BCAA 6 – Copertura minima del suolo
Al fine di assicurare che i terreni a seminativo abbiano una copertura vegetale nel periodo più
sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:
1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni
consecutivi nell’ intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di
cui al punto 1.
Per inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura
vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario,
il grado di copertura vegetale di cui alla presente norma può presentarsi anche non continuo e non
omogeneo.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la
copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per
esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso
emissive).
BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi
La norma si applica alle superfici a seminativo
Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:
a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
b. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee
da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose (compresa erba medica) o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
d. la cui superficie agricola ammissibile (comprese le colture permanenti) è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio (esclusa erba medica) o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
Le superfici coltivate con metodo biologico e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma. In caso di aziende parzialmente in BIO/integrato, la BCCA7 si applica alle superfici non in regime BIO/integrato.
Dopo aver verificato la presenza di eventuali condizioni di deroga, sul complesso dei terreni a
seminativo dell’azienda su cui si applica la norma è obbligatorio adottare alternativamente una delle
seguenti pratiche:
➢ 1. Rotazione: che consiste in un cambio di coltura all’anno a livello di parcella.
Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da
foraggio e terreni lasciati a riposo.
Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la
monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie che concorrono ad
assolvere l’obbligo di rotazione, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del
ciclo produttivo e che permangono in campo per almeno 90 giorni.
➢ 2. Diversificazione: che consiste nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo
compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
– a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione
consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non
supera il 75 % di detti seminativi;
– b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella
coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del
75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.
Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:
1) colture appartenenti a generi botanici differenti (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro sono tutte genere triticum e non diversificano tra loro, la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere.);
2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3) terreni lasciati a riposo;
4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.).
Si precisa che le aziende che devono osservare solo la BCAA 7 (perché non richiedono nessun intervento, ecoschema o impegno agro-climatico ambientale ) possono avvalersi della diversificazione nel 2025 se era già stata applicata nel 2024. In caso contrario è necessario chiudere l’impegno previsto dalla rotazione cambiando coltura rispetto all’anno precedente. Viceversa, coloro che nel 2024 hanno richiesto un ecoschema o impegno agro-climatico, dovranno adempiere agli impegni specifici previsti dall’intervento;
| Fattispecie 1: agricoltori che applicano la BCAA7 dal 2023 | ||
| Modalità di rispetto della BCAA7 nel 2023 | Modalità di rispetto della BCAA7 nel 2024 | Modalità di rispetto della BCAA7 nel 2025 |
| Rotazione senza coltura secondaria | Nel 2024 l’agricoltore era tenuto a rispettare la rotazione, in quanto vi è l’obbligo di assicurare il cambio di genere nel secondo anno | Dal 2025 l’agricoltore è libero di rispettare la BCAA7 come ritiene opportuno, potendo scegliere tra rotazione e diversificazione |
| Rotazione con coltura secondaria | Dal 2024 l’agricoltore è libero di rispettare la BCAA7 come ritiene opportuno, potendo scegliere tra rotazione e diversificazione | Dipende dalla scelta operata dall’agricoltore nel 2024 |
| Fattispecie 2: agricoltori che applicano la BCAA7 dal 2024 | ||
| Modalità di rispetto della BCAA7 nel 2024 | Modalità di rispetto della BCAA7 nel 2025 | Modalità di rispetto della BCAA7 nel 2026 |
