Dal disegno di legge della Finanziaria 2025 risultano “stabilizzate a regime” le modifiche alla tassazione IRPEF, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Inoltre, ai contribuenti con:
- reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuto un trattamento integrativo calcolato come percentuale del reddito di lavoro dipendente;
- reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000 è riconosciuto una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di € 1.000 in presenza di un reddito complessivo fino a € 32.000, che decresce oltre tale soglia fino ad azzerarsi.
Dal 2025 è introdotto inoltre:
- un nuovo limite, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico, per la fruizione delle detrazioni IRPEF per gli oneri / spese sostenuti a decorrere dall’1.1.2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000;
- un nuovo limite alle detrazioni per i figli a carico, riconosciute per i figli di età inferiore a 30 anni, a meno che non siano disabili.
NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF
La Finanziaria 2025 interviene sulle disposizioni del TUIR per stabilizzate la rimodulazione:
- degli scaglioni di reddito e le relative aliquote;
- della misura delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Scaglioni e aliquote irpef
Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef sono rimodulate come di seguito evidenziato.
| Scaglioni di reddito e aliquote per il 2024 e 2025 | |
| Fino a € 28.000 | 23% |
| Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
| Oltre € 50.000 | 43% |
Detrazioni lavoro dipendente
Le detrazioni da lavoro dipendente, disciplinate dall’art. 13, comma 1, TUIR, risultano così modificate.
| Detrazioni lavoro dipendente per il 2024 e 2025 | |
| non superiore a € 15.000 | € 1.955 (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato) |
| superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000] |
| superiore a € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)] |
Trattamento integrativo
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore stabilizza a regime la condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando
“l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, ossia un “nuovo trattamento integrativo”, di ammontare pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.
| Nuovo trattamento integrativo (se reddito complessivo non superiore a € 20.000) | |
| Reddito di lavoro dipendente (*) | % del reddito di lavoro dipendente |
| Fino a € 8.500 | 7,1% |
| Oltre € 8.500 fino a € 15.000 | 5,3% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 | 4,8% |
(*) Da rapportare all’intero anno per individuare la percentuale applicabile
Ulteriore detrazione
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000, è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.
| Ulteriore detrazione (se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000) | |
| Reddito complessivo | Ulteriore detrazione (*) |
| Oltre € 20.000 fino a € 32.000 | € 1.000 |
| Oltre € 32.000 fino a € 40.000 | € 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000] |
(*) Da rapportare al periodo di lavoro
Sia per il Trattamento Integrativo e per l’Ulteriore detrazione:
La quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente.
Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
