Dal disegno di legge della Finanziaria 2025 risultano “stabilizzate a regime” le modifiche alla tassazione IRPEF, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Inoltre, ai contribuenti con:

  • reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuto un trattamento integrativo calcolato come percentuale del reddito di lavoro dipendente;
  • reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000 è riconosciuto una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di € 1.000 in presenza di un reddito complessivo fino a € 32.000, che decresce oltre tale soglia fino ad azzerarsi.

Dal 2025 è introdotto inoltre:

  • un nuovo limite, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico, per la fruizione delle detrazioni IRPEF per gli oneri / spese sostenuti a decorrere dall’1.1.2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000;
  • un nuovo limite alle detrazioni per i figli a carico, riconosciute per i figli di età inferiore a 30 anni, a meno che non siano disabili.

NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF

La Finanziaria 2025 interviene sulle disposizioni del TUIR per stabilizzate la rimodulazione:

  • degli scaglioni di reddito e le relative aliquote;
  • della misura delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Scaglioni e aliquote irpef

Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef sono rimodulate come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote per il 2024 e 2025
Fino a € 28.00023%
Oltre € 28.000 fino a € 50.00035%
Oltre € 50.00043%

Detrazioni lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente, disciplinate dall’art. 13, comma 1, TUIR, risultano così modificate.

Detrazioni lavoro dipendente per il 2024 e 2025
non superiore a € 15.000€ 1.955 (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato)
superiore a € 15.000 ma non a € 28.000€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
superiore a € 28.000 ma non a € 50.000€ 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)]

Trattamento integrativo

Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore stabilizza a regime la condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando

“l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.

Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, ossia un “nuovo trattamento integrativo”, di ammontare pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.

Nuovo trattamento integrativo (se reddito complessivo non superiore a € 20.000)
Reddito di lavoro dipendente (*)% del reddito di lavoro dipendente
Fino a € 8.5007,1%
Oltre € 8.500 fino a € 15.0005,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 20.0004,8%

(*) Da rapportare all’intero anno per individuare la percentuale applicabile 

Ulteriore detrazione

A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000, è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.

Ulteriore detrazione (se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000)
Reddito complessivoUlteriore detrazione (*)
Oltre € 20.000 fino a € 32.000€ 1.000
Oltre € 32.000 fino a € 40.000€ 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000]

(*) Da rapportare al periodo di lavoro

Sia per il Trattamento Integrativo e per l’Ulteriore detrazione:

La quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente.

Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.