Le agevolazioni IMU previste anche per i fabbricati rurali si applicano a tutti i comproprietari, compresi quindi coloro che non rivestono la qualità di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP). Lo ha riaffermato implicitamente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1919 del 27 gennai 2025.
Nello specifico la categoria catastale D10 è dedicata ai fabbricati rurali con fini strumentali all’agricoltura. All’atto pratico questo significa che nella categoria catastale D10 vengono inclusi tutti quei fabbricati utili per eseguire le diverse attività agricole, come per esempio magazzini, stalle, fienili… e che non hanno funzione abitativa.
I requisiti e le caratteristiche che un immobile deve possedere per rientrare nella categoria D10, oltre alle implicazioni fiscali, con particolare attenzione all’Imposta Municipale Unica (IMU), sono avere una chiara destinazione strumentale per l’agricoltura; quindi, non possono essere utilizzati come abitazioni o con finalità non ricollegabili al lavoro agricolo. Questi immobili possono contribuire direttamente alla produzione agricola o fornire spazi di supporto necessari al suo svolgimento.
Gli immobili della categoria D10 sono soggetti all’aliquota IMU del 2 per mille, ma i singoli comuni hanno la possibilità di ridurla fino all’1 per mille. Questa possibilità viene attuata per favorire le attività agricole, in modo da ridurre l’onere fiscale per gli agricoltori e favorire così la sostenibilità delle attività rurali.
Nello specifico La Cassazione ha deciso che anche i comproprietari di fabbricati rurali, che non sono direttamente coltivatori o imprenditori agricoli, possono beneficiare dell’esenzione fiscale, se uno dei comproprietari possiede i requisiti per l’attività agricola.
In tema di agevolazioni fiscali, quindi la qualità agricola di un terreno posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui di sopra, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità di un diverso sfruttamento edilizio della stessa.
