Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali devono tenere la contabilità ordinaria o semplificata, in base ai ricavi dell’anno precedente.

  • Contabilità Ordinaria vs Semplificata: Le società di capitali (come le Srl e le Spa) sono sempre obbligate a tenere la contabilità ordinaria, indipendentemente dai ricavi. I lavoratori autonomi, invece, possono optare per la contabilità semplificata, anche se non dipende dall’ammontare dei compensi.
  • Contabilità semplificata: È consentita se i ricavi dell’anno precedente non superano certi limiti:
    • Prestazioni di servizi: Limite di 500.000 euro.
    • Altre attività: Limite di 800.000 euro.
    • La definizione di “prestazioni di servizi” si basa a un decreto specifico (DM 17.1.92).
  • Individuazione dei ricavi: Per determinare i ricavi si considerano, tra gli altri, i corrispettivi da vendite di beni e servizi, le assegnazioni ai soci, l’autoconsumo dei beni e i contributi ricevuti.
  • Verifica dei ricavi: Per poter applicare la contabilità semplificata nel 2025, bisogna verificare se i ricavi del 2024 superano i limiti. In caso di inizio attività nel 2024, i ricavi devono essere adattati a un anno intero.

In sintesi, il tipo di contabilità dipende dai ricavi dell’anno precedente e dal tipo di attività, con specifici limiti per il ricorso alla contabilità semplificata.

In caso di esercizio di più attività da parte di un’impresa :

  • Se i ricavi delle attività non sono distintamente annotati, si fa riferimento al limite relativo alle attività diverse dalle prestazioni di servizi (800.000 euro).
  • Se i ricavi delle attività sono distintamente annotati, si fa riferimento all’attività prevalente. Se l’attività prevalente è:
    • Prestazione di servizi, il limite di ricavi è 500.000 euro.
    • Altra attività (come commercio), il limite di ricavi è 800.000 euro.

Per determinare se è possibile utilizzare la contabilità semplificata “per cassa”, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 293/E del 2007, ha specificato che va verificato:

  1. Il rispetto del limite di ricavi dell’attività prevalente.
  2. Il rispetto del limite complessivo di 800.000 euro per i ricavi derivanti da tutte le attività svolte.

In sintesi, se si gestiscono più attività, bisogna verificare quale sia l’attività prevalente e controllare i limiti di ricavi separatamente per ciascuna attività, tenendo conto sia del limite specifico per l’attività prevalente che di quello complessivo per tutte le attività.

ASPETTI GESTIONALI

I soggetti che, rispettando i predetti limiti, possono tenere la contabilità semplificata (“regime naturale”), devono scegliere la modalità di gestione della stessa, considerato che, è possibile adottare le seguenti soluzioni:

  • tenuta dei registri IVA e di 2 registri distinti (incassi / pagamenti);
  • tenuta dei soli registri IVA con indicazione dei mancati incassi / pagamenti;
  • tenuta dei soli registri IVA con opzione “registrato = incassato”.

La scelta dell’opzione “registrato = incassato”, in base al comma 5 del citato art. 18, vincola per almeno 3 anni, è valida fino a revoca e va comunicata nella dichiarazione IVA annuale. In particolare i soggetti che effettuano tale scelta dal 2025 sono tenuti a comunicare l’opzione barrando la casella 1 di rigo VO26 del mod. IVA 2026.

Liquidazioni iva trimestrali 2025

Le imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari

non superiore a determinati limiti, differenziati in base all’attività esercitata, possono optare, per liquidare l’IVA con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile. Tale possibilità richiede di maggiorare il saldo della singola liquidazione con gli interessi dell’1%.

Il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente di effettuare le liquidazioni IVA

trimestrali, è “allineato” alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità e pertanto va fatto riferimento agli importi sopra evidenziati.

  • 500.000 euro per le prestazioni di servizi.
  • 800.000 euro per altre attività.

Per identificare le prestazioni di servizi, si fa riferimento al DM 17.1.92, che stabilisce quali attività rientrano in questa categoria.

Pertanto, per decidere se optare per la liquidazione IVA trimestrale nel 2025, è necessario verificare il volume d’affari del 2024, che può essere desunto dal modello IVA 2025.

In sintesi, la possibilità di optare per la liquidazione IVA trimestrale dipende dal volume d’affari dell’anno precedente, che va verificato per ciascuna tipologia di attività.