l’obbligo per le società agricole di avere un socio o un amministratore in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap).

Tale obbligo è, invece, previsto per le società che intendono qualificarsi, oltre che società agricole, anche come società in possesso della qualifica di Iap.

In ultimo si precisa che la società agricola che ha optato per il regime di determinazione catastale del proprio reddito è esclusa dall’applicazione degli Isa poiché rientra tra le società che determinano il proprio reddito secondo criteri forfettari ed è anche esclusa dalla disciplina delle società di comodo, come chiarito dall’agenzia delle Entrate stessa con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 2012/87956.