| Rotazione senza coltura secondaria | Nel 2025 l’agricoltore sarà tenuto a rispettare la rotazione, in quanto vi è l’obbligo di assicurare il cambio di genere nel secondo anno | Dal 2026 l’agricoltore è libero di rispettare la BCAA7 come ritiene opportuno, potendo scegliere tra rotazione e diversificazione |
| Rotazione con coltura secondaria | Dal 2025 l’agricoltore sarà libero di rispettare la BCAA7 come ritiene opportuno, potendo scegliere tra rotazione e diversificazione | Dipende dalla scelta operata dall’agricoltore nel 2025 |
| Diversificazione | Dal 2025 l’agricoltore sarà libero di rispettare la BCAA7 come ritiene opportuno, potendo scegliere tra rotazione e diversificazione | Dipende dalla scelta operata dall’agricoltore nel 2025 |
Alcuni esempi di rotazione e diversificazione:
| Superficie aziendale a seminativo | Colture 2024 | Coltura principale | Rispetto della diversificazione |
| 25 ha | Mais 15 HaGrano tenero 10 Ha | 60 % | SI (l’azienda nel 2025 può anche ristoppiare rispettano le %) |
| 25 ha | Mais 20 HaGrano tenero 5 Ha | 80 % | NO (l’azienda è obbligata a rispettare la rotazione) |
| Superficie aziendale a seminativo | Colture 2024 | Coltura principale | Prima + seconda coltura principale | Rispetto della diversificazione |
| 100 Ha | Grano 60 HaSoia 25 HaMais 15 Ha | 60% | 85% | SI (l’azienda nel 2025 può anche ristoppiare rispettano le %) |
| 100 Ha | Grano 50 HaSoia 45 HaMais 5 Ha | 50% | 95% | SI (l’azienda nel 2025 può anche ristoppiare rispettano le %) |
| 100 Ha | Grano 70 HaSoia 28 HaMais 2 Ha | 70% | 98% | NO (l’azienda è obbligata a rispettare la rotazione) |
| 100 Ha | Grano 76 HaSoia 19 HaMais 5 Ha | 76% | 95% | NO (l’azienda è obbligata a rispettare la rotazione) |
BCAA 8-Conservazione elementi caratteristici del paesaggio
È stato abrogato l’obbligo del 4% di superficie ritirata dalla produzione. Le aziende pertanto possono seminare su tutta la superficie.
Rimangono attivi gli altri impegni della norma, che prevedono:
- Il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (siepi, boschetti, margini dei campi)
- Il divieto di potatura di siepi e alberi dal 15 marzo al 15 agosto.
Obbligo sementi/materiale vegetativo certificati per pagamento premi accoppiati
Si ricorda che, per poter ottenere il pagamento dei premi accoppiati relativa alla pac (pomodoro, bietole, soia, colza, girasole ecc) è obbligatorio l’utilizzo di sementi certificate. L’agricoltore è tenuto a conservare fatture e cartellini varietali relativi alle sementi utilizzate.
Eco-schema 2: Pagamento per inerbimento delle colture arboree
Le aziende che hanno chiesto il contributo sull’ecoschema 2 devono rispettare i seguenti vincoli:
- tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo, è necessario garantire una copertura vegetale erbacea spontanea o seminata nell’interfila;
- nella copertura erbacea: divieto di diserbo chimico e di lavorazioni del terreno durante tutto l’anno; è consentita la semina, ma senza la lavorazione del suolo;
- gestione della copertura vegetale erbacea, durante tutto l’anno, esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura.
Relativamente all’ecoschema 2 è di fondamentale importanza comunicare al proprio ufficio zona eventuali estirpazioni effettuate/che si intende effettuare a seguito della raccolta 2024.
Eco-schema 4: Avvicendamento biennale
Il pagamento è rivolto alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo. Tali superfici devono essere impegnate in un avvicendamento almeno biennale, riportato nel piano di coltivazione.
L’agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere ad Eco 4 e quindi non è soggetto a mettere sotto impegno l’intera superficie aziendale.
Le superfici impegnate nell’Eco 4 devono rispettare 3 impegni:
1) avvicendamento almeno biennale;
2) divieto e limitazione nell’uso dei prodotti fitosanitari;
3) interramento dei residui.
L’avvicendamento almeno biennale consiste nella presenza sulla medesima superficie di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.
Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno è assolto automaticamente.
In altre parole le colture a seminativo si suddividono in tre categorie:
– colture miglioratrici leguminose o da rinnovo, che sono indispensabili nell’avvicendamento biennale e che possono succedere a sé stesse;
– colture pluriennali, foraggere (erbe e altre piante erbacee da foraggio) e terreni a riposo: assolvono l’impegno dell’avvicendamento biennale, ma solamente se succedono a sé stesse;
– altre colture o depauperanti, che possono essere presenti nell’avvicendamento biennale per non più di un anno e che non possono succedere a sé stesse.
