La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con una recente sentenza, ha deciso che per determinare il reddito imponibile, i produttori di biogas devono scorporare la quota incentivo dalla tariffa onnicomprensiva.

Sul tema del trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di energia elettrica dei produttori che si avvalgono della tariffa onnicomprensiva si è instaurato un contenzioso dagli esiti non sempre uniformi.

Il tema è se la tariffa onnicomprensiva debba essere interamente assoggettata a tassazione (come sostenuto dall’agenzia delle Entrate) oppure se la stessa debba prima essere decurtata della quota incentivo in essa inclusa (come sostenuto dai contribuenti).

Va anzitutto ricordato che la produzione di energia è una attività agricola connessa se è rispettato il principio di prevalenza e che, come previsto dal comma 423 della legge 266/2005, rientra tra le attività produttive di reddito agrario fino ad una produzione di 2.400.000 kWh annui («franchigia»);

Per la produzione di energia oltre questi limiti, il reddito è determinato in misura forfettaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività, con esclusione della componente incentivo, un coefficiente di redditività del 25%.

Gli agricoltori che accedono al meccanismo di incentivazione definito «tariffa onnicomprensiva» (introdotta dalla legge 244/2007 e poi regolamentata dal Dm 18 dicembre 2008) ricevono quale corrispettivo della vendita dell’energia, un importo dato dal prodotto dei kWh immessi in rete e un ammontare definito nel decreto (oggi pari a 280,00 euro/MWh).

Qui si instaura la questione che ha generato il contenzioso tributario da cui è scaturita la sentenza della Cgt Lombardia: a parere dell’Ufficio accertatore, nella tariffa onnicomprensiva, essendo un importo unico, non sarebbe individuabile una singola quota incentivo poiché il fatto di percepire un importo “garantito” di 280,00 euro/MWh è già un incentivo.

A parere del contribuente, invece, nella tariffa sarebbe chiaramente individuabile la quota riconducibile all’energia estrapolata utilizzando il prezzo dell’energia calcolato dal Gse e una quota incentivo calcolata per differenza.

I giudici condividono la tesi del contribuente rilevando che proprio la denominazione della tariffa onnicomprensiva impone di ripartirla in due parti: quello incentivo e quella riconducibile alla valorizzazione dell’energia e che, stante il tenore del comma 423, solo quest’ultima parte vada considerata ai fini della tassazione.

I giudici rilevano anche che se fosse vero quanto sostenuto dall’Ufficio, vale a dire che tutta la tariffa onnicomprensiva fosse da considerarsi incentivo, allora si dovrebbe escludere l’intero importo da tassazione.

Nel documento si legge chiaramente che la precisazione secondo cui vada esclusa da tassazione la quota incentivo è funzionale soprattutto per il settore del biogas in cui viene erogato un importo unico (la tariffa onnicomprensiva, appunto) con il rischio che la quota incentivata verrebbe compresa nel calcolo della base imponibile. Se ciò accadesse, si legge ancora nella relazione, si creerebbe una discriminazione tra le diverse forme rinnovabili utilizzate per la produzione di energia per le quali l’incentivo è erogato separatamente e senza dubbio escluso da tassazione (vedi fotovoltaico).