Di seguito forniamo qualche indicazione in merito all’indennità una tantum per l’anno 2024 cd. “Bonus Natale”: l’art. 2 bis del decreto-legge n.113/2024 (cd. “Omnibus”) – inserito dalla legge di conversione n. 143/2024 – ha previsto l’erogazione, unitamente alla tredicesima mensilità, di un’indennità una tantum per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.

Il bonus in questione è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  1. abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR (dpr n.917/1986);
  2. abbiano il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) entrambi fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, c. 2, del TUIR, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (come individuato dall’art. 12, c. 1, lett. c), decimo periodo, del TUIR);
  3. abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1, del TUIR.

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, ha il valore di 100 euro ma spetta in misura riproporzionata in funzione del periodo di lavoro effettivo del dipendente nell’anno d’imposta 2024. Il bonus viene erogato dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente che dichiara, altresì, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiarne. Il credito maturato dal datore di lavoro a seguito dell’erogazione dell’indennità può essere recuperato mediante compensazione (ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997) a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

La norma in commento prevede espressamente, inoltre, che il datore di lavoro, in sede di conguaglio, verifichi la spettanza del bonus, e proceda al suo recupero qualora in tale sede si riveli non spettante.

La verifica finale avverrà in ogni caso in sede di dichiarazione dei redditi, con la restituzione del bonus in assenza dei requisiti o il suo riconoscimento in caso di mancata precedente erogazione.

Si segnala, che l’Agenzia delle Entrate ha già fornito prime indicazioni in proposito, con Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, di seguito indichiamo le principali:

  • il bonus spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (sono invece esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR);
  • il bonus spetta a prescindere dalla tipologia contrattuale (es. contratto a tempo determinato o indeterminato). Vi rientrano pertanto, con riferimento al settore primario, tutte le tipologie di lavoratori subordinati;
  • il ri-proporzionamento dell’ammontare del bonus segue i principi di fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente. Pertanto, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e, in presenza di più rapporti di lavoro, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta;
  • ai fini del calcolo del reddito complessivo del lavoratore (non superiore a 28.000 euro), occorre considerare anche l’ammontare del c.d. “reddito di riferimento” normalmente utilizzato per la determinazione delle agevolazioni fiscali;
  • le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024;
  • il lavoratore dipendente deve richiedere espressamente il bonus al datore di lavoro (all’ultimo datore di lavoro in caso di pluralità di rapporti), specificando – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del dpr n.445/2000 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che se, nel corso dell’anno 2024, il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, egli deve presentare al datore di lavoro che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

In ultimo, facciamo presente che la misura agevolativa in oggetto, già di complessa applicazione nei casi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rischia di non essere applicabile concretamente agli operai agricoli a tempo determinato, per una pluralità di ragioni, tra le quali il fatto che gli stessi percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il cd. “III elemento”, ai sensi dell’art. 50 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.  Per tali lavoratori, inoltre, si presentano difficoltà ulteriori nella determinazione dell’ammontare del bonus – che, come detto, deve essere ri-quantificato in relazione al tempo effettivo di lavoro. A ciò si aggiunga che alcuni OTD potrebbero non avere in corso un rapporto di lavoro nell’ultimo mese dell’anno.

Vale la pena di ricordare in proposito che resterebbe possibile, in tali casi, il godimento del bonus al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.