Come consuetudine, dal 1° ottobre e fino al 31 marzo 2025, tornano in vigore in Emilia-Romagna le misureantismog previste dal PAIR 2030 (Piano Aria Integrato Regionale).

Alle misure ben note delle limitazioni alla circolazione, si aggiungono misure specifiche che riguardano l’agricoltura:

IN CASO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE EMERGENZIALI (che, si ricorda, scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il PM10 nel giorno di controllo) e nei 2 giorni successivi e si applicano nei comuni della provincia dove si prevedono gli sforamenti. Le misure sono in vigore dal giorno seguente a quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso) sono vietati gli spandimenti di liquami con tecniche non ecosostenibili in tutti i comuni di pianura.

Per quanto riguarda gli abbruciamenti di residui vegetali, Il Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10 agosto 2023 prevede all’art. 10 il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, da novembre a febbraio e in luglio e agosto, nelle zone di qualità dell’aria delle Regioni del Bacino Padano, inclusa l’Emilia-Romagna, in cui nell’anno precedente a quello di comunicazione alle competenti autorità europee risultano superati i valori limite giornaliero o annuale previsti per il PM10. 
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di piano, tutelare la qualità dell’aria regionale e prevenire possibili superamenti, il PAIR 2030 integra in sé le disposizioni del decreto in maniera strutturale nel periodo autunno-inverno, prevedendo il divieto di abbruciamento di residui vegetali dal 1°ottobre al 31 marzo, indipendentemente dall’attivazione delle Misure Emergenziali, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato di Bologna. 

Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità Fitosanitaria per emergenze fitosanitarie.

Altre deroghe al divieto:

Condizioni:

Gli abbruciamenti in deroga al divieto sono consentiti solo se:

  • Non sono attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria (bollettino Liberiamo l’aria);
  • Non è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
  • Vengono effettuati da parte del proprietario o del detentore del terreno;
  • Vengono rispettate le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006 (piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno);
  • Vengono rispettate le modalità di abbruciamento indicate nella pagina dedicata;
  • L’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).

Quando si possono utilizzare le deroghe

  • Nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno per 2 giorni totali;
  • Se l’abbruciamento viene effettuato in zona svantaggiata, nel periodo dal 1°ottobre al 31 marzo di ciascun anno per 2 giorni totali;
  • Per le superfici investite a riso, a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

L’abbruciamento deve essere sempre e comunque comunicato preventivamente. Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata.


Per approfondire
: informazioni dettagliate sui provvedimenti del PAIR si trovano sul sito www.liberiamolaria.it