Al fine di sostenere la filiera equina l’IVA dovuta sulla cessione dei cavalli, vivi, destinati a finalità diverse da quelle a uso alimentare, effettuate entro 18 mesi dalla nascita, scenderà dal 10% al 5%.
La nuova aliquota sarà applicabile dal 10 agosto 2024, quindi, sarà possibile rettificare emettendo nota di variazione in diminuzione della solo imposta.
I requisiti necessari per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% sono:
- cessione di soli cavalli e non di altri equini;
- cessione di animali vivi non destinati a uso alimentare;
- cessione entro diciotto mesi dalla nascita dei puledri oggetto della compravendita.
Da chiarire l’applicazione dell’aliquota agevolata per i produttori agricoli in regime speciale IVA, dove la vendita di equini vivi darà origine a un credito di imposta in quanto la percentuale di compensazione del 7,3% è superiore all’aliquota IVA applicata.
