L’ondata di comunicazioni che sta riguardando coloro che nella dichiarazione per l’anno 2023 hanno indicato un reddito derivante dall’attività d’impresa «inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico», si presta ad alcune considerazioni tecniche in vista della scadenza del 12 dicembre (prevista dal Dl 167/2024 e poi confluita nel Dl 155/2024 approvato definitivamente dalla Camera).
Le comunicazioni sostanzialmente dicono: siccome nel 2023 è stato dichiarato un reddito d’impresa sospetto in termini di quantità, è opportuno ricordare che:
- è ancora possibile integrare il reddito per renderlo «coerente con il valore minimo di settore»;
- per gli anni 2024 e 2025 è ancora possibile aderire, entro il 12 dicembre, al Cpb;
- se si aderisce al Cpb si aprono anche le porte per fruire, entro il 31 marzo 2025, del ravvedimento “speciale” per le annualità dal 2018 al 2022.
Le comunicazioni, quindi, sdoganano ora chiaramente la possibilità di emendare il contenuto della dichiarazione presentata entro il 31 ottobre anche nella prospettiva di aderire al Cpb fruendo della riapertura dei termini.
L’importante è che la correzione sia a favore del fisco. È quindi superata l’obiezione di chi, invece, sostiene che l’opzione tardiva entro il 12 dicembre per il Cpb debba avvenire mantenendo del tutto invariato il contenuto della dichiarazione presentata, dovendosi limitare a flaggare per formalizzare adesione al concordato, il rigo P10 del modello Cpb.
Resta comunque il dato letterale della norma che inibisce l’accesso alla riapertura per coloro che hanno già optato per il Cpb nel modello trasmesso entro il 31 ottobre. Per costoro appare bloccata anche la possibilità di emendare a favore del Fisco il reddito professionale/d’impresa preso a base per il Cpb nella dichiarazione aderita, pur confermando entro il prossimo 12 dicembre l’opzione per il Cpb. Conclusione, questa, che appare comunque poco sensata.
L’altro tema è quello che attiene all’elemento indiziario che caratterizza le comunicazioni.
L’anomalia reddituale dipende dal fatto che il reddito d’impresa/professionale dichiarato risulta al sistema «inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico». Il parametro è quello ricavabile dalla nota tecnica del Cpb che, in relazione ai diversi settori di attività, ha analizzato la distribuzione della spesa media per dipendente, dai soggetti che operano nello stesso settore di attività. L’analisi è volta a valutare la redditività dell’attività economica esercitata dai contribuenti del settore in relazione alle persone fisiche che invece operano in qualità di dipendente e sulle quali non insiste il rischio che ricade sull’operatore economico che decide di intraprendere l’attività economica stessa (cosiddetto rischio d’impresa). La nota metodologica precisa che tale passaggio «prende spunto da quanto già previsto ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che prevede l’individuazione di un livello minimo retributivo per il versamento dei contributi minimi sulla base del minimale giornaliero di retribuzione utilizzato per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio».
A fronte della comunicazione ricevuta, quindi, il soggetto mirato è chiamato a valutare il da farsi.
- Potrebbe non fare niente;
- Potrebbe predisporre la sola dichiarazione integrativa in termini di maggiori ricavi volta a ridurre o a rimuovere il delta negativo fra quanto dichiarato e il reddito di lavoro dipendente elaborato nella nota metodologica Cpb
- e ulteriormente anche decidere di aderire tardivamente al Cpb sulla base della nuova elaborazione della proposta, tenendo conto che il termine per l‘adesione tardiva al Cpb scade il 12 dicembre mentre, l’integrativa “tardiva” a sanzioni ridotte, sconta 90 giorni di tempo per essere presentata dalla scadenza originaria.
Non è previsto, invece, un canale telematico volto a fornire eventuali giustificazioni sullo scostamento come invece accade per le lettere di compliance.
