Come rappresentato da alcuni territori alluvionati, abbiamo provveduto a rappresentare ed ottenere dalla regione l’introduzione di uno strumento finalizzato a concedere un’anticipazione dei rimborsi di cui all’art. 12 del D.L. 61/2023, in modo da rispondere ai fabbisogni di liquidità di alcune aziende che hanno subito danni ingenti convertito con modificazioni dalla L. 100/2023, per venire incontro ai fabbisogni di liquidità espressi da alcune aziende che hanno subito danni ingenti ed in conseguenza dei quali si trovano ad avere un’esposizione bancaria importante.

La regione nel dare seguito alla nostra proposta ha emanato la delibera num. 1713 del 29/07/2024, che consentirà ai beneficiari di domanda di indennizzo di accedere ad un anticipo previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria.

Gli interventi per i quali sarà possibile richiedere l’anticipazione che sarà pari al 50% e per importi uguali o maggiori a 50 mila euro, sono quelli indicati in delibera e di seguito riportati:

P.6 Danni alle serre: Serre fisse in vetro non temperato; • Serre fisse in vetro; Serre per funghicoltura (strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentate munite di controllo di aerazione a doppio strato)

P.7 Danni a terreni ripristinabili (inteso come danni al suolo)

P.8 Danni agli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici

P.9 Danni a macchinari e/o attrezzature agricole;

P.10 Danni alle infrastrutture aziendali (es. canali di scolo, strade, impianti di approvvigionamento idrico ecc.);

P.11 Danni a depositi rurali;

P.12 Danni a strutture agricole complesse come stalle, porcilaie, ecc;

P.13 Danni alle infrastrutture interaziendali: provvidenze volte al ripristino delle infrastrutture connesse e/o funzionali all’attività agricola, che rivestono carattere di interesse pubblico quali: acquedotti rurali e di altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, strade interpoderali, valloni interaziendali. Danni a strade poderali utilizzate dall’azienda.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2021 il pagamento dell’anticipo è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di idonea garanzia fidejussoria, che dovrà essere pari al 100% del valore dell’importo richiesto come anticipo, e dovrà avere la durata di 1 anno dalla data di emissione, rinnovabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi fino al 31 dicembre 2027.