La nuova normativa che ha imposto al distacco del personale l’assoggettato a Iva potrebbe portare a riflessi potenzialmente negativi per le imprese agricole.

La norma nasce a seguito della posizione espressa dalla Corte di giustizia, la quale ha affermato che una eventuale normativa nazionale che preveda la non applicazione dell’Iva su questa fattispecie (come, di fatto, era la normativa italiana) sarebbe contrario all’articolo 2, punto 1 della direttiva 77/388/Cee.

Al fine di superare questa criticità ed evitare infrazioni, il Dl 131/2024 ha cancellato la norma che escludeva l’applicazione dell’Iva per i contratti di distacco del personale a partire dai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 2025.

Per i soggetti passivi che non hanno limitazioni alla detrazione dell’Iva, l’operazione sarà comunque neutrale. Infatti, il soggetto che distacca il personale emette una fattura con applicazione dell’Iva e, pertanto, maturerà un debito nei confronti dell’erario; il soggetto che beneficia del distacco e che versa il corrispettivo, matura un credito Iva.

Al contrario, per i soggetti che hanno dei limiti alla detrazione o che detraggono l’Iva con criteri diversi da quelli ordinari, l’operazione può non essere neutrale.

È il caso, ad esempio, degli agricoltori che applicano il regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/1972. Questi ultimi, infatti, applicano l’Iva sulle cessioni con le regole ordinarie (cioè con l’aliquota propria del bene oggetto di cessione) mentre l’Iva ammessa in detrazione la determinano applicando all’ammontare delle operazioni imponibili uno specifico coefficiente, definito percentuale di compensazione, differenziato in base al tipo di prodotto agricolo ceduto.

La forfettizzazione sostituisce la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti che, quindi, non è ammessa. La differenza tra l’Iva assolta sugli acquisti (non detraibile) e quella calcolata con le percentuali di compensazione (detraibile), se positiva, si definisce rendita Iva ed è il vantaggio che deriva dall’applicazione del regime speciale. Se tale differenza non è positiva (cioè se l’Iva effettivamente assolta sugli acquisti è superiore a quella forfettizzata) l’applicazione del regime speciale risulta non conveniente.

Pertanto, per coloro che si avvalgono del regime ex articolo 34 del Dpr 633/1972, l’Iva assolta sulla prestazione di distacco del personale non è detraibile ma è detraibile l’Iva forfettizzata e quest’ultima potrebbe non essere sufficiente a “compensare” l’Iva assolta sugli acquisti.

Resta sempre ferma la possibilità di esercitare l’opzione per il regime Iva ordinario, il quale permette la detrazione dell’Iva; tuttavia, tale opzione deve essere attentamente valutata.

L’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, infatti, è soggetta ad un vincolo triennale, terminato il quale è possibile nuovamente applicare il regime speciale. Non va però dimenticato che il passaggio da un regime all’altro comporta l’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione.

La rinuncia al regime speciale va, quindi, valutata nel lungo periodo.