Grazie all’impegno di Confagricoltura, nella conversione del decreto Milleproroghe le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno previsto, per il 2024 e per il 2025, la detassazione dell’Irpef che la legge di Bilancio non ha prorogato a decorrere dal 2024.
Si ricorda che la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF, e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali (Iap) è stata prevista con decorrenza dal 2017.
Sebbene prevista fino al 2019, questa è poi stata estesa fino al 2023.
In assenza di una proroga da parte della legge di Bilancio, a partire dal 2024 sarebbe stato ripristinato il regime ordinario (cioè la concorrenza alla formazione della base imponibile dei redditi dei redditi dei terreni).
L’emendamento prevede che i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare il reddito complessivo nelle seguenti misure:
● 0% fino a 10mila euro;
● 50% oltre 10mila euro e fino a 15mila euro;
● 100% oltre 15mila euro.
Rispetto alle ipotesi inizialmente formulate, l’esenzione, quindi non si applica solo a coloro che hanno redditi inferiori a 10mila euro ma anche a coloro che superano questa soglia, ma con un meccanismo a scaglioni.
Il reddito dominicale e il reddito agrario concorrono a formare il reddito complessivo rivalutati, rispettivamente dell’80 e del 70%; pertanto le soglie di concorrenza al reddito complessivo vanno valutate tenendo conto dei redditi rivalutati. La soglia, inoltre, è unica per i redditi considerati congiuntamente.
Quindi, ad esempio, ipotizzando che un agricoltore possieda terreni con un reddito dominicale di 5mila euro e un reddito agrario di 6mila euro che rivalutati sono pari, rispettivamente a 9mila e 10.200 euro, dovrà determinare la concorrenza alla formazione del reddito partendo da un ammontare di 19.200 euro:
● fino a 10.000 euro gode dell’esenzione;
● per la parte di reddito compresa tra 10.000 e 15.000 euro (quindi pari a 5.000 euro), il reddito imponibile sarà pari al 50%, quindi 2.500 ;
● l’eccedenza, pari a 4.200 concorrerà interamente alla base imponibile.
In sostanza, a fronte di un reddito complessivamente pari a 19.200, la parte imponibile sarà pari a 6.700 euro.
Invariato, rispetto al passato, l’ambito soggettivo della disposizione che include le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Iap, purché iscritti nella previdenza agricola e anche se soci di società semplice.
