A partire dal 30 ottobre 2024 ci sarà la nuova Edizione 2024.
Generazione Terra finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.
La misura è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola o l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.
Si rivolge a:
- Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- Giovani startupper con esperienza (GSE) (età non superiore a 41 anni) che intendano acquistare un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
- Giovani startupper con titolo (GST), di età non superiore a 35 anni non compiuti, che, ancorché privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura tramite l’acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
La misura finanzia l’acquisto di terreni agricoli nella misura massima di:
1) 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
2) 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo. Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.
Il finanziamento può avere una durata di 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento.
Condizioni:
1) tasso fisso ancorato ai valori di mercato (tasso base UE) e dipendente dal rischio rilevato;
2) 50% degli oneri notarili, nel caso di operazioni assistite da patto di riservato dominio;
3) 500 euro rimborso spese istruttoria.
CREDITI D’IMPOSTA – Il credito d’imposta resiste all’omessa indicazione nel quadro RU
Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare nessuna conseguenza dall’omissione nei modelli da inviare entro il prossimo 31 ottobre
Nel quadro RU del modello Redditi è necessario riportare i dati dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. La mancata indicazione dei predetti crediti costituisce certamente una violazione e il dibattito si è incentrato sulle conseguenze di questa omissione. Si è, infatti, spesso discusso se il mancato assolvimento dell’obbligo di compilazione qualificasse il credito come «non spettante» o «inesistente» e, in alcuni casi, la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenerlo «inesistente» con la conseguente decadenza dal beneficio stesso.
L’articolo 13 del Dlgs 1/2024 risolve il dibattito prevedendo l’esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata comunicazione dei crediti di imposta con la sola esclusione crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’articolo 10 decreto 115/2017, per i quali l’inadempimento degli obblighi di registrazione determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
L’articolo 13 in esame prevede l’applicazione di queste disposizioni con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022; dunque, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’eventuale mancata indicazione dei dati nei modelli da inviare entro il prossimo 31 ottobre non sarà più sanzionata con la perdita del credito stesso.
Il Dlgs 1/2024 ha anche previsto la semplificazione dei modelli di dichiarazione; a beneficiarne è proprio il quadro RU che, già a partire da quest’anno, richiede l’indicazione di meno dati
Si ricorda, infine, che a partire da quest’anno non è più richiesta l’indicazione (salvo che in alcuni casi) nella sezione I di alcuni crediti «non automatici», ossia concessi da amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate, che trasmettono a quest’ultima i dati e per i quali sia prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna. L’elenco di questi crediti (e delle eccezioni) è contenuto nelle istruzioni ministeriali.
