In caso di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta 4.0. l’esecuzione del modello F24 è sospesa per un periodo massimo di 30 giorni.

In tale periodo l’agenzia delle Entrate deve coordinarsi con il Gse e comunicare al contribuente l’esito delle verifiche con sblocco o meno dei versamenti. Di conseguenza, dopo la presentazione del modello, il contribuente deve porre particolare attenzione alle ricevute dell’agenzia delle Entrate fermo restando che in caso di mancato invio di comunicazioni di scarto il versamento si dovrebbe considerare effettuato.

È quanto emerge dopo la faq dell’agenzia delle Entrate del 19 giugno 2024 che ha esteso agli utilizzi in compensazione dei crediti di imposta 4.0.

Le comunicazioni da inviare al Gse

L’articolo 6 del Dl 39/2024 ha introdotto degli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 della legge 178/2020 e per i crediti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica della legge 160/2019.

In particolare, la norma ha introdotto due tipologie di comunicazioni da inviare al Gse.

Una comunicazione preventiva ove deve essere indicato l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la ripartizione del credito e la relativa fruizione, nonché una comunicazione al completamento degli investimenti per l’aggiornamento dei dati. A differenza della precedente comunicazione approvata con decreto ministeriale del 6 ottobre 2021 da inviare al Mimit, le attuali comunicazioni come da decreto ministeriale del 24 aprile 2024 (che ha sostituito il precedente) «costituiscono presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta».

A seconda del periodo di imposta di inizio (da intendersi come data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende l’investimento irreversibile), di versamento degli acconti nella misura almeno del 20% e di effettuazione dell’investimento (da intendersi come data individuata ai sensi dell’articolo 109 del Tuir) si potrebbero verificare diverse casistiche riguardanti gli investimenti in beni strumentali 4.0.:

  • investimento in beni allegato A con acconti pagati nel 2021 o 2022 ed effettuato entro il 31 dicembre 2022 o il 30 novembre 2023: in tal caso non è dovuta né la comunicazione preventiva né quella di completamento;
  • investimento in beni allegato A con impegno confermato dal 1° gennaio 2023 ed effettuato entro il 29 marzo 2024: in tal caso è dovuta solo la comunicazione di completamento;
  • investimento in beni allegato A con impegno confermato dal 1° gennaio 2023 ed effettuato dal 30 marzo 2024: in tal caso si ritiene prudenziale inviare sia la comunicazione preventiva (in effetti alla data di entrata in vigore del Dl 39/2024 vi è l’intenzione di realizzare investimenti) sia la comunicazione di completamento. Entrambe le comunicazioni vanno, infine inviate quando l’impegno viene confermato dal 30 marzo 2024 e l’investimento viene effettuato successivamente.

Le ricevute successive al modello F24

Al fine di permettere la verifica della corrispondenza tra quanto comunicato al Gse e l’importo effettivamente compensato dal contribuente, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 l’agenzia delle Entrate ha iniziato a sospendere per un massimo di 30 giorni il rilascio delle ricevute dei modelli F24 con utilizzo in compensazione dei crediti oggetto di comunicazione (faq 19 giugno 2024).

E’ previsto che dopo la presentazione del modello F24 l’agenzia delle Entrate comunica al contribuente, con apposita ricevuta, la sospensione dell’esecuzione del modello. In tale ricevuta viene indicata anche la data di fine periodo della sospensione che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del modello.

Se in esito delle verifiche l’agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, la stessa comunica lo scarto del modello F24 al contribuente e tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguite.

Diversamente, in caso di esito positivo, l’agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto perfezionamento del modello con la conseguenza che i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data prevista dal modello.

Infine, come previsto nel punto 2.5 del provvedimento 195385 del 2018, in assenza di comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.