A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, nell’ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, risultano modificate le modalità / termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo / acconto delle imposte / contributi. In particolare, si rammenta che:
- i versamenti rateali vanno effettuati entro il 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti, quindi sia per i titolari di partita IVA che per gli “altri” contribuenti;
- il pagamento rateale deve essere concluso entro il 16.12 (anziché il 30.11);
nella Circolare 2.5.2024, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in generale:
- il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito non può essere superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il 16.12;
- il dovuto va suddiviso nel numero di rate che si intendono versare, nel rispetto del predetto limite;
- la prima rata va versata, senza interessi, alla scadenza ordinaria;
- le successive rate vanno versate, maggiorate degli interessi, entro il 16 di ciascun mese seguente e, comunque, non oltre il 16.12, fatto salvo il differimento al primo giorno lavorativo successivo in caso di termine che cade di sabato / giorno festivo.
Al fine di individuare i termini di versamento delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2024 in forma rateale con i relativi interessi va inoltre considerato che:
- le disposizioni relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevedono che i soggetti ISA / forfetari / minimi possono effettuare il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi / IRAP / lVA entro il 31.7.2024 senza maggiorazione ovvero entro il 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
In particolare, si rammenta che possono fruire della proroga anche:
- i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società / associazioni professionali / imprese “interessate” dagli ISA (soci di società di persone / società di capitali trasparenti / associati / collaboratori imprese familiari / coniuge azienda coniugale).
Per i soci di srl “non trasparenti” (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, spetta esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali.
Possono beneficiare della proroga anche i soggetti che hanno cessato l’attività, con chiusura della partita IVA, durante il 2023. Ciò in considerazione del fatto che, la sussistenza dei requisiti va verificata per il periodo d’imposta precedente quello di applicazione della proroga dei versamenti. Nelle citate Risoluzioni, l’Agenzia include tra i possibili beneficiari della proroga anche i soggetti che determinano il reddito “con altre tipologie di criteri forfetari” rispetto ai minimi / forfetari (ad esempio, attività di agriturismo).
Inoltre, come specificato della stessa Agenzia nella Risposta 2.8.2019, n. 330, possono beneficiare della proroga anche i soggetti esercenti attività agricola che dichiarano un reddito d’impresa ex art. 55, TUIR e applicano gli ISA.
Risultano invece esclusi i soggetti che esercitano esclusivamente attività agricola ex art. 32, TUIR titolari di soli redditi agrari da dichiarare nel quadro RA.
