Con l’intento di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’Amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità, l’art. 13-ter, DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024” ha previsto l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo di un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

  1.  alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  2. agli immobili destinati alle locazioni brevi;
  3. alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN è assegnato in via telematica previa presentazione di una domanda da parte del locatore/soggetto titolare della struttura turistica ricettiva e dovrà essere:

  1. esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento/struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
  2.  indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
  3. indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

Il soggetto che direttamente o tramite un intermediario esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello del Comune (SUAP) nel cui territorio è svolta l’attività.

Sono stati introdotti infine specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione del gas funzionanti; di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di 1 ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di 1 estintore per piano.

Entro il 2.11.2024 i titolari/gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari in locazione breve / per finalità turistiche devono dotarsi del CIN. Il rilascio del CIN non esonera l’interessato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalle normative regionali/provinciali/comunali per l’esercizio dell’attività ricettiva (conseguimento del titolo abilitativo ovvero presentazione della SCIA o altra comunicazione).

L’accesso alla BDSR (tramite SPID/CIE) per la richiesta del CIN è possibile al seguente indirizzo:

  • https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Il CIN può essere ottenuto tramite presentazione in via telematica dell’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare/struttura, e per i locatori, il rispetto dei predetti obblighi di sicurezza; l’integrazione dei dati mancanti relativi alla struttura, in conformità all’Allegato B del citato DM n. 16726/2024 e la comunicazione telematica alla competente Regione/Provincia Autonoma delle eventuali incongruenze nei dati presenti.

L’attività di controllo/verifica e l’applicazione delle sanzioni è demandata alla Polizia locale del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettive alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione. L’Agenzia delle Entrate e la GdF effettuano specifiche analisi di rischio per individuare i soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.