Siamo ad informare che con il messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024 l’INPS ha comunicato il differimento – dal 16 dicembre 2024 al 17 marzo 2025 – della scadenza di pagamento dei contributi dovuti per il primo e per il secondo trimestre 2024 dai datori di lavoro agricolo operanti nei comuni dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023 (comuni individuati dall’allegato n. 1 al decreto-legge n. 61/2023, convertito dalla legge n. 100/2023).
Come si ricorderà il termine relativo al primo trimestre 2024 (16 settembre 2024) era già stato differito al 16 dicembre 2024 con messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024.
Con il nuovo messaggio in oggetto viene disposta un’analoga sospensione che si riferisce sia alla scadenza naturale del II trimestre 2024 (16 dicembre 2024) e sia a quella già differita una prima volta (al 16 dicembre) del I trimestre.
La nostra costante azione, nei confronti dell’INPS e del Ministero del Lavoro, ha dunque portato al rinvio della scadenza finalizzato ad evitare il pagamento della contribuzione ordinaria da parte dei datori di lavoro interessati che, ai sensi del cd. Decreto agricoltura (DL. N. 63/2024, convertito dalla legge n. 101/2024) hanno invece diritto, con riferimento all’anno 2024, al regime contributivo agevolato (riduzione del 68 per cento).
Ed infatti gli avvisi di pagamento pervenuti nei giorni scorsi ai datori di lavoro agricolo interessati sono stati tariffati dall’Istituto in misura intera, senza la riduzione del 68 per cento prevista dal citato decreto agricoltura.
Non è ancora stata definita, in particolare, tra i Ministeri competenti e la Commissione europea la questione relativa al regime di aiuti applicabile alla misura agevolativa.
A seguito del messaggio INPS, i datori di lavoro operanti nei comuni alluvionati, potranno sospendere il pagamento della contribuzione agricola dovuta per il primo e per il secondo trimestre 2024 fino al 17 marzo 2025, senza necessità di presentare alcuna istanza o comunicazione all’INPS. Resta fermo che i datori di lavoro interessati che avessero già provveduto al pagamento della predetta contribuzione avranno diritto alla compensazione di quanto pagato in eccedenza, nei modi che saranno indicati successivamente dall’Istituto.
Sarà nostra cura continuare a sollecitare le Amministrazioni competenti per una rapida e completa attuazione dello sgravio, dato che le ragioni del mancato riconoscimento dell’agevolazione non appaiono chiare. La norma di riferimento non prevede infatti la presentazione di una domanda da parte degli interessati, né l’autorizzazione dell’Unione europea.
