È ancora tempo di incentivi “Industria 4.0”, ma bisogna stare attenti al nuovo sistema di comunicazioni ex ante ed ex post. Nonostante l’avvio, dal 7 agosto 2024, delle prenotazioni per il generoso bonus transizione 5.0, molte imprese continuano ad indirizzare i propri investimenti sui crediti di imposta disposti dalla legge 178/2020, che sono meno convenienti ma assai più semplici da ottenere. Oltre alla difficoltà di avere e documentare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, è diffuso il timore di non riuscire ad ottenere il credito per l’esaurimento dei fondi europei messi a disposizione.

Per il biennio 2024-2025 (con coda al primo semestre 2026 in presenza di ordini e acconti entro fine 2025; coda temporale non prevista per Transizione 5.0), sono ancora in vigore i crediti di imposta per gli investimenti con caratteristiche Industria 4.0. Per i beni materiali (allegato A, L. 232/2016), il credito è del 20% fino a 2,5 milioni, 10% tra 2,5 e 10 milioni, 5% tra 10 e 20 milioni. Per gli immateriali (allegato B, L. 232/2016), spetta il 15% fino a 1 milione nel 2024 e il 10% sempre fino a 1 milione nel 2025.

I crediti spettano, a differenza di quelli previsti dal piano Transizione 5.0 (art. 38, D.L. 19/2024 e Dm 24 luglio 2024), da un lato senza necessità di realizzare riduzioni minime nei consumi energetici e dall’altro senza alcun tetto di importo su base nazionale. In presenza dei requisiti, il credito è certo sin dal momento in cui viene pianificato l’investimento.

Da quest’anno è stato introdotto un sistema di comunicazioni – preventive e consuntive – che deve essere rispettato come condizione per la fruibilità del credito.

Per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30 marzo 2024, occorre inviare tramite l’apposito portale sul sito del GSE la comunicazione preventiva in cui si indicano i dati prospettici dell’investimento e del credito di imposta ad esso correlato. La comunicazione va aggiornata, trasmettendo un nuovo, definitivo modello al completamento dell’investimento.

Il completamento dell’investimento dovrebbe coincidere con la data di effettuazione dell’acquisto determinata secondo le regole fiscali dell’art. 109 del Tuir: consegna o spedizione (o se successivo momento di trasferimento della proprietà) oppure ultimazione per gli investimenti in appalto. Non sono previsti termini tassativi per l’invio. Sicuramente la comunicazione ex post va trasmessa con un certo anticipo rispetto alla prima compensazione del credito (che si effettua, comunque, solo dopo l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni), tenendo conto che le Entrate tengono sospesi gli F24 per 30 giorni in attesa di ottenere dal GSE le informazioni sulla comunicazione del contribuente.

In conclusione, nonostante il bonus transizione 5.0 sia più generoso resta alto per le imprese l’appeal di Industria 4.0, dove il credito è certo sin dal momento in cui viene pianificato l’investimento.