L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni.
Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell’anno di domanda.
| Classificazione | Colture | Possibilità | ||
| Colture proteiche o da rinnovo | Leguminose | Leguminose da granella Leguminose foraggere | favino, fava, lenticchia, cece, pisello, lupino ecc. erba medica, trifoglio, sulla, lupinella ecc. | Possono succedere a sé stesse |
| Colture da rinnovo | mais, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, carciofo, barbabietola da zucchero, melone, colza, tabacco, cipolla, cocomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone, carota, peperone, melanzana, pisello, fagiolo broccoletto o cime di rapa; cavolo, cavolo verza, cavolo broccolo, cavolo nero, cavolfiore; cavolo rapa, cavolo cinese; cavolo abissino ; mizuna; agretto; lattuga lattughino; cicoria; spinacio ; indivia o scarola; rucola ; sedano, sedano rapa; finocchio; ravanello; zucca; zucchino; cetriolo; prezzemolo; basilico; crescione dei giardini o crescione inglese; coriandolo; aneto; senape; senape nera; senape bruna; cartamo; quinoa; porro, aglio, aglione, cipolletta d’inverno o bunching onion, scalogno, cipolla anche di tipo lungo, erba cipollina; bietola compresa la cheltenham beet, bietola da costa, barbabietola compresa la rapa rossa. | |||
| Colture pluriennali, foraggere e terreni a riposo | Colture pluriennali | carciofo, asparago ecc. | Devono succedere a sé stesse | |
| Foraggere | loietto, festuca, erba mazzolina ecc. | Devono succedere a sé stesse | ||
| Terreni a riposo | Devono succedere a sé stessi | |||
| Altre colture | Cereali a paglia Altre colture | grano tenero, grano duro, orzo, avena, miglio, segale, farro ecc. | Non possono succedere a sé stesse | |
Alcuni esempi:
| Avvicendamento biennale | Ammissibilità |
| Mais – grano | Sì |
| Grano – orzo | No |
| Mais – soia | Sì |
| Grano-melone | Sì |
| Grano – zucchine | Sì |
| Barbabietola – grano | Sì |
| Erba medica – erba medica | Sì |
| Riso – riso | No |
| Grano – foraggere | No |
| Foraggere – foraggere | Sì |
| Grano – riposo | No |
| Riposo – riposo | Sì |
L’ecoschema 4 disciplina l’impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può, pertanto, scegliere se continuare ad aderire all’eco-schema o uscire dall’ecoschema.
Se aderisce senza interruzioni anche negli anni successivi al secondo, l’imprenditore agricolo dovrà rispettare continuativamente le regole dell’avvicendamento previste da Eco 4.
Ad esempio, se nel 2023 ha coltivato sulla superficie oggetto di impegno la soia (coltura da rinnovo) e nel 2024 il frumento tenero (coltura depauperante), nel 2025, continuando ad aderire all’ecoschema, non potrà coltivare sulla medesima superficie un’altra coltura depauperante
Il divieto e la limitazione nell’uso dei prodotti fitosanitari seguono le seguenti regole:
– sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari;
– sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
– sulle altre colture non ci sono limitazioni all’uso dei prodotti fitosanitari.
L’ultimo impegno relativo all’ecoschema 4 prescrive l’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche.
I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Questa informazione è importante; l’ecoschema 4 consente la raccolta e la commercializzazione della paglia, dei tutoli e degli stocchi del mais, anche in aziende non zootecniche.
L’interramento dei residui appare incompatibile con l’agricoltura conservativa, che tuttavia persegue importanti finalità ambientali.
A tal fine, il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono automaticamente i medesimi obiettivi dell’impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la semina su sodo/no tillage (NT), la minima lavorazione/minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande/strip tillage.
Al fine di programmare correttamente le semine, consigliamo comunque gli associati di contattare l proprio ufficio zona di riferimento.
