La compilazione del prospetto relativo agli obblighi informativi contenuto nel quadro RS del modello Redditi PF è obbligatorio per i contribuenti forfettari.

Il comma 73 della legge 190/2014 obbliga professionisti e imprenditori che applicano il regime forfettario a adempiere a specifici obblighi informativi mediante compilazione di un prospetto in dichiarazione dei redditi. Tale obbligo risponde ad una necessità dell’amministrazione finanziaria, vale a dire di svolgere la propria attività finalizzata all’incremento della compliance dichiarativa e all’analisi del rischio per i soggetti forfettari che, a differenza, di altri, non applicano gli ISA.

Il prospetto in cui indicare i dati è contenuto nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche. I dati da indicare sono diversi a seconda che a compilare il modello sia un professionista oppure un imprenditore. Nel primo caso, i costi da indicare sono quelli relativi ai soli consumi, cioè servizi telefonici, energia, carburanti e lubrificanti utilizzati per la trazione di autoveicoli; gli imprenditori devono, invece, indicare il numero dei mezzi di trasporto posseduti o detenuti per lo svolgimento dell’attività, l’ammontare dei costi sostenuti per le materie prime, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi e i costi sostenuti per carburanti e lubrificanti utilizzati per la trazione di autoveicoli.

Sulla corretta modalità di compilazione ci sono alcuni aspetti cui prestare attenzione: il primo riguarda l’ammontare corretto da indicare, se comprensivo o meno di Iva. I contribuenti forfettari non hanno diritto alla detrazione dell’Iva che, quindi, se assolta, rappresenta a tutti gli effetti un costo pertanto sarebbe plausibile l’indicazione anche di quest’ultima. Inoltre, si ritiene che i costi sostenuti siano quelli documentati tramite l’emissione di fattura.

Considerato che la compilazione non è una facoltà ma un obbligo, l’eventuale omissione è soggetta alla sanzione di cui all’articolo 8 del D.lgs. 471/1997 pari ad euro 250, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Ad esempio, coloro che hanno presentato entro lo scorso novembre 2023 il modello Redditi PF 2023 per l’anno 2022, se hanno omesso la compilazione del quadro, possono ancora correggere la violazione mediante presentazione di una dichiarazione integrativa pagando una sanzione pari a 250 euro ridotta ad 1/8 a condizione che la regolarizzazione avvenga e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (quindi anno 2023, termine di invio della dichiarazione entro il 31 ottobre 2024).

Si ricorda che i contribuenti forfettari che non hanno compilato il prospetto nel quadro RS relativamente all’anno 2021 hanno tempo fino al 30 novembre 2024 per farlo senza applicazione della sanzione.