Segnaliamo la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024, depositata lo scorso 25 luglio 2024, attraverso la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli del Codice Civile nella parte in cui non prevedono come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto». La Corte ha, di base, ritenuto irragionevole la mancata inclusione, nell’art. 230-bis c.c., del convivente di fatto nell’impresa familiare, diversamente da quanto avviene (per effetto della legge Cirinnà, 76/2016) con il componente dell’unione civile. Conseguentemente, la Consulta ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c. per il mancato riconoscimento al convivente di fatto della sua prestazione lavorativa in famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare, ciò comportando un irragionevole e ingiustificato trattamento discriminatorio e, quindi, una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella riconosciuta ai familiari e al componente dell’unione civile. In conclusione, la sentenza appena illustrata consente a tutti gli effetti di includere tra i “familiari” di cui all’art. 230-bis c.c. il convivente more uxorio, riconoscendo alla prestazione lavorativa di quest’ultimo le medesime tutele previste per i familiari in considerazione del lavoro prestato nella famiglia e non meramente “all’interno dell’impresa dell’altro convivente”. Al convivente di fatto viene ad essere esteso il riconoscimento non più solo del diritto di partecipazione agli utili, ma anche del diritto al mantenimento nonché del diritto di prelazione, in caso di divisione ereditaria o cessione dell’impresa familiare. Questo principio deliberato dalla Consulta non mancherà di avere effetto anche sotto gli aspetti fiscali e previdenziali determinando, ad ogni modo, una apertura in favore di letture interpretative a carattere estensivo della attuale nozione di “familiare” dell’imprenditore agricolo.
IMPRESA FAMILIARE. IL CONVIVENTE DI FATTO RIENTRA NELLA NOZIONE DI “FAMILIARE” DI CUI ALL’ART. 230-BIS C.C. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 25 luglio 2024, n. 148.
by Ufficio Stampa Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini | J Set 2024 | Notizie Uffici Area Lavoro | 0 comments
