Ricordiamo che con la circolare n. 114 del 31 dicembre 2024, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto per l’anno 2024 ai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023.
Si evidenziano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute:
- possono accedere al beneficio in questione i datori di lavoro che operano nelle zone alluvionate di cui all’allegato n.1 della legge n. 101/2024 iscritti alla Gestione Contributiva Agricola. L’agevolazione spetta dunque non solo alle imprese agricole in senso stretto (art. 2135 c.c.) ma anche ad altri datori di lavoro iscritti alla predetta Gestione in forza di norme speciali quali, ad esempio, le cooperative di trasformazione e commercializzazione di cui alla legge n. 240/1984 e le imprese di cui all’art. 6 della legge n. 92/1979 (imprese di manutenzione del verde, etc.);
- l’agevolazione spetta non solo per gli operai agricoli ma anche per i dirigenti, quadri e impiegati dipendenti da imprese agricole;
- l’esonero spetta solo ai datori di lavoro in possesso del DURC;
- l’agevolazione – che, come noto, consiste nella riduzione del 68% dei contributi a carico dei datori di lavoro – spetta anche per la contribuzione INAIL, mentre non è applicata alla contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria TFR e a quella destinata al finanziamento della formazione continua (0,30%);
- il beneficio, di regola, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, salvo che non vi sia un espresso divieto;
- l’esonero per le imprese agricole spetta nel limite di 280.000 euro stabilito dal cd. “Temporary Crisis Framework” (“Quadro temporaneo di crisi e transizione” per la guerra in Ucraina), mentre per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, il limite è fissato in 300.000 euro nell’arco di tre anni, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831. La circolare INPS precisa che verranno effettuati i controlli del caso attraverso la consultazione e la registrazione presso i registri degli aiuti di stato (SIAN per la imprese agricole e RNA per le altre imprese);
- l’agevolazione verrà concessa automaticamente dall’INPS ai datori di lavoro interessati che occupano operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, senza cioè necessità di presentare alcuna domanda. Sarà dunque l’Istituto a ricalcolare la contribuzione dovuta per il I e II trimestre 2024 (in scadenza il 17 marzo 2025, per effetto del differimento di cui al messaggio INPS n. 4156/2024), nonché a tariffare in modo agevolato i contributi dovuti per il III e IV trimestre 2024 (in scadenza naturale, rispettivamente, il 17 marzo e il 16 giugno 2025);
- le imprese agricole che occupano impiegati, quadri e dirigenti, dovranno invece richiedere alla competente sede INPS un apposito codice di autorizzazione (“6V”) ed esporre i dati relativi ai 12 mesi del 2024, secondo le istruzioni dettagliate dall’allegata circolare INPS, esclusivamente nei flussi Uniemens relativi ai primi 4 mesi del 2025.
Ricordiamo che la citata circolare non fa alcun riferimento ai datori di lavoro che hanno corrisposto per intero l’importo dei contributi relativi al I e/o II trimestre 2024. Riteniamo che sarebbe utile venisse adottata anche per loro una procedura che consenta la compensazione automatica con altri debiti contributivi di quanto gli stessi hanno pagato in eccesso. In tal senso, si informa, abbiamo provveduto a sollecitare l’Istituto.
