Anche quest’anno, in attuazione della c.d. Riforma fiscale, che prevede la progressiva introduzione della periodicità mensile di versamento degli acconti / saldi dell’IRPEF dovuta da lavoratori autonomi / imprenditori individuali / soggetti ISA, in sede di conversione del DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025”, con un emendamento è disposto il rinvio dal 2.12.2024 (il 30.11 cade di sabato) al 16.1.2025 del versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2024.

Il testo del DL n. 155/2024 dovrà essere approvato dal Senato e successivamente dalla Camera, al fine di essere pubblicato sulla G.U. (il tutto entro il 18.12.2024).

In merito a tale differimento / proroga, stante l’utilizzo, da parte del Legislatore, della medesima formulazione normativa utilizzata in occasione della proroga prevista nel 2023, è possibile tenere conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare 9.11.2023, n. 31/E.

SOGGETTI INTERESSATI

Il rinvio / mensilizzazione dell’acconto è riconosciuto alle persone fisiche titolari di partita IVA (imprese individuali / lavoratori autonomi) con ricavi / compensi 2023 dichiarati nel mod. REDDITI 2024 PF non superiori a € 170.000.

In particolare, secondo quanto specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 31/E:

  • il requisito presuppone che nel 2023 il contribuente “abbia svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo” (ciò conferma che la disposizione è applicabile anche ai contribuenti minimi / forfetari);
  • la possibilità in esame interessa anche:
  • il titolare dell’impresa familiare / azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • i contribuenti tenuti a versare l’acconto in unica soluzione;
  • le persone fisiche esercenti attività agricole / attività agricole connesse (ad esempio, agriturismo, allevamento) titolari di reddito d’impresa.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono usufruire del rinvio / mensilizzazione:

  • le persone fisiche:
  • titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2023 superiori a € 170.000;
  • non titolari di partita IVA, quali, ad esempio, soci di società di persone / srl trasparenti / associazioni professionali. L’esclusione interessa anche i collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale se non titolare di una propria partita IVA.

Può usufruire del beneficio in esame, con rinvio del versamento, la persona fisica esercente attività d’impresa / lavoro autonomo che è anche socia di una società di persone / srl trasparente / associazione professionale ovvero collaboratore di un’impresa familiare o coniuge dell’azienda coniugale.

Per i predetti soggetti il versamento della seconda rata / unica rata dell’acconto 2024 resta fermo al 2.12.2024;

  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società di capitali / di persone, enti non commerciali).

ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLE

Il rinvio / mensilizzazione dell’acconto è consentito anche alle persone fisiche esercenti attività agricole / attività agricole connesse (ad esempio, agriturismo, allevamento), titolari di reddito d’impresa.

Per tali soggetti, in luogo dell’ammontare dei ricavi va fatto riferimento al volume d’affari2023 (rigo VE50 mod. IVA 2024).

Va considerato che in caso di:

  • esercizio di altre attività commerciali / lavoro autonomo, va fatto riferimento al volume d’affari complessivo degli “intercalari” del mod. IVA;
  • esonero dall’obbligo di presentazione del mod. IVA, va fatto riferimento all’ammontare complessivo del fatturato 2023, tenendo conto delle operazioni certificate tramite fattura / documento commerciale.

SOMME OGGETTO DI RINVIO / MENSILIZZAZIONE

Il rinvio / mensilizzazione interessa, come si evince dal testo dell’emendamento in esame, la “seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi” e, di conseguenza, le seguenti imposte:

  • lRPEF;
  • cedolare secca;
  • IVIE / IVAFE;
  • imposta sostitutiva forfetari / minimi.

Il differimento in esame dovrebbe estendersi anche alla maggiorazione dell’acconto dovuto dai soggetti che hanno aderito alla proposta di CPB / concordato 2024.

Per espressa previsione normativa, sono esclusi dal rinvio i contributi previdenziali INPS / premi assicurativi INAIL. Ne consegue che il versamento della seconda rata dell’acconto 2024 dei contributi previdenziali IVS / Gestione separata INPS va effettuato entro il 2.12.2024.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA SECONDA / UNICA RATA D’ACCONTO

Il versamento della seconda / unica rata d’acconto può essere effettuato entro il 16.1.2025:

  • in unica soluzione;

ovvero

  • in 5 rate mensili di pari importo. Sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
  • 1° rata 16.1.2025
  • 2° rata 17.2.2025 (il 16.2 cade di domenica)
  • 3° rata 17.3.2025 (il 16.3 cade di domenica)
  • 4° rata 16.4.2025
  • 5° rata 16.5.2025