Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente emanato un’importante Nota in merito alla questione del corretto inquadramento previdenziale delle imprese agricole che svolgono attività agrituristica, anche alla luce di alcune novità normative intervenute.
La Nota in questione (n. 5486 del 16 luglio 2024) – d’intesa con INPS e INAIL – è il risultato della nostra pressante azione ed ha lo scopo di aggiornare gli organi di vigilanza ispettiva sulle ultime modifiche apportate alla disciplina delle attività agrituristiche (e mai illustrate prima dalle amministrazioni competenti), nonché a fornire chiarimenti e indicazioni operative sul rapporto tra inquadramento previdenziale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristica e autorizzazione allo svolgimento di tale attività rilasciata dalle regioni.
Mettiamo in evidenza i contenuti innovativi del provvedimento che riguardano due diversi aspetti:
- rilevanza disciplina regionale sulle attività agrituristiche. L’INL accoglie la nostra tesi in merito al rapporto tra normativa nazionale e legislazione regionale in materia di agriturismo. Ed infatti la nota ricorda che la disciplina generale dell’agriturismo (dettata dalla legge n. 96/2006) è integrata dalla normativa regionale, sulla base dell’apposita delega riconosciuta alle regioni dalla legge nazionale citata che affida a tali enti il compito di definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole (che devono rimanere prevalenti) e di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (peraltro rilasciato dalla regione stessa). La valutazione del rapporto di connessione – precisa l’INL – non può dunque prescindere dai criteri definiti dalla legislazione regionale nonché dalla circostanza che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle Regioni;
- lavoratori addetti all’agriturismo. La nota dell’INL illustra (finalmente) le novità introdotte dall’art. 68 del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. DL Sostegni Bis) che ha modificato la disciplina dell’agriturismo disposta dalla Legge n. 96/2006 in relazione alla valutazione del rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola, con riferimento al tempo-lavoro. Tale norma, come noto, ha infatti precisato che i lavoratori addetti all’attività agrituristica – che ai sensi dell’art. 2, c. 2, della legge n. 96/2006 erano già considerati agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale – “sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”. Ne consegue – precisa l’INL – che non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale e è rimessa alle Regioni la disciplina della connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.
Sulla base di tali premesse, l’INL chiarisce che:
- gli accertamenti relativi al rapporto di connessione tra attività agricola principale e attività agrituristica devono tener conto dei criteri stabiliti in proposito dalla legislazione regionale;
- non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale;
- prima di adottare qualsiasi provvedimento, gli ispettori del lavoro, in presenza di significativi scostamenti rispetto ai requisiti normativi, dovranno interloquire con gli uffici regionali preposti al rilascio dell’autorizzazione all’attività agrituristica al fine di acquisire elementi istruttori utili a verificare il corretto inquadramento previdenziale delle aziende.
