L’INPS ha rilasciato la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La prestazione, istituita dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata estesa anche ad ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021.
In via transitoria, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto.
Nel rispetto di tale termine, in presenza di tutti i requisiti, l’assegno di natalità è riconosciuto a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (cfr. l’articolo 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2015) per la durata massima di 12 mensilità.
Resta fermo che, per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento (nascita, adozione o affidamento).
Ciò premesso, si precisa che il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
ISEE E IMPORTI DEL BONUS
Come noto, la prestazione è ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE.
- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, purché sussistano tutti gli altri requisiti, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo (cfr. la circolare n. 26/2020).
Si ricorda che nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà eventualmente integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN), cui si aggiunge il pagamento su conto corrente estero Area SEPA.
In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.