Per determinare l’IVA detraibile nell’ambito della liquidazione periodica, si devono considerare i seguenti aspetti normativi e pratici:

  1. Detrazione dell’IVA:
    • Sorgere del diritto alla detrazione: Il diritto alla detrazione dell’IVA a credito nasce nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ossia quando l’operazione si considera effettuata ai fini IVA, in base all’art. 6 del DPR n. 633/72.
    • Termine per la detrazione: La detrazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione del modello IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
  2. Annotazione della fattura:
    • Per poter detrarre l’IVA, la fattura d’acquisto deve essere annotata nel registro IVA acquisti:
      • Prima della liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione.
      • Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta.
  3. Requisiti per l’esercizio del diritto alla detrazione:
    • Presupposto sostanziale: L’operazione deve essere effettivamente realizzata (esigibilità dell’IVA).
    • Presupposto formale: L’acquirente/committente deve possedere la fattura d’acquisto.
    • La detrazione può essere esercitata solo quando entrambi i requisiti sono soddisfatti, e la fattura deve essere annotata nel registro IVA acquisti.
  4. Tempistica per la detrazione:
    • Secondo l’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, l’IVA relativa alle fatture ricevute può essere detratta nella liquidazione periodica se le fatture sono:
      • Ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione (per i contribuenti mensili).
      • Ricevute e annotate entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre dell’operazione (per i contribuenti trimestrali).
  5. Retro-detrazione:
    • La retro-detrazione non è possibile per le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute nell’anno successivo. In questo caso, l’IVA sarà detraibile nell’anno in cui la fattura viene ricevuta.
  6. Riforma fiscale:
    • La Legge n. 111/2023 ha previsto una revisione della limitazione temporale alla detrazione, ma questa disposizione non è ancora stata recepita e applicata.

In sintesi, l’IVA è detraibile se vengono soddisfatti i requisiti sostanziali e formali, con l’annotazione tempestiva delle fatture nel registro IVA acquisti, e con l’obbligo di effettuare la detrazione entro i termini stabiliti dalla normativa fiscale.

Nel caso delle fatture del 2024 ricevute rispettivamente nel 2024 e nel 2025, per determinare il momento in cui l’IVA relativa può essere detratta, bisogna considerare le seguenti situazioni:

1. Fatture 2024 ricevute nel 2024:

  • Per le fatture del 2024 ricevute nel medesimo anno, la detrazione dell’IVA può avvenire nell’ambito della liquidazione periodica che riguarda il periodo in cui la fattura è stata effettivamente ricevuta e annotata nel registro IVA acquisti. La detrazione deve essere effettuata entro i termini previsti dalla normativa, ossia entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di ricezione della fattura (2024).

2. Fatture 2024 ricevute nel 2025:

  • Per le fatture del 2024 che vengono ricevute nel 2025, l’IVA può essere detratta solo nel 2025, ovvero nell’anno di ricezione della fattura. Questo è dovuto al fatto che il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui la fattura viene ricevuta, non quando l’operazione è effettuata.

Ricezione della fattura elettronica:

  • Per le fatture elettroniche, la data di ricezione assume particolare importanza ed è determinata da quanto attestato dal Sistema di Interscambio (SdI). La data di ricezione dipende da come la fattura è consegnata al destinatario:
    • Se SdI riesce a consegnare correttamente la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario.
    • Se SdI non riesce a consegnare la fattura per cause tecniche non imputabili al destinatario, la data di ricezione viene stabilita in base a quanto stabilito dalla normativa o comunicata dal SdI.

Conclusione:

  • Per le fatture ricevute nel 2024, l’IVA può essere detratta nell’anno 2024, mentre per quelle ricevute nel 2025, la detrazione sarà possibile nel 2025. L’importante è che le fatture siano correttamente annotate nel registro IVA e che siano rispettati i termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale dell’anno in cui le fatture sono state ricevute.

Riepilogo delle tempistiche per la detrazione

Considerazioni:

La data di ricevimento della fattura è fondamentale per determinare l’anno in cui l’IVA può essere detratta. Se la fattura è messa a disposizione nel 2024 ma non è scaricata dal destinatario entro la fine dell’anno, non sarà possibile detrarre l’IVA nel 2024. In questo caso, la detrazione sarà possibile solo nel 2025, anno in cui la fattura è effettivamente scaricata o presa visione.