Il Dl 63/2024, convertito con modificazioni dalle legge 101 del 12 luglio 2024, ha previsto alcune misure a tutela e a supporto delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Tra queste, suscita particolare interesse la moratoria per dodici mesi dal pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti sottoscritti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura prevista dall’articolo 1, comma 2.

Le imprese che possono richiedere la sospensione e conseguente allungamento del piano di ammortamento al proprio istituto di credito sono quelle che nell’anno 2023 hanno subìto una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20% rispetto all’anno precedente, o che hanno subìto una riduzione della produzione pari almeno al 30%. Nel caso di cooperative agricole, invece, la soglia per poter fruire della moratoria è data da una riduzione pari almeno al 20% della quantità di prodotto conferito dai propri soci, nel caso di cooperative di conferimento, o di produzione primaria, nel caso di cooperative di conduzione e produzione.

Non possono richiedere la moratoria le imprese la cui esposizione debitoria sia considerata deteriorata alla data di entrata in vigore del decreto-legge (16 maggio 2024) in base alla disciplina propria degli intermediari creditizi.

La sospensione non riguarda solo i mutui agrari o altri strumenti finanziari riservati al settore primario, ma può essere richieste per tutti i mutui e i finanziamenti in essere, sottoscritti da imprese agricole, comprese le cambiali agrarie in scadenza nel 2024.

La moratoria avrà una durata di dodici mesi dalla richiesta e riguarderà la parte capitale del finanziamento. Questo significa che le imprese continueranno a dover pagare la quota interessi maturata su ciascuna rata e il piano di rimborso, così come i termini da esso derivanti, saranno prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione. Inoltre, saranno automaticamente prorogati anche i termini di tutte le garanzie pubbliche o private relative ai finanziamenti oggetto di moratoria, senza alcuna formalità aggiuntiva e senza alcun maggior onere per il richiedente e anche per l’istituto. La proroga riguarda anche le garanzie prestate dal fondo gestito dal Mcc e da Ismea, senza oneri aggiuntivi.

Per poter accedere alla moratoria, le imprese dovranno presentare domanda all’istituto di credito erogante, corredata da una apposita autocertificazione che attesti la condizione di riduzione del fatturato o della produzione come sopra indicato. Inoltre, come chiarito dalla circolare 3/2024 di Ismea, se il finanziamento risulta garantito da tale ente, sarà necessario che la banca acquisisca dal cliente anche l’apposita autocertificazione sul modello Ismea e provveda a trasmetterla secondo le modalità operative indicate nella circolare.

In particolare, in caso di garanzia sussidiaria la banca dovrà compilare il modello allegato alla circolare e trasmetterlo a Ismea secondo le ordinarie modalità di comunicazione previste questo tipo di operazioni; per le fideiussioni ordinarie, invece, sarà necessario acquisire dal cliente l’autocertificazione su modello Ismea e trasmetterla via pec all’indirizzo fornito nella circolare. Infine, per le particolari garanzie dirette L25, U35, GR8, relative rispettivamente ai finanziamenti per liquidità da Covid 19, ai finanziamenti conseguenti al caro energia e infine ai finanziamenti per la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, le autocertificazioni dovranno essere caricate sui rispettivi portali messi a disposizione da Ismea. In ogni caso, la circolare precisa che nessun onere graverà né sulla banca, né tantomeno sulle imprese richiedenti la moratoria.