Alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui deriva una riduzione dei consumi energetici è riconosciuto il credito d’imposta “Transizione 5.0” previsto dall’art. 38, DL n. 19/2024, differenziato a seconda dell’importo dell’investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguiti.
Il beneficio è riconosciuto anche per:
- gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Al fine di usufruire del beneficio l’impresa deve presentare al GSE, in via telematica, 3 distinte comunicazioni (preventiva, di conferma e di completamento) nonché una certificazione ex ante ed ex post redatta da un valutatore indipendente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE dell’ammontare spettante.
Il GSE ha pubblicato sul proprio sito Internet una serie di chiarimenti, sotto forma di FAQ, di seguito esaminati.
Data di avvio e completamento del progetto
Il beneficio in esame spetta per i progetti di innovazione avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.
La data di avvio coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Come precisato dal GSE l’agevolazione non spetta per gli investimenti il cui ordine / prenotazione sia effettuato nel 2023 o anni precedenti, ancorché la consegna / messa in funzione del bene avvenga nel 2024 o 2025.
La data di completamento è invece la data di effettuazione dell’ultimo investimento. In particolare se l’ultimo investimento ha ad oggetto:
- beni materiali di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016, rileva la data di effettuazione individuata ex art. 109, TUIR (consegna / spedizione, ecc.);
- beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, rileva la data di fine lavori;
- attività di formazione finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, rileva la data di sostenimento dell’esame finale.
Calcolo consumi energetici
Il credito d’imposta spetta a condizione che tramite gli investimenti effettuati sia conseguita complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%;
ovvero, alternativamente
- una riduzione dei consumi energetici dei processi oggetto dell’investimento non inferiore al 5%.
In merito il GSE precisa che:
- è facoltà dell’impresa individuare il parametro di riferimento (struttura produttiva ovvero processo), salvo che il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più processi produttivi. In tal caso la riduzione dei consumi va individuata rispetto ai consumi della struttura produttiva;
- il calcolo della riduzione dei consumi va effettuato esclusivamente con riferimento a quello conseguito per effetto degli investimenti in beni materiali ed immateriali. Se tali beni garantiscono il risparmio minimo previsto (3% – 5%), ai fini del calcolo del credito d’imposta è possibile considerare anche gli investimenti in fonti rinnovabili ed attività di formazione del personale.
Determinazione credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta in misure differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti.
Nel caso in cui l’ammontare dei costi agevolabili effettivamente sostenuti risulti diverso rispetto a quello “prenotato” indicato nella comunicazione preventiva, il GSE ha precisato quanto segue.
| Costi effettivi | Credito d’imposta spettante |
| Pari o superiori ai costi preventivati | corrisponde al credito prenotato |
| Inferiori ai costi preventivati | va ricalcolato in base ai minori costi comunicati |
Le variazioni non possono riguardare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione indicati nella comunicazione preventiva.
Inoltre, qualora nella comunicazione di completamento del progetto venga indicata una percentuale di risparmio energetico diversa rispetto a quella riportata nella comunicazione preventiva il GSE precisa quanto segue.
- Se il risparmio energetico indicato nella comunicazione di completamento inferiore a quello riportato nella comunicazione preventiva:
- rispetta i limiti del 3% – 5%:
- Il credito d’imposta “Transizione 5.0” va ricalcolato in base alla percentuale riportata nella comunicazione di completamento.
- è inferiore ai limiti del 3% – 5%:
- L’impresa non può beneficiare del credito d’imposta “Transizione 5.0” ma può accedere al credito d’imposta “Industria 4.0”.
A tal fine è necessaria la rinuncia alla richiesta presentata e l’invio dell’apposita comunicazione prevista per il credito Industria 4.0 tramite il Portale “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” presente nell’area riservata del sito Internet del GSE.
- Se invece, il risparmio energetico indicato nella comunicazione di completamento superiore a quello riportato nella comunicazione preventiva:
- Il credito d’imposta “Transizione 5.0” va ricalcolato nel limite massimo dell’importo prenotato.
Cumulabilità credito d’imposta
Per espressa previsione dell’art. 11, DM 24.7.2024, il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Non è consentito il cumulo con:
- il credito d’imposta investimenti nella ZES Unica ex art. 16, DL n. 124/2023 nonché per investimenti nella ZLS ex art. 13, DL n. 60/2024;
- il credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).
Come specificato dal GSE, detto credito, che non costituisce un aiuto di Stato in quanto “misura generale e non selettiva”:
è cumulabile con:
- i Certificati Bianchi, trovando applicazione quanto stabilito dall’art. 6, comma 2-bis, DL n. 124/2023. La cumulabilità è consentita nei limiti previsti dalla normativa UE e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura;
- il Conto termico;
non è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse UE.
A titolo esemplificativo, la cumulabilità è esclusa con misure incentivanti le cui risorse sono erogate alle imprese tramite bandi nazionali / regionali finanziati o cofinanziati con:
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Fondo sociale europeo + (FSE);
- Fondo per la transizione giusta (JTF);
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Si rammenta che il MiMiT, nell’ambito di una FAQ pubblicata sul proprio sito Internet, ha precisato che il credito d’imposta “Transizione 5.0” è cumulabile con la c.d. “Nuova Sabatini